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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3224/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3224/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in STRADA CAVALLOTTI, N. 49 PARMA, presso il difensore avv. SPAGGIARI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADOI LUIGI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI, 4 PARMA, presso il difensore avv. MADOI
LUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, contrariis reiectis, con le declaratorie del caso e di legge così giudicare: In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, vista la sussistenza dei gravi motivi che cagionerebbero un pregiudizio all'odierno attore e alla luce delle prove documentali di pronta soluzione prodotte, si chiede che venga dichiarata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1169/2022
Tribunale di Parma. In via principale nel merito, accertato il passaggio di consegne e di documentazione avvenuto in data 02.12.2021 e visti i documenti prodotti respingere tutte le pretese avanzate dal in persona dell'amministratore pro tempore Dott.ssa in Controparte_1 CP_2
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi specificati in narrativa e/o per quelli che emergeranno in corso di causa e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1169/2022 e per cui è causa, emesso dal Tribunale di Parma il 17/07/2022 in quanto nullo,
pagina 1 di 5 annullabile, inammissibile, infondato, indimostrato o come meglio;
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre i.v.a. e c.p.a. e maggiorazione 15% ex art. 2 DM 55/2014 come per legge”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, accertata l'infondatezza della opposizione promossa dal
Geom. , respingere le domande tutte così come formulate e per l'effetto confermare in Parte_1
toto il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna ex art. 96 c.p.c. ultimo comma del Geom.
[...]
al pagamento della somma che il Giudicante riterrà dovuta per la temerarietà della condotta Parte_1 processuale da questo tenuta. Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2.9.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche il ) chiedendo in via preliminare la
[...] CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1169/2022, con il quale gli era stata ingiunta la consegna in favore del della seguente documentazione: 1) documentazione spese/giustificativi e Preventivi CP_1
esercizi passati (precedenti la revoca), Consuntivi esercizi passati (precedenti la revoca), Situazione
Contabile e Patrimoniale esercizi passati (precedenti la revoca); 2) libro verbali assemblee;
3) registri obbligatori ex art.1129 c.c.; 4) corrispondenza varia;
5) elenco nominativi condomini con indirizzo;
6) attribuzione codice fiscale;
7) tabelle millesimali di proprietà e tabelle derivate;
8) polizza globale fabbricato;
9) pratiche sgravio fiscale;
10) contratti Enti fornitura energia elettrica e servizio idrico;
11) dichiarazione conformità impianti;
12) estratti conto della banca, fatture e “quadratura” condominio;
13) Mod. 770 e F.24; 14) carnet assegni;
15) copia ritenute d'acconto versate;
16) Concessione Edilizia
e/o abitabilità. Deduceva l'opponente di aver esercitato l'attività di amministratore del CP_1
che un tempo era denominato condominio e faceva parte del complesso
[...] CP_3
immobiliare comprendente anche il condominio 3-4, che era del pari soggetto alla sua CP_3
amministrazione, tanto che entrambi i condomìni erano dotati di unico codice fiscale. Precisava che, con delibera assembleare del 23.9.2021, l'assemblea del Condominio aveva nominato una nuova amministratrice condominiale, nella persona di alla quale aveva provveduto a Parte_2
consegnare la documentazione in suo possesso in data 2.12.2021, senza che l'amministratrice opponesse riserve. Aggiungeva che parte della documentazione oggetto di ricorso monitorio non era mai entrata in suo possesso, come per esempio la concessione edilizia o la dichiarazione di abitabilità, mentre per altra parte era stata la nuova amministratrice a consentirgli di trattenerla, in quanto inerente al condominio Ferlaro 3-4, di cui egli era rimasto amministratore.
pagina 2 di 5 Con comparsa di risposta depositata in data 1.12.2022 si costituiva nel presente giudizio il
, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'attore aveva trasmesso CP_1
soltanto parte della documentazione inerente al Condominio, tanto che in data 27.9.2022 l'attore aveva provveduto a consegnare ulteriore documentazione, che comunque non rappresentava l'integralità di quella in suo possesso. Insisteva inoltre il convenuto affinché l'attore fosse tenuto a risarcirgli il danno ex art. 96, c.p.c.
Con ordinanza del 23.6.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Senza il compimento di attività istruttoria, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 18.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, stante l'intervenuta consegna, nelle more del giudizio, di tutta la documentazione afferente al condominio in possesso dell'attore, così come prescritto ex art. 1129, comma 8, c.c. Ed infatti, occorre evidenziare che già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, datato 17.7.2022, l'attore, che un tempo rivestiva la carica di amministratore del Condominio, aveva consegnato alla nuova amministratrice condominiale, Pt_2
parte della documentazione in suo possesso. La circostanza è chiaramente evincibile dalla
[...] scrittura privata del 2.12.2021, sottoscritta tanto dall'attore, quanto dalla sig.ra , e contenente CP_2 un'elencazione della documentazione consegnata (v. doc. n. 3, fascicolo attoreo). In quella stessa scrittura si precisava altresì che sarebbe rimasta a disposizione dell'attore la documentazione relativa agli anni di esercizio precedenti, cosicché è di tutta evidenza che la documentazione consegnata non rappresentava la totalità di quella in possesso dell'attore. Si aggiunga che, dopo l'instaurazione del presente giudizio di opposizione, l'attore e la sig.ra in nome e per conto del Condominio, CP_2
hanno sottoscritto una seconda scrittura privata, datata 27.9.2022, nella quale le parti davano atto dell'intervenuta consegna da parte dell'attore di “tutta la restante documentazione riguardante il ad integrazione del precedente passaggio di consegne avvenuto lo scorso 2 Controparte_1
dicembre 2021”, precisando altresì che “i bilanci già in possesso dei condomini e mai impugnati, verranno inviati entro 30 giorni dalla data odierna via pec all'indirizzo e che “la documentazione fiscale 770 e CU verranno inviati entro il Email_1
30 novembre 2022” (v. doc. n. 3, fascicolo convenuto). Si legge altresì, per i fini che qui interessano, che “con la presente il geom. dichiara di non possedere e trattenere nessuna altra Parte_1 documentazione cartaceo o digitale spettante esclusivamente al cond. e che “il Condominio CP_1
pagina 3 di 5 dichiara che con la consegna nei termini sopra indicati l'ingiunzione di facere Parte_3
è stata soddisfatta”.
Pertanto, nelle more del giudizio, a fronte dell'integrale consegna della documentazione a disposizione dell'attore, è venuto meno l'interesse ad agire del cosicché deve essere dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere, dovendo l'interesse ad agire, affinché si giunga ad una pronuncia nel merito, permanere sino alla decisione.
Tanto premesso, si rileva che la cessazione della materia del contendere impone comunque di verificare se la pretesa alla base del ricorso monitorio fosse, o meno, fondata, ai fini di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Alla luce del contenuto delle scritture private già richiamate, emerge con chiarezza che al momento dell'introduzione del giudizio monitorio l'attore fosse ancora in possesso di documentazione afferente il Condominio, avendo adempiuto integralmente al proprio obbligo di consegna soltanto in data
27.9.2022. Del resto, già nella precedente scrittura privata le parti si davano reciprocamente atto che la documentazione inerente agli anni di esercizio precedente sarebbe rimasta nelle mani dell'attore, avendo lo stesso consegnato alla nuova amministratrice soltanto la documentazione più recente e precisamente elencata nella scrittura privata del dicembre 2021.
A nulla rileva, come pure fatto valere dall'attore, che la documentazione trasmessa nel dicembre 2021 fosse sufficiente a garantire all'amministratrice di proseguire la gestione del bene comune, tenuto conto che la previsione di cui all'art. 1129, comma 8, c.c., è chiara nell'imporre all'amministratore, una volta cessato dall'incarico, di trasmettere tutta la documentazione inerente al in suo possesso, CP_1
senza che sia possibile operare una distinzione tra documentazione necessaria per la prosecuzione della gestione, o meno. Ed infatti, la Suprema Corte, anche prima dell'introduzione dell'obbligo di cui all'art. 1129, comma 8, c.c., già riteneva che l'amministratore, alla cessazione dell'incarico, fosse tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini (v. Cass. ord. n. 40134/21).
Peraltro, lo stesso fatto che l'attore sia stato in grado di consegnare ulteriore documentazione, destituisce di fondamento le doglianze attoree relative alla genericità dell'elencazione della documentazione richiesta dal che, invero, laddove sussistente, non avrebbe nemmeno CP_1 portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nonché al fatto che spetti al convenuto opposto provare che la documentazione richiesta è nelle mani dell'amministratore cessato dall'incarico o che non sia già stata consegnata.
Non merita invece accoglimento la pretesa del di sentirsi risarcire il danno ex art. 96, CP_1
comma III, c.p.c., tenuto conto che non tutta la documentazione richiesta con ricorso monitorio era in pagina 4 di 5 possesso dell'attore, come per esempio la dichiarazione di abitabilità o la concessione edilizia, che non compaiono in nessuna delle scritture private di cui si è dato atto, cosicché non si può ritenere che la decisione dell'attore di introdurre il giudizio di opposizione sia stata connotata da colpa grave.
In ogni caso, ciò non determina una soccombenza, nemmeno virtuale, del né una CP_1
reciproca soccombenza, come fatto rilevare dalla Suprema Corte in tema di accoglimento della domanda in misura inferiore, esprimendo principi applicabili per analogia anche al caso che ci occupa
(v. SU n. 3206/22).
Tanto premesso, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in ragione del criterio di soccombenza virtuale, l'attore è tenuto a rifondere al le CP_1
spese della fase monitoria, liquidate in euro 1.370,00, nonché della presente fase del giudizio, pari ad euro 3.809,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3224/22, introdotta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1169/22;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
euro 1.370,00 per la fase monitoria, nonché 3.809,00 per la presente fase, oltre IVA, se e in quanto dovuta, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Parma, 10 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3224/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGGIARI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in STRADA CAVALLOTTI, N. 49 PARMA, presso il difensore avv. SPAGGIARI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADOI LUIGI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI, 4 PARMA, presso il difensore avv. MADOI
LUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, contrariis reiectis, con le declaratorie del caso e di legge così giudicare: In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, vista la sussistenza dei gravi motivi che cagionerebbero un pregiudizio all'odierno attore e alla luce delle prove documentali di pronta soluzione prodotte, si chiede che venga dichiarata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1169/2022
Tribunale di Parma. In via principale nel merito, accertato il passaggio di consegne e di documentazione avvenuto in data 02.12.2021 e visti i documenti prodotti respingere tutte le pretese avanzate dal in persona dell'amministratore pro tempore Dott.ssa in Controparte_1 CP_2
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi specificati in narrativa e/o per quelli che emergeranno in corso di causa e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1169/2022 e per cui è causa, emesso dal Tribunale di Parma il 17/07/2022 in quanto nullo,
pagina 1 di 5 annullabile, inammissibile, infondato, indimostrato o come meglio;
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre i.v.a. e c.p.a. e maggiorazione 15% ex art. 2 DM 55/2014 come per legge”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, accertata l'infondatezza della opposizione promossa dal
Geom. , respingere le domande tutte così come formulate e per l'effetto confermare in Parte_1
toto il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna ex art. 96 c.p.c. ultimo comma del Geom.
[...]
al pagamento della somma che il Giudicante riterrà dovuta per la temerarietà della condotta Parte_1 processuale da questo tenuta. Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2.9.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche il ) chiedendo in via preliminare la
[...] CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1169/2022, con il quale gli era stata ingiunta la consegna in favore del della seguente documentazione: 1) documentazione spese/giustificativi e Preventivi CP_1
esercizi passati (precedenti la revoca), Consuntivi esercizi passati (precedenti la revoca), Situazione
Contabile e Patrimoniale esercizi passati (precedenti la revoca); 2) libro verbali assemblee;
3) registri obbligatori ex art.1129 c.c.; 4) corrispondenza varia;
5) elenco nominativi condomini con indirizzo;
6) attribuzione codice fiscale;
7) tabelle millesimali di proprietà e tabelle derivate;
8) polizza globale fabbricato;
9) pratiche sgravio fiscale;
10) contratti Enti fornitura energia elettrica e servizio idrico;
11) dichiarazione conformità impianti;
12) estratti conto della banca, fatture e “quadratura” condominio;
13) Mod. 770 e F.24; 14) carnet assegni;
15) copia ritenute d'acconto versate;
16) Concessione Edilizia
e/o abitabilità. Deduceva l'opponente di aver esercitato l'attività di amministratore del CP_1
che un tempo era denominato condominio e faceva parte del complesso
[...] CP_3
immobiliare comprendente anche il condominio 3-4, che era del pari soggetto alla sua CP_3
amministrazione, tanto che entrambi i condomìni erano dotati di unico codice fiscale. Precisava che, con delibera assembleare del 23.9.2021, l'assemblea del Condominio aveva nominato una nuova amministratrice condominiale, nella persona di alla quale aveva provveduto a Parte_2
consegnare la documentazione in suo possesso in data 2.12.2021, senza che l'amministratrice opponesse riserve. Aggiungeva che parte della documentazione oggetto di ricorso monitorio non era mai entrata in suo possesso, come per esempio la concessione edilizia o la dichiarazione di abitabilità, mentre per altra parte era stata la nuova amministratrice a consentirgli di trattenerla, in quanto inerente al condominio Ferlaro 3-4, di cui egli era rimasto amministratore.
pagina 2 di 5 Con comparsa di risposta depositata in data 1.12.2022 si costituiva nel presente giudizio il
, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'attore aveva trasmesso CP_1
soltanto parte della documentazione inerente al Condominio, tanto che in data 27.9.2022 l'attore aveva provveduto a consegnare ulteriore documentazione, che comunque non rappresentava l'integralità di quella in suo possesso. Insisteva inoltre il convenuto affinché l'attore fosse tenuto a risarcirgli il danno ex art. 96, c.p.c.
Con ordinanza del 23.6.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Senza il compimento di attività istruttoria, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 18.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, stante l'intervenuta consegna, nelle more del giudizio, di tutta la documentazione afferente al condominio in possesso dell'attore, così come prescritto ex art. 1129, comma 8, c.c. Ed infatti, occorre evidenziare che già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, datato 17.7.2022, l'attore, che un tempo rivestiva la carica di amministratore del Condominio, aveva consegnato alla nuova amministratrice condominiale, Pt_2
parte della documentazione in suo possesso. La circostanza è chiaramente evincibile dalla
[...] scrittura privata del 2.12.2021, sottoscritta tanto dall'attore, quanto dalla sig.ra , e contenente CP_2 un'elencazione della documentazione consegnata (v. doc. n. 3, fascicolo attoreo). In quella stessa scrittura si precisava altresì che sarebbe rimasta a disposizione dell'attore la documentazione relativa agli anni di esercizio precedenti, cosicché è di tutta evidenza che la documentazione consegnata non rappresentava la totalità di quella in possesso dell'attore. Si aggiunga che, dopo l'instaurazione del presente giudizio di opposizione, l'attore e la sig.ra in nome e per conto del Condominio, CP_2
hanno sottoscritto una seconda scrittura privata, datata 27.9.2022, nella quale le parti davano atto dell'intervenuta consegna da parte dell'attore di “tutta la restante documentazione riguardante il ad integrazione del precedente passaggio di consegne avvenuto lo scorso 2 Controparte_1
dicembre 2021”, precisando altresì che “i bilanci già in possesso dei condomini e mai impugnati, verranno inviati entro 30 giorni dalla data odierna via pec all'indirizzo e che “la documentazione fiscale 770 e CU verranno inviati entro il Email_1
30 novembre 2022” (v. doc. n. 3, fascicolo convenuto). Si legge altresì, per i fini che qui interessano, che “con la presente il geom. dichiara di non possedere e trattenere nessuna altra Parte_1 documentazione cartaceo o digitale spettante esclusivamente al cond. e che “il Condominio CP_1
pagina 3 di 5 dichiara che con la consegna nei termini sopra indicati l'ingiunzione di facere Parte_3
è stata soddisfatta”.
Pertanto, nelle more del giudizio, a fronte dell'integrale consegna della documentazione a disposizione dell'attore, è venuto meno l'interesse ad agire del cosicché deve essere dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere, dovendo l'interesse ad agire, affinché si giunga ad una pronuncia nel merito, permanere sino alla decisione.
Tanto premesso, si rileva che la cessazione della materia del contendere impone comunque di verificare se la pretesa alla base del ricorso monitorio fosse, o meno, fondata, ai fini di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Alla luce del contenuto delle scritture private già richiamate, emerge con chiarezza che al momento dell'introduzione del giudizio monitorio l'attore fosse ancora in possesso di documentazione afferente il Condominio, avendo adempiuto integralmente al proprio obbligo di consegna soltanto in data
27.9.2022. Del resto, già nella precedente scrittura privata le parti si davano reciprocamente atto che la documentazione inerente agli anni di esercizio precedente sarebbe rimasta nelle mani dell'attore, avendo lo stesso consegnato alla nuova amministratrice soltanto la documentazione più recente e precisamente elencata nella scrittura privata del dicembre 2021.
A nulla rileva, come pure fatto valere dall'attore, che la documentazione trasmessa nel dicembre 2021 fosse sufficiente a garantire all'amministratrice di proseguire la gestione del bene comune, tenuto conto che la previsione di cui all'art. 1129, comma 8, c.c., è chiara nell'imporre all'amministratore, una volta cessato dall'incarico, di trasmettere tutta la documentazione inerente al in suo possesso, CP_1
senza che sia possibile operare una distinzione tra documentazione necessaria per la prosecuzione della gestione, o meno. Ed infatti, la Suprema Corte, anche prima dell'introduzione dell'obbligo di cui all'art. 1129, comma 8, c.c., già riteneva che l'amministratore, alla cessazione dell'incarico, fosse tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini (v. Cass. ord. n. 40134/21).
Peraltro, lo stesso fatto che l'attore sia stato in grado di consegnare ulteriore documentazione, destituisce di fondamento le doglianze attoree relative alla genericità dell'elencazione della documentazione richiesta dal che, invero, laddove sussistente, non avrebbe nemmeno CP_1 portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nonché al fatto che spetti al convenuto opposto provare che la documentazione richiesta è nelle mani dell'amministratore cessato dall'incarico o che non sia già stata consegnata.
Non merita invece accoglimento la pretesa del di sentirsi risarcire il danno ex art. 96, CP_1
comma III, c.p.c., tenuto conto che non tutta la documentazione richiesta con ricorso monitorio era in pagina 4 di 5 possesso dell'attore, come per esempio la dichiarazione di abitabilità o la concessione edilizia, che non compaiono in nessuna delle scritture private di cui si è dato atto, cosicché non si può ritenere che la decisione dell'attore di introdurre il giudizio di opposizione sia stata connotata da colpa grave.
In ogni caso, ciò non determina una soccombenza, nemmeno virtuale, del né una CP_1
reciproca soccombenza, come fatto rilevare dalla Suprema Corte in tema di accoglimento della domanda in misura inferiore, esprimendo principi applicabili per analogia anche al caso che ci occupa
(v. SU n. 3206/22).
Tanto premesso, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in ragione del criterio di soccombenza virtuale, l'attore è tenuto a rifondere al le CP_1
spese della fase monitoria, liquidate in euro 1.370,00, nonché della presente fase del giudizio, pari ad euro 3.809,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3224/22, introdotta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1169/22;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
euro 1.370,00 per la fase monitoria, nonché 3.809,00 per la presente fase, oltre IVA, se e in quanto dovuta, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Parma, 10 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 5 di 5