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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN IE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN MA TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 921 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto il risarcimento del danno da occupazione abusiva e vertente
TRA
difeso dall'avvocato Carlo MA Gallo Parte_1
Parte appellante principale – appellata incidentale
e
, , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
difesi dall'avvocato Leonardo Rania
Parte appellata principale – appellante incidentale nonché
, difesa Controparte_5
dall'avvocato Carolina Citrigno
Parte appellata principale
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale – appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, accogliere il presente appello e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza, accogliendo in toto la domanda attrice in conformità delle rassegnate conclusioni. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata principale – appellante incidentale: “Voglia
l'Eccellentissima Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, dichiarare l'appello inammissibile, improponibile e/o rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, disponendo per la condanna del Sig.
[...]
al pagamento delle dette spese di primo grado in favore dei Sig. Pt_1
– , odierni appellanti incidentali.” CP_1 CP_2
Per l'Aterp: “Voglia rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza di primo grado. Rigettare -in ogni caso-
l'appello proposto perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra indicate, anche specifiche del giudizio per cui è causa. In subordine, nell'inconcessa e denegata ipotesi il cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'appello proposto, condannare i soli sigg.
[...]
e e al rilascio del locale, al CP_2 Controparte_1 CP_3 CP_4
risarcimento del danno, alle spese di giustizia. In estremo subordine, ridurre il quantum richiesto secondo giustizia. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione regolarmente notificato, nella qualità di assegnatario di un Parte_1
appartamento in Bisignano di proprietà dell conveniva in giudizio CP_5
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
nonché l' lamentando l'occupazione esclusiva del locale caldaia da CP_5
parte dei convenuti e chiedendo il rilascio del locale nonché CP_6
il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del locale predetto pari ad € 8.000,00 nonché all la condanna solidale e “di porre le CP_5
opportune iniziative per consentire il legittimo godimento dell'immobile all'attore che fino ad oggi ne è stato privato”.
Si costituivano , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
nonchè l' contestando in fatto e in diritto la pretesa CP_4 CP_5
attorea, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.2018 avendo le parti rinunciato alle rispettive richieste istruttorie. In tale udienza, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.”
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 2200/2018 resa il
18.10.2018 a definizione del giudizio n. 3736/2013, aveva rigettato la domanda e compensato le spese di lite, ritenendo: a) non sussistenti i presupposti per l'azione di rilascio, così come il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del bene, non essendo stato chiarito in cosa consistesse il lamentato mancato godimento del bene ed essendo esso
3 un locale destinato a ospitare la caldaia e dunque inutilizzabile per finalità diverse;
b) che l'attore non potesse agire nei confronti dell , dovendosi CP_5
fare applicazione dell'art. 1585 comma II c.c.
L'appellante ha impugnato la sentenza, lamentando l'erroneità della valutazione degli elementi probatori: se il giudice avesse correttamente valutato il compendio probatorio, avrebbe considerato provata la lesione del diritto lamentata dall'attore.
Si sono costituiti , , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione e CP_4
proponendo appello incidentale in relazione all'asseritamente errata compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Si è costituita l , argomentando per il rigetto dell'appello. CP_5
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 7 marzo 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione prodotta e dagli elementi dedotti e non contestati, non emerge la legittimazione attiva dell'appellante per l'azione di rilascio del locale e del risarcimento del danno.
Egli è assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, tuttavia il relativo contratto di locazione non prevede l'assegnazione del locale oggetto di causa.
Né vale a far ritenere sussistente tale legittimazione la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro giudizio, citata dall'appellante
4 e dalla quale si evincerebbe che in origine – non più, essendo gli appartamenti dotati di riscaldamento autonomo – il locale fosse adibito a caldaia condominiale a servizio dell'intero fabbricato.
In disparte le considerazioni sulla valutabilità di una consulenza svoltasi in altro giudizio, comunque dalla stessa non può farsi discendere alcuna legittimazione dell'appellante alla proposizione delle domande avanzate.
Né egli ha dato prova di aver in passato utilizzato il locale, avendo anzi rinunciato in primo grado alla prova testimoniale volta a dimostrare l'uso.
Parimenti irrilevante - difettando, come s'è detto, la legittimazione attiva – è la circostanza che l avesse disposto lo sgombero del locale. CP_5
L'appello principale non è fondato neppure sotto il profilo della domanda risarcitoria, per la quale valgono, innanzitutto, le medesime considerazioni relative alla legittimazione attiva dell'appellante.
Occorre, poi, precisare che la corte condivide la valutazione di infondatezza nel merito della domanda operata dal giudice di primo grado, essendo stata essa formulata in maniera generica, e avendo l'attore, appellante principale, chiesto una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini
5 della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass. Sez. III, sentenza 17 ottobre 2016,
n.20889).
Per quanto concerne l'appello incidentale - relativo alla compensazione delle spese di lite in primo grado -, esso è fondato, in ossequio al principio della soccombenza e non ritenendo la corte che ricorrano motivi per la loro compensazione, sicché la sentenza impugnata dev'essere riformata prevedendo la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite a favore di , , Controparte_1 CP_2 CP_3
. CP_4
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili - contenuti nei minimi in ragione della non complessità delle questioni - dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
Le spese di lite seguono del grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - in applicazione dei parametri minimi avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese - dello scaglione di riferimento (scaglione da € 5.201 a € 26.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13,
6 comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione all'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rifondere ad Parte_1 CP_1
, le spese di
[...] CP_2 CP_3 CP_4
lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.738,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna a rifondere ad , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, le spese di lite, liquidate in
[...] CP_3 CP_4
complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
- condanna a rifondere all le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_5
in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 in relazione all'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN MA TO AN IE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN IE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN MA TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 921 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto il risarcimento del danno da occupazione abusiva e vertente
TRA
difeso dall'avvocato Carlo MA Gallo Parte_1
Parte appellante principale – appellata incidentale
e
, , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
difesi dall'avvocato Leonardo Rania
Parte appellata principale – appellante incidentale nonché
, difesa Controparte_5
dall'avvocato Carolina Citrigno
Parte appellata principale
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale – appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, accogliere il presente appello e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza, accogliendo in toto la domanda attrice in conformità delle rassegnate conclusioni. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata principale – appellante incidentale: “Voglia
l'Eccellentissima Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, dichiarare l'appello inammissibile, improponibile e/o rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, disponendo per la condanna del Sig.
[...]
al pagamento delle dette spese di primo grado in favore dei Sig. Pt_1
– , odierni appellanti incidentali.” CP_1 CP_2
Per l'Aterp: “Voglia rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza di primo grado. Rigettare -in ogni caso-
l'appello proposto perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra indicate, anche specifiche del giudizio per cui è causa. In subordine, nell'inconcessa e denegata ipotesi il cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'appello proposto, condannare i soli sigg.
[...]
e e al rilascio del locale, al CP_2 Controparte_1 CP_3 CP_4
risarcimento del danno, alle spese di giustizia. In estremo subordine, ridurre il quantum richiesto secondo giustizia. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione regolarmente notificato, nella qualità di assegnatario di un Parte_1
appartamento in Bisignano di proprietà dell conveniva in giudizio CP_5
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
nonché l' lamentando l'occupazione esclusiva del locale caldaia da CP_5
parte dei convenuti e chiedendo il rilascio del locale nonché CP_6
il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del locale predetto pari ad € 8.000,00 nonché all la condanna solidale e “di porre le CP_5
opportune iniziative per consentire il legittimo godimento dell'immobile all'attore che fino ad oggi ne è stato privato”.
Si costituivano , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
nonchè l' contestando in fatto e in diritto la pretesa CP_4 CP_5
attorea, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.2018 avendo le parti rinunciato alle rispettive richieste istruttorie. In tale udienza, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.”
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 2200/2018 resa il
18.10.2018 a definizione del giudizio n. 3736/2013, aveva rigettato la domanda e compensato le spese di lite, ritenendo: a) non sussistenti i presupposti per l'azione di rilascio, così come il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del bene, non essendo stato chiarito in cosa consistesse il lamentato mancato godimento del bene ed essendo esso
3 un locale destinato a ospitare la caldaia e dunque inutilizzabile per finalità diverse;
b) che l'attore non potesse agire nei confronti dell , dovendosi CP_5
fare applicazione dell'art. 1585 comma II c.c.
L'appellante ha impugnato la sentenza, lamentando l'erroneità della valutazione degli elementi probatori: se il giudice avesse correttamente valutato il compendio probatorio, avrebbe considerato provata la lesione del diritto lamentata dall'attore.
Si sono costituiti , , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione e CP_4
proponendo appello incidentale in relazione all'asseritamente errata compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Si è costituita l , argomentando per il rigetto dell'appello. CP_5
All'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 7 marzo 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Dal quadro probatorio in atti, costituito dalla documentazione prodotta e dagli elementi dedotti e non contestati, non emerge la legittimazione attiva dell'appellante per l'azione di rilascio del locale e del risarcimento del danno.
Egli è assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, tuttavia il relativo contratto di locazione non prevede l'assegnazione del locale oggetto di causa.
Né vale a far ritenere sussistente tale legittimazione la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro giudizio, citata dall'appellante
4 e dalla quale si evincerebbe che in origine – non più, essendo gli appartamenti dotati di riscaldamento autonomo – il locale fosse adibito a caldaia condominiale a servizio dell'intero fabbricato.
In disparte le considerazioni sulla valutabilità di una consulenza svoltasi in altro giudizio, comunque dalla stessa non può farsi discendere alcuna legittimazione dell'appellante alla proposizione delle domande avanzate.
Né egli ha dato prova di aver in passato utilizzato il locale, avendo anzi rinunciato in primo grado alla prova testimoniale volta a dimostrare l'uso.
Parimenti irrilevante - difettando, come s'è detto, la legittimazione attiva – è la circostanza che l avesse disposto lo sgombero del locale. CP_5
L'appello principale non è fondato neppure sotto il profilo della domanda risarcitoria, per la quale valgono, innanzitutto, le medesime considerazioni relative alla legittimazione attiva dell'appellante.
Occorre, poi, precisare che la corte condivide la valutazione di infondatezza nel merito della domanda operata dal giudice di primo grado, essendo stata essa formulata in maniera generica, e avendo l'attore, appellante principale, chiesto una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini
5 della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass. Sez. III, sentenza 17 ottobre 2016,
n.20889).
Per quanto concerne l'appello incidentale - relativo alla compensazione delle spese di lite in primo grado -, esso è fondato, in ossequio al principio della soccombenza e non ritenendo la corte che ricorrano motivi per la loro compensazione, sicché la sentenza impugnata dev'essere riformata prevedendo la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite a favore di , , Controparte_1 CP_2 CP_3
. CP_4
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili - contenuti nei minimi in ragione della non complessità delle questioni - dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
26.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.
Le spese di lite seguono del grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - in applicazione dei parametri minimi avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese - dello scaglione di riferimento (scaglione da € 5.201 a € 26.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13,
6 comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione all'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rifondere ad Parte_1 CP_1
, le spese di
[...] CP_2 CP_3 CP_4
lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.738,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna a rifondere ad , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, le spese di lite, liquidate in
[...] CP_3 CP_4
complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
- condanna a rifondere all le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_5
in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 in relazione all'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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