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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7428/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7428/2021 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. FEDELE SCOTTI;
Parte_1 C.F._1
Parte opponente e
(c.f. ), in persona del Curatore avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MARINO;
Parte opposta
Oggi 17 settembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Fedele Scotti, procuratore costituito;
Per parte opposta, l'avv. Angela Marino, procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Angela Marino in particolare si riporta alle note conclusionali.
L'avv. Scotti rassegna le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendone l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7428/2021 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. FEDELE SCOTTI;
Parte_1 C.F._1
Parte opponente
Nei confronti del
(c.f. ), in persona del Curatore avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MARINO;
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ex art. 150 L.F. dell'11.7.2021 il G.D. del a ingiunto a Controparte_1
il pagamento in favore della massa dei creditori della somma di € 37.500,00, asseritamente Parte_1 dovuta a fronte dell'omesso versamento del residuo capitale sociale riferibile quota del 66,67% della società
In particolare, nell'istanza del curatore, era stato rappresentato che la era stata Controparte_3 Controparte_1 costituita in data 18.11.2016 e che il capitale sociale era stato sottoscritto dai soci per € 75.000,00 e si presentava così suddiviso:
- € 25.000,00 (33,34% del capitale sociale) ; Parte_1
- € 25.000,00 (33,34% del capitale sociale) ; Parte_2
- € 25.000,00 (33,34% del capitale sociale) Controparte_4
Si era anche evidenziato che, all'atto della costituzione della società, i tre soci avevano versato soltanto il
25% del capitale sociale pari alla somma di € 18.750,00, con numero tre assegni circolari, ognuno di €
6.250,00, e successivamente in data 24.5.2017 la socia aveva venduto la sua quota al Controparte_4 socio ed amministratore Capo RI al prezzo di € 6.250,00. Secondo la Curatela, quindi, da tali fatti emergeva che il socio ed amministratore RI non aveva provveduto all'integrale versamento della Pt_1 quota a lui intestata. pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato in data 28.9.2021 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 predetta ingiunzione di pagamento, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del curatore fallimentare a spiegare istanza ex art. 150 L.F., e sostenendo, nel merito, che la pretesa creditoria azionata era infondata, concludendo per la revoca o la declaratoria di inefficacia dell'ingiunzione opposta, con accertamento della insussistenza del credito azionato, nonché sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta, oltre che condanna al rimborso delle spese di lite.
Il i è costituito nel presente giudizio di opposizione chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'accertamento del credito posto a fondamento del decreto del GD, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, a seguito di una serie di rinvii utili alla riassegnazione del fascicolo, all'esito della riserva assunta all' udienza del 5.7.2023, con ordinanza del 19.9.2023, il precedente G.U. ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Successivamente, all'udienza del 15.5.2024 il precedente G.U. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2025. All'udienza del
5.2.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per poi rimetterla sul ruolo per incompatibilità.
Riassegnato nuovamente il procedimento, all'udienza del 7.5.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna e, quindi, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
L'eccezione di rito relativa alla carenza di legittimazione attiva del curatore rispetto alla richiesta di ingiunzione ex art. 150 L.F. è infondata e va rigettata.
L'art. 150 L.F. letteralmente dispone che, su proposta del curatore, il uò adottare l'ingiunzione di CP_5 pagamento nei confronti dei soci di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Il procedimento di cui all'art. 150 L.F. non è un procedimento contenzioso, neanche di carattere speciale, ma va qualificato a tutti gli effetti come uno speciale procedimento endoesecutivo interno alla procedura concorsuale, in cui il G.D., verificata la proposta del curatore, può adottare l'ingiunzione di pagamento nei confronti dei soci morosi rispetto ai versamenti ancora dovuti per l'integrazione del capitale sociale sottoscritto e non costituisce un procedimento contenzioso in senso stretto in cui il curatore ha l'obbligo della difesa tecnica;
solo all'esito dell'opposizione si apre la fase contenziosa nella quale il , se CP_1 intende costituirsi, è obbligato ad avvalersi della difesa tecnica con un soggetto terzo diverso dal curatore.
Sul punto utile è richiamare un risalente arresto della Corte di Cassazione (cui non risulta essere seguito pagina 3 di 6 alcun altro precedente di senso contrario) secondo cui l'art. 150 L.F. autorizza il giudice delegato ad emettere decreti ingiuntivi su proposta del curatore, specificando che per tale proposta non è necessaria l'assistenza di un difensore, dovuta solo nel caso in cui sarà fatta opposizione e il giudice delegato autorizzerà il curatore a resistere (v. Cass. civ., Sez. I, 22/06/1972, n. 2066).
Anche in dottrina unanime è la posizione degli interpreti in merito all'iniziativa del curatore senza necessità della difesa tecnica.
Passando al merito della controversia, l'opposizione si presenta infondata e pertanto va rigettata.
Il Fallimento opposto, attore sostanziale, ha affermato di vantare un credito di € 37.500,00 a titolo di residua quota di capitale sociale ancora dovuta dal socio ingiunto.
La Curatela della società ha fondato la propria pretesa allegando in sede monitoria le Controparte_3 scritture contabili della società, nonché una consulenza di parte elaborata su mandato della stessa Curatela.
Dal punto di vista dell'an, va evidenziato che nelle società di capitali, e nello specifico nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2462 c.c. il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale e, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, i soci devono effettuare il conferimento in denaro, versando all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro.
Con riferimento all'esecuzione dei conferimenti nella s.r.l., la detta regola si è tradotta nella disposizione dell'art. 2466 c.c., che prescrive l'obbligo degli amministratori della società di seguire determinati percorsi nei confronti dei contraenti morosi, volti ad addivenire all'esecuzione coattiva dell'obbligo di eseguire il conferimento o, in alternativa, a sostituire con altri il socio moroso o ancora a sciogliere il contratto limitatamente alla (sola) partecipazione del socio moroso (Cass. civ. n. 4956/20).
In materia di diritto al versamento dei conferimenti dovuti dai soci morosi, il trova il diritto già CP_1 esistente nel patrimonio del fallito realizzandosi così un fenomeno di semplice “sostituzione” (di tratto essenzialmente gestorio) del curatore nella posizione degli amministratori o dei liquidatori.
Nel caso di specie, esaminando l'atto costitutivo della si evince che gli originari soci , CP_1 Parte_1
e hanno sottoscritto il capitale sociale in € 75.000,00 per il tramite di Parte_2 Controparte_4 conferimenti in denaro versando il 25% dello stesso mediante n. 3 assegni circolari dell'importo di €
6.250,00 ciascuno.
Successivamente alla cessione della quota di in favore di con contestuale Controparte_4 Parte_1 accrescimento della quota di quest'ultimo, la compagine sociale della società era la seguente:
- per € 50.000,00 pari al 66,67% del capitale sociale;
Parte_1
- per € 25.000,00 parti al 33,33% del capitale sociale. Parte_2
Parte opponente ha contestato la pretesa avversa affermando che le somme dovute a titolo di capitale sociale erano state versate, come da pagamenti annotati in contabilità e documentati in atti. pagina 4 di 6 Parte opposta ha contestato tale deduzione asserendo che le somme versate erano state utilizzate per il pagamento di spese della società e, quindi, non integravano utili pagamenti in conto sottoscrizione.
L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale” e, in quest'ultimo, caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale “residual claimant”(v. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
20/04/2020, n. 7919).
Come statuito in sede di legittimità, lo stabilire se si sia in presenza di “versamento in conto capitale” o di
“finanziamento soci” è questione di interpretazione della volontà delle parti, con la conseguenza che il socio che pretenda la restituzione di somme versate a titolo di finanziamenti soci deve provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione, prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili, quanto e soprattutto dal modo in cui è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui il versamento è diretto e dagli interessi sottesi (v. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20/09/2012, n. 15944).
Nella fattispecie in esame le annotazioni dei versamenti in conto sottoscrizione di € 11.000,00 e di €
13.000,00, oltre che di € 1.200,00, e di € 5.500,00, di € 5.750,00 e di € 4.050,00 con riferimento alla posizione dei soci Capo e risultanti dagli estratti delle scritture della società del 2016 e 2027 allegati CP_4 all'atto di citazione non sono vincolanti al fine di accertare l'effettivo titolo del versamento.
I pagamenti di cui alla scheda contabile del 2016 di € 11.000,00 con riferimento alla posizione di Pt_1
e € 13.000,00 con riferimento alla posizione di , non documentati ma non
[...] Controparte_4 specificamente contestati nell'an, risultano essere girati ad una società terza creditrice.
Le modalità della “girata” non sono state documentate e, quindi, non è dato comprendere se si tratti di una girata di un titolo intestato alla o di un pagamento diretto alla terza creditrice. CP_1
I pagamenti di € 1.200,00 e di € 5.500,00 con riguardo alla posizione di , pur documentati, Parte_1 risultano essere stati effettuati con bonifici in favore di un notaio e, quindi, non sono entrati nella disponibilità della società.
L'ulteriore pagamento allegato di € 26.000,00 di cui all'assegno circolare del 15.11.2016 si presenta destinato ad una società creditrice di altra società a sua volta creditrice della e, pertanto, non Controparte_1
è transitato sui conti della società fallita.
I pagamenti di cui alla scheda contabile del 2017 di € 5.750,00 e di € 1.050,00 non sono stati documentati, ma non sono stati specificamente contestati nell'an, essendo la contestazione limitata alla loro imputazione in conto capitale. pagina 5 di 6 La visura camerale al 13.11.2018 attesta un capitale versato di € 18.750,00 e non dà evidenza di ulteriori versamenti in conto capitale.
Di contro, il bilancio al 2017 attesta l'assenza di crediti verso i soci a titolo di versamento del capitale sociale.
Infine, nell'atto di cessione di quote del maggio 2017 con il quale ha acquistato le quote di Parte_1 si precisa espressamente che il prezzo della quota rilevata era stato determinato in € Controparte_4
6.250,00 proprio in ragione del fatto che il capitale sociale non risultava ancora essere stato interamente versato.
Tenuto conto di tali evidenze deve concludersi che il pagamento del capitale sociale da parte di Pt_1
non si presenta provato in quanto non debitamente documentato con prova di versamenti alla
[...] società, a fronte di risultanze delle scritture contabili e dei bilanci non fidefacenti e comunque non opponibili al , di pagamenti (parziali) direttamente effettuati in favore di terzi non univocamente CP_1 imputabili a capitale, delle risultanze della visura camerale (fonte privilegiata delle informazioni a terzi) e da quanto dichiarato dagli stessi soci e in sede di cessione della quota con scrittura privata Pt_1 CP_4 autenticata del maggio 2017.
Quindi, non essendo accertabile il versamento integrale del 66,67% del capitale sottoscritto da parte dell'opponente, l'opposizione va rigettata e con conferma dell'ingiunzione di pagamento già emessa dal
GD.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, con applicazione di valori prossimi ai medi per tutte le fasi, esclusa quella decisionale da liquidare in misura prossima ai minimi vista la semplificazione della stessa (€ 1.500,00 fase studio, €
1.200,00 fase introduttiva, € 1.800,00 fase istruttoria, € 1.500,00 fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
e per l'effetto:
2. Conferma il decreto pubblicato in data 22.7.2021 emesso dal GD presso il Tribunale di Salerno;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00, oltre Parte_1 rimborso per spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche.
Salerno, 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7428/2021 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. FEDELE SCOTTI;
Parte_1 C.F._1
Parte opponente e
(c.f. ), in persona del Curatore avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MARINO;
Parte opposta
Oggi 17 settembre 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Fedele Scotti, procuratore costituito;
Per parte opposta, l'avv. Angela Marino, procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Angela Marino in particolare si riporta alle note conclusionali.
L'avv. Scotti rassegna le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendone l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7428/2021 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. FEDELE SCOTTI;
Parte_1 C.F._1
Parte opponente
Nei confronti del
(c.f. ), in persona del Curatore avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MARINO;
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ex art. 150 L.F. dell'11.7.2021 il G.D. del a ingiunto a Controparte_1
il pagamento in favore della massa dei creditori della somma di € 37.500,00, asseritamente Parte_1 dovuta a fronte dell'omesso versamento del residuo capitale sociale riferibile quota del 66,67% della società
In particolare, nell'istanza del curatore, era stato rappresentato che la era stata Controparte_3 Controparte_1 costituita in data 18.11.2016 e che il capitale sociale era stato sottoscritto dai soci per € 75.000,00 e si presentava così suddiviso:
- € 25.000,00 (33,34% del capitale sociale) ; Parte_1
- € 25.000,00 (33,34% del capitale sociale) ; Parte_2
- € 25.000,00 (33,34% del capitale sociale) Controparte_4
Si era anche evidenziato che, all'atto della costituzione della società, i tre soci avevano versato soltanto il
25% del capitale sociale pari alla somma di € 18.750,00, con numero tre assegni circolari, ognuno di €
6.250,00, e successivamente in data 24.5.2017 la socia aveva venduto la sua quota al Controparte_4 socio ed amministratore Capo RI al prezzo di € 6.250,00. Secondo la Curatela, quindi, da tali fatti emergeva che il socio ed amministratore RI non aveva provveduto all'integrale versamento della Pt_1 quota a lui intestata. pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato in data 28.9.2021 ha proposto opposizione avverso la Parte_1 predetta ingiunzione di pagamento, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del curatore fallimentare a spiegare istanza ex art. 150 L.F., e sostenendo, nel merito, che la pretesa creditoria azionata era infondata, concludendo per la revoca o la declaratoria di inefficacia dell'ingiunzione opposta, con accertamento della insussistenza del credito azionato, nonché sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta, oltre che condanna al rimborso delle spese di lite.
Il i è costituito nel presente giudizio di opposizione chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'accertamento del credito posto a fondamento del decreto del GD, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, a seguito di una serie di rinvii utili alla riassegnazione del fascicolo, all'esito della riserva assunta all' udienza del 5.7.2023, con ordinanza del 19.9.2023, il precedente G.U. ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Successivamente, all'udienza del 15.5.2024 il precedente G.U. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.2.2025. All'udienza del
5.2.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per poi rimetterla sul ruolo per incompatibilità.
Riassegnato nuovamente il procedimento, all'udienza del 7.5.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna e, quindi, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
L'eccezione di rito relativa alla carenza di legittimazione attiva del curatore rispetto alla richiesta di ingiunzione ex art. 150 L.F. è infondata e va rigettata.
L'art. 150 L.F. letteralmente dispone che, su proposta del curatore, il uò adottare l'ingiunzione di CP_5 pagamento nei confronti dei soci di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Il procedimento di cui all'art. 150 L.F. non è un procedimento contenzioso, neanche di carattere speciale, ma va qualificato a tutti gli effetti come uno speciale procedimento endoesecutivo interno alla procedura concorsuale, in cui il G.D., verificata la proposta del curatore, può adottare l'ingiunzione di pagamento nei confronti dei soci morosi rispetto ai versamenti ancora dovuti per l'integrazione del capitale sociale sottoscritto e non costituisce un procedimento contenzioso in senso stretto in cui il curatore ha l'obbligo della difesa tecnica;
solo all'esito dell'opposizione si apre la fase contenziosa nella quale il , se CP_1 intende costituirsi, è obbligato ad avvalersi della difesa tecnica con un soggetto terzo diverso dal curatore.
Sul punto utile è richiamare un risalente arresto della Corte di Cassazione (cui non risulta essere seguito pagina 3 di 6 alcun altro precedente di senso contrario) secondo cui l'art. 150 L.F. autorizza il giudice delegato ad emettere decreti ingiuntivi su proposta del curatore, specificando che per tale proposta non è necessaria l'assistenza di un difensore, dovuta solo nel caso in cui sarà fatta opposizione e il giudice delegato autorizzerà il curatore a resistere (v. Cass. civ., Sez. I, 22/06/1972, n. 2066).
Anche in dottrina unanime è la posizione degli interpreti in merito all'iniziativa del curatore senza necessità della difesa tecnica.
Passando al merito della controversia, l'opposizione si presenta infondata e pertanto va rigettata.
Il Fallimento opposto, attore sostanziale, ha affermato di vantare un credito di € 37.500,00 a titolo di residua quota di capitale sociale ancora dovuta dal socio ingiunto.
La Curatela della società ha fondato la propria pretesa allegando in sede monitoria le Controparte_3 scritture contabili della società, nonché una consulenza di parte elaborata su mandato della stessa Curatela.
Dal punto di vista dell'an, va evidenziato che nelle società di capitali, e nello specifico nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2462 c.c. il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale e, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, i soci devono effettuare il conferimento in denaro, versando all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro.
Con riferimento all'esecuzione dei conferimenti nella s.r.l., la detta regola si è tradotta nella disposizione dell'art. 2466 c.c., che prescrive l'obbligo degli amministratori della società di seguire determinati percorsi nei confronti dei contraenti morosi, volti ad addivenire all'esecuzione coattiva dell'obbligo di eseguire il conferimento o, in alternativa, a sostituire con altri il socio moroso o ancora a sciogliere il contratto limitatamente alla (sola) partecipazione del socio moroso (Cass. civ. n. 4956/20).
In materia di diritto al versamento dei conferimenti dovuti dai soci morosi, il trova il diritto già CP_1 esistente nel patrimonio del fallito realizzandosi così un fenomeno di semplice “sostituzione” (di tratto essenzialmente gestorio) del curatore nella posizione degli amministratori o dei liquidatori.
Nel caso di specie, esaminando l'atto costitutivo della si evince che gli originari soci , CP_1 Parte_1
e hanno sottoscritto il capitale sociale in € 75.000,00 per il tramite di Parte_2 Controparte_4 conferimenti in denaro versando il 25% dello stesso mediante n. 3 assegni circolari dell'importo di €
6.250,00 ciascuno.
Successivamente alla cessione della quota di in favore di con contestuale Controparte_4 Parte_1 accrescimento della quota di quest'ultimo, la compagine sociale della società era la seguente:
- per € 50.000,00 pari al 66,67% del capitale sociale;
Parte_1
- per € 25.000,00 parti al 33,33% del capitale sociale. Parte_2
Parte opponente ha contestato la pretesa avversa affermando che le somme dovute a titolo di capitale sociale erano state versate, come da pagamenti annotati in contabilità e documentati in atti. pagina 4 di 6 Parte opposta ha contestato tale deduzione asserendo che le somme versate erano state utilizzate per il pagamento di spese della società e, quindi, non integravano utili pagamenti in conto sottoscrizione.
L'erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale” e, in quest'ultimo, caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale “residual claimant”(v. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
20/04/2020, n. 7919).
Come statuito in sede di legittimità, lo stabilire se si sia in presenza di “versamento in conto capitale” o di
“finanziamento soci” è questione di interpretazione della volontà delle parti, con la conseguenza che il socio che pretenda la restituzione di somme versate a titolo di finanziamenti soci deve provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione, prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili, quanto e soprattutto dal modo in cui è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui il versamento è diretto e dagli interessi sottesi (v. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20/09/2012, n. 15944).
Nella fattispecie in esame le annotazioni dei versamenti in conto sottoscrizione di € 11.000,00 e di €
13.000,00, oltre che di € 1.200,00, e di € 5.500,00, di € 5.750,00 e di € 4.050,00 con riferimento alla posizione dei soci Capo e risultanti dagli estratti delle scritture della società del 2016 e 2027 allegati CP_4 all'atto di citazione non sono vincolanti al fine di accertare l'effettivo titolo del versamento.
I pagamenti di cui alla scheda contabile del 2016 di € 11.000,00 con riferimento alla posizione di Pt_1
e € 13.000,00 con riferimento alla posizione di , non documentati ma non
[...] Controparte_4 specificamente contestati nell'an, risultano essere girati ad una società terza creditrice.
Le modalità della “girata” non sono state documentate e, quindi, non è dato comprendere se si tratti di una girata di un titolo intestato alla o di un pagamento diretto alla terza creditrice. CP_1
I pagamenti di € 1.200,00 e di € 5.500,00 con riguardo alla posizione di , pur documentati, Parte_1 risultano essere stati effettuati con bonifici in favore di un notaio e, quindi, non sono entrati nella disponibilità della società.
L'ulteriore pagamento allegato di € 26.000,00 di cui all'assegno circolare del 15.11.2016 si presenta destinato ad una società creditrice di altra società a sua volta creditrice della e, pertanto, non Controparte_1
è transitato sui conti della società fallita.
I pagamenti di cui alla scheda contabile del 2017 di € 5.750,00 e di € 1.050,00 non sono stati documentati, ma non sono stati specificamente contestati nell'an, essendo la contestazione limitata alla loro imputazione in conto capitale. pagina 5 di 6 La visura camerale al 13.11.2018 attesta un capitale versato di € 18.750,00 e non dà evidenza di ulteriori versamenti in conto capitale.
Di contro, il bilancio al 2017 attesta l'assenza di crediti verso i soci a titolo di versamento del capitale sociale.
Infine, nell'atto di cessione di quote del maggio 2017 con il quale ha acquistato le quote di Parte_1 si precisa espressamente che il prezzo della quota rilevata era stato determinato in € Controparte_4
6.250,00 proprio in ragione del fatto che il capitale sociale non risultava ancora essere stato interamente versato.
Tenuto conto di tali evidenze deve concludersi che il pagamento del capitale sociale da parte di Pt_1
non si presenta provato in quanto non debitamente documentato con prova di versamenti alla
[...] società, a fronte di risultanze delle scritture contabili e dei bilanci non fidefacenti e comunque non opponibili al , di pagamenti (parziali) direttamente effettuati in favore di terzi non univocamente CP_1 imputabili a capitale, delle risultanze della visura camerale (fonte privilegiata delle informazioni a terzi) e da quanto dichiarato dagli stessi soci e in sede di cessione della quota con scrittura privata Pt_1 CP_4 autenticata del maggio 2017.
Quindi, non essendo accertabile il versamento integrale del 66,67% del capitale sottoscritto da parte dell'opponente, l'opposizione va rigettata e con conferma dell'ingiunzione di pagamento già emessa dal
GD.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, con applicazione di valori prossimi ai medi per tutte le fasi, esclusa quella decisionale da liquidare in misura prossima ai minimi vista la semplificazione della stessa (€ 1.500,00 fase studio, €
1.200,00 fase introduttiva, € 1.800,00 fase istruttoria, € 1.500,00 fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
e per l'effetto:
2. Conferma il decreto pubblicato in data 22.7.2021 emesso dal GD presso il Tribunale di Salerno;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00, oltre Parte_1 rimborso per spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche.
Salerno, 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio pagina 6 di 6