Art. 1.
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzata a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso a Roma il 15 dicembre 1961.
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzata a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso a Roma il 15 dicembre 1961.