Articolo 1320 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1319Articolo 1318
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9 ottobre 2010
Art. 1320. Forma di avanzamento 1. L'avanzamento di cui all'articolo 1319 ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. 2. Il personale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui all'articolo 1319.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010