CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n 3381/2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5886/2019, del Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, pubblicata in data 6 giugno 2019 vertente
TRA
la (partita iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), al Corso Vittorio Emanuele n. 670, presso lo studio dell'avv. Domenico Visone, (codice fiscale ), che la rappresenta e difende in virtù della C.F._1
procura in atti
-APPELLANTE-
E
la (partita ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla
Piazza Trieste e Trento n. 48, presso lo studio dell'avv. Ennio Imperatore, (codice fiscale ), che la rappresenta e difende in virtù della procura C.F._2
in atti
-APPELLATA-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con d.i. n. 3556/2016, emesso in data 19 maggio 2016, su ricorso della il Tribunale di Napoli ingiungeva alla Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 18.155,45, oltre interessi e spese, “in virtù di merce fornita con le fatture accompagnatorie nn. 242 del 13/10/2015, n. 245
del 14/10/2015, n. 266 del 19/10/ 2015, n. 268 del 20/10/2015, n. 270 del
27/10/ 2015, n. 271 del 27/10/2015, n. 278 del 05/11/2015, n. 297 del
24/11/2015.
I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 22 dicembre
2016, notificato il 24 giugno 2016 - la Parte_1
proponeva opposizione esponendo che: “ I= Va, preliminarmente, considerato che la e la Parte_1 [...]
come correttamente puntualizzato ex adverso nella premessa del CP_1
ricorso per ingiunzione di pagamento, intrattengono rapporti commerciali da
numerosi anni.
In virtù di tali rapporti, quindi, tra le due società si è instaurata e consolidata una consuetudine commerciale, tra l'altro molto in uso nel settore dei decoratori, definita in gergo tecnico "cambio merce" o anche "scambio in
compensazione", espressioni con le quali si suole definire tutti quegli schemi
contrattuali che si caratterizzano per la reciproca fornitura di beni e/o servizi e che relegano il pagamento di una somma di denaro ad un ruolo solo eventuale
e secondario di conguaglio tra le opposte forniture”.
“II= Chiarito quanto innanzi, va necessariamente evidenziato che, anche per il rapporto di cui al credito reclamato dalla in questa sede, in Controparte_1
virtù della fornitura di merce di cui alle fatture n. 242 del 13.10.2015, n. 245
del 14.10.2015, n. 266 del 19/10/2015, n. 268 del 20/10/2015, n. 270 del
27/10/2015, n. 271 del 27/10/2015 n. 278 del 05/11/2015, n. 297 del
24/11/2015, si è realizzato il c.d. "scambio in compensazione" suindicato”.
Ed, invero, le obbligazioni derivanti dalle fatture elencate ex adverso nella richiesta di pagamento sono state estinte mediante la consegna, da parte dell'odierna opponente alla opposta delle merci di cui alle Controparte_1
fatture: n. 329 del 5,10.2015 per un valore di € 3.170,70; n. 392 del 24.11.2015 per un valore di € 476,98; n.415 dell'11.12.2015 per un valore di € 13.819,32, e di cui al DDT per reso merce n. 449 del 30.11.2015 per un valore di € 2.992,04, per un definitivo ammontare di € 20.459,04”.
È evidente che dalla compensazione operata tra l'importo oggetto della
richiesta di pagamento, 18.155,45, ed il credito vantato dall'odierna opponente,
residua, in capo a quest'ultima società, un importo a favore pari ad € 2.303,59, somma che, sempre in virtù dei consolidati rapporti commerciali innanzi indicati,
è stata trattenuta dalla a titolo di acconto per le future forniture”. Controparte_1
“III= Puntualizzata tale fondamentale circostanza, è evidente
l'infondatezza della pretesa avanzata dall' posto che il credito Controparte_1
vantato dalla stessa si è estinto per compensazione con il credito vantato, a sua
volta, dall'odierna opponente”.
“In ogni caso, gradatamente, la eccepisce in Parte_1
compensazione, col credito ingiunto dalla il proprio controcredito Controparte_1
portato dalle fatture innanzi indicate”.
“IV= Alla luce di quanto innanzi evidenziato, appare inconfutabile che la
ha eseguito, in favore della forniture Parte_1 Controparte_1
per una somma di € 20.459,04, importo che va, dunque, compensato, fino al relativo ammontare, con qualsivoglia preteso credito, che per avventura dovesse risultare esistente, della predetta ferma sempre la condanna per Controparte_1
il residuo.” (cfr. pagg.
2-3 dell'atto di opposizione). Tanto premesso, la società attrice - nell'assunto che “il credito vantato dalla convenuta si è estinto per compensazione con il credito vantato, a sua volta, dall'odierna opponente” -chiedeva all'adito Tribunale di:
“ a) dichiarare inammissibile, inefficace, revocare, dichiarare nullo, ed in
ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi suesposti, riconoscendo e dichiarando, altresì, l'assoluta infondatezza della
domanda della in persona del suo legale rapp.te p.t., di cui al Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenze di legge”;
“b) riconoscere e dichiarare che la ha effettuato, nei Parte_1
confronti dell'opposta, forniture di merci di cui alle fatture Controparte_1
n. 329 del 5.10.2015; n. 392 del 24.11.2015; n.415 dell'11.12.2015, e di cui al
DDT per reso merce n. 449 del 30.11.2015, per un totale di € 20.459,04 e per
l'effetto dichiarare l'avvenuta compensazione, ovvero dichiarare compensato, fino al relativo ammontare, con qualsivoglia preteso credito, che per avventura dovesse risultare esistente, della predetta ferma sempre la Controparte_1
condanna per il residuo”;
“c) condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.” (cfr. pagg.
4-5 dell'atto di citazione).
I.3. Con comparsa del 29 novembre 2016, si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo l'infondatezza della domanda avversa. In particolare, CP_1
eccepiva la falsità delle fatture e dei d.d.t. prodotti dalla opponente, per non avere mai acquistato né mai ricevuto gli articoli ivi descritti, e disconosceva le firme in calce, dichiarate apposte dalla destinataria nei Controparte_1
documenti di trasporto, in quanto oltre a non essere riconoscibili non erano nemmeno riconducibili al legale rappresentante della società opposta, né ad alcuno dei dipendenti della . Quanto alle fatture dichiarate Controparte_1
emesse dalla opponente, oltre ad averne disconosciuto “la conformità ai fatti ne contestava la veridicità e la registrazione delle operazioni contabili da essa rappresentate che, se reali, sarebbero state inviate all' che a sua volta CP_1
le avrebbe registrate nei propri libri contabili” (cfr. citata comparsa).
I.3. Denegata la provvisoria esecuzione del d.i., ritenuta la causa documentale, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5886/2019 emessa in data
6 giugno 2019, così decideva:
“1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo rg n. 3556/016, emesso dal Tribunale di Napoli in data
19.5.2016;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite in Parte_2
favore della che liquida in € 3384,50 per compensi professionali, CP_1
oltre spese generali. Oltre iva e cpa come per legge” (cfr. ult. pagg. della sentenza gravata).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 22 novembre 2019, notificata il 12 luglio 2019 – la Parte_1
proponeva appello articolando un unico motivo rubricato:
[...]
“Illegittimità e, comunque, erroneità della sentenza per aver il Primo Giudice
ritenuto non utilizzabili le fatture e il ddt opposti in compensazione dalla e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., 214e Parte_3
215 c.p.c.” (cfr. pag. 2 dell'atto di appello);
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“a) dichiarare inammissibile, inefficace, revocare, dichiarare nullo, ed in
ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi suesposti, riconoscendo e dichiarando, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda della
in persona del suo legale rapp.te p.t., di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, con tutte le conseguenze di legge”;
“b) riconoscere e dichiarare che la ha effettuato, nei Parte_1
confronti dell'opposta, forniture di merci di cui alle fatture n. 329 Controparte_1
del 5.10.2015; n. 392 del 24.11.2015; n.415 dell'11.12.2015, e di cui al DDT per reso merce n. 449 del 30.11.2015, per un totale di € 20.459,04 e, per
l'effetto, dichiarare l'avvenuta compensazione, ovvero dichiarare compensato, fino al relativo ammontare, con qualsivoglia preteso credito, che per avventura dovesse risultare esistente, della predetta ferma sempre la Controparte_1
condanna per il residuo”;
“c) condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio” (cfr. pag.
11 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 28 ottobre 2019, si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza dell' appello proposto Controparte_1
dalla , chiedendone il rigetto. Inoltre Parte_1
argomentava che “indipendentemente dal disconoscimento o meno dei documenti oggetto di motivazione, alcuna compensazione sarebbe risultata ammissibile, in assenza di domanda riconvenzionale”, pertanto “in subordine” proponeva, quindi, appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'impugnativa per sentire dichiarare il rigetto della proposta opposizione per
siffatto motivo ritualmente dedotto già nel giudizio di primo grado” (cfr. pag. 6 della citata comparsa), vinte le spese del doppio grado.
II.3. Rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza
(giusta ordinanza del 17 dicembre 2019), esperito il procedimento di mediazione delegata, con esito negativo (giusta verbale di mediazione negativo del 21 gennaio 2020), dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 5 dicembre 2024
celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (50 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 febbraio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta dalla
(articolata in un unico motivo con cui Parte_1
l'opponente deduceva l'avvenuta estinzione del credito azionato in monitorio, in suo danno, dalla per compensazione con un Controparte_1
credito che, a suo dire, vantava nei confronti dell'opposta “in virtù di merce fornita in attuazione di uno schema contrattuale di reciproca fornitura di beni o servizi” e “reso merce”) avverso il d.i. n. 3556/016, emesso in data 19 maggio 2016, su ricorso della con il quale era ad essa ingiunto Controparte_1
il pagamento della somma di € 18.155,45 per le forniture di cui alle fatture allegate in atti.
A fondamento della sua decisione, il primo Giudice ha osservato che:
“- Nel caso di specie il controcredito, è controverso;
l'opposta ha negato le forniture di cui alle fatture in atti, mai acquistate ed ordinate, disconoscendo, tempestivamente nella comparsa di costituzione (v. pag 3 della memoria di costituzione) le firme apposte ai DDT depositati non
riconducibili né al legale rappresentante né ai dipendenti della società addetti alla ricezione della merce”;
-“(…) a fronte del rituale disconoscimento effettuato dalla opposta alle firme apposte, 'opponente non ha proposto istanza di verificazione: ne deriva l'inutilizzabilità delle predette ai fini della decisione”;
- Gravando sull'opponente-creditore per il controcredito eccepito l'onere probatorio dei fatti costitutivi della sua pretesa, considerate le
contestazioni mosse dalla opposta nel proprio atto di opposizione, la non utilizzabilità dei documenti depositati, non emergendo, dagli atti di causa, alcun elemento comprovante il controcredito, l'eccezione di compensazione non può che essere rigettata” (cfr. pagg.
4-5 della sentenza gravata).
2. L'appello proposto dalla si Parte_1
sviluppa in una unica censura –rubricata “Illegittimità e, comunque, erroneità della sentenza per aver il Primo Giudice ritenuto non utilizzabili le fatture e il ddt opposti in compensazione dalla e falsa Parte_4
applicazione degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c.” (cfr. pag. 2 dell'atto di appello)- con la quale l'istante assume l'erroneità della sentenza per avere il primo Giudice ritenuto non utilizzabili le fatture ed i d.d.t. relativi al credito da essa opposto in compensazione, in forza di un asserito disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui predetti d.d.t. in violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c. In particolare, si duole del rigetto della
“eccezione di compensazione” perché avvenuta “alla luce di un asserito disconoscimento che il legale rappresentante della avrebbe operato CP_1
rispetto alle firma apposte sulle fatture e sul d.d.t. (…) che avrebbe inficiato il valore probatorio di tali documenti”.
Diversamente, sostiene la necessità di una querela di falso per disconoscere le firma apposte su un d.d.t. e sulle fatture (cfr. pag.
7-8 dell'atto di appello).
La doglianza va respinta.
2.1. In premessa, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità, circa la rilevanza probatoria della fattura, ha affermato che essa è titolo idoneo per l'emissione de un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, a fronte della contestazione delle forniture operata dal debitore (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/07/2023 n. 19944, Cassazione civile sez. VI, 11/03/2011 n. 5943). In effetti, come rilevato dal Tribunale, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, n. 17050).
Nel caso di specie, le fatture indicate a fondamento del controcredito opposto in compensazione dalla , Parte_1
unitamente ai d.d.t ad esse correlati, sono state specificamente e tempestivamente contestate da parte opposta che ne ha eccepito la falsità
(recte la veridicità dell'emissione e la registrazione nei libri contabili) per non avere mai acquistato né mai ricevuto gli articoli ivi descritti, e ne ha disconosciuto le firme vergate in calce, in particolare quella riportata nei documenti di trasporto, in quanto oltre a non essere riconoscibili non erano nemmeno riconducibili al legale rappresentante della società opposta, né ad alcuno dei dipendenti della Controparte_1
A fronte del puntuale disconoscimento da parte della la Controparte_1
non ha proposto formale istanza di Parte_1
verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c, onde avvalersi delle scritture innanzi disconosciute (fatture e documenti di trasporto): evenienza, dunque, oramai in questa sede ad essa preclusa.
Al riguardo, va infatti considerato che: “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base
ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (cfr. Cass. n.
3602/2024; Cass. n. 17454/2006; Cass n. 4791/1999).
In altri termini, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.
Con specifico riguardo alle fatture commerciali, va soggiunto che di recente la Suprema Corte ha precisato (Cass. n. 949/2024) che, in caso di contestazione del rapporto sottostante, la fattura commerciale non può costituire prova piena, ma solo un mero indizio, insufficiente a fondare la pretesa creditoria in mancanza di ulteriori riscontri probatori.
2.2. Orbene, in forza di tali principi di diritto, a parere della Corte, non può essere attribuito alcun valore probatorio ai documenti de quibus
prodotti dalla a supporto del preteso Parte_1
controcredito (fatture commerciali e documenti di trasporto) perché ( si ripete) essendo stati disconosciuti dalla (contro la quale erano stati Controparte_1
prodotti ex art. 214 c.p.c.) non solo nella sottoscrizione, ma nella stessa autenticità e veridicità delle informazioni in essi contenute ( parte opposta ha sostenuto che i documenti fossero falsificati e creati artificialmente per sostenere un credito inesistente) e non essendo stata formulata apposita istanza di verificazione dall'altra parte, sono inutilizzabili ed inopponibili nei riguardi della che li ha disconosciuti, ma anche, e segnatamente, nei riguardi Controparte_1
della , che li ha prodotti, inoltre, Parte_1
trattandosi di documenti di formazione unilaterale, “non costituiscono di per sé
prova sufficiente del credito vantato, rendendosi necessari ulteriori elementi probatori a supporto della pretesa creditoria” (Cass., sent. n. 5983 del 4 marzo
2020, cfr. anche Cass. n. 3581/2024 “la fattura commerciale, essendo un documento di formazione unilaterale, non può costituire di per sé prova sufficiente del credito vantato dall'emittente”).
In mancanza di tali ulteriori elementi di prova, va confermata la statuizione di rigetto dell'opposizione a d.i. pronunciata dal Tribunale.
3. Al rigetto dell'appello principale della Parte_1
segue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto
[...]
dalla Controparte_1
4. Atteso l'esito del giudizio, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante , che Parte_1
giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore della parte appellata: dette spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 5.200,01 a € 26.000,00) dei parametri del D.M.
n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1
- con citazione per l'udienza del 22 novembre 2019, notificato il 12
[...]
luglio 2019 - e sull'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_1
– con comparsa di risposta all'appello depositata il 28 ottobre 2019 -
[...]
avverso la sentenza n. 5886/2019 del Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, pubblicata in data 6 giugno 2019 , così provvede:
A) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale condizionato, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la a pagare in favore della Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in € Controparte_1
3.966,00 per i compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio de 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio