Articolo 5 della Legge 24 febbraio 1997, n. 27
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 febbraio 1997
Art. 5. Norme riguardanti la residenza
e norme di coordinamento 1. L'articolo 17, primo comma, numero 7›, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e' sostituito dal seguente:
"7 avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata".
2. Il termine di cui all' articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e' aumentato a otto anni.
3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519 , le parole: "non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a sei anni".
Note all'art. 5:
- Il testo vigente del primo comma dell'art. 17 del chato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' necessario:
1 essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;
2 godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3 essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4 essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 5 avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un avvocato ed assistendo alle udienze civili e penali della corte d'appello o del tribunale per almento due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;
6 essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame previsto nell'art. 20;
7 avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata".
- Il primo comma dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il quarantacinquesimo anno d'eta':
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno cinque anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni".
- La legge 20 giugno 1955, n. 519 , reca: "Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".
- Si trascrive il testo del vigente art. 1, primo comma, gia' modificato dall' art. 2 della legge 23 novembre 1966, n. 1035 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:
"La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;
b) i magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;
c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;
d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati;
e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianita' di iscrizione non inferiore a sei anni e che non abbiano oltrepassato l'eta' di trentacinque".
Entrata in vigore il 28 febbraio 1997
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