Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01479/2025REG.PROV.COLL.
N. 05893/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5893 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo De Jorio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Fante n. 10;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Testa Carlo per delega depositata dall'avv. De Jorio Filippo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso per ottenere l’annullamento del silenzio serbato dal Ministero della difesa in relazione all’istanza trasmessa in data 8 settembre 2014, con cui il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno e l’equo indennizzo in relazione alla patologia “-OMISSIS-” causata dal suo impiego nell’area tra Kosovo ed Albania; con relativa condanna al riconoscimento dell’equo indennizzo ed al risarcimento dei danni.
2. L’appellante, sottufficiale dell’Esercito italiano, aveva fatto richiesta del riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della patologia suindicata riscontrata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Roma.
All’esito di tutte le valutazioni medico legali l’appellante veniva riconosciuto permanentemente inidoneo al servizio.
Con parere del 19 novembre 2002, il Comitato di verifica per le cause di servizio riconosceva solo la -OMISSIS- come dipendenti dal servizio, mentre escludeva gli “-OMISSIS-” adducendo che “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica.
In sintesi la Commissione di verifica delle cause di servizio ed il Ministero della difesa non riconoscevano all’appellante, a differenza della CMO l’interdipendenza della “-OMISSIS-” con gli “-OMISSIS-”.
Con istanza del 1 settembre 2014 indirizzata al Ministero della difesa in relazione alla sua prolungata esposizione all’uranio impoverito e delle sopravvenute conoscenze scientifiche in materia – chiedeva alla P.A. il risarcimento del danno biologico, nonché il riconoscimento dell’equo indennizzo, in misura congrua rispetto alla richiamata patologia neoplastica, nonché di tutti gli altri danni patrimoniali scaturenti dalla neoplasia gastrica insorta. Rispetto a tale richiesta l’Amministrazione rimaneva silente.
3. La sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso nella parte in cui censurava il silenzio serbato dall’Amministrazione essendo invece suo dovere esaminare l’istanza di militare che era stato impiegato in più occasioni in missioni di pace.
Respingeva le richieste di accertamento e di condanna perché il loro accoglimento era subordinato all’accertamento del nesso causale tra servizio e patologia.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo censura la pronuncia del T.a.r. nella parte in cui subordina l’eventuale riconoscimento dei diritti oggetto del giudizio alla riedizione del potere amministrativo. Il giudice doveva valutare direttamente la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, nominando un verificatore.
4.2. Il secondo motivo, dopo aver premesso che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ritiene si sia verificato un illecito permanente la cui scaturigine non può che individuarsi nella menomazione della integrità psico-fisica del deducente, che a seguito del servizio prestato nei Balcani, ha sviluppato tutta una serie di patologie, culminate rapidamente in una neoplasia gastrica, cioè in un tumore maligno, operato già due volte.
Tale danno va riconosciuto e risarcito.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello va respinto e può essere affrontato unitariamente dal momento che l’infondatezza del primo motivo rende ultroneo esaminare il secondo.
Nei ricorsi presentati al giudice amministrativo a fronte del silenzio-inadempimento della P.A., la valutazione che deve essere compiuta riguarda la reale esistenza di un silenzio a fronte di un dovere di pronunciarsi, cui possono seguire considerazioni sul contenuto del provvedimento da emanare solamente laddove si tratti di un atto vincolato.
In tutti i casi in cui residui all’Amministrazione l’esercizio di un potere discrezionale sia di natura tecnica che amministrativa è l’Amministrazione che deve attivarsi dando corso al relativo provvedimento altrimenti l’interessato potrà richiedere al giudice la nomina di un Commissario ad acta .
Nel caso di specie, una volta riconosciuta la colpevole inerzia dell’Amministrazione, era onere dell’interessato attivarsi presso la stessa perché si desse seguito a quanto disposto dal giudice investendo della valutazione della patologia sofferta dall’appellante il Comitato di Verifica per il previsto parere.
Per questo motivo il T.a.r. aveva respinto la richiesta accertamento della sussistenza del nesso causale tra infermità e servizio svolto poiché il giudice non può fare valutazioni su poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione. Solo all’esito del provvedimento che l’Amministrazione assumerà all’esito del parere del Comitato, il giudice, in caso di esito non satisfattivo sul piano amministrativo, potrà esaminare la correttezza della condotta dell’Amministrazione.
Né dicasi che accertato il ricorrere di una condizione di silenzio inadempimento, il Tar avrebbe potuto pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita (art. 31 comma 3) chè non trattasi certamente di attività vincolata e/o a bassa discrezionalità ma di accertamenti infungibili dell’Amministrazione; e peraltro, in attesa dei medesimi, la richiesta condanna risarcitoria, in assenza di certa spettanza del bene della vita richiesto, era certamente inaccoglibile
7. Tuttavia, la particolarità della vicenda, il protratto silenzio dell’Amministrazione accertato dal Tar, e l’assenza di una delibazione dell’Amministrazione sulla richiesta dell’appellante consentono di compensare, come già innanzi al Tar, le spese processuali del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del grado .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.