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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al n. r.g. 873/2023 + 886/2023 + 911/2023
PROMOSSE DA
(P.IVA ), in persona del Procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Michel'Angelo
Piccinini, del Foro di Genova, C.F. , PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata dello stesso
APPELLANTE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in DI, nella Via CP_1 CodiceFiscale_2
Vittorio Veneto n. 13, nello studio e presso l'avv. Carmelo Ruta (c.f. del foro CodiceFiscale_3
di Ragusa che lo rappresenta e difende per mandato in atti pagina 1 di 21 APPELLANTE
(P.I. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2
per mandato in atti dall'Avv. Antonella Fidelio (C.F. ; PEC: C.F._4
), presso il cui studio in Ragusa, Via Natalelli n. 56/c, è elettivamente Email_2
domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_5 Parte_2 C.F._6
) e (C.F. ) tutti domiciliati elettivamente in
[...] Parte_3 CodiceFiscale_7
DI, nella Via Vittorio Veneto n. 13, nello studio e presso l'avv. Carmelo Ruta (c.f.
[...]
del foro di Ragusa che li rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._3 con l'avv. Rosario Ruta ( ) per mandato in calce al presente CodiceFiscale_8
APPELLATE – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_4 C.F._9 dall'avvocato Gregorio Calarco, C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il C.F._10
suo in Reggio Calabria via Sant'Anna II tronco Fondo Falcone n. 1,
APPELLATO
, P. Iva e c.f. rappresentata, assistita e difesa, in forza di Controparte_5 P.IVA_3 procura alle liti in atti, dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna (c.f. ) ed C.F._11
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Bologna, via Marconi n. 9
APPELLATA – APPELLANTE in via incidentale e condizionata
(P.IVA Controparte_6
) rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Michele P.IVA_4
pagina 2 di 21 Tavazzi del Foro di Bologna (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._11
studio in Bologna, via Guglielmo Marconi n. 9
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 847/2023, pubblicata in data 24.5.2023, il Tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie per perdita del rapporto parentale proposte da CP_3
Con
, e rispettivamente moglie la prima e
[...] CP_1 Parte_2 Controparte_7
figli gli altri, di deceduto presso l'Ospedale Maggiore di DI in data Persona_1
30.10.2006 a causa di una patologia cardiaca non diagnosticata – e conseguentemente non trattata – dal medico in servizio presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio dott. nel giudizio Controparte_4
promosso contro l'anzidetto medico e la da cui dipendeva l CP_8 Controparte_9
ed in cui erano state chiamate in causa le compagnie di assicurazione sia del medico (
[...] [...]
rimasta contumace) che della Parte_1 Controparte_8 [...]
), statuiva nei termini che appresso si trascrivono: Controparte_10
“Condanna e l' , in solido tra di essi, al pagamento, a titolo di Controparte_4 Controparte_11
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, della somma di euro 250.000,00 in favore di
, e di euro 150.000,00 ciascuno nei riguardi di e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria come in parte motiva;
[...]
condanna il al pagamento di euro 150.000,00, a titolo di danno da perdita del rapporto CP_4 parentale, nei confronti dell'attore oltre agli accessori di legge come in parte CP_1
motiva; rigetta la domanda di nei riguardi dell' . CP_1 CP_8
Rigetta la domanda dell' verso la compagnia assicuratrice terza chiamata CP_8 [...]
. CP_6
pagina 3 di 21 Condanna la terza chiamata a manlevare e tenere indenne il Parte_1
di quanto dallo stesso dovuto in favore degli attori. CP_4
Condanna il e l' , in solido tra di essi, a rifondere le spese di lite sostenute CP_4 CP_8 dagli attori, , , , da determinarsi in euro 6.600,00 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
condanna il al pagamento delle spese processuali nei riguardi di , da CP_4 CP_1
quantificarsi in euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
condanna a rifondere le spese di lite all' , da determinarsi in euro CP_1 CP_8
5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Condanna l' alla refusione delle spese di lite nei riguardi della compagnia assicuratrice CP_8
terza chiamata , da determinarsi in euro 5.500,00 a titolo di compensi Controparte_6
professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Condanna la al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1
da liquidarsi in euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso CP_4 forfettario, IVA e CPA come per legge”.
In estrema sintesi il Tribunale, senza limitarsi a dare atto dell'esistenza di sentenza di condanna generica definitiva resa da questa Corte d'Appello civile n. 1587/2017, pubblicata in data 12.9.2017 (su rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. giusta sentenza della Cassazione penale n. 965/2015 pubblicata il
25.8.2015 che annullava, agli effetti civili, la sentenza n. 1905/2014 con cui questa Corte di Appello penale aveva assolto in riforma della sentenza di condanna n. 85/2012 emessa dal Controparte_4
Tribunale di DI), passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione interposto avverso di essa da con sentenza della S.C. n. 22520/2019, pubblicata in data Controparte_4
18.4.2019, che, in conseguenza della costituzione di parte civile degli odierni appellati nel processo penale celebrato nei confronti di come di seguito aveva statuito: “dichiara la Controparte_4 responsabilità professionale di e, per l'effetto, rigetta agli effetti civili l'appello Controparte_4
interposto da avverso la sentenza n. 85/2012 RG resa dal Tribunale di DI in Controparte_4
data 3 aprile 2012, che conferma per il capo statuente la disposta condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Condanna al pagamento della provvisionale di €. Controparte_4
150.000,00”:
a) esaminava i fatti da cui discendeva la responsabilità di attingendo dagli elementi Controparte_4
pagina 4 di 21 desumibili da tutte le sentenze, penali e civili, che erano in precedenza intervenute, ritenendola dimostrata;
b) riteneva che del danno di natura extracontrattuale sofferto dagli attori per la perdita del rapporto parentale dovesse rispondere anche la struttura sanitaria presso cui il prestava servizio;
CP_4
c) riteneva che, sebbene la non fosse stata citata, quale responsabile civile, nel processo CP_8
penale promosso contro il dott. comunque, sulla base della giurisprudenza di legittimità CP_4
citata, le prove raccolte in sede penale sì come compendiate nella relativa sentenza, al pari di quelle raccolte del giudizio civile celebrato a seguito del rinvio dalla S.C., avrebbero ben potuto essere poste a
Cont fondamento del presente giudizio in cui la era stata convenuta;
d) escludeva che nel caso a mani potesse configurarsi qualsivoglia concorso di colpa di R_
ai sensi dell'art. 1227 c.c., al pari di qualsiasi ipotesi di corresponsabilità di personale
[...]
sanitario ulteriore rispetto al CP_4
e) rigettava l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio sollevata dalla nei CP_8
confronti di e e la accoglieva nei confronti di Controparte_3 Parte_2 Controparte_7
(minorenne all'epoca dei fatti), atteso che a quest'ultimo, a differenza degli altri suoi CP_1
familiari, non potevano essere riferiti gli atti di costituzione in mora rappresentati dalle missive spedite
Cont alla nel febbraio e nel luglio del 2012 in difetto di spendita della qualità da parte della madre, e considerato che “La parte interessata avrebbe dovuto eventualmente indicare il diverso dies a quo dal quale far decorrere il relativo termine prescrizionale in riferimento alla data di intervenuta irrevocabilità della sentenza penale, cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo onere della parte medesima allegare ed indicare specificamente gli elementi tesi a contrastare la fattispecie estintiva opposta dalla controparte” (v. p. 17 della sentenza appellata);
f) liquidava il danno da perdita del rapporto parentale nei termini sopra specificati, tenendo espressamente conto dell'età della vittima primaria e dell'età dei danneggiati e della condizione di convivenza;
g) rigettava la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della sua compagnia di CP_8
assicurazioni ai sensi dell'art. 1892 c.c., espressamente richiamato nell'art. 18 Controparte_10
della polizza, perché alla data di sottoscrizione della stessa – 31.7.2011 – doveva ritenersi che la struttura sanitaria fosse pienamente a conoscenza del sinistro in ragione della quale aveva chiesto di essere manlevata;
h) accoglieva invece la domanda di manleva proposta da nei confronti della sua Controparte_4
pagina 5 di 21 compagnia di assicurazione rimasta contumace. Pt_1 Parte_1
Avverso la detta sentenza proponevano distinti appelli (condannata a Parte_1
manlevare il nel proc. n. 873/2023 R.G., nel proc. n. 886/2023 R.G. e la CP_4 CP_1
nel proc. n. 911/2023 R.G. CP_8
Nel giudizio di appello promosso da di costituivano Parte_1 CP_3
Con
, e la ed
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_8 [...]
. Controparte_10
Nel giudizio promosso da si costituivano , CP_1 Controparte_4 Controparte_12
ed la quale ultima spiegava appello incidentale eventuale fondato sul
[...] CP_8
presupposto che non avesse preso parte al giudizio penale conclusosi con la condanna CP_1
generica inflitta al non essendosi costituito parte civile in esso. CP_4
Nel giudizio di appello promosso da si costituivano , CP_8 Controparte_4 [...]
, e i Parte_1 Controparte_3 CP_1 Parte_2 Parte_3
quali ultimi spiegavano appello incidentale limitatamente al capo di sentenza avente ad oggetto la quantificazione delle spese di lite poste a carico, in solido, della e di , CP_8 Controparte_4
ed la quale spiegava appello incidentale condizionato per il caso in cui Controparte_12
fosse stata riformata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di manleva proposta contro di essa.
Con decreto presidenziale reso inaudita altera parte in data 12.8.2023, poi confermato con ordinanza del 10.10.2023, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in relazione al capo di sentenza con cui era stata condannata a manlevare il dott. Parte_1
CP_4
Con provvedimento presidenziale in data 29.11.2023 il proc. n. 911/2023 veniva riunito al n. 873/2023.
All'udienza del 24.1.2024 il proc. n. 886/23 veniva riunito anch'esso al n. 873/2023.
Con ordinanza del 31.1.2024 la Corte rigettava la richiesta di inibitoria presentata dalla CP_8
e fissava l'udienza di discussione orale e di decisione della causa.
All'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la si è doluta dell'omessa pronuncia, da parte del CP_8
pagina 6 di 21 Tribunale, in ordine alla eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio “per quanto attiene alla vocatio in ius, petitum, causa petendi”.
Si tratta di un motivo di gravame infondato.
Invero, premesso che non si ravvisa alcun vizio della vocatio in ius, peraltro dedotto soltanto genericamente anche in appello, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado gli attori hanno esposto compiutamente, facendo ampio richiamo delle risultanze dei giudizi penali e civili che hanno preceduto il presente, gli elementi fattuali della vicenda che ha determinato la morte del loro congiunto attribuendone la responsabilità, in solido, al dott. ed alla a cui CP_4 CP_8
faceva capo l'Ospedale presso cui il medico prestava servizio.
Hanno poi prospettato la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto quale fonte di danno non patrimoniale risarcibile, chiedendone la liquidazione secondo le note tabelle del Tribunale di Milano,
Cont con condanna al pagamento, in via solidale, a carico del medico e della
Tanto basta certamente, a prescindere dall'inquadramento giuridico della vicenda che spetta comunque all'A.G. effettuare, per escludere la nullità della citazione denunciata dall'appellante e CP_8
sulla quale, effettivamente, il primo giudice non si era pronunciato.
Con il terzo motivo di gravame la ha criticato la sentenza impugnata per essere stata la CP_8
stessa resa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In pratica l'appellante ha fatto discendere dalle ragioni esposte a sostegno del primo motivo di appello, secondo cui la citazione sarebbe nulla per difetto di indicazione di petitum e causa petendi, la violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., considerando la sentenza impugnata come se fosse stata emessa in assenza di domanda.
Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia infondato.
Invero, come già sopra evidenziato, la citazione contiene in fatto tutti gli elementi che ne consentono la piena sussunzione nella fattispecie giuridica enucleata dal Tribunale ed in ragione della quale ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spiegata dagli attori (fatta eccezione per ). CP_1
Va conseguentemente escluso che sussista la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato evocata dall'appellante.
Con il quarto motivo di gravame la ha denunciato l'infondatezza, nel merito, della CP_8
sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ravvisato la responsabilità di essa struttura sanitaria appellante in relazione ai danni lamentati dagli attori.
pagina 7 di 21 In particolare la ha insistito nella inopponibilità ad essa appellante delle sentenze rese CP_8
nel processo penale intentato contro il ed in quello civile che ne ha definito la posizione con CP_4
la sua condanna generica soffermandosi, nell'esame in concreto degli elementi considerati dal primo giudice, sulla mancata valutazione della CTU eseguita nel giudizio di appello penale dal dott. Per_2
che aveva smentito le risultanze della consulenza tecnica eseguita dal consulenti del P.M. dottori Coco
e Vinci su cui si era fondata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di DI.
In pratica, secondo la “in ambito penale non è emersa la detta responsabilità tanto che CP_8 il è stato assolto con formula piena”, ed anche in sede civile avrebbe dovuto essere esclusa CP_4
qualsiasi imperizia del medico e qualsiasi responsabilità della struttura da cui lo stesso dipendeva.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Invero, pacifica la circostanza che la sentenza di condanna generica inflitta in sede civile al CP_4
non faccia stato nei confronti della non evocata quale responsabile civile nel
[...] CP_8
processo penale all'esito del quale è stata accertata la responsabilità professionale del medico per il decesso di la sentenza appellata si sottrae senz'altro alle critiche ad essa rivolte Persona_1
risultando altrettanto pacifico che il giudice civile possa trarre il suo convincimento dalle sentenze, civili e penali, ritualmente versate in atti, rispetto alle emergenze delle quali la parte interessata può esercitare qualsivoglia critica nel pieno rispetto del contraddittorio.
Nel caso a mani, come detto, l'unica critica concreta spiegata dall avverso il capo della CP_8
sentenza appellata in cui si afferma la responsabilità del dott. e conseguentemente CP_4
dell'appellante che risponde in solido, per fatto altrui, ai sensi dell'art. 2049 c.c., è quella volta a valorizzare la CTU a firma del dott. eseguita nel giudizio di appello penale all'esito del quale il Per_2
medico è stato assolto dall'imputazione di omicidio colposo, fondata sull'assunto che il decesso del sarebbe stato da ascrivere ad una aritmia maligna, e non già ad un infarto del Persona_1
miocardio, la quale non avrebbe comunque potuto essere prevenuta o diagnosticata effettuando, al momento del primo accesso della vittima presso il Pronto Soccorso, gli esami sulla concentrazione plasmatica della troponina, a prescindere quindi dalle immediate dimissioni decise dal dott. CP_4
in assenza di approfondimenti ematochimici.
Ritiene tuttavia la Corte che detta CTU sia del tutto insufficiente ai fini di mettere in discussione, dal punto di vista prettamente civilistico, l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità civile sia del medico che, di conseguenza, della struttura sanitaria presso cui lo stesso operava (e ciò senza dimenticare che, anche dal punto di vista penalistico, la sentenza della Corte di Appello di pagina 8 di 21 Catania che ha mandato assolto il dott. fondata, come detto, proprio sulla CTU del dott. CP_4
è stata annullata da Cass., sez. IV penale, 24 agosto 2015, n. 35528 in cui è stato dato atto Per_2
della insufficienza, ai fini della esclusione della responsabilità del medico, degli accertamenti eseguiti dal detto CTU in punto di incidenza in senso salvifico degli accertamenti relativi ai dosaggi enzimatici rispetto alla patologia che condusse a morte il paziente).
Invero, la CTU del dott. è stata oggetto di approfondita analisi da parte della sentenza di questa Per_2
Corte di Appello n. 1587/2017, ormai passata in giudicato, con cui è stata accertata la responsabilità del dott. ai fini civilistici, per il decesso del D nei termini che appresso si CP_4 Persona_1
trascrivono e che spiegano, del tutto condivisibilmente, perché gli assunti contenuti nella consulenza tecnica in questione siano insufficienti a mettere in discussione, sotto il profilo civile, la sussistenza della responsabilità del medico e dell'ospedale presso cui lavorava.
Si legge infatti in sentenza che: “… l'esame istologico - alla stregua delle cui evidenze sono state escluse quelle lesioni delle fibrocellule muscolari cardiache dalle quali avrebbero dovuto originarsi gli enzimi troponinici significativi dell'ischemia - che ha pur indotto il CTU dott. ad ipotizzare Per_2 un'aritmia ventricolare maligna, non è completo, e, quel che più conta, non è scientificamente significativo per escludere l'ischemia cardiaca perché il decesso si è verificato prima (18° ora) di quanto, alla stregua delle conoscenze scientifiche, avrebbero potuto manifestarsi i focolai di infarto e/o le lesioni ischemiche (fra la 12° e la 24° ora)”.
A ciò si aggiunga che: “Il secondo è d'ordine più generale ed attiene alla responsabilità professionale della corretta diagnosi. Esso postula che la diagnosi, quale che sia stata la causa originaria del decesso (aritmia o ischemia), avrebbesi potuto effettuare soltanto a fronte dell'accertamento di laboratorio.
Ma così non è e nessuno dei periti e del CTU coinvolti nella vicenda processuale, nemmeno il perito ex parte debitoris, lo ha mai affermato.
Le conoscenze scientifiche, per contro, acclarano che la diagnosi circa la patologia presentata dal paziente ben avrebbe dovuto essere effettuata, oltre che sulla scorta degli eventuali accertamenti biologici, anche alla stregua di quanto riferito in sede anamnestica e dell'esame obiettivo”.
In definitiva, quindi, il motivo di appello in esame è del tutto inidoneo a confutare, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'accertamento della responsabilità del dott. e della CP_4 CP_8
operato dal primo giudice.
[...]
L'appello spiegato dalla in relazione al capo della sentenza con cui è stata accertata, CP_8
pagina 9 di 21 nell'an, la sussistenza della sua responsabilità nei confronti della moglie e delle figlie di R_
deve essere quindi rigettato.
[...]
Va adesso esaminato il secondo motivo di gravame con cui la si è doluta dell'omessa CP_8
pronuncia sulla domanda proposta al punto 8 della comparsa di risposta di primo grado in ordine alla richiesta subordinata di manleva e regresso nei confronti del medico convenuto.
Ritiene la Corte che il motivo di appello vada accolto.
Va premesso che al punto 8 della comparsa di risposta depositata con la costituzione nel giudizio di Cont primo grado la di Ragusa osservava che: “Nel caso di specie nessuna responsabilità è addebitabile alla struttura sanitaria convenuta. Invero, non vi è dubbio che l'evento lesivo dedotto in giudizio ed eventuali (e nella specie insussistenti) profili di responsabilità medica, ove mai dimostrati, dovrebbero essere attribuiti al sanitario convenuto e non certo alla odierna deducente. Per tale ragione, in subordine, in via meramente prudenziale, si formula richiesta di manleva e/o regresso nei confronti del Dott. che sarà tenuto a tenere indenne e rivalsare l Controparte_4 [...]
di quanto la stessa dovesse essere tenuta a pagare agli attori all'esito del presente CP_13 giudizio”.
Su questa domanda il Tribunale non si è pronunciato e sul suo accoglimento la ha CP_8
insistito proponendo apposito motivo di appello.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello incentrando tutta la sua Controparte_4
difesa sul profilo secondo cui la secondo quanto chiarito alla giurisprudenza della S.C., CP_8
deve rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. e le quote di responsabilità tra essa ed il medico vanno stabilite, secondo il disposto degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in misura uguale.
In particolare il ha citato a sostegno della sua tesi Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. CP_4
28987 (secondo cui: “In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”), ed anche Cass. Cass., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29001.
Ritiene la Corte che, sottolineato come l'appello della afferisca esclusivamente ai CP_8
pagina 10 di 21 rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico atteso che entrambi rispondono, in solido, nei confronti dei danneggiati, siccome nel caso a mani la malpractice medica viene in rilievo quale causa della perdita del rapporto parentale nell'ambito di una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.,
e non già contrattuale, di cui la struttura sanitaria risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., non vi è spazio per l'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza richiamata dal Trimarchi che riguardano l'ipotesi, affatto diversa, in cui il medico e la struttura sanitaria rispondano in via contrattuale (di norma nei confronti del paziente o comunque nei confronti di soggetti verso i quali il contratto di spedalità spiega effetti protettivi) e quindi quest'ultima è tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. peraltro, secondo quanto chiarito dalla cassazione, non solo per il fatto dell'ausiliare ma anche per il fatto proprio (v, oltre alle sentenze citate dal anche, da ultimo, Cass., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7074). CP_4
Quanto appena evidenziato trova peraltro espressa conferma nella stessa giurisprudenza menzionata dal
Trimarchi in cui si chiarisce che le regole sancite dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. valgono soltanto in caso di responsabilità contrattuale e non già in caso di responsabilità dei padroni e committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c. (Cass., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29001 infatti recita: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”).
pagina 11 di 21 Tanto premesso, evidenziato come nella giurisprudenza della S.C. sia pacifico che, in caso di responsabilità ex art. 2049 c.c., nei rapporti interni tra responsabile indiretto ed autore immediato del fatto illecito nulla esclude il regresso integrale del primo qualora nessuna colpa, nemmeno in eligendo
o in vigilando sia possibile configurare a suo carico (v. Cass., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16512), nel caso a mani sembra indiscutibile che l'intero peso, finale, del fatto illecito di cui anche la CP_8
deve in via solidale rispondere nei confronti dei parenti danneggiati dalla perdita del rapporto familiare con il , debba essere sopportato dal dott. il quale è l'unico responsabile, CP_1 Controparte_4
nei rapporti interni, dell'accaduto.
Va quindi accolta nei confronti del predetto la domanda spiegata dalla in via CP_8
subordinata, volta ad essere rivalsata nell'intero e quindi tenuta indenne, di quanto la stessa sia chiamata a pagare, in forza della presente sentenza, agli attori familiari di Persona_1
Con il quinto motivo di gravame la ha criticato la sentenza impugnata relativamente CP_8
all'importo del danno liquidato agli attori, denunciando che il primo giudice avrebbe superato i minimi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano in difetto di allegazione e prova di circostanze ulteriori rispetto alla convivenza con la vittima primaria.
Ritiene la Corte che questo motivo di appello sia infondato.
Va premesso che il primo giudice ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore di
[...]
in € 250.000,00, ed in € 150.000,00 (sempre oltre rivalutazione ed interessi), ciascuno, CP_3
in favore di e di mentre, secondo l'appellante, spetterebbero € Parte_2 Controparte_7
100.000,00 ciascuno in favore delle predette.
Va altresì premesso che, alla data di adozione della sentenza appellata, risultavano già pubblicate le tabelle del Tribunale di Milano del 2022 con cui il danno da perdita del rapporto parentale, sulla base delle indicazioni fornite dalla S.C., veniva calcolato con il sistema “a punti”.
Orbene, è agevole constatare come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ammontare del danno liquidato dal primo giudice in favore delle figlie del sia apprezzabilmente inferiore al CP_1
minimo, considerata una intensità del rapporto familiare media ed i numero di superstiti superiore a tre, pari a oltre € 250.000,00, mentre il danno liquidato in favore della moglie sia pienamente in linea con quello liquidabile secondo le tabelle avuto riguardo al range che va da un minimo di € 188.440,00 ad un massimo di € 289.390,00 a seconda dell'intensità della relazione affettiva, di talché non si ravvisa ragione alcuna per andare di diverso avviso rispetto al primo giudice, né in proposito l'appello evidenzia quale che sia elemento concreto minimo da dovere tenere conto ai fini della riduzione della pagina 12 di 21 somma liquidata.
L'appello va quindi sul punto certamente rigettato, non potendosi fare a meno al contempo di osservare come l'appello incidentale di e nei confronti Controparte_3 Parte_2 Controparte_7
dell abbia ad oggetto solo la determinazione delle spese di lite. CP_8
Con l'ultimo motivo di gravame la ha criticato la sentenza appellata per avere la stessa CP_8
rigettato la sua domanda di garanzia spiegata nei confronti di Controparte_10
Come sopra esposto, secondo il Tribunale, la copertura assicurativa (derivante dal contratto concluso in data 30.7.2011) non sarebbe operativa “potendosi ritenere con verosimiglianza che la struttura sanitaria, all'epoca di sottoscrizione della relativa polizza, fosse a conoscenza dell'instaurazione del procedimento penale nei confronti del dott. non essendo verosimile che la stessa Controparte_4 non fosse a conoscenza dell'accaduto prima dell'inoltro della richiesta formale di risarcimento nei suoi confronti, con missiva del febbraio del 2012, essendosi il fatto, ovvero il decesso del , CP_1 verificato all'interno della citata struttura, ed essendo l'evento lesivo riconducibile all'operato di un proprio dipendente.
Cont In ogni caso, l' era venuta certamente a conoscenza di tale fatto all'esito del provvedimento di sequestro della cartella clinica del paziente, circostanza, questa, non oggetto di specifica contestazione di controparte.
Appare con evidenza, pertanto, la reticenza ascrivibile alla struttura sanitaria, la quale, all'atto della sottoscrizione della polizza, in data 31.07.2011, ha sottaciuto delle circostanze certamente rilevanti ai fini della valutazione del rischio assicurativo.
L'art. 18 del contratto di assicurazione stipulato tra l' ed espressamente CP_8 CP_6 prevede che “Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile il
Contraente/Assicurato dichiara e la società ne prende atto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per i danni a lui imputabili ai sensi della presente assicurazione”.
Deve di contro presumersi che l' fosse pienamente a conoscenza del fatto occorso al CP_8
D tempo prima rispetto alla stipula del contratto assicurativo con . CP_1 Controparte_6
Trattasi di un fatto noto che, in quanto tale, deve intendersi non coperto dalla garanzia assicurativa”.
Secondo la ASP di Ragusa, invece: “Nessun rilevante elemento di fatto è emerso dall'istruttoria e dai documenti prodotti che potesse far ritenere la sussistenza di un “fatto noto” non dichiarato all'atto della sottoscrizione della polizza ai fini della gravissima conseguenza della non operatività della
pagina 13 di 21 polizza. Quelle indicate in sentenza dal Decidente sono mere supposizioni che non possono assurgere a fatti integranti il fatto noto e la reticenza ai fini di cui all'art.1892 C.C. In ogni caso, sia la compagnia di assicurazione, nelle proprie difese, che il Giudice, nella impugnata sentenza, hanno errato nel richiamare la predetta norma atteso che, nel caso di specie, non risultano dedotti e provati gli elementi della colpa grave e del dolo. Invero l'art. 1892 c.c., prevede che l'assicuratore abbia l'onere di dimostrare l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni del contraente ed il dolo o la colpa grave del medesimo contraente.
Tale prova non esiste in atti e, pertanto, la domanda di manleva e garanzia andava integralmente accolta”.
Aggiungeva l'appellante che anche il notevole lasso temporale, pari a circa cinque anni, intercorso tra i fatti di causa e la sottoscrizione della polizza, deponeva per l'esclusione della causa di inoperatività ravvisata dal primo giudice, al pari della circostanza secondo cui la dichiarazione contrattuale era stata resa dal legale rappresentante dell'ente assicurato e non già dal sanitario direttamente coinvolto nel sinistro.
Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia infondato.
Invero, tralasciando di considerare l'ultimo profilo indicato appalesandosi del tutto irrilevante la circostanza secondo cui la persona fisica che, quale legale rappresentante dell'ente, ebbe a sottacere il fatto rilevante in sede di stipula del contratto di assicurazione fosse – del tutto ovviamente – diversa dal dott. premesso che l'appellante non ha contestato di essere venuta a conoscenza della CP_4
vicenda per cui è causa per essere stata destinataria del sequestro della cartella clinica di R_
disposta dall'A.G. penale, va innanzitutto osservato che, essendo stato il suo dipendente dott.
[...]
rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale di DI (peraltro per un reato Controparte_4
commesso nell'esercizio delle sue funzioni), ai sensi dell'art. 129, comma 1, disp. att. c.p.p. deve ritenersi che la sia stata di ciò regolarmente notiziata. CP_8
A fronte di ciò, l'unico elemento addotto dall'appellante a dimostrazione della sua buona fede nell'avere sottaciuto l'esistenza di un processo penale avente ad oggetto un fatto riconducibile al rischio assicurato dalla polizza contratta con (ossia, per usare le parole dell'art. 18 Controparte_10
del contratto di assicurazione, “di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per i danni a lui imputabili ai sensi della presente assicurazione”), è rappresentato dal tempo intercorso tra l'apprensione del fatto e la conclusione del contratto di assicurazione.
pagina 14 di 21 Considerato che il processo penale a carico di è contraddistinto dal n. 98/2009 R.G., Controparte_4
devesi innanzitutto osservare come il lasso temporale intercorso tra l'apprensione del fatto rilevante e la sua mancata dichiarazione alla compagnia di assicurazioni sia significativamente inferiore ai circa cinque anni indicati dall'appellante, approssimandosi piuttosto ai due anni.
Ciò posto, considerato anche che le vicende di malpractice medica sfociate nella celebrazione di un processo penale a carico di personale dell non possono di certo essere numerose, Controparte_9
appare alla Corte inescusabile la condotta dell'appellante nell'avere sottaciuto alla compagnia di assicurazioni il fatto in questione configurandosi pertanto a suo carico una ipotesi di colpa grave.
Il motivo di gravame va quindi rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da per il caso in cui fosse stato, invece, accolto. Controparte_12
L'appello incidentale proposto da e avente ad Controparte_3 Parte_3 Parte_2
oggetto soltanto il quantum delle spese di lite, andrà esaminato a chiusura della delibazione di tutti gli appelli spiegati avverso la sentenza qui impugnata.
In definitiva quindi, fatta eccezione per il motivo di gravame avente ad oggetto la domanda di rivalsa proposta nei confronti del dott. nel resto l'appello spiegato dalla deve essere CP_4 CP_8
rigettato.
Va adesso esaminato l'appello proposto da avverso il capo di sentenza con cui è stata CP_1
accolta l'eccezione, sollevata dalla di prescrizione del credito dal predetto vantato nei CP_8
suoi confronti.
Va premesso che sul punto il Tribunale ha ragionato nei termini seguenti:
1) ha ritenuto che ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. il termine di prescrizione del credito risarcitorio vantato dagli attori, anche nei confronti del responsabile civile e non soltanto nei confronti della persona penalmente imputabile, fosse quello, di anni sei, previsto per il reato di omicidio colposo;
2) ha ritenuto del tutto irrilevante, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, la costituzione di parte civile nel processo penale celebrato nei confronti di (richiamando Cass., Controparte_4
sez. un. civ., 18 febbraio 1997, n. 1479);
3) fissato il dies a quo della prescrizione alla data del decesso di avvenuto il Persona_1
30.10.2006, ha ritenuto che e avessero Controparte_3 Parte_2 Parte_3
Cont validamente interrotto il relativo termine con missive indirizzate all in data 23.2.2012 e 3.7.2012;
4) ha ritenuto che siccome nelle dette missive non ebbe a spendere la qualità di Controparte_3
esercente la potestà sul figlio minore , le stesse non valessero quali atti interruttivi CP_1
pagina 15 di 21 della prescrizione in favore di quest'ultimo;
5) ha ritenuto che il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere da CP_1
risalisse al 18.1.2018, quando il termine era ormai scaduto;
6) ha ritenuto che: “La parte interessata avrebbe dovuto eventualmente indicare il diverso dies a quo dal quale far decorrere il relativo termine prescrizionale in riferimento alla data di intervenuta irrevocabilità della sentenza penale, cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo onere della parte medesima allegare ed indicare specificamente gli elementi tesi a contrastare la fattispecie estintiva opposta dalla controparte”.
Con l'appello in esame ha denunciato l'erroneità di questo capo della sentenza CP_1
impugnata perché, dovendosi applicare l'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo cui: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”), risultando ex actis il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione del in data 25.8.2015, di detto giudicato esterno, ai fini della CP_4
individuazione del dies a quo, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto, con la conseguenza che la prescrizione non era ancora decorsa alla data di notifica della citazione in primo grado di questo giudizio avvenuta il 28.10.2019.
Cont Costituendosi nel giudizio di appello proposto da , la ha evidenziato CP_1 CP_8
che il passaggio in giudicato della sentenza penale resa nei confronti di è del tutto Controparte_4
irrilevante rispetto alla posizione del predetto appellante, atteso che costui non si era costituito parte civile contro il medico, sì come si evince dalla documentazione in atti.
Aggiungeva che non sussisteva alcun giudicato esterno che fosse possibile fare valere nei confronti di essa appellata, atteso che la non aveva preso parte al giudizio penale. CP_8
Ritiene la Corte che il motivo di appello vada rigettato.
Va premesso che già nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado la aveva CP_8
eccepito che la pretesa risarcitoria di era stata avanzata nei suoi confronti, per la CP_1
prima volta, soltanto nell'ambito di questo giudizio.
Va altresì premesso che a fronte dell'eccezione sì come ribadita con la comparsa di costituzione e risposta in appello, l'appellante, nemmeno nelle note conclusive ha sentito l'esigenza di prendere su di pagina 16 di 21 essa posizione.
Ciò posto, evidenziato che la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno in danno del dott. ed in favore, anche di adottata da questa Corte di Appello n. CP_4 CP_1
1587/2017 in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., passata in giudicato giusta rigetto del ricorso con sentenza della S.C. n. 22520/19, non fa stato nei confronti della ad essa estranea, si CP_8
deve dare atto che dall'esame della sentenza n. 85/12 emessa il 7.2.2012 dal Tribunale di DI risulta la costituzione di parte civile delle sole e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
(v. svolgimento del processo in cui le tre sono espressamente menzionate), e che analoghe
[...]
risultanze si rinvengono dall'esame della sentenza resa dalla Corte di Appello penale n. 1905/2014 e dalla Corte di Cassazione n. 965/2015.
Con la conseguenza che se l'appellante avesse voluto, nell'ipotesi (per la verità nemmeno da lui prospettata) in cui la sua costituzione di parte civile nel processo penale fosse avvenuta, stante la sua minore età, in persona della madre contrastare le dette emergenze, avrebbe molto Controparte_3
agevolmente potuto – e dovuto – produrre copia della comparsa di costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 78 c.p.p. da cui potesse evincersi la spendita della qualità da parte della di lui madre.
Da ciò l'appellante si è invece del tutto astenuto, omettendo, lo si ribadisce, finanche di prendere posizione sulla eccezione sollevata dall'appellata.
Ne consegue che, ferma la assoluta opinabilità in diritto degli assunti su cui si fonda la sentenza appellata, il risultato a cui essa sul punto perviene merita di essere confermato perché, in difetto di costituzione di parte civile del (e del conseguente l'effetto interruttivo anche nei CP_1
confronti della condebitrice in solido odierna appellata ai sensi dell'art. 1310 c.c.), il primo atto interruttivo della prescrizione riconducibile al predetto è quello del 18.1.2018, quando il termine di prescrizione era ormai ampiamente scaduto.
Ne consegue che l'appello proposto da va rigettato. CP_1
Da ultimo va esaminato l'appello proposto da il quale si appalesa del Parte_1
tutto fondato.
Va premesso che il primo giudice, nella contumacia della predetta appellante, la ha condannata a manlevare e tenere indenne il dott. di quanto dallo stesso dovuto in favore degli attori. CP_4
Con l'appello la predetta compagnia di assicurazione, richiamata la giurisprudenza della S.C. secondo cui: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il
pagina 17 di 21 fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto.
Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello” (Cass., sez. III, 3 luglio 2014, n. 15228), ha criticato la sentenza impugnata per averla condannata a manlevare il dott. in difetto di CP_4
copertura assicurativa del sinistro per cui è causa.
In particolare esponeva in proposito che:
All'art. 4 del Contratto, rubricato “Forma dell'Assicurazione («CLAIMS MADE») - Retroattività” è chiaramente previsto che ”L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia è destinata a tenere indenne l'Assicurato in relazione alle Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze inoltrate per la prima volta all durante il Periodo di Assicurazione e dallo stesso Parte_4
denunciate agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo, purché siano conseguenza di
Comportamenti Colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura . Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi dieci giorni dalla fine di tale periodo, nessun Sinistro può essere loro denunciato.”
La data di retroattività chiaramente indicata in polizza (“DATA DI RETROATTIVITA'” a pag. 6 di 28 del Contratto prodotto dal dott. è il 31 dicembre 2008. CP_4
Ciò comporta che il contratto assicurativo non può operare per qualsiasi evento e comportamento colposo posto in essere dall prima del 31 dicembre 2008. Parte_4
E' assolutamente pacifico ed incontestato in atti che lo sfortunato decesso del paziente - e con esso la presunta condotta colposa del sanitario - siano avvenuti in data 29 ottobre 2006: oltre due anni prima della data di retroattività prevista dal contratto. E' pertanto assolutamente evidente - e riconoscibile prima facie anche tramite un esame assolutamente superficiale del contratto assicurativo - che la copertura invocata dal dott. non può in alcun modo operare per evidentissimi ragioni CP_4
temporali.
E' appena il caso di precisare che la copertura assicurativa di tipo claims made con retroattività decennale (o addirittura ultradecennale come in questo caso) è il tipo di copertura assicurativa richiesto e tipizzato dalla più recente riforma legislativa in materia di malpractice sanitaria, la legge 8 marzo
2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) la quale all'art. 11 prevede che “La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purche' denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza.” (praticamente una “fotocopia” dell'art. 4 poc'anzi richiamato): questo per sgombrare immediatamente il campo da ogni possibile dubbio od eccezione in merito alla pagina 18 di 21 validità della clausola claims made o della retroattività contrattualmente prevista.
E' assolutamente pacifico, quindi, che la domanda di manleva formulata dal dott. avrebbe CP_4
dovuto essere integralmente respinta dal Tribunale e questa Ecc.ma Corte non potrà esimersi dal riformare la sentenza di prime cure con la reiezione totale di qualsiasi pretesa esposta nei confronti di
Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo di appello sì come articolato, esattamente rispondente allo stato degli atti, sia perfettamente fondato e che, considerato anche il silenzio prudentemente serbato dal dott. su di esso, non sussista esigenza motivazionale alcuna in capo alla Corte oltre a dare atto CP_4
della sua fondatezza.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti della sua compagnia di assicurazione. CP_4
Venendo alla regolazione delle spese di lite si deve innanzitutto evidenziare come Controparte_3
e abbiano impugnato il capo di sentenza con cui il primo giudice Parte_2 Parte_3
le ha liquidate in loro favore, ed a carico, in solido, della e di , nella CP_8 Controparte_4 misura di € 6.600,00, oltre accessori, sostenendo che si tratta di una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
Ritiene la Corte che l'appello sia palesemente fondato.
Invero considerato l'ammontare per cui la domanda delle predette tre attrici è stata accolta, pari ad €
550.000,00 di sola sorte capitale, il compenso minimo liquidabile per tutte le fasi del giudizio di primo grado è pari ad € 14.598,00, ed in questa misura va determinato in accoglimento dell'appello.
Al di là della riforma della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di lite conseguente all'accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , Controparte_3 Parte_2
e evidenziato che nessuno degli altri appellanti ha spiegato impugnazione avente ad Parte_3
oggetto la quantificazione delle spese di lite operata dal primo giudice, va osservato come nella regolazione delle spese del doppio grado di giudizio si debba tenere conto dell'esito complessivo della vicenda conseguente all'esito degli appelli, senza tuttavia modificare la liquidazione operata dal
Tribunale, in difetto di appello sul punto, in relazione alle spese afferenti a capi della sentenza di primo grado che siano rimasti confermati.
Conseguentemente, tra e da un lato, la Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_8
ed il dott. dall'altro, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalle
[...] Controparte_4
prime, le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate in € 14.598,00 oltre accessori e poste, in pagina 19 di 21 solido, a carico dei soccombenti e , mentre quelle di secondo grado CP_8 Controparte_4
vanno regolate e liquidate nello stesso modo.
Il capo della sentenza con cui è stato condannato a risarcire il danno subito da Controparte_4
non è stato impugnato da nessuno, di talché non va riformata la sentenza di primo CP_1
grado nemmeno in ordine alle spese di lite e non vanno liquidate spese per questo grado di giudizio.
Tra e la il primo resta soccombente all'esito dell'appello da lui CP_1 CP_8
spiegato. Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno tenute ferme in difetto di appello, mentre quelle di questo grado di giudizio vanno liquidate come in 7.500,00, oltre accessori, tenuto conto dell'importo della domanda rigettata.
La domanda di rivalsa spiegata dalla nei confronti di è stata accolta CP_8 Controparte_4
all'esito del giudizio di appello. Le spese di lite tra le due parti in questione seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 14.598,00, oltre accessori, per ciascun grado.
L'appello spiegato dalla nei confronti di è stato rigettato, con CP_8 Controparte_14
conferma sul punto del rigetto operato in primo grado della domanda di garanzia. In mancanza di appello sulle spese, quelle di primo grado restano liquidate come in sentenza impugnata, mentre quelle di questo grado di giudizio vanno liquidate in € 14.598,00.
L'appello spiegato da nei confronti di è Parte_1 Controparte_15
accolto, con conseguente rigetto della domanda di garanzia accolta in primo grado e riforma della condanna alle spese inflitta alla compagnia di assicurazione. In considerazione della contumacia dell'appellante nel giudizio di primo grado, occorre stabilire soltanto le spese di questo grado di giudizio che vanno liquidate in € 14.598,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nelle cause riunite nn. 873/2023, 886/2023, 911/2023
R.G., aventi ad oggetto gli appelli proposti da Parte_1
ed avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 847/2023, CP_1 CP_8
pubblicata in data 24.5.2023: accoglie l'appello proposto da nei soli confronti di e per l'effetto CP_8 Controparte_4
condanna quest'ultimo a tenere indenne la prima da quanto la stessa deve pagare in forza della presente sentenza agli attori e e rigetta nel resto Controparte_3 Parte_2 Parte_3
l'appello della CP_8
accoglie l'appello proposto da e per l'effetto rigetta la domanda di Parte_1
pagina 20 di 21 garanzia spiegata contro la predetta da;
Controparte_4
rigetta l'appello proposto da;
CP_1
condanna la e , in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi CP_8 Controparte_4
i gradi di giudizio in favore di e che liquida, Controparte_3 Parte_2 Parte_3
per ciascuno dei gradi, in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_4
che liquida, per ciascuno dei gradi, in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
CP_8
condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore di CP_1
che liquida in € 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA CP_8
condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore di CP_8
– che liquida in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Controparte_12
condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore di Controparte_4
– che liquida in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Parte_1
conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al n. r.g. 873/2023 + 886/2023 + 911/2023
PROMOSSE DA
(P.IVA ), in persona del Procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Michel'Angelo
Piccinini, del Foro di Genova, C.F. , PEC C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata dello stesso
APPELLANTE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in DI, nella Via CP_1 CodiceFiscale_2
Vittorio Veneto n. 13, nello studio e presso l'avv. Carmelo Ruta (c.f. del foro CodiceFiscale_3
di Ragusa che lo rappresenta e difende per mandato in atti pagina 1 di 21 APPELLANTE
(P.I. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2
per mandato in atti dall'Avv. Antonella Fidelio (C.F. ; PEC: C.F._4
), presso il cui studio in Ragusa, Via Natalelli n. 56/c, è elettivamente Email_2
domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_5 Parte_2 C.F._6
) e (C.F. ) tutti domiciliati elettivamente in
[...] Parte_3 CodiceFiscale_7
DI, nella Via Vittorio Veneto n. 13, nello studio e presso l'avv. Carmelo Ruta (c.f.
[...]
del foro di Ragusa che li rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._3 con l'avv. Rosario Ruta ( ) per mandato in calce al presente CodiceFiscale_8
APPELLATE – APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_4 C.F._9 dall'avvocato Gregorio Calarco, C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il C.F._10
suo in Reggio Calabria via Sant'Anna II tronco Fondo Falcone n. 1,
APPELLATO
, P. Iva e c.f. rappresentata, assistita e difesa, in forza di Controparte_5 P.IVA_3 procura alle liti in atti, dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna (c.f. ) ed C.F._11
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Bologna, via Marconi n. 9
APPELLATA – APPELLANTE in via incidentale e condizionata
(P.IVA Controparte_6
) rappresentata, assistita e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Michele P.IVA_4
pagina 2 di 21 Tavazzi del Foro di Bologna (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._11
studio in Bologna, via Guglielmo Marconi n. 9
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 847/2023, pubblicata in data 24.5.2023, il Tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento delle domande risarcitorie per perdita del rapporto parentale proposte da CP_3
Con
, e rispettivamente moglie la prima e
[...] CP_1 Parte_2 Controparte_7
figli gli altri, di deceduto presso l'Ospedale Maggiore di DI in data Persona_1
30.10.2006 a causa di una patologia cardiaca non diagnosticata – e conseguentemente non trattata – dal medico in servizio presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio dott. nel giudizio Controparte_4
promosso contro l'anzidetto medico e la da cui dipendeva l CP_8 Controparte_9
ed in cui erano state chiamate in causa le compagnie di assicurazione sia del medico (
[...] [...]
rimasta contumace) che della Parte_1 Controparte_8 [...]
), statuiva nei termini che appresso si trascrivono: Controparte_10
“Condanna e l' , in solido tra di essi, al pagamento, a titolo di Controparte_4 Controparte_11
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, della somma di euro 250.000,00 in favore di
, e di euro 150.000,00 ciascuno nei riguardi di e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria come in parte motiva;
[...]
condanna il al pagamento di euro 150.000,00, a titolo di danno da perdita del rapporto CP_4 parentale, nei confronti dell'attore oltre agli accessori di legge come in parte CP_1
motiva; rigetta la domanda di nei riguardi dell' . CP_1 CP_8
Rigetta la domanda dell' verso la compagnia assicuratrice terza chiamata CP_8 [...]
. CP_6
pagina 3 di 21 Condanna la terza chiamata a manlevare e tenere indenne il Parte_1
di quanto dallo stesso dovuto in favore degli attori. CP_4
Condanna il e l' , in solido tra di essi, a rifondere le spese di lite sostenute CP_4 CP_8 dagli attori, , , , da determinarsi in euro 6.600,00 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
condanna il al pagamento delle spese processuali nei riguardi di , da CP_4 CP_1
quantificarsi in euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
condanna a rifondere le spese di lite all' , da determinarsi in euro CP_1 CP_8
5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Condanna l' alla refusione delle spese di lite nei riguardi della compagnia assicuratrice CP_8
terza chiamata , da determinarsi in euro 5.500,00 a titolo di compensi Controparte_6
professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Condanna la al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1
da liquidarsi in euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso CP_4 forfettario, IVA e CPA come per legge”.
In estrema sintesi il Tribunale, senza limitarsi a dare atto dell'esistenza di sentenza di condanna generica definitiva resa da questa Corte d'Appello civile n. 1587/2017, pubblicata in data 12.9.2017 (su rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. giusta sentenza della Cassazione penale n. 965/2015 pubblicata il
25.8.2015 che annullava, agli effetti civili, la sentenza n. 1905/2014 con cui questa Corte di Appello penale aveva assolto in riforma della sentenza di condanna n. 85/2012 emessa dal Controparte_4
Tribunale di DI), passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione interposto avverso di essa da con sentenza della S.C. n. 22520/2019, pubblicata in data Controparte_4
18.4.2019, che, in conseguenza della costituzione di parte civile degli odierni appellati nel processo penale celebrato nei confronti di come di seguito aveva statuito: “dichiara la Controparte_4 responsabilità professionale di e, per l'effetto, rigetta agli effetti civili l'appello Controparte_4
interposto da avverso la sentenza n. 85/2012 RG resa dal Tribunale di DI in Controparte_4
data 3 aprile 2012, che conferma per il capo statuente la disposta condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Condanna al pagamento della provvisionale di €. Controparte_4
150.000,00”:
a) esaminava i fatti da cui discendeva la responsabilità di attingendo dagli elementi Controparte_4
pagina 4 di 21 desumibili da tutte le sentenze, penali e civili, che erano in precedenza intervenute, ritenendola dimostrata;
b) riteneva che del danno di natura extracontrattuale sofferto dagli attori per la perdita del rapporto parentale dovesse rispondere anche la struttura sanitaria presso cui il prestava servizio;
CP_4
c) riteneva che, sebbene la non fosse stata citata, quale responsabile civile, nel processo CP_8
penale promosso contro il dott. comunque, sulla base della giurisprudenza di legittimità CP_4
citata, le prove raccolte in sede penale sì come compendiate nella relativa sentenza, al pari di quelle raccolte del giudizio civile celebrato a seguito del rinvio dalla S.C., avrebbero ben potuto essere poste a
Cont fondamento del presente giudizio in cui la era stata convenuta;
d) escludeva che nel caso a mani potesse configurarsi qualsivoglia concorso di colpa di R_
ai sensi dell'art. 1227 c.c., al pari di qualsiasi ipotesi di corresponsabilità di personale
[...]
sanitario ulteriore rispetto al CP_4
e) rigettava l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio sollevata dalla nei CP_8
confronti di e e la accoglieva nei confronti di Controparte_3 Parte_2 Controparte_7
(minorenne all'epoca dei fatti), atteso che a quest'ultimo, a differenza degli altri suoi CP_1
familiari, non potevano essere riferiti gli atti di costituzione in mora rappresentati dalle missive spedite
Cont alla nel febbraio e nel luglio del 2012 in difetto di spendita della qualità da parte della madre, e considerato che “La parte interessata avrebbe dovuto eventualmente indicare il diverso dies a quo dal quale far decorrere il relativo termine prescrizionale in riferimento alla data di intervenuta irrevocabilità della sentenza penale, cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo onere della parte medesima allegare ed indicare specificamente gli elementi tesi a contrastare la fattispecie estintiva opposta dalla controparte” (v. p. 17 della sentenza appellata);
f) liquidava il danno da perdita del rapporto parentale nei termini sopra specificati, tenendo espressamente conto dell'età della vittima primaria e dell'età dei danneggiati e della condizione di convivenza;
g) rigettava la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della sua compagnia di CP_8
assicurazioni ai sensi dell'art. 1892 c.c., espressamente richiamato nell'art. 18 Controparte_10
della polizza, perché alla data di sottoscrizione della stessa – 31.7.2011 – doveva ritenersi che la struttura sanitaria fosse pienamente a conoscenza del sinistro in ragione della quale aveva chiesto di essere manlevata;
h) accoglieva invece la domanda di manleva proposta da nei confronti della sua Controparte_4
pagina 5 di 21 compagnia di assicurazione rimasta contumace. Pt_1 Parte_1
Avverso la detta sentenza proponevano distinti appelli (condannata a Parte_1
manlevare il nel proc. n. 873/2023 R.G., nel proc. n. 886/2023 R.G. e la CP_4 CP_1
nel proc. n. 911/2023 R.G. CP_8
Nel giudizio di appello promosso da di costituivano Parte_1 CP_3
Con
, e la ed
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_8 [...]
. Controparte_10
Nel giudizio promosso da si costituivano , CP_1 Controparte_4 Controparte_12
ed la quale ultima spiegava appello incidentale eventuale fondato sul
[...] CP_8
presupposto che non avesse preso parte al giudizio penale conclusosi con la condanna CP_1
generica inflitta al non essendosi costituito parte civile in esso. CP_4
Nel giudizio di appello promosso da si costituivano , CP_8 Controparte_4 [...]
, e i Parte_1 Controparte_3 CP_1 Parte_2 Parte_3
quali ultimi spiegavano appello incidentale limitatamente al capo di sentenza avente ad oggetto la quantificazione delle spese di lite poste a carico, in solido, della e di , CP_8 Controparte_4
ed la quale spiegava appello incidentale condizionato per il caso in cui Controparte_12
fosse stata riformata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di manleva proposta contro di essa.
Con decreto presidenziale reso inaudita altera parte in data 12.8.2023, poi confermato con ordinanza del 10.10.2023, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in relazione al capo di sentenza con cui era stata condannata a manlevare il dott. Parte_1
CP_4
Con provvedimento presidenziale in data 29.11.2023 il proc. n. 911/2023 veniva riunito al n. 873/2023.
All'udienza del 24.1.2024 il proc. n. 886/23 veniva riunito anch'esso al n. 873/2023.
Con ordinanza del 31.1.2024 la Corte rigettava la richiesta di inibitoria presentata dalla CP_8
e fissava l'udienza di discussione orale e di decisione della causa.
All'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame la si è doluta dell'omessa pronuncia, da parte del CP_8
pagina 6 di 21 Tribunale, in ordine alla eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio “per quanto attiene alla vocatio in ius, petitum, causa petendi”.
Si tratta di un motivo di gravame infondato.
Invero, premesso che non si ravvisa alcun vizio della vocatio in ius, peraltro dedotto soltanto genericamente anche in appello, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado gli attori hanno esposto compiutamente, facendo ampio richiamo delle risultanze dei giudizi penali e civili che hanno preceduto il presente, gli elementi fattuali della vicenda che ha determinato la morte del loro congiunto attribuendone la responsabilità, in solido, al dott. ed alla a cui CP_4 CP_8
faceva capo l'Ospedale presso cui il medico prestava servizio.
Hanno poi prospettato la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto quale fonte di danno non patrimoniale risarcibile, chiedendone la liquidazione secondo le note tabelle del Tribunale di Milano,
Cont con condanna al pagamento, in via solidale, a carico del medico e della
Tanto basta certamente, a prescindere dall'inquadramento giuridico della vicenda che spetta comunque all'A.G. effettuare, per escludere la nullità della citazione denunciata dall'appellante e CP_8
sulla quale, effettivamente, il primo giudice non si era pronunciato.
Con il terzo motivo di gravame la ha criticato la sentenza impugnata per essere stata la CP_8
stessa resa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In pratica l'appellante ha fatto discendere dalle ragioni esposte a sostegno del primo motivo di appello, secondo cui la citazione sarebbe nulla per difetto di indicazione di petitum e causa petendi, la violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., considerando la sentenza impugnata come se fosse stata emessa in assenza di domanda.
Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia infondato.
Invero, come già sopra evidenziato, la citazione contiene in fatto tutti gli elementi che ne consentono la piena sussunzione nella fattispecie giuridica enucleata dal Tribunale ed in ragione della quale ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spiegata dagli attori (fatta eccezione per ). CP_1
Va conseguentemente escluso che sussista la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato evocata dall'appellante.
Con il quarto motivo di gravame la ha denunciato l'infondatezza, nel merito, della CP_8
sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ravvisato la responsabilità di essa struttura sanitaria appellante in relazione ai danni lamentati dagli attori.
pagina 7 di 21 In particolare la ha insistito nella inopponibilità ad essa appellante delle sentenze rese CP_8
nel processo penale intentato contro il ed in quello civile che ne ha definito la posizione con CP_4
la sua condanna generica soffermandosi, nell'esame in concreto degli elementi considerati dal primo giudice, sulla mancata valutazione della CTU eseguita nel giudizio di appello penale dal dott. Per_2
che aveva smentito le risultanze della consulenza tecnica eseguita dal consulenti del P.M. dottori Coco
e Vinci su cui si era fondata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di DI.
In pratica, secondo la “in ambito penale non è emersa la detta responsabilità tanto che CP_8 il è stato assolto con formula piena”, ed anche in sede civile avrebbe dovuto essere esclusa CP_4
qualsiasi imperizia del medico e qualsiasi responsabilità della struttura da cui lo stesso dipendeva.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Invero, pacifica la circostanza che la sentenza di condanna generica inflitta in sede civile al CP_4
non faccia stato nei confronti della non evocata quale responsabile civile nel
[...] CP_8
processo penale all'esito del quale è stata accertata la responsabilità professionale del medico per il decesso di la sentenza appellata si sottrae senz'altro alle critiche ad essa rivolte Persona_1
risultando altrettanto pacifico che il giudice civile possa trarre il suo convincimento dalle sentenze, civili e penali, ritualmente versate in atti, rispetto alle emergenze delle quali la parte interessata può esercitare qualsivoglia critica nel pieno rispetto del contraddittorio.
Nel caso a mani, come detto, l'unica critica concreta spiegata dall avverso il capo della CP_8
sentenza appellata in cui si afferma la responsabilità del dott. e conseguentemente CP_4
dell'appellante che risponde in solido, per fatto altrui, ai sensi dell'art. 2049 c.c., è quella volta a valorizzare la CTU a firma del dott. eseguita nel giudizio di appello penale all'esito del quale il Per_2
medico è stato assolto dall'imputazione di omicidio colposo, fondata sull'assunto che il decesso del sarebbe stato da ascrivere ad una aritmia maligna, e non già ad un infarto del Persona_1
miocardio, la quale non avrebbe comunque potuto essere prevenuta o diagnosticata effettuando, al momento del primo accesso della vittima presso il Pronto Soccorso, gli esami sulla concentrazione plasmatica della troponina, a prescindere quindi dalle immediate dimissioni decise dal dott. CP_4
in assenza di approfondimenti ematochimici.
Ritiene tuttavia la Corte che detta CTU sia del tutto insufficiente ai fini di mettere in discussione, dal punto di vista prettamente civilistico, l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità civile sia del medico che, di conseguenza, della struttura sanitaria presso cui lo stesso operava (e ciò senza dimenticare che, anche dal punto di vista penalistico, la sentenza della Corte di Appello di pagina 8 di 21 Catania che ha mandato assolto il dott. fondata, come detto, proprio sulla CTU del dott. CP_4
è stata annullata da Cass., sez. IV penale, 24 agosto 2015, n. 35528 in cui è stato dato atto Per_2
della insufficienza, ai fini della esclusione della responsabilità del medico, degli accertamenti eseguiti dal detto CTU in punto di incidenza in senso salvifico degli accertamenti relativi ai dosaggi enzimatici rispetto alla patologia che condusse a morte il paziente).
Invero, la CTU del dott. è stata oggetto di approfondita analisi da parte della sentenza di questa Per_2
Corte di Appello n. 1587/2017, ormai passata in giudicato, con cui è stata accertata la responsabilità del dott. ai fini civilistici, per il decesso del D nei termini che appresso si CP_4 Persona_1
trascrivono e che spiegano, del tutto condivisibilmente, perché gli assunti contenuti nella consulenza tecnica in questione siano insufficienti a mettere in discussione, sotto il profilo civile, la sussistenza della responsabilità del medico e dell'ospedale presso cui lavorava.
Si legge infatti in sentenza che: “… l'esame istologico - alla stregua delle cui evidenze sono state escluse quelle lesioni delle fibrocellule muscolari cardiache dalle quali avrebbero dovuto originarsi gli enzimi troponinici significativi dell'ischemia - che ha pur indotto il CTU dott. ad ipotizzare Per_2 un'aritmia ventricolare maligna, non è completo, e, quel che più conta, non è scientificamente significativo per escludere l'ischemia cardiaca perché il decesso si è verificato prima (18° ora) di quanto, alla stregua delle conoscenze scientifiche, avrebbero potuto manifestarsi i focolai di infarto e/o le lesioni ischemiche (fra la 12° e la 24° ora)”.
A ciò si aggiunga che: “Il secondo è d'ordine più generale ed attiene alla responsabilità professionale della corretta diagnosi. Esso postula che la diagnosi, quale che sia stata la causa originaria del decesso (aritmia o ischemia), avrebbesi potuto effettuare soltanto a fronte dell'accertamento di laboratorio.
Ma così non è e nessuno dei periti e del CTU coinvolti nella vicenda processuale, nemmeno il perito ex parte debitoris, lo ha mai affermato.
Le conoscenze scientifiche, per contro, acclarano che la diagnosi circa la patologia presentata dal paziente ben avrebbe dovuto essere effettuata, oltre che sulla scorta degli eventuali accertamenti biologici, anche alla stregua di quanto riferito in sede anamnestica e dell'esame obiettivo”.
In definitiva, quindi, il motivo di appello in esame è del tutto inidoneo a confutare, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'accertamento della responsabilità del dott. e della CP_4 CP_8
operato dal primo giudice.
[...]
L'appello spiegato dalla in relazione al capo della sentenza con cui è stata accertata, CP_8
pagina 9 di 21 nell'an, la sussistenza della sua responsabilità nei confronti della moglie e delle figlie di R_
deve essere quindi rigettato.
[...]
Va adesso esaminato il secondo motivo di gravame con cui la si è doluta dell'omessa CP_8
pronuncia sulla domanda proposta al punto 8 della comparsa di risposta di primo grado in ordine alla richiesta subordinata di manleva e regresso nei confronti del medico convenuto.
Ritiene la Corte che il motivo di appello vada accolto.
Va premesso che al punto 8 della comparsa di risposta depositata con la costituzione nel giudizio di Cont primo grado la di Ragusa osservava che: “Nel caso di specie nessuna responsabilità è addebitabile alla struttura sanitaria convenuta. Invero, non vi è dubbio che l'evento lesivo dedotto in giudizio ed eventuali (e nella specie insussistenti) profili di responsabilità medica, ove mai dimostrati, dovrebbero essere attribuiti al sanitario convenuto e non certo alla odierna deducente. Per tale ragione, in subordine, in via meramente prudenziale, si formula richiesta di manleva e/o regresso nei confronti del Dott. che sarà tenuto a tenere indenne e rivalsare l Controparte_4 [...]
di quanto la stessa dovesse essere tenuta a pagare agli attori all'esito del presente CP_13 giudizio”.
Su questa domanda il Tribunale non si è pronunciato e sul suo accoglimento la ha CP_8
insistito proponendo apposito motivo di appello.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello incentrando tutta la sua Controparte_4
difesa sul profilo secondo cui la secondo quanto chiarito alla giurisprudenza della S.C., CP_8
deve rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. e le quote di responsabilità tra essa ed il medico vanno stabilite, secondo il disposto degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in misura uguale.
In particolare il ha citato a sostegno della sua tesi Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. CP_4
28987 (secondo cui: “In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”), ed anche Cass. Cass., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29001.
Ritiene la Corte che, sottolineato come l'appello della afferisca esclusivamente ai CP_8
pagina 10 di 21 rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico atteso che entrambi rispondono, in solido, nei confronti dei danneggiati, siccome nel caso a mani la malpractice medica viene in rilievo quale causa della perdita del rapporto parentale nell'ambito di una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.,
e non già contrattuale, di cui la struttura sanitaria risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c., non vi è spazio per l'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza richiamata dal Trimarchi che riguardano l'ipotesi, affatto diversa, in cui il medico e la struttura sanitaria rispondano in via contrattuale (di norma nei confronti del paziente o comunque nei confronti di soggetti verso i quali il contratto di spedalità spiega effetti protettivi) e quindi quest'ultima è tenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. peraltro, secondo quanto chiarito dalla cassazione, non solo per il fatto dell'ausiliare ma anche per il fatto proprio (v, oltre alle sentenze citate dal anche, da ultimo, Cass., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7074). CP_4
Quanto appena evidenziato trova peraltro espressa conferma nella stessa giurisprudenza menzionata dal
Trimarchi in cui si chiarisce che le regole sancite dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. valgono soltanto in caso di responsabilità contrattuale e non già in caso di responsabilità dei padroni e committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c. (Cass., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29001 infatti recita: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”).
pagina 11 di 21 Tanto premesso, evidenziato come nella giurisprudenza della S.C. sia pacifico che, in caso di responsabilità ex art. 2049 c.c., nei rapporti interni tra responsabile indiretto ed autore immediato del fatto illecito nulla esclude il regresso integrale del primo qualora nessuna colpa, nemmeno in eligendo
o in vigilando sia possibile configurare a suo carico (v. Cass., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16512), nel caso a mani sembra indiscutibile che l'intero peso, finale, del fatto illecito di cui anche la CP_8
deve in via solidale rispondere nei confronti dei parenti danneggiati dalla perdita del rapporto familiare con il , debba essere sopportato dal dott. il quale è l'unico responsabile, CP_1 Controparte_4
nei rapporti interni, dell'accaduto.
Va quindi accolta nei confronti del predetto la domanda spiegata dalla in via CP_8
subordinata, volta ad essere rivalsata nell'intero e quindi tenuta indenne, di quanto la stessa sia chiamata a pagare, in forza della presente sentenza, agli attori familiari di Persona_1
Con il quinto motivo di gravame la ha criticato la sentenza impugnata relativamente CP_8
all'importo del danno liquidato agli attori, denunciando che il primo giudice avrebbe superato i minimi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano in difetto di allegazione e prova di circostanze ulteriori rispetto alla convivenza con la vittima primaria.
Ritiene la Corte che questo motivo di appello sia infondato.
Va premesso che il primo giudice ha liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore di
[...]
in € 250.000,00, ed in € 150.000,00 (sempre oltre rivalutazione ed interessi), ciascuno, CP_3
in favore di e di mentre, secondo l'appellante, spetterebbero € Parte_2 Controparte_7
100.000,00 ciascuno in favore delle predette.
Va altresì premesso che, alla data di adozione della sentenza appellata, risultavano già pubblicate le tabelle del Tribunale di Milano del 2022 con cui il danno da perdita del rapporto parentale, sulla base delle indicazioni fornite dalla S.C., veniva calcolato con il sistema “a punti”.
Orbene, è agevole constatare come, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ammontare del danno liquidato dal primo giudice in favore delle figlie del sia apprezzabilmente inferiore al CP_1
minimo, considerata una intensità del rapporto familiare media ed i numero di superstiti superiore a tre, pari a oltre € 250.000,00, mentre il danno liquidato in favore della moglie sia pienamente in linea con quello liquidabile secondo le tabelle avuto riguardo al range che va da un minimo di € 188.440,00 ad un massimo di € 289.390,00 a seconda dell'intensità della relazione affettiva, di talché non si ravvisa ragione alcuna per andare di diverso avviso rispetto al primo giudice, né in proposito l'appello evidenzia quale che sia elemento concreto minimo da dovere tenere conto ai fini della riduzione della pagina 12 di 21 somma liquidata.
L'appello va quindi sul punto certamente rigettato, non potendosi fare a meno al contempo di osservare come l'appello incidentale di e nei confronti Controparte_3 Parte_2 Controparte_7
dell abbia ad oggetto solo la determinazione delle spese di lite. CP_8
Con l'ultimo motivo di gravame la ha criticato la sentenza appellata per avere la stessa CP_8
rigettato la sua domanda di garanzia spiegata nei confronti di Controparte_10
Come sopra esposto, secondo il Tribunale, la copertura assicurativa (derivante dal contratto concluso in data 30.7.2011) non sarebbe operativa “potendosi ritenere con verosimiglianza che la struttura sanitaria, all'epoca di sottoscrizione della relativa polizza, fosse a conoscenza dell'instaurazione del procedimento penale nei confronti del dott. non essendo verosimile che la stessa Controparte_4 non fosse a conoscenza dell'accaduto prima dell'inoltro della richiesta formale di risarcimento nei suoi confronti, con missiva del febbraio del 2012, essendosi il fatto, ovvero il decesso del , CP_1 verificato all'interno della citata struttura, ed essendo l'evento lesivo riconducibile all'operato di un proprio dipendente.
Cont In ogni caso, l' era venuta certamente a conoscenza di tale fatto all'esito del provvedimento di sequestro della cartella clinica del paziente, circostanza, questa, non oggetto di specifica contestazione di controparte.
Appare con evidenza, pertanto, la reticenza ascrivibile alla struttura sanitaria, la quale, all'atto della sottoscrizione della polizza, in data 31.07.2011, ha sottaciuto delle circostanze certamente rilevanti ai fini della valutazione del rischio assicurativo.
L'art. 18 del contratto di assicurazione stipulato tra l' ed espressamente CP_8 CP_6 prevede che “Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile il
Contraente/Assicurato dichiara e la società ne prende atto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per i danni a lui imputabili ai sensi della presente assicurazione”.
Deve di contro presumersi che l' fosse pienamente a conoscenza del fatto occorso al CP_8
D tempo prima rispetto alla stipula del contratto assicurativo con . CP_1 Controparte_6
Trattasi di un fatto noto che, in quanto tale, deve intendersi non coperto dalla garanzia assicurativa”.
Secondo la ASP di Ragusa, invece: “Nessun rilevante elemento di fatto è emerso dall'istruttoria e dai documenti prodotti che potesse far ritenere la sussistenza di un “fatto noto” non dichiarato all'atto della sottoscrizione della polizza ai fini della gravissima conseguenza della non operatività della
pagina 13 di 21 polizza. Quelle indicate in sentenza dal Decidente sono mere supposizioni che non possono assurgere a fatti integranti il fatto noto e la reticenza ai fini di cui all'art.1892 C.C. In ogni caso, sia la compagnia di assicurazione, nelle proprie difese, che il Giudice, nella impugnata sentenza, hanno errato nel richiamare la predetta norma atteso che, nel caso di specie, non risultano dedotti e provati gli elementi della colpa grave e del dolo. Invero l'art. 1892 c.c., prevede che l'assicuratore abbia l'onere di dimostrare l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni del contraente ed il dolo o la colpa grave del medesimo contraente.
Tale prova non esiste in atti e, pertanto, la domanda di manleva e garanzia andava integralmente accolta”.
Aggiungeva l'appellante che anche il notevole lasso temporale, pari a circa cinque anni, intercorso tra i fatti di causa e la sottoscrizione della polizza, deponeva per l'esclusione della causa di inoperatività ravvisata dal primo giudice, al pari della circostanza secondo cui la dichiarazione contrattuale era stata resa dal legale rappresentante dell'ente assicurato e non già dal sanitario direttamente coinvolto nel sinistro.
Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia infondato.
Invero, tralasciando di considerare l'ultimo profilo indicato appalesandosi del tutto irrilevante la circostanza secondo cui la persona fisica che, quale legale rappresentante dell'ente, ebbe a sottacere il fatto rilevante in sede di stipula del contratto di assicurazione fosse – del tutto ovviamente – diversa dal dott. premesso che l'appellante non ha contestato di essere venuta a conoscenza della CP_4
vicenda per cui è causa per essere stata destinataria del sequestro della cartella clinica di R_
disposta dall'A.G. penale, va innanzitutto osservato che, essendo stato il suo dipendente dott.
[...]
rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale di DI (peraltro per un reato Controparte_4
commesso nell'esercizio delle sue funzioni), ai sensi dell'art. 129, comma 1, disp. att. c.p.p. deve ritenersi che la sia stata di ciò regolarmente notiziata. CP_8
A fronte di ciò, l'unico elemento addotto dall'appellante a dimostrazione della sua buona fede nell'avere sottaciuto l'esistenza di un processo penale avente ad oggetto un fatto riconducibile al rischio assicurato dalla polizza contratta con (ossia, per usare le parole dell'art. 18 Controparte_10
del contratto di assicurazione, “di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per i danni a lui imputabili ai sensi della presente assicurazione”), è rappresentato dal tempo intercorso tra l'apprensione del fatto e la conclusione del contratto di assicurazione.
pagina 14 di 21 Considerato che il processo penale a carico di è contraddistinto dal n. 98/2009 R.G., Controparte_4
devesi innanzitutto osservare come il lasso temporale intercorso tra l'apprensione del fatto rilevante e la sua mancata dichiarazione alla compagnia di assicurazioni sia significativamente inferiore ai circa cinque anni indicati dall'appellante, approssimandosi piuttosto ai due anni.
Ciò posto, considerato anche che le vicende di malpractice medica sfociate nella celebrazione di un processo penale a carico di personale dell non possono di certo essere numerose, Controparte_9
appare alla Corte inescusabile la condotta dell'appellante nell'avere sottaciuto alla compagnia di assicurazioni il fatto in questione configurandosi pertanto a suo carico una ipotesi di colpa grave.
Il motivo di gravame va quindi rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto da per il caso in cui fosse stato, invece, accolto. Controparte_12
L'appello incidentale proposto da e avente ad Controparte_3 Parte_3 Parte_2
oggetto soltanto il quantum delle spese di lite, andrà esaminato a chiusura della delibazione di tutti gli appelli spiegati avverso la sentenza qui impugnata.
In definitiva quindi, fatta eccezione per il motivo di gravame avente ad oggetto la domanda di rivalsa proposta nei confronti del dott. nel resto l'appello spiegato dalla deve essere CP_4 CP_8
rigettato.
Va adesso esaminato l'appello proposto da avverso il capo di sentenza con cui è stata CP_1
accolta l'eccezione, sollevata dalla di prescrizione del credito dal predetto vantato nei CP_8
suoi confronti.
Va premesso che sul punto il Tribunale ha ragionato nei termini seguenti:
1) ha ritenuto che ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. il termine di prescrizione del credito risarcitorio vantato dagli attori, anche nei confronti del responsabile civile e non soltanto nei confronti della persona penalmente imputabile, fosse quello, di anni sei, previsto per il reato di omicidio colposo;
2) ha ritenuto del tutto irrilevante, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, la costituzione di parte civile nel processo penale celebrato nei confronti di (richiamando Cass., Controparte_4
sez. un. civ., 18 febbraio 1997, n. 1479);
3) fissato il dies a quo della prescrizione alla data del decesso di avvenuto il Persona_1
30.10.2006, ha ritenuto che e avessero Controparte_3 Parte_2 Parte_3
Cont validamente interrotto il relativo termine con missive indirizzate all in data 23.2.2012 e 3.7.2012;
4) ha ritenuto che siccome nelle dette missive non ebbe a spendere la qualità di Controparte_3
esercente la potestà sul figlio minore , le stesse non valessero quali atti interruttivi CP_1
pagina 15 di 21 della prescrizione in favore di quest'ultimo;
5) ha ritenuto che il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere da CP_1
risalisse al 18.1.2018, quando il termine era ormai scaduto;
6) ha ritenuto che: “La parte interessata avrebbe dovuto eventualmente indicare il diverso dies a quo dal quale far decorrere il relativo termine prescrizionale in riferimento alla data di intervenuta irrevocabilità della sentenza penale, cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo onere della parte medesima allegare ed indicare specificamente gli elementi tesi a contrastare la fattispecie estintiva opposta dalla controparte”.
Con l'appello in esame ha denunciato l'erroneità di questo capo della sentenza CP_1
impugnata perché, dovendosi applicare l'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo cui: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”), risultando ex actis il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione del in data 25.8.2015, di detto giudicato esterno, ai fini della CP_4
individuazione del dies a quo, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto, con la conseguenza che la prescrizione non era ancora decorsa alla data di notifica della citazione in primo grado di questo giudizio avvenuta il 28.10.2019.
Cont Costituendosi nel giudizio di appello proposto da , la ha evidenziato CP_1 CP_8
che il passaggio in giudicato della sentenza penale resa nei confronti di è del tutto Controparte_4
irrilevante rispetto alla posizione del predetto appellante, atteso che costui non si era costituito parte civile contro il medico, sì come si evince dalla documentazione in atti.
Aggiungeva che non sussisteva alcun giudicato esterno che fosse possibile fare valere nei confronti di essa appellata, atteso che la non aveva preso parte al giudizio penale. CP_8
Ritiene la Corte che il motivo di appello vada rigettato.
Va premesso che già nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado la aveva CP_8
eccepito che la pretesa risarcitoria di era stata avanzata nei suoi confronti, per la CP_1
prima volta, soltanto nell'ambito di questo giudizio.
Va altresì premesso che a fronte dell'eccezione sì come ribadita con la comparsa di costituzione e risposta in appello, l'appellante, nemmeno nelle note conclusive ha sentito l'esigenza di prendere su di pagina 16 di 21 essa posizione.
Ciò posto, evidenziato che la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno in danno del dott. ed in favore, anche di adottata da questa Corte di Appello n. CP_4 CP_1
1587/2017 in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., passata in giudicato giusta rigetto del ricorso con sentenza della S.C. n. 22520/19, non fa stato nei confronti della ad essa estranea, si CP_8
deve dare atto che dall'esame della sentenza n. 85/12 emessa il 7.2.2012 dal Tribunale di DI risulta la costituzione di parte civile delle sole e Controparte_3 Parte_2 Parte_3
(v. svolgimento del processo in cui le tre sono espressamente menzionate), e che analoghe
[...]
risultanze si rinvengono dall'esame della sentenza resa dalla Corte di Appello penale n. 1905/2014 e dalla Corte di Cassazione n. 965/2015.
Con la conseguenza che se l'appellante avesse voluto, nell'ipotesi (per la verità nemmeno da lui prospettata) in cui la sua costituzione di parte civile nel processo penale fosse avvenuta, stante la sua minore età, in persona della madre contrastare le dette emergenze, avrebbe molto Controparte_3
agevolmente potuto – e dovuto – produrre copia della comparsa di costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 78 c.p.p. da cui potesse evincersi la spendita della qualità da parte della di lui madre.
Da ciò l'appellante si è invece del tutto astenuto, omettendo, lo si ribadisce, finanche di prendere posizione sulla eccezione sollevata dall'appellata.
Ne consegue che, ferma la assoluta opinabilità in diritto degli assunti su cui si fonda la sentenza appellata, il risultato a cui essa sul punto perviene merita di essere confermato perché, in difetto di costituzione di parte civile del (e del conseguente l'effetto interruttivo anche nei CP_1
confronti della condebitrice in solido odierna appellata ai sensi dell'art. 1310 c.c.), il primo atto interruttivo della prescrizione riconducibile al predetto è quello del 18.1.2018, quando il termine di prescrizione era ormai ampiamente scaduto.
Ne consegue che l'appello proposto da va rigettato. CP_1
Da ultimo va esaminato l'appello proposto da il quale si appalesa del Parte_1
tutto fondato.
Va premesso che il primo giudice, nella contumacia della predetta appellante, la ha condannata a manlevare e tenere indenne il dott. di quanto dallo stesso dovuto in favore degli attori. CP_4
Con l'appello la predetta compagnia di assicurazione, richiamata la giurisprudenza della S.C. secondo cui: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il
pagina 17 di 21 fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto.
Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello” (Cass., sez. III, 3 luglio 2014, n. 15228), ha criticato la sentenza impugnata per averla condannata a manlevare il dott. in difetto di CP_4
copertura assicurativa del sinistro per cui è causa.
In particolare esponeva in proposito che:
All'art. 4 del Contratto, rubricato “Forma dell'Assicurazione («CLAIMS MADE») - Retroattività” è chiaramente previsto che ”L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia è destinata a tenere indenne l'Assicurato in relazione alle Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze inoltrate per la prima volta all durante il Periodo di Assicurazione e dallo stesso Parte_4
denunciate agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo, purché siano conseguenza di
Comportamenti Colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura . Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi dieci giorni dalla fine di tale periodo, nessun Sinistro può essere loro denunciato.”
La data di retroattività chiaramente indicata in polizza (“DATA DI RETROATTIVITA'” a pag. 6 di 28 del Contratto prodotto dal dott. è il 31 dicembre 2008. CP_4
Ciò comporta che il contratto assicurativo non può operare per qualsiasi evento e comportamento colposo posto in essere dall prima del 31 dicembre 2008. Parte_4
E' assolutamente pacifico ed incontestato in atti che lo sfortunato decesso del paziente - e con esso la presunta condotta colposa del sanitario - siano avvenuti in data 29 ottobre 2006: oltre due anni prima della data di retroattività prevista dal contratto. E' pertanto assolutamente evidente - e riconoscibile prima facie anche tramite un esame assolutamente superficiale del contratto assicurativo - che la copertura invocata dal dott. non può in alcun modo operare per evidentissimi ragioni CP_4
temporali.
E' appena il caso di precisare che la copertura assicurativa di tipo claims made con retroattività decennale (o addirittura ultradecennale come in questo caso) è il tipo di copertura assicurativa richiesto e tipizzato dalla più recente riforma legislativa in materia di malpractice sanitaria, la legge 8 marzo
2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) la quale all'art. 11 prevede che “La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purche' denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza.” (praticamente una “fotocopia” dell'art. 4 poc'anzi richiamato): questo per sgombrare immediatamente il campo da ogni possibile dubbio od eccezione in merito alla pagina 18 di 21 validità della clausola claims made o della retroattività contrattualmente prevista.
E' assolutamente pacifico, quindi, che la domanda di manleva formulata dal dott. avrebbe CP_4
dovuto essere integralmente respinta dal Tribunale e questa Ecc.ma Corte non potrà esimersi dal riformare la sentenza di prime cure con la reiezione totale di qualsiasi pretesa esposta nei confronti di
Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo di appello sì come articolato, esattamente rispondente allo stato degli atti, sia perfettamente fondato e che, considerato anche il silenzio prudentemente serbato dal dott. su di esso, non sussista esigenza motivazionale alcuna in capo alla Corte oltre a dare atto CP_4
della sua fondatezza.
La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti della sua compagnia di assicurazione. CP_4
Venendo alla regolazione delle spese di lite si deve innanzitutto evidenziare come Controparte_3
e abbiano impugnato il capo di sentenza con cui il primo giudice Parte_2 Parte_3
le ha liquidate in loro favore, ed a carico, in solido, della e di , nella CP_8 Controparte_4 misura di € 6.600,00, oltre accessori, sostenendo che si tratta di una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
Ritiene la Corte che l'appello sia palesemente fondato.
Invero considerato l'ammontare per cui la domanda delle predette tre attrici è stata accolta, pari ad €
550.000,00 di sola sorte capitale, il compenso minimo liquidabile per tutte le fasi del giudizio di primo grado è pari ad € 14.598,00, ed in questa misura va determinato in accoglimento dell'appello.
Al di là della riforma della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di lite conseguente all'accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , Controparte_3 Parte_2
e evidenziato che nessuno degli altri appellanti ha spiegato impugnazione avente ad Parte_3
oggetto la quantificazione delle spese di lite operata dal primo giudice, va osservato come nella regolazione delle spese del doppio grado di giudizio si debba tenere conto dell'esito complessivo della vicenda conseguente all'esito degli appelli, senza tuttavia modificare la liquidazione operata dal
Tribunale, in difetto di appello sul punto, in relazione alle spese afferenti a capi della sentenza di primo grado che siano rimasti confermati.
Conseguentemente, tra e da un lato, la Controparte_3 Parte_2 Parte_3 CP_8
ed il dott. dall'altro, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalle
[...] Controparte_4
prime, le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate in € 14.598,00 oltre accessori e poste, in pagina 19 di 21 solido, a carico dei soccombenti e , mentre quelle di secondo grado CP_8 Controparte_4
vanno regolate e liquidate nello stesso modo.
Il capo della sentenza con cui è stato condannato a risarcire il danno subito da Controparte_4
non è stato impugnato da nessuno, di talché non va riformata la sentenza di primo CP_1
grado nemmeno in ordine alle spese di lite e non vanno liquidate spese per questo grado di giudizio.
Tra e la il primo resta soccombente all'esito dell'appello da lui CP_1 CP_8
spiegato. Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno tenute ferme in difetto di appello, mentre quelle di questo grado di giudizio vanno liquidate come in 7.500,00, oltre accessori, tenuto conto dell'importo della domanda rigettata.
La domanda di rivalsa spiegata dalla nei confronti di è stata accolta CP_8 Controparte_4
all'esito del giudizio di appello. Le spese di lite tra le due parti in questione seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 14.598,00, oltre accessori, per ciascun grado.
L'appello spiegato dalla nei confronti di è stato rigettato, con CP_8 Controparte_14
conferma sul punto del rigetto operato in primo grado della domanda di garanzia. In mancanza di appello sulle spese, quelle di primo grado restano liquidate come in sentenza impugnata, mentre quelle di questo grado di giudizio vanno liquidate in € 14.598,00.
L'appello spiegato da nei confronti di è Parte_1 Controparte_15
accolto, con conseguente rigetto della domanda di garanzia accolta in primo grado e riforma della condanna alle spese inflitta alla compagnia di assicurazione. In considerazione della contumacia dell'appellante nel giudizio di primo grado, occorre stabilire soltanto le spese di questo grado di giudizio che vanno liquidate in € 14.598,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nelle cause riunite nn. 873/2023, 886/2023, 911/2023
R.G., aventi ad oggetto gli appelli proposti da Parte_1
ed avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 847/2023, CP_1 CP_8
pubblicata in data 24.5.2023: accoglie l'appello proposto da nei soli confronti di e per l'effetto CP_8 Controparte_4
condanna quest'ultimo a tenere indenne la prima da quanto la stessa deve pagare in forza della presente sentenza agli attori e e rigetta nel resto Controparte_3 Parte_2 Parte_3
l'appello della CP_8
accoglie l'appello proposto da e per l'effetto rigetta la domanda di Parte_1
pagina 20 di 21 garanzia spiegata contro la predetta da;
Controparte_4
rigetta l'appello proposto da;
CP_1
condanna la e , in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi CP_8 Controparte_4
i gradi di giudizio in favore di e che liquida, Controparte_3 Parte_2 Parte_3
per ciascuno dei gradi, in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_4
che liquida, per ciascuno dei gradi, in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
CP_8
condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore di CP_1
che liquida in € 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA CP_8
condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore di CP_8
– che liquida in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Controparte_12
condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore di Controparte_4
– che liquida in € 14.598,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Parte_1
conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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