Articolo 7 della Legge 23 aprile 1959, n. 189
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 aprile 1959
Art. 7.
Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.
Al personale militare anzidetto spetta la indennita' di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.
Entrata in vigore il 25 aprile 1959
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente