Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 262
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    Il primo giudice ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, in violazione dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006. L'Agente della Riscossione non ha provato la notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Mancata chiamata in causa dell'ente creditore

    La Corte ha ritenuto che l'Agente della Riscossione è legittimato passivamente anche per le controversie che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti da lui posti in essere, purché chiami in causa l'ente creditore. La mancata chiamata in causa non incide sulla prosecuzione del processo, ma l'Agente risponde delle conseguenze. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che può essere evocato solo l'Agente della Riscossione e non è necessaria l'integrazione del contraddittorio. La chiamata in causa serve a rendere edotto l'ente creditore della lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 262
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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