Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 343 / 2022
promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DANILE GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: lavoro straordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava:
-di essere dipendente del dal 1.03.2006, con contratto di lavoro subordinato CP_1
a tempo indeterminato per n. 20 ore settimanali, con la qualifica di “operatore attività di servizi”, profilo professionale “autista servizi generali” ed inquadramento nella categoria
A1 del CCNL del comparto Enti Locali del 31.03.1999;
Chiedeva di accertare che il dipendente ha svolto nell'anno 2014 n. ore 646,51, nell'anno
2015 n. ore 497,13, nell'anno 2020 n. ore 181,51 nell'anno 2021, fino al mese di aprile, n. ore
29,36; conseguentemente, condannare il comune resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 13.681,87, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il deducendo preliminarmente l'assenza di ogni CP_1
provvedimento di autorizzazione emanato dall'ente allo svolgimento di lavoro straordinario;
in subordine, contestava la valenza probatoria della documentazione prodotta nonché il quantum richiesto. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Parte ricorrente ha chiesto il pagamento degli emolumenti dovuti per il lavoro straordinario prestato.
Può affermarsi che nell'ambito del pubblico impiego, in base alla costante giurisprudenza amministrativa, la retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, subordinata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro;
la necessità di tale autorizzazione si giustifica in ragione delle funzioni che le sono proprie, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità,
imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 della Cost., deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, II, 27.4.2020
n.2666). Tale principio trova applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato ove la P.A., pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali, persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett., del d.l.vo n. 165 del 2001, perché l'autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può
prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e segg. del d.l.vo n. 165 cit,. nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (così
Corte Appello Bari, Sez. Lav., 3.12.2019 n.2501).
All'autorizzazione preventiva può poi essere equiparata quella in via di successiva sanatoria, fermo restando che l'indicazione nei tabulati mensili di ore di lavoro straordinario non può costituire indizio di implicita autorizzazione allo svolgimento di quest'ultimo,
trattandosi di mera operazione di contabilizzazione automaticamente prevista dall'elaboratore (in tal senso Consiglio di Stato, V, 26.10.2010 n.7625), e che non è dovuta la retribuzione per lavoro straordinario nel caso in cui lo svolgimento di quest'ultimo, se non preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio, non sia stato determinato da comprovate condizioni di indifferibilità dell'attività lavorativa, con conseguente configurabilità della c.d. “autorizzazione implicita” (così Cons. St. V., 6.12.2016 n. 5153).
Dunque, la rigidità del principio di previa formale inequivoca autorizzazione preventiva dello straordinario trova molte deroghe e l'ultima condivisibile elaborazione della nomofilachia (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) definisce ulteriormente l'essenza e le caratteristiche dell'“autorizzazione” allo svolgimento di lavoro straordinario, laddove, in una fattispecie relativa al settore sanitario ha affermato: “Questa S.C. ha certo affermato che le
remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con
le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili
(Cass., Sez. L, n. 5679 del 21 febbraio 2022). Tale regola, tuttavia, non concerne automaticamente
tutte le ipotesi nelle quali la prestazione, che rientri fra quelle tipicamente svolte dal dipendente
nell'ambito del rapporto di lavoro già costituito, è fatta eseguire dalla P.A. datrice di lavoro, pur in
assenza dei requisiti di validità della stessa e in violazione di norme di legge o di contrattazione
collettiva: in questa eventualità, trovano applicazione l'art. 2126 c.c. e il diritto al pagamento del
compenso (Cass., Sez. L, n. 15364 del 31 maggio 2023). Nella specie, dall'istruttoria svolta è emerso che l'intimato ha posto in essere la prestazione in esame e che questa è stata resa in adempimento del
rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell'ente. Si tratta,
quindi……di una mera prestazione lavorativa ordinaria resa su incarico datoriale, con riferimento
alla quale l'(Omissis) ha percepito delle entrate. Ne deriva che, trattandosi di attività che rientra
nell'ambito del rapporto lavorativo, il dipendente, ove questa sia stata svolta nell'orario lavorativo
ordinario, non potrà avanzare pretese. Al contrario, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore
di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere
specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella
integrativa che alla +prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella
presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino
nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le
prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può
anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica, nel settore del
pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al
lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche
ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso
che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97
Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra
menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la
prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche
nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la
disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto,
pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli
artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese
con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della
contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa. Questa
regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla
per illiceità dell'oggetto o della causa. Siffatta conclusione trova conferma nella più recente
giurisprudenza della S.C., la quale ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. aggiuntive - ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 402 del 2001,
conv., con modif., dalla L. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva
del comparto sanità - è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della
presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in
mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al
compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché
sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità
dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle
regole riguardanti la spesa pubblica che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la
pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).”.
Pertanto, la presenza del consenso datoriale, comunque espresso anche implicitamente non
insciente o prohibente domino, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126
c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei funzionari verso la Pubblica Amministrazione, il superamento anche di limiti o di regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così
acconsentita e resa.
In ragione di tale mutato panorama giurisprudenziale, aderendo questo Giudice alle conclusioni suddette, si ritiene di dover accogliere la domanda di pagamento di lavoro straordinario avanzata da parte ricorrente, nei limiti di quanto emerge dalle timbrature prodotte in atti che sono munite di apposito visto rilasciato dal Comune e, pertanto, sono da considerarsi fonte di prova delle ore maggiormente lavorate (cfr. all. al ricorso).
Con riferimento al quantum, vanno accolte le deduzioni di parte resistente in merito all'errata applicazione del divisore orario nei calcoli prospettati dal lavoratore.
Invero, ricostruendo la normativa applicabile al caso di specie come suggerito dall'ente, ai sensi dell'art. 6 co. 5 ccnl regioni autonomie locali del 14.9.2000: “
5. Il personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), con una
maggiorazione pari al 15%.”; l'art. 52 menzionato stabilisce: “
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi
dell'art. 22 del CCNL dell'1 aprile 1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del
predetto divisore”.
L'art. 22 del ccnl del primo aprile 1999 prevede che: “
1. Al personale adibito a regimi di orario
articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma
4, lett. b) e c), CCNL 6 luglio 1995…è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie
settimanali.”.
Nel caso di specie, dalla lettura del contratto di lavoro prodotto, emerge un rapporto lavorativo di tipo parziale di 20 ore settimanali ma non anche articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale;
pertanto, il divisore corretto da utilizzare era il 156.
Devono, dunque, condividersi i calcoli fatti propri dall'ente comunale secondo cui: per l'anno 2014 la somma dovuta sarebbe pari ad € 3.695,36, per l'anno 2015 ad € 2.838,61, per l'anno 2020 ad € 1.036,42 e per l'anno 2021 ad € 170,87, per un totale di € 7.741,26 lordi.
Inoltre, parte ricorrente ha rappresentato di avere ricevuto, a titolo di acconto, € 3.262,00 per le annualità 2014 e 2015; pertanto, la somma ancora da corrispondere in suo favore è pari ad euro 4.479,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
In merito alle spese di lite, si reputa opportuno disporne la compensazione in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale menzionata in parte motiva e del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 3.262,00 a titolo di lavoro straordinario espletato nelle annualità
2014, 2015, 2020 e 2021oltre interessi e e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 15/01/2025. Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo