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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 351 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'avv. BAGNATO ANTONELLA, presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via Fiume Busento n. 12,
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_2 C.F._2
al ricorso, dall'avv. BAGNATO ANTONELLA, presso il quale elettivamente domicilia in
Catanzaro, alla Via Fiume Busento n. 12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/02/2024, e premettendo di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio il 24/05/2008 in Cropani (CZ) e che dalla unione è nato un figlio,
(22.09.2012), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Per_1
1 Tribunale di Catanzaro era intervenuta sentenza di separazione personale dei coniugi, n. 686 2019 del Tribunale Ordinario di Catanzaro resa nel procedimento RG 2010/2016, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) A modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 686/19 e pronunciata dal Tribunale di
Catanzaro e pubblicata in data 12.04.2019:
a) Disporre l'affido congiunto, ad entrambi i genitori, del minore che continuerà Persona_2
ad abitare con la madre, presso la di lei abitazione sita in Catanzaro (88100) in Via Bernardino
Telesio n.12;
b) Autorizzare il SI. , ad esercitare il diritto di incontro con il figlio, previo Parte_2
preavviso, tutti i pomeriggi di sabato e di domenica,
c) Disporre che il minore inoltre, trascorrerà le festività nel seguente modo: Per_1
- Vigilia di Natale con la madre e Natale con il papà;
- Vigilia di Capodanno con la madre e Capodanno con il papà
- Pasqua con il papà e Pasquetta con la mamma;
- Tutte le altre festività dell'anno verranno stabilite concordemente in modo alternato dai genitori del minore di anno in anno.
2 - Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà nel mese di agosto due settimane Per_1
consecutive con il papà e le altre due settimane restanti con la mamma;
d) Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_2 mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 300,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
e) Porre a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, ecc.) che si presentassero necessarie in favore del piccolo ; Per_1
f) Disporre in favore della SI.ra un assegno divorzile nella misura di € 100,00 Parte_1 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
CROPANI (CZ) il 24/05/2008 (atto n.2, parte 2, Serie. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CROPANI (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 • nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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