Ordinanza cautelare 20 aprile 2018
Sentenza 27 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 20/04/2018, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2018
N. 00168/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00411/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2018, proposto da
CA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Fasanella, Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Leonardo Deramo in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo non costituito in giudizio;
nei confronti
Condominio di via Santa Croce n. 11 - San Giovanni Rotondo non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) dell'ordinanza n. 9 del 22.1.2018 (notificata il successivo 23.1.2018), con la quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica ha sospeso i lavori di cui alla SCIA prot. 25710 del 24.8.2017 ed ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi “comportanti tutte le modifiche del prospetto nord con ampliamento delle aperture (infissi esterni)”, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inottemperanza; b) di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi inclusa – ove occorra – la relazione di servizio della Polizia Locale inerente l'accesso del 12.12.2017 effettuato presso l'abitazione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto che il ricorso presenta profili di fondatezza, - salvo gli approfondimenti riservati alla fase di merito -, tenuto conto dell’orientamento della Sezione sulla questione della modifica da parte del singolo condomino di parti comuni (Cfr. TAR Puglia sez. III sent 730/16.4.2014);
Considerato che sussiste il presupposto cautelare del periculum in mora , inteso come pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per le ragioni di parte ricorrente;
Ritenuto, infine, che in considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’ordinanza n. 9 del 22.1.2018.
Fissa per la trattazione del merito del ricorso la seconda udienza pubblica di marzo 2019.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO