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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 79 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello DA rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosanna Maniscalco ed Parte_1
presso lo studio sito in Agrigento nella Via Mazzini n. 148 appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Flavia Incletolli, elettivamente domiciliato CP_1 sede dell'Avvocatura Inps sita in Palermo nella Via F. Laurana n. 52 appellato all'udienza di discussione del 30 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 12 settembre 2018 innanzi il Tribunale G.L. di Agrigento, la impugnava tre note di rettifica emesse dall' il Parte_1 CP_1
15.03.2018 e una ulteriore nota di rettifica emessa il 16.5.2018, con le quali l' , CP_2 avendo provveduto alla riqualificazione dell'azienda dal settore artigianale industriale per superamento del limite dimensionale relativo al numero dei dipendenti, aveva richiesto, rispettivamente, il pagamento di €5.111,23 ed €3.131,13 a titolo di differenze contributive e sanzioni per le mensilità di agosto, settembre , ottobre e dicembre 2017. La - incontestato il superamento del limite dimensionale Parte_1 normativa ermanenza nel settore artigianale e, conseguentemente, la legittimità della riqualificazione nel settore industria - aveva eccepito l'illegittimità del recupero retroattivo da parte dell' in violazione dell'art. 3 comma 8 della L. n. CP_1
335/1995, avendo regolarmente trasmesso all' i dati relativi alla propria società ivi CP_2 compresi quelli relativi al numero dei dipe di talché l' ne Controparte_3 aveva avuto conoscenza nell'immediatezza della variazione. Costituitosi in giudizio l' sosteneva la legittimità della propria azione di CP_1 recupero, atteso che la società avrebbe avuto l'onere di richiedere la rettifica dell'inquadramento iniziale non appena superato il limite numerico dei dipendenti. Il Giudice adito, con sentenza n.941/2022 del 05.12.2022 rigettava il ricorso richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione sull'art. 3 della L. 335/1995 secondo il quale il datore di lavoro non deve fornire all' informazioni inesatte sulla CP_2 CP_ propria azienda anche se non è previsto “…l'obbligo d cazione all' di qualunque fatto che costituisca presupposto per la variazione della classificazione previdenziale dell'azienda…”.
Pag.1 In particolare, osservava che “…In base a tale norma, la variazione dell'inquadramento di un'impresa disposta di ufficio dall' ha effetto retroattivo solo nel caso in cui sia necessario CP_1 correggere un errore indotto da una azione inesatta (positiva o omissiva) resa dalla medesima impresa, o da qualsiasi altra sua comunicazione in base alla quale sia evincibile la classificazione, anche se diretta ad altri fini…”; di talché “…La circostanza che la società opponente abbia omesso di comunicare le variazioni intervenute circa la propria attività, tali da condurre a una diversa classificazione rispetto a quella originaria, induce a ritenere che il provvedimento di inquadramento disposto dall' abbia carattere retroattivo…”. CP_1
Avv decisione ha interposto appello la con ricorso Parte_1 depositato il 30.01.203 riproponendo, sotto forma di doglianza, le difese di cui al grado precedente. In particolare, ha richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte sull'art. 3, comma 8 L. 335/1995 in base ai quali - nei casi come quello in esame - i provvedimenti di variazione aziendale producono effetti solo dal periodo paga in corso alla data di notifica del provvedimento specificando all'uopo che si ha retroattività degli effetti solo quando
“…vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro delle dichiarazioni inesatte …” ; ha precisato, altresì, che la condotta omissiva posta in essere dall'impresa in corso di attività dà luogo alla sanzione di cui all'art. 2, comma primo D.L. n. 352/78 convertito in L. n. 467/78, non avendo alcuna conseguenza in termini decorrenza della variazione di inquadramento. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
Indi, all'odierna udienz evia discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è fondato. L'art. 3 comma 8 della L. n. 335/95 prevede che “…I provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente CP_1 trasf to nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall' Le disposizioni di cui al CP_1 primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato…”. Il tenore letterale della norma non lascia spazio a dubbi interpretativi. Nel caso in cui la variazione dell'inquadramento di un'azienda non dipenda da dichiarazioni inesatte rese dal datore di lavoro che hanno causato un errore nell'inquadramento iniziale, i provvedimenti adottati dall' producono i loro effetti dal CP_1 periodo di paga in corso alla data di notifica degli stes ovvedimenti e non già con decorrenza retroattiva al momento temporale cui la variazione si riferisce. In siffatto contesto, si osserva, non coglie nel segno la tesi dell' che intende CP_1 ricondurre la pretesa legittimità del provvedimento adottato (con efficacia retroattiva) alla mancata comunicazione del datore di lavoro della variazione di cui trattasi. Né contrari argomenti possono trarsi dalla giurisprudenza di legittimità evocata dall''Istituto a sostegno delle propria posizione processuale, in quanto smentita e superata dal più recente e granitico orientamento della stessa Corte di Cassazione (sentenza n
Pag.2 13086/2024) secondo cui: “…L'orientamento ormai costante di questa Corte (Cass.568/22, Cass.5541/21, Cass.14257/19, Cass.3460/18, Cass.4521/06), cui va data continuità, e che ha superato il precedente di Cass.8558/14, afferma che la regola generale posta dall'art.3, co.8 l. CP_ n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell' di variazione della classificazione ai sensi dell'art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroatti producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione;
tale regola vale quand'anche la CP_ riclassificazione sia svolta d'ufficio dall' in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro ….. la predetta lettura dell'art.3, co.8 l. n.335/95 meglio si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza nel rapporto contributivo, che ha ripercussioni sul bilancio dell'istituto e sulle posizioni previdenziali dei singoli lavoratori. La retrodatazione degli effetti del nuovo inquadramento, inoltre, deve essere controbilanciata dall'esigenza dell'impresa a non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati…”. Traslati i superiori principi al caso in esame - incontestata la potestà dell' di CP_1 disporre d'ufficio variazioni di inquadramento ai fini del corretto versamento del montante contributivo - risulta agli atti che la società appellante ha regolarmente comunicato i dati relativi al numero dei propri dipendenti versando la relativa contribuzione e non ha neanche opposto alcunchè rispetto al nuovo inquadramento da impresa artigiana ad industriale nel momento in cui il proprio numero dei dipendenti ha superato la soglia di 22; di talché, per come è evidente, la variazione di cui di discute non origina da una dichiarazione inesatta del datore di lavoro, che ha comportato un erroneo inquadramento iniziale dell'impresa, quanto piuttosto da esigenze organizzative della stessa che nel tempo hanno imposto il ricorso ad ulteriore mano d'opera. Pertanto, in armonia con il dettato normativo e con l'orientamento di legittimità sopra richiamati, il provvedimento di variazione per cui è causa poteva spiegare i propri effetti solo dal periodo di paga in corso al momento della sua notifica per come correttamente dedotto dalla Parte_1
In definitiva, la se do deve essere riformata dovendosi dichiarare non dovuti dalla i contributi di cui alle note di rettifica Parte_1 impugnate. CP_1
3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell' e si CP_1 liquidano come in dispositivo in favore della Parte_1
P. definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.941/2022 emessa in data 5.12.2022 dal Tribunale G.L. di Agrigento, dichiara non dovuti dalla all' i contributi di cui alle note di rettifica Parte_1 CP_1 impugnate. Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, in complessivi €1.700,00 e, per il secondo grado, in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Palermo, 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo
Il Presidente Maria G. Di Marco
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