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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2464/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 911/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200000874758000 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice, con sentenza n. 911 del 2023, ha accolto il ricorso della Società Società_1 loci srl ed ha annullato la Cartella di pagamento originariamente impugnata (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha gravato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società contribuente la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Società contribuente ritenendo che “ … E' fondato invece il motivo di ricorso attinente all' omessa notifica dell'Avviso di accertamento, in violazione del disposto dell' art.1, comma 161, l. 296 2006. Nulla il concessionario ha prodotto al riguardo, né ha chiamato in causa l' ente impositore, ma si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva …” (cfr. sentenza di
I grado in atti).
Tale onere probatorio è rimasto insoddisfatto: l' Agente della Riscossione non ha documentalmente provato la rituale notifica dell' atto presupposto.
2.- Il ricorso introduttivo (depositato il 20 aprile 2022 – cfr. fascicolo processuale di I grado) è stato notificato soltanto all'Agente della Riscossione ex art. 39 D. Lgs. n. 112/99 il quale dispone che “ … il concessionario, nelle liti proposte contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenza della lite …”.
3.- La norma appena citata, quindi, prevede la legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, sia per le controversie che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti da lui posti in essere e sia per le controversie che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità di tali atti, ponendo, per queste ultime, a suo carico, soltanto l'onere di chiamare in causa l'Ente creditore.
La mancata chiamata in causa dell'Ente creditore non incide sulla regolare prosecuzione del processo. 4.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione SS.UU., sentenza 25.07.2007 n. 16412) ha ritenuto che può essere evocato in giudizio soltanto l'Agente della Riscossione ed il Giudice adito non deve ordinare alcuna “integrazione del contraddittorio” (Cassazione, n. 2122/09).
La chiamata in causa di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/99, ha lo scopo di rendere edotto l'Ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenesse opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili (c.d. litis denuntiatio).
Spetta all'Agente della Riscossione decidere se, e con quali modalità, comunicare la lite all'Ente impositore: tale facoltà deve essere esercitata entro i termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n°546/92.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione alle spese di questo grado, in favore della Società appellata, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori da distrarre in favore dei Difensori.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2464/2023 depositato il 04/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 911/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200000874758000 TASI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice, con sentenza n. 911 del 2023, ha accolto il ricorso della Società Società_1 loci srl ed ha annullato la Cartella di pagamento originariamente impugnata (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha gravato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società contribuente la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Società contribuente ritenendo che “ … E' fondato invece il motivo di ricorso attinente all' omessa notifica dell'Avviso di accertamento, in violazione del disposto dell' art.1, comma 161, l. 296 2006. Nulla il concessionario ha prodotto al riguardo, né ha chiamato in causa l' ente impositore, ma si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva …” (cfr. sentenza di
I grado in atti).
Tale onere probatorio è rimasto insoddisfatto: l' Agente della Riscossione non ha documentalmente provato la rituale notifica dell' atto presupposto.
2.- Il ricorso introduttivo (depositato il 20 aprile 2022 – cfr. fascicolo processuale di I grado) è stato notificato soltanto all'Agente della Riscossione ex art. 39 D. Lgs. n. 112/99 il quale dispone che “ … il concessionario, nelle liti proposte contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenza della lite …”.
3.- La norma appena citata, quindi, prevede la legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, sia per le controversie che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti da lui posti in essere e sia per le controversie che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità di tali atti, ponendo, per queste ultime, a suo carico, soltanto l'onere di chiamare in causa l'Ente creditore.
La mancata chiamata in causa dell'Ente creditore non incide sulla regolare prosecuzione del processo. 4.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione SS.UU., sentenza 25.07.2007 n. 16412) ha ritenuto che può essere evocato in giudizio soltanto l'Agente della Riscossione ed il Giudice adito non deve ordinare alcuna “integrazione del contraddittorio” (Cassazione, n. 2122/09).
La chiamata in causa di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/99, ha lo scopo di rendere edotto l'Ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenesse opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili (c.d. litis denuntiatio).
Spetta all'Agente della Riscossione decidere se, e con quali modalità, comunicare la lite all'Ente impositore: tale facoltà deve essere esercitata entro i termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n°546/92.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione alle spese di questo grado, in favore della Società appellata, che liquida in euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori da distrarre in favore dei Difensori.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA