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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3127/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA AL Presidente
AR AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3127/2025 promosso da:
( ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Francesca Risito, giusta procura in atti;
e
( ) nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Emanuele Perugini, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Ordinare al Comune di Fermo di annotare l'emananda sentenza margine dell'atto di matrimonio
Dichiarare compensate tra le parti le spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) La casa coniugale di proprietà del IG. padre del IG. rimarrà assegnata CP_1 CP_1
e nella piena disponibilità del IG. tutto il suo g.ra potrà CP_1 Pt_1
- 1 - prelevare solo beni personali compresi i libri mentre l'arredo rimarrà interamente lasciato nella disponibilità ed uso del IG. La SI.ra momentaneamente si trasferirà CP_1 Parte_1 presso la casa della di lei ma la via Virg rocedere a reperire altro alloggio idoneo ove trasferire anche la residenza anagrafica.
2) I coniugi convengono espressamente di assegnare in via esclusiva la casa in comproprietà sita in Civitanova Marche alla via Castelfidardo n. 131 alla IG.ra la quale potrà Parte_1 gestirla in autonomia senza ingerenza alcuna da parte del IG. correnza dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo e sino a quando il figlio non avrà compiuto 26 anni. A Per_1 tal fine i coniugi convengono e dichiarano che l'immobile d almente condotto in locazione e il canone sarà interamente incamerato dalla SI.ra senza pretesa alcuna da parte del Parte_1 IG. di divisione o ripetizione della quota parte di canone per nessun titolo o ragione. A CP_1 tal f spese di registrazione del contratto di locazione saranno interamente a carico della SI.ra così come a suo esclusivo carico le spese condominiali e/o le spese di Parte_1 manut ia mentre le eventuali spese di manutenzione straordinaria relative sia all'intero stabile se deliberate dall'assemblea condominiale o relative all'immobile de quo nel caso si rendessero necessarie saranno suddivise al 50%. Convengono del pari che la SI.ra Parte_1 nel periodo concordato di assegnazione e uso esclusivo della casa di Civitanova Marche alla Via Castelfidardo n. 131 sino al raggiungimento dei anni 26 del figlio potrà procedere o al Per_1 rinnovo del canone di locazione alla scadenza naturale oppure fissarvi la propria residenza senza che il IG. possa pretendere diversa imputazione o utilizzo. CP_1
Al momento del compimento di anni 26 del figlio l'immobile suddetto sito in Controparte_2
Civitanova Marche ritornerà nel possesso di entrambi i coniugi con ciò a IGnificare che potrà esser posto in vendita o condotto in locazione o altra destinazione, da decidersi di concerto tra i comproprietari ma ad ogni buon conto ogni spesa o introito dovrà essere suddiviso al 50%.
3) I coniugi convengo espressamente che l'immobile sito a Civitanova Marche alla via Castelfidardo n. 131 è gravato da mutuo ipotecario cointestato con residuo di euro 6.000,00 (seimila/00) e sin d'ora i coniugi convengono che le rate saranno interamente anticipate e onorate dalla SI.ra sino al saldo del mutuo con contestuale cancellazione dell'ipoteca che sarà Parte_1 anticipata a cura sempre dalla IG.ra . Convengono del pari che nel caso l'immobile dovesse Pt_1 essere venduto a terzi la SI.ra ricevere oltre alla sua quota del 50% altresi il 50% del Pt_1 residuo di mutuo versato con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione e rimborsata anche della spesa per la cancellazione dell'ipoteca. Medesima imputazione nel caso di liquidazione della quota tra coniugi ove dovrà essere riconosciuta alla l'esatto 50% del rateo Pt_1 di mutuo anticipato per l'estinzione del gravame essendo il medesimo c to, così come suddivise dopo il termine convenuto tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
4) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori e manterrà la Controparte_2 residenza anagrafica in Castelfidardo presso la casa famigliare ma durante il periodo di rientro in Italia dagli USA sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre Si Parte_1 premette che frequenta il liceo nello Stato di New York, attualmente il 2 erà Per_1
l'intero ciclo di studi – scuola superiore- in America – complessivamente 4 anni. Il rientro in Italia di è previsto ogni anno nei seguenti periodi: Per_1
-vacanze di primavera nel mese di marzo per 3 settimane
-vacanze estive: dal 01 giugno al 26 agosto quando ripartirà per l'America
-vacanze di Natale: 20 giorni a dicembre per poi ripartire a gennaio.
- 2 - I coniugi convengono espressamente che per il benessere di che ha la sua cerchia di Per_1 amici e i nonni paterni a Castelfidardo, durante i periodi di permanenza in Italia la SI.ra Pt_1 condurrà in locazione un immobile in Castelfidardo o zone limitrofe ove si trasferirà con collocazione prevalete- cosi da favorire il rapporto diretto con il padre i nonni Per_1 CP_1
i amici e per l'effetto convengono espressamente che il canone di locazio suddetto immobile sarà suddiviso al 50% tra i genitori cosi come anche le eventuali spese di registrazione del contratto. Sin d'ora convengo espressamente che l'immobile che la condurrà in locazione e Pt_1 dove vi dimorerà con il figlio durante i periodi di permanenza in Italia dovrà avere un canone di locazione non superiore ad euro 600,00 mensili e comunque adeguato per le eIGenze di temporaneità.
5) I ricorrenti convengo espressamente che stante la particolarità di vita scolastica di Per_1 che vive per parte dell'anno in America e quindi per la capacità di discernimento e autodeterminazione non verrà disposto alcun calendario di visita nei confronti del genitore non collocatario. I genitori gestiranno con coscienza e autonomia i tempi di permanenza di con il padre e con la madre. Per_1
6) I coniugi convengo espressamente che stante lo squilibrio economico il IG si CP_1 obbliga a versare alla SI.ra a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro Parte_1
250,00 mensili con decorren rizione del presente accordo per poi essere versato ogni mese entro e non oltre il giorno 10 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra le cui coordinate sono già conosciute. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà Parte_1 soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza 2026 e sin d'ora si obbliga a mantenere invariato tale importo e quindi si obbliga a non procedere ad alcuna azione di modifica dell'importo per una decurtazione anche nel caso di incremento lavorativo della coniuge la quale lasciando la casa Pt_1 famigliare con tutto il suo arredo dovrà comunque sostenere spese per altra abitazione.
7) Il IG si obbliga a titolo di contributo al mantenimento del figlio a CP_1 Per_1 versare alla IG.ra la somma di euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla data di Parte_1 sottoscrizione del e comunque entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra . L' importo suddetto sarà ogni anno rivalutato secondo gli indici Pt_1
Istat. I coniugi convengono mente che l'importo del contributo al mantenimento del figlio rimarrà invariato e non potrà mai essere oggetto di modifica da parte del IG. Per_1 CP_1
e mantenuto quindi invariato con gli aumenti Istat sino a quando non sarà divenuto autosufficiente economicamente e comunque fino al compimento del 26° anno di vita anche se occupato lavorativamente. I coniugi confermano che per le spese personali durante la permanenza in America, ad eccezione di quelle scolastiche il figlio necessita di euro 300,00 mensili, importo che Per_1 rimarrà invariato anche durante la permanenza in Italia.
8) I coniugi convengo espressamente che l'importo dell'assegno unico sarà percepito interamente dal IG. e versato al figlio direttamente quale quota parte del CP_1 mantenimento.
9) I coniugi convengono espressamente che saranno suddivise invece al 50% tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio e a tal proposito i Per_1 ricorrenti si riportano integralmente al protocollo in uso presso codesto sia per le spese da previamente concordarsi che per le spese da non previamente concordarsi che dichiarano di aver letto e sottoscritto. I coniugi a tal proposito dichiarano di aver già previamente concordato la spesa straordinaria di garantire la prosecuzione degli studi relativi alle scuole superiori in USA che alla frequentazione dell'università del loro unico figlio meritevole- sempre in USA -e pertanto Per_1 per tale voce essendo già in corso la scelta e decisione i coniugi dichiarano di aver già prestato consenso reciproco.
- 3 - 10) I genitori si obbligano quindi sin d'ora a garantire la frequentazione delle scuole superiori in America – attualmente NEW YORK – per il completamento del cicolo di studio – liceo- suddividendo tutte le spese necessarie sia a titolo di retta che di quanto connesso, compreso voli aerei per andata e ritorno Italia Usa nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti si obbligano altresì a garantire al figlio la frequentazione dell'università sempre negli USA suddividendo tutte Per_1 le spese necessarie comprese quelle annesse e connesse ovvero a titolo esemplificativo ma non esaustivo: voli di andata e ritorno Italia e Usa, rette libri e quanto necessario nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito sin d'ora la SI.ra la quale ha ottima padronanza della lingua Parte_1 inglese si impegna sin d'ora a ricercare la ersità americana anche in ordine di costo della retta agevolazioni, borse di studio il tutto nell'interesse del figlio e dell'economia Per_1 famigliare. Ad ogni buon conto i ricorrenti sin d'ora concordano e convengono espressamente che il costo per la frequentazione dell'Università negli USA non potrà superare l'importo di euro 35.000 ( trentacinquemila/00) per ogni anno accademico, da intendersi quale somma massima possibile da sostenere, auspicabile ovviamente un importo di euro 30.000.00 che la SI.ra si impegna a Pt_1 ricercare valutando tra i vari campus, che dovrà considerarsi comprensivo di tutte le voci di spesa dalla retta, ai libri , alloggio vitto e spese per viaggi aerei per andata e ritorno Italia America.
11) I coniugi dichiarano di voler definire ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e per l'effetto convengono espressamente:
a) Il IG. si riconosce debitore della SI.ra di euro 6500,00 e per CP_1 Parte_1
l'effetto si obbliga a restituire l'intero importo senza calcolo degli interessi in modalità rateale come appresso indicato b) L'Autovettura Nissan Juke intestata al IG. ma in uso alla SI.ra CP_1 Pt_1 verrà alla stessa intestata e la spesa per il passa tà sarà a carico della m
[...]
dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1 razione e del pari la copertura assicurativa dovrà essere intestata alla medesima IG.ra
I coniugi convengo espressamente che le rate del finanziamento relative alla Parte_1 san Juke, di circa euro 400,00 mensili saranno onorate dal IG. sino alla CP_1 concorrenza della restituzione del debito di euro 6.500,00 così come indicato nella lettera a) condizione n. 10) del presente accordo. Al termine dell'estinzione del debito di euro 6.500,00 da restituirsi con modalità retale attraverso il pagamento dell'autovettura Nissan, il restante importo relativo al pagamento integrale dell'autovettura Nissan sarà totalmente a carico della SI.ra senza che Pt_1 la stessa possa avanzare ulteriori pretese.
c) L'autovettura tipo Renault Captur intestata alla SI.ra ma in uso al IG Parte_1 [...] verrà allo stesso intestata con spese a carico del IG. aggio di proprie CP_1 CP_1 come a suo nome dovrà essere la copertura assicurativa e il relativo passaggio di proprietà dovrà esser effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione. Il IG. si obbliga a provvedere al pagamento delle rate relative alla suddetta autovettura in via CP_1 esclusiva senza richiesta alcuna di contribuzione alla SI.ra Parte_1
12) I ricorrenti si obbligano a rilasciare reciprocamente i documenti validi per l'espatrio da intendersi sia quale autorizzazione per il rinnovo che per la richiesta ex novo in caso di scadenza e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
13) I ricorrenti del pari si obbligano a tenere regolarizzato e in corso di validità ogni e qualsivoglia documento – passaporto - valido per l'espatrio relativamente al figlio minore CP_2
e ad adoperarsi per qualsiasi richiesta il paese ospitante- USA dovesse richiedere per la
[...] permanenza di per motivi di studio. Per_1
- 4 - 14) I ricorrenti si obbligano contestualmente la sottoscrizione del presente accordo alla divisione dei conti correnti agli stessi intestati nonchè alla rimozione di eventuali deleghe o applicazioni telefoniche per la gestione dei conti correnti e a procedere alla chiusura di eventuali conti correnti cointestati.
15) I ricorrenti dichiarano espressamente di aver definito con la sottoscrizione del presente accordo di separazione ogni questione patrimoniale e non patrimoniale intercorsa e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione dell'esecuzione delle obbligazioni e condizioni di cui al presente accordo.
16) Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti mentre al 50% il valore del contributo unificato pari ad euro 43,00 e l'Avv. Francesca Risito sarà deputata al deposito del ricorso con la modalità telematica.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 sposati a Fermo il 21/09/2007, premesso che dal matrimonio è nato il figlio CP_2
(a Civitanova Marche il 18/02/2009) e che in conseguenza di insanabili contrasti la
[...] prosecuzione della convivenza si è resa intollerabile, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 05/08/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno definito i rapporti patrimoniali tra loro pendenti e, in ragione dello squilibrio economico tra le stesse, hanno concordato in favore della moglie un assegno di mantenimento nonché il godimento sempre in suo favore, in via esclusiva, della casa in comproprietà sita in Civitanova Marche fino al ventiseiesimo anno di età del figlio).
Le condizioni in esame sono, altresì corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, che, allo stato, frequenta la scuola superiore presso un College negli USA, e in favore del quale il padre verserà l'intero importo dell'assegno unico;
inoltre, considerato che le spese personali di ammontano a circa € 300,00 mensili, il ricorrente verserà alla madre Per_1 ogni mese la somma di Euro 150,00 (importo da considerare non modificabile - da intendersi, ovviamente, non modificabile in pejus - da parte del padre fino al ventiseiesimo anno di età). Sempre nel superiore interesse del figlio, la ricorrente si impegna a trasferirsi
- 5 - a Castelfidardo durante i periodi di ritorno in Italia di quest'ultimo, locando un immobile in detto Comune, con canone di locazione da sostenere paritariamente dai due genitori, sì da consentire una vicinanza di anche al padre, ai nonni paterni e ai suoi amici. Per_1
Le parti hanno precisato la disciplina delle spese straordinarie che, per quanto non diversamente stabilito, seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona. Le stesse hanno espressamente pattuito di dividere al 50% tutte le spese per il completamento del cicolo di studio sino alla conclusione degli studi universitari negli USA, sia a titolo di retta sia a titolo di oneri connessi (ad es. voli di andata e ritorno Italia-Usa, rette, libri).
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale;
segnatamente, la particolarità di vita scolastica di Per_1 giustifica la mancata previsione di un calendario di visita per il genitore non collocatario, considerato anche il un clima tra le parti che appare collaborativo (invero, anche i tempi di permanenza con la madre si ricavano sulla base dei giorni in cui il minore tornerà in Italia;
detti tempi dovranno, quindi, tener conto della eIGenza del minore di stare anche con il padre;
a questo fine le parti, come visto, hanno previsto il trasferimento della ricorrente a Castelfidardo nei giorni in questione).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate stante l'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a Fermo il 21/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 67, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR AC IA AL
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA AL Presidente
AR AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3127/2025 promosso da:
( ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Francesca Risito, giusta procura in atti;
e
( ) nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Emanuele Perugini, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Ordinare al Comune di Fermo di annotare l'emananda sentenza margine dell'atto di matrimonio
Dichiarare compensate tra le parti le spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) La casa coniugale di proprietà del IG. padre del IG. rimarrà assegnata CP_1 CP_1
e nella piena disponibilità del IG. tutto il suo g.ra potrà CP_1 Pt_1
- 1 - prelevare solo beni personali compresi i libri mentre l'arredo rimarrà interamente lasciato nella disponibilità ed uso del IG. La SI.ra momentaneamente si trasferirà CP_1 Parte_1 presso la casa della di lei ma la via Virg rocedere a reperire altro alloggio idoneo ove trasferire anche la residenza anagrafica.
2) I coniugi convengono espressamente di assegnare in via esclusiva la casa in comproprietà sita in Civitanova Marche alla via Castelfidardo n. 131 alla IG.ra la quale potrà Parte_1 gestirla in autonomia senza ingerenza alcuna da parte del IG. correnza dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo e sino a quando il figlio non avrà compiuto 26 anni. A Per_1 tal fine i coniugi convengono e dichiarano che l'immobile d almente condotto in locazione e il canone sarà interamente incamerato dalla SI.ra senza pretesa alcuna da parte del Parte_1 IG. di divisione o ripetizione della quota parte di canone per nessun titolo o ragione. A CP_1 tal f spese di registrazione del contratto di locazione saranno interamente a carico della SI.ra così come a suo esclusivo carico le spese condominiali e/o le spese di Parte_1 manut ia mentre le eventuali spese di manutenzione straordinaria relative sia all'intero stabile se deliberate dall'assemblea condominiale o relative all'immobile de quo nel caso si rendessero necessarie saranno suddivise al 50%. Convengono del pari che la SI.ra Parte_1 nel periodo concordato di assegnazione e uso esclusivo della casa di Civitanova Marche alla Via Castelfidardo n. 131 sino al raggiungimento dei anni 26 del figlio potrà procedere o al Per_1 rinnovo del canone di locazione alla scadenza naturale oppure fissarvi la propria residenza senza che il IG. possa pretendere diversa imputazione o utilizzo. CP_1
Al momento del compimento di anni 26 del figlio l'immobile suddetto sito in Controparte_2
Civitanova Marche ritornerà nel possesso di entrambi i coniugi con ciò a IGnificare che potrà esser posto in vendita o condotto in locazione o altra destinazione, da decidersi di concerto tra i comproprietari ma ad ogni buon conto ogni spesa o introito dovrà essere suddiviso al 50%.
3) I coniugi convengo espressamente che l'immobile sito a Civitanova Marche alla via Castelfidardo n. 131 è gravato da mutuo ipotecario cointestato con residuo di euro 6.000,00 (seimila/00) e sin d'ora i coniugi convengono che le rate saranno interamente anticipate e onorate dalla SI.ra sino al saldo del mutuo con contestuale cancellazione dell'ipoteca che sarà Parte_1 anticipata a cura sempre dalla IG.ra . Convengono del pari che nel caso l'immobile dovesse Pt_1 essere venduto a terzi la SI.ra ricevere oltre alla sua quota del 50% altresi il 50% del Pt_1 residuo di mutuo versato con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione e rimborsata anche della spesa per la cancellazione dell'ipoteca. Medesima imputazione nel caso di liquidazione della quota tra coniugi ove dovrà essere riconosciuta alla l'esatto 50% del rateo Pt_1 di mutuo anticipato per l'estinzione del gravame essendo il medesimo c to, così come suddivise dopo il termine convenuto tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
4) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori e manterrà la Controparte_2 residenza anagrafica in Castelfidardo presso la casa famigliare ma durante il periodo di rientro in Italia dagli USA sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre Si Parte_1 premette che frequenta il liceo nello Stato di New York, attualmente il 2 erà Per_1
l'intero ciclo di studi – scuola superiore- in America – complessivamente 4 anni. Il rientro in Italia di è previsto ogni anno nei seguenti periodi: Per_1
-vacanze di primavera nel mese di marzo per 3 settimane
-vacanze estive: dal 01 giugno al 26 agosto quando ripartirà per l'America
-vacanze di Natale: 20 giorni a dicembre per poi ripartire a gennaio.
- 2 - I coniugi convengono espressamente che per il benessere di che ha la sua cerchia di Per_1 amici e i nonni paterni a Castelfidardo, durante i periodi di permanenza in Italia la SI.ra Pt_1 condurrà in locazione un immobile in Castelfidardo o zone limitrofe ove si trasferirà con collocazione prevalete- cosi da favorire il rapporto diretto con il padre i nonni Per_1 CP_1
i amici e per l'effetto convengono espressamente che il canone di locazio suddetto immobile sarà suddiviso al 50% tra i genitori cosi come anche le eventuali spese di registrazione del contratto. Sin d'ora convengo espressamente che l'immobile che la condurrà in locazione e Pt_1 dove vi dimorerà con il figlio durante i periodi di permanenza in Italia dovrà avere un canone di locazione non superiore ad euro 600,00 mensili e comunque adeguato per le eIGenze di temporaneità.
5) I ricorrenti convengo espressamente che stante la particolarità di vita scolastica di Per_1 che vive per parte dell'anno in America e quindi per la capacità di discernimento e autodeterminazione non verrà disposto alcun calendario di visita nei confronti del genitore non collocatario. I genitori gestiranno con coscienza e autonomia i tempi di permanenza di con il padre e con la madre. Per_1
6) I coniugi convengo espressamente che stante lo squilibrio economico il IG si CP_1 obbliga a versare alla SI.ra a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro Parte_1
250,00 mensili con decorren rizione del presente accordo per poi essere versato ogni mese entro e non oltre il giorno 10 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra le cui coordinate sono già conosciute. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà Parte_1 soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza 2026 e sin d'ora si obbliga a mantenere invariato tale importo e quindi si obbliga a non procedere ad alcuna azione di modifica dell'importo per una decurtazione anche nel caso di incremento lavorativo della coniuge la quale lasciando la casa Pt_1 famigliare con tutto il suo arredo dovrà comunque sostenere spese per altra abitazione.
7) Il IG si obbliga a titolo di contributo al mantenimento del figlio a CP_1 Per_1 versare alla IG.ra la somma di euro 150,00 mensili, con decorrenza dalla data di Parte_1 sottoscrizione del e comunque entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra . L' importo suddetto sarà ogni anno rivalutato secondo gli indici Pt_1
Istat. I coniugi convengono mente che l'importo del contributo al mantenimento del figlio rimarrà invariato e non potrà mai essere oggetto di modifica da parte del IG. Per_1 CP_1
e mantenuto quindi invariato con gli aumenti Istat sino a quando non sarà divenuto autosufficiente economicamente e comunque fino al compimento del 26° anno di vita anche se occupato lavorativamente. I coniugi confermano che per le spese personali durante la permanenza in America, ad eccezione di quelle scolastiche il figlio necessita di euro 300,00 mensili, importo che Per_1 rimarrà invariato anche durante la permanenza in Italia.
8) I coniugi convengo espressamente che l'importo dell'assegno unico sarà percepito interamente dal IG. e versato al figlio direttamente quale quota parte del CP_1 mantenimento.
9) I coniugi convengono espressamente che saranno suddivise invece al 50% tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio e a tal proposito i Per_1 ricorrenti si riportano integralmente al protocollo in uso presso codesto sia per le spese da previamente concordarsi che per le spese da non previamente concordarsi che dichiarano di aver letto e sottoscritto. I coniugi a tal proposito dichiarano di aver già previamente concordato la spesa straordinaria di garantire la prosecuzione degli studi relativi alle scuole superiori in USA che alla frequentazione dell'università del loro unico figlio meritevole- sempre in USA -e pertanto Per_1 per tale voce essendo già in corso la scelta e decisione i coniugi dichiarano di aver già prestato consenso reciproco.
- 3 - 10) I genitori si obbligano quindi sin d'ora a garantire la frequentazione delle scuole superiori in America – attualmente NEW YORK – per il completamento del cicolo di studio – liceo- suddividendo tutte le spese necessarie sia a titolo di retta che di quanto connesso, compreso voli aerei per andata e ritorno Italia Usa nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti si obbligano altresì a garantire al figlio la frequentazione dell'università sempre negli USA suddividendo tutte Per_1 le spese necessarie comprese quelle annesse e connesse ovvero a titolo esemplificativo ma non esaustivo: voli di andata e ritorno Italia e Usa, rette libri e quanto necessario nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito sin d'ora la SI.ra la quale ha ottima padronanza della lingua Parte_1 inglese si impegna sin d'ora a ricercare la ersità americana anche in ordine di costo della retta agevolazioni, borse di studio il tutto nell'interesse del figlio e dell'economia Per_1 famigliare. Ad ogni buon conto i ricorrenti sin d'ora concordano e convengono espressamente che il costo per la frequentazione dell'Università negli USA non potrà superare l'importo di euro 35.000 ( trentacinquemila/00) per ogni anno accademico, da intendersi quale somma massima possibile da sostenere, auspicabile ovviamente un importo di euro 30.000.00 che la SI.ra si impegna a Pt_1 ricercare valutando tra i vari campus, che dovrà considerarsi comprensivo di tutte le voci di spesa dalla retta, ai libri , alloggio vitto e spese per viaggi aerei per andata e ritorno Italia America.
11) I coniugi dichiarano di voler definire ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e per l'effetto convengono espressamente:
a) Il IG. si riconosce debitore della SI.ra di euro 6500,00 e per CP_1 Parte_1
l'effetto si obbliga a restituire l'intero importo senza calcolo degli interessi in modalità rateale come appresso indicato b) L'Autovettura Nissan Juke intestata al IG. ma in uso alla SI.ra CP_1 Pt_1 verrà alla stessa intestata e la spesa per il passa tà sarà a carico della m
[...]
dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1 razione e del pari la copertura assicurativa dovrà essere intestata alla medesima IG.ra
I coniugi convengo espressamente che le rate del finanziamento relative alla Parte_1 san Juke, di circa euro 400,00 mensili saranno onorate dal IG. sino alla CP_1 concorrenza della restituzione del debito di euro 6.500,00 così come indicato nella lettera a) condizione n. 10) del presente accordo. Al termine dell'estinzione del debito di euro 6.500,00 da restituirsi con modalità retale attraverso il pagamento dell'autovettura Nissan, il restante importo relativo al pagamento integrale dell'autovettura Nissan sarà totalmente a carico della SI.ra senza che Pt_1 la stessa possa avanzare ulteriori pretese.
c) L'autovettura tipo Renault Captur intestata alla SI.ra ma in uso al IG Parte_1 [...] verrà allo stesso intestata con spese a carico del IG. aggio di proprie CP_1 CP_1 come a suo nome dovrà essere la copertura assicurativa e il relativo passaggio di proprietà dovrà esser effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione. Il IG. si obbliga a provvedere al pagamento delle rate relative alla suddetta autovettura in via CP_1 esclusiva senza richiesta alcuna di contribuzione alla SI.ra Parte_1
12) I ricorrenti si obbligano a rilasciare reciprocamente i documenti validi per l'espatrio da intendersi sia quale autorizzazione per il rinnovo che per la richiesta ex novo in caso di scadenza e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
13) I ricorrenti del pari si obbligano a tenere regolarizzato e in corso di validità ogni e qualsivoglia documento – passaporto - valido per l'espatrio relativamente al figlio minore CP_2
e ad adoperarsi per qualsiasi richiesta il paese ospitante- USA dovesse richiedere per la
[...] permanenza di per motivi di studio. Per_1
- 4 - 14) I ricorrenti si obbligano contestualmente la sottoscrizione del presente accordo alla divisione dei conti correnti agli stessi intestati nonchè alla rimozione di eventuali deleghe o applicazioni telefoniche per la gestione dei conti correnti e a procedere alla chiusura di eventuali conti correnti cointestati.
15) I ricorrenti dichiarano espressamente di aver definito con la sottoscrizione del presente accordo di separazione ogni questione patrimoniale e non patrimoniale intercorsa e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione dell'esecuzione delle obbligazioni e condizioni di cui al presente accordo.
16) Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti mentre al 50% il valore del contributo unificato pari ad euro 43,00 e l'Avv. Francesca Risito sarà deputata al deposito del ricorso con la modalità telematica.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 CP_1 sposati a Fermo il 21/09/2007, premesso che dal matrimonio è nato il figlio CP_2
(a Civitanova Marche il 18/02/2009) e che in conseguenza di insanabili contrasti la
[...] prosecuzione della convivenza si è resa intollerabile, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 05/08/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno definito i rapporti patrimoniali tra loro pendenti e, in ragione dello squilibrio economico tra le stesse, hanno concordato in favore della moglie un assegno di mantenimento nonché il godimento sempre in suo favore, in via esclusiva, della casa in comproprietà sita in Civitanova Marche fino al ventiseiesimo anno di età del figlio).
Le condizioni in esame sono, altresì corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, che, allo stato, frequenta la scuola superiore presso un College negli USA, e in favore del quale il padre verserà l'intero importo dell'assegno unico;
inoltre, considerato che le spese personali di ammontano a circa € 300,00 mensili, il ricorrente verserà alla madre Per_1 ogni mese la somma di Euro 150,00 (importo da considerare non modificabile - da intendersi, ovviamente, non modificabile in pejus - da parte del padre fino al ventiseiesimo anno di età). Sempre nel superiore interesse del figlio, la ricorrente si impegna a trasferirsi
- 5 - a Castelfidardo durante i periodi di ritorno in Italia di quest'ultimo, locando un immobile in detto Comune, con canone di locazione da sostenere paritariamente dai due genitori, sì da consentire una vicinanza di anche al padre, ai nonni paterni e ai suoi amici. Per_1
Le parti hanno precisato la disciplina delle spese straordinarie che, per quanto non diversamente stabilito, seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona. Le stesse hanno espressamente pattuito di dividere al 50% tutte le spese per il completamento del cicolo di studio sino alla conclusione degli studi universitari negli USA, sia a titolo di retta sia a titolo di oneri connessi (ad es. voli di andata e ritorno Italia-Usa, rette, libri).
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale;
segnatamente, la particolarità di vita scolastica di Per_1 giustifica la mancata previsione di un calendario di visita per il genitore non collocatario, considerato anche il un clima tra le parti che appare collaborativo (invero, anche i tempi di permanenza con la madre si ricavano sulla base dei giorni in cui il minore tornerà in Italia;
detti tempi dovranno, quindi, tener conto della eIGenza del minore di stare anche con il padre;
a questo fine le parti, come visto, hanno previsto il trasferimento della ricorrente a Castelfidardo nei giorni in questione).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate stante l'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a Fermo il 21/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 67, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
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