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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4005/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Casnate con AT (CO), via Marconi n.12, con il patrocinio dell'avv. Roberto Garganico, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Como, via Varesina nr.211;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_2 C.F._3
via Varesina nr.211
PARTI RESISTENTI – non costituite
e con l'intervento obbligatorio del
pagina 1 di 2 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 21.2.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio esposte nell'accordo di negoziazione assistita, autorizzato con provvedimento n.59 del
15/3/2022 della Procura della Repubblica di Como, e, per l'effetto, la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 250 a favore del figlio , divenuto maggiorenne ed CP_2
economicamente autonomo, nonché la revoca della assegnazione della casa coniugale in favore dell'ex coniuge;
- all'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 9/4/2025, nessuno compariva ed il Giudice, dato atto della mancata comparizione della parte ricorrente e della mancata costituzione della parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la estinzione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 I co. secondo periodo c.p.c., se l'attore non compare all'udienza ed il convenuto costituito non chiede che si proceda, il procedimento si estingue;
verificato che, nella specie, la parte ricorrente non è comparsa alla prima udienza, mentre le parti resistenti non sono costituite;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 11.4.2024.
SI COMUNICHI
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4005/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Casnate con AT (CO), via Marconi n.12, con il patrocinio dell'avv. Roberto Garganico, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Como, via Varesina nr.211;
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_2 C.F._3
via Varesina nr.211
PARTI RESISTENTI – non costituite
e con l'intervento obbligatorio del
pagina 1 di 2 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 21.2.2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio esposte nell'accordo di negoziazione assistita, autorizzato con provvedimento n.59 del
15/3/2022 della Procura della Repubblica di Como, e, per l'effetto, la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 250 a favore del figlio , divenuto maggiorenne ed CP_2
economicamente autonomo, nonché la revoca della assegnazione della casa coniugale in favore dell'ex coniuge;
- all'udienza ex art. 473-bis 21 c.p.c. del 9/4/2025, nessuno compariva ed il Giudice, dato atto della mancata comparizione della parte ricorrente e della mancata costituzione della parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la estinzione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 I co. secondo periodo c.p.c., se l'attore non compare all'udienza ed il convenuto costituito non chiede che si proceda, il procedimento si estingue;
verificato che, nella specie, la parte ricorrente non è comparsa alla prima udienza, mentre le parti resistenti non sono costituite;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 11.4.2024.
SI COMUNICHI
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi pagina 2 di 2