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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10252 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. PIZZIGONI LUCA Parte_1
GIUSEPPE, l'avv. PESENTI ANDREA, l'avv. MAZZOTTI LUCIO, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico indicato in atti;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
FATTO
Con ricorso depositato il 30/08/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro– Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “Previo ogni accertamento e ogni declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di € 9.998,05 (di cui 1.581,68 a titolo di TFR) oltre a
[...] interessi e rivalutazione, per i motivi dedotti in giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione ai procuratori ex art. 93 cpc”. Controparte_1
, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata
[...] dichiarata la contumacia.
Si è costituita ritualmente in giudizio, con domanda riconvenzionale anche contestato in fatto e in diritto quanto dedotto e chiedendo CP_4 il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 marzo 2025, il ricorrente e sono addivenuti CP_4 ad un accordo conciliativo e il giudice ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tali parti, disponendo la prosecuzione nei confronti della resistente contumace Controparte_1
.
[...]
In data 31.3.2025 il procuratore di parte ricorrente, a seguito dell'autorizzazione del giudice, ha depositato nuovi conteggi relativi alle spettanze rivendicate dal ricorrente, deducendo quanto percepito in forza della conciliazione.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni nei seguenti termini: “condannare la società
Controparte_1 alla somma di euro 6.101,51 lordi di cui 1.581,68 a titolo di TFR”. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze Parte_1 della Società convenuta dal 19.12.2022 al 06.01.2024, in forza di contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, con mansioni di manovale inquadrato come operaio di 2° livello CCNL Metalmeccanica Industria, con mansioni di installatore (doc. 1 e 2 fascicolo ricorrente). In data 7.1.2024 il ricorrente ha rassegnato le dimissioni (doc.3 fasc. ricorrente).
2 Con l'odierno ricorso il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di novembre 2023, dicembre 2023, 13esima mensilità 2023, gennaio 2024 nonché le spettanze di fine rapporto e il TFR.
****
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
Il datore di lavoro Controparte_1
nel rimanere contumace, non ha evidentemente
[...] assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente della seguente somma omnicomprensiva lorda pari ad €
6.101,51 lordi di cui 1.581,68 a titolo di TFR (come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL già dedotto quanto percepito in forza del verbale di conciliazione), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze come da conteggi al saldo.
**
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Controparte_1
deve essere condannata al pagamento delle stesse
[...] liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
3 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente della somma
[...] complessiva di euro 6.101,51 lordi di cui 1.581,68 a titolo di TFR lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
[...]
€4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,03/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. PIZZIGONI LUCA Parte_1
GIUSEPPE, l'avv. PESENTI ANDREA, l'avv. MAZZOTTI LUCIO, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico indicato in atti;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
FATTO
Con ricorso depositato il 30/08/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro– Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “Previo ogni accertamento e ogni declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di € 9.998,05 (di cui 1.581,68 a titolo di TFR) oltre a
[...] interessi e rivalutazione, per i motivi dedotti in giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione ai procuratori ex art. 93 cpc”. Controparte_1
, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata
[...] dichiarata la contumacia.
Si è costituita ritualmente in giudizio, con domanda riconvenzionale anche contestato in fatto e in diritto quanto dedotto e chiedendo CP_4 il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 marzo 2025, il ricorrente e sono addivenuti CP_4 ad un accordo conciliativo e il giudice ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tali parti, disponendo la prosecuzione nei confronti della resistente contumace Controparte_1
.
[...]
In data 31.3.2025 il procuratore di parte ricorrente, a seguito dell'autorizzazione del giudice, ha depositato nuovi conteggi relativi alle spettanze rivendicate dal ricorrente, deducendo quanto percepito in forza della conciliazione.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni nei seguenti termini: “condannare la società
Controparte_1 alla somma di euro 6.101,51 lordi di cui 1.581,68 a titolo di TFR”. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze Parte_1 della Società convenuta dal 19.12.2022 al 06.01.2024, in forza di contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, con mansioni di manovale inquadrato come operaio di 2° livello CCNL Metalmeccanica Industria, con mansioni di installatore (doc. 1 e 2 fascicolo ricorrente). In data 7.1.2024 il ricorrente ha rassegnato le dimissioni (doc.3 fasc. ricorrente).
2 Con l'odierno ricorso il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di novembre 2023, dicembre 2023, 13esima mensilità 2023, gennaio 2024 nonché le spettanze di fine rapporto e il TFR.
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Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
Il datore di lavoro Controparte_1
nel rimanere contumace, non ha evidentemente
[...] assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente della seguente somma omnicomprensiva lorda pari ad €
6.101,51 lordi di cui 1.581,68 a titolo di TFR (come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL già dedotto quanto percepito in forza del verbale di conciliazione), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze come da conteggi al saldo.
**
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Controparte_1
deve essere condannata al pagamento delle stesse
[...] liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
3 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente della somma
[...] complessiva di euro 6.101,51 lordi di cui 1.581,68 a titolo di TFR lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
[...]
€4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,03/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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