Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2174/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2174 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 02/05/1986. Parte_1 C.F._1 Con il patrocinio dell'Avv. IANNIELLO MARIA GRAZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 09/12/1979 Controparte_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. VECCHIO DAVIDE Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti In ossequio al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20.3.2025 comunicato il 21 marzo successivo, le parti ut supra rappresentate, difese e domiciliate CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Novara in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.47 e ss. c.p.c., Voglia così provvedere:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
) e il sig. nato il [...] a [...] (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
2. disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso la madre;
Per_1
3. assegnare la casa familiare sita in ER (NO) Strada privata Santa Rita n. 5 alla madre con la quale continuerà a vivere il figlio;
Per_1
4. il sig. si obbliga al pagamento della rata di mutuo a lui intestato per l'immobile adibito a casa familiare, sito in CP_1
ER (NO) Strada privata Santa Rita n. 5 di sua proprietà;
Pag. 1
5. il padre vedrà il figlio un pomeriggio alla settimana corrispondente al venerdì dopo la scuola alle 17.00 fino al sabato mattina alle ore 12,00 con accompagnamento del figlio dalla madre, oppure la domenica dalle ore 12.00 con prelievo dalla madre fino al lunedì mattina con accompagnamento del figlio a scuola. Il padre vedrà il figlio, altresì, nei fine settimane alterni da venerdì pomeriggio dopo la scuola alle 17.00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, salvo diverso miglior accordo fra i genitori.
6. durante le festività scolastiche il figlio starà con i genitori per il periodo natalizio una settimana con il padre e una settimana con la madre, per il periodo Pasquale il figlio starà metà settimana con il padre e metà settimana con la madre, salvo diverso miglior accordo fra i genitori;
7. per le vacanze estive il minore resterà con ciascun genitore rispettivamente per tre settimane anche non consecutive, i genitori concorderanno i periodi di ferie entro il 31 marzo di ogni anno;
8. disporre l'obbligo a carico del sig. di versare la somma di € 450,00 alla madre a titolo di concorso per il CP_1 mantenimento del figlio a mezzo bonifico bancario entro il giorno 27 di ogni mese e soggetto alla rivalutazione ISTAT, obbligo decorrente dalla data della domanda.
9. disporre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese scolastiche, extrascolastiche (compresi espressamente il doposcuola e sei settimane di centro estivo) sportive e culturali del figlio minore, le spese mediche non coperte dal SSN solo laddove non coperto parzialmente o integralmente dalla polizza Unisalute stipulata dal sig. con Banca INTESA al CP_1 cui Istituto il sig. chiederà il rimborso di quanto speso. Con richiamo, per quanto non espressamente previsto, dal CP_1 Protocollo del Tribunale di Torino ove in uso;
10. disporre che l'assegno unico universale sarà attributo interamente alla madre quale genitore collocatario, per cui il sig. esprime il consenso;
CP_1
11. i coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione di natura patrimoniale tra loro.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28/11/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 05/05/2011 a Robecco sul Naviglio, trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del predetto Comune Atto N. 2 parte 2 serie C - anno 2011. Dall'unione nasceva a Novara il figlio in data 8.3.2016. Persona_2 La ricorrente dava atto che nel corso degli anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti. Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi. La ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili attinenti l'affido ed il collocamento del minore. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che il diritto di visita sul figlio minore. Nelle more del procedimento, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno depositato conclusioni congiunte. La causa è stata quindi rimessa in decisione.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Controparte_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare
Pag. 2 riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
4. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
5. compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 18/04/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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