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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Mario Cigna Presidente dr. Caterina Stasi Giudice dr. LE UC Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4476 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'avv. MONTINARO ILARIA, con elezione di domicilio digi- tale presso il proprio difensore al seguente indirizzo pec:
[...]
Email_1
parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
Tribunale di Lecce OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14/10/2025 parte ricor- rente ha concluso come da verbale da verbale, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, ha chie- Parte_1
sto al Tribunale di Lecce che venisse pronunciata l'interdizione della propria figlia, nata a [...] il [...] e resi- Controparte_1
dente a Lecce, in viale Marche n. 11/F.
In particolare, ha dedotto:
che a causa delle patologie da cui è Controparte_1
affetta, non è in grado di attendere alla cura dei propri inte- ressi, né di prendere decisioni per il proprio stato di salute;
che nei suoi confronti è stata già aperta una procedu- ra di amministrazione di sostegno, nell'ambito della quale è stata nominata amministratrice di sostegno la madre Per_1
(ex coniuge del ricorrente, che ha peraltro chiesto di
[...]
poter rinunciare alla carica per motivi di salute);
che è affetta da disturbo bipolare Controparte_1
con DCA grave (disturbi della condotta alimentare) e abuso di alcool;
nello specifico, è affetta da anoressia, bulimia e ipopotassemia, nonché abuso di sostanze psicoattive in trat- tamento sostitutivo;
che è stata anche riconosciuta inva- Controparte_1
lida al 100%;
che, a causa delle patologie da cui è affetta, ha siste-
- 2 - Tribunale di Lecce maticamente assunto atteggiamenti violenti nei confronti dei parenti e di qualunque soggetto estraneo;
che, a seguito della situazione venutasi a creare, la fi- glia di nata a [...] il Controparte_1 Persona_2
19.09.2011, è stata affidata alla nonna materna;
che nel corso degli anni è stata ri- Controparte_1
coverata presso diverse strutture specializzate, da cui si è al- lontanata per sua volontà o per volontà della struttura stessa, che ha ritenuto di non poterle offrire alcun trattamento;
che, in data 13.06.2025, si è resa protagonista di un'aggressione ai danni degli agenti della e del perso- CP_2
nale presente su un treno in transito a Bari, dove a seguito dell'episodio è stata ricoverata presso il reparto di Psichiatria della locale struttura ospedaliera, con successivo trasferimen- to presso l'ospedale di Scorrano (Le) il 19.06.2025;
che da quando è stata ricoverata a Bari e poi trasferita a Scorrano rifiuta di mangiare, utilizzando lo strumento del ricatto per ottenere le sue dimissioni o la somministrazione dei farmaci da cui è dipendente;
che la convivenza con lo stesso ricorrente è divenuta intollerabile a causa del ripetersi delle aggressioni della figlia ai danni del padre;
Sulla scorta di tali considerazioni, ha concluso chiedendo l'adozione della misura dell'interdizione nei confronti di e, in subordine, Controparte_1
quella dell'inabilitazione.
- 3 - Tribunale di Lecce Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'inderdicenda e alla madre di quest'ultima.
In data 30 luglio 2025, il Giudice ha provveduto all'esame dell'interdicenda presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Lecce V. Faz- zi e, all'esito, ha nominato l'Avv. Anna Cazzato tutore provvisorio di
[...]
CP_1
Istruita la causa mediante acquisizione documentale ed espletamento di c.t.u., all'udienza del 14 ottobre 2025, la parte ricorrente ha precisato le pro- prie conclusioni e la causa è stata causa al Collegio per la decisione, senza concessione del termine per il deposito di scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che Controparte_1
non si è formalmente costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di interdizione merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta, ampiamente suffragata dalle risultanze della c.t.u. e dell'esame personale, è emerso che la resistente è affetta da varie patologie psichiatriche, che ne compromettono le facoltà volitive ed intelletti- ve, rendendola inidonea a provvedere ai propri interessi.
L'espletata c.t.u. ha evidenziato che la resistente è affetta da “Disturbo di
Personalità di tipo misto (borderline con prevalenti tratti antisociali), Poliabuso (alcol e cannabinoidi), Disturbo della condotta alimentare”, e che tale stato patologico ne compromette la capacità di critica e di giudizio.
La compromissione incide nel caso di specie sulla “capacità di critica (forma- zione di giudizi tra cui il giudizio di realtà)”, sulla “capacità astrattiva (isolare i singoli oggetti dalla globalità di ciò che è percepito, ma anche di classificarli)” e sulla “capacità simbolica (il simbolo permette di rappresentare l'astratto attraverso un elemento: rappresen-
- 4 - Tribunale di Lecce tare la casa con la parola casa)”, che normalmente consentono a ciascun indivi- duo “di rapportarsi adeguatamente con il prossimo e con il mondo esterno, ma anche di au- todeterminarsi in funzione delle numerose situazioni che caratterizzano la vita quotidiana e lavorativa”.
Le risultanze peritali hanno inoltre acclarato che la resistente presenta un esame di realtà compromesso, trattandosi di una “funzione dell'Io che consente di distinguere gli stimoli provenienti dal mondo esterno da quelli interni, evitando la confusione tra percezione degli oggetti esterni e la rappresentazione mentale che ne abbiamo”.
In sostanza, la struttura psichica della resistente presenta una significativa compromissione degli strumenti cognitivi che di regola consentono di ricono- scere la natura e le conseguenze di un comportamento, nonché di scegliere consapevolmente tra le diverse possibilità di azione.
Pertanto, ad avviso della c.t.u., la resistente non è in grado di curare i propri interessi, come, ad esempio, la gestione delle attività di vita quotidiana, la cura della propria salute, delle proprie risorse economiche e le decisioni le- gali.
Più precisamente, la c.t.u. ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
[...]
a causa “delle condizioni psichiche NON è capace di intendere e di volere. Neces- CP_1
sita, inoltre, di essere inserita in una comunità riabilitativa per doppia diagnosi. Una strut- tura residenziale specializzata nel trattamento della coesistenza di un disturbo da uso di sostanze (dipendenza da droghe ed alcol) e di un disturbo psichiatrico.”
Durante il colloquio psichico avuto con la c.t.u., la resistente ha manife- stato difficoltà di concentrazione e un'attenzione labile, rispondendo alle do- mande poste in modo tangenziale o con tematiche poco aderenti.
Nel corso del proprio esame, l'interdicenda ha riferito di aver fatto un
- 5 - Tribunale di Lecce uso eccessivo di sostanze alcoliche e stupefacenti, compresa l'eroina. E ha poi confermato le aggressioni nei confronti del padre, giustificandole con la perdi- ta di lucidità dovuta al consumo di alcolici.
L'interdicenda ha inoltre detto di pesare 30/34 kg, a riprova dei riscon- trati disturbi alimentari, e ha ammesso di avere l'impulso di appropriarsi delle cose altrui.
Nel corso dell'esame l'interdicenda è apparsa orientata nello spazio e nel tempo, rispondendo in modo appropriato a banali domande, così come del resto accertato anche dalla c.t.u.
Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come la resistente, in consi- derazione dei disturbi patologici da cui è affetta, non sia comunque in grado di prestare la dovuta cura alla propria persona.
I ricoveri disposti in passato presso strutture specializzate si sono sempre risolti in modo negativo, in ragione dell'impossibilità di dare seguito al tratta- mento. Il ricorrente ha peraltro riferito che la resistente, pur di essere dimessa, ha persino minacciato di non alimentarsi più, con il rischio di ulteriore aggra- vamento delle sue condizioni di salute.
Anche nella c.t.u. si è dato atto che la resistente è stata presa in carico dal dal 2018 e non si sono mai osservati periodi di remissione Controparte_3
clinica. Ed è stata inserita pure in numerose strutture per disturbi della con- dotta alimentare, dalle quali è stata allontanata per comportamenti disfunzio- nali ed incongrui.
L'ultimo ricovero, presso il reparto di psichiatrica dell' CP_4
è avvenuto a cavallo tra luglio e agosto del corrente anno.
[...]
A corroborare il quadro fin qui tracciato concorrono pure le ripetute ag-
- 6 - Tribunale di Lecce gressioni di cui si è resa protagonista la resistente, sintomo evidente di una to- tale assenza di capacità di controllo degli impulsi.
Da ultimo, la Dott.ssa. , interpellata dal giudice presso il reparto Pt_2
di psichiatria in cui si è svolto l'esame dell'interdicenda, ha riferito che: “la non ha capacità di critica e di giudizio riguardo la propria condizione di salute ed CP_1
esistenziale; sicuramente l'uso costante e prolungato nel tempo di alcool e droghe ha determi- nato un danno organico encefalico con aspetti di ipofrontalità”, riservando un ulteriore approfondimento del caso.
Ritiene dunque il Collegio che, seppur la resistente sia apparsa lucida e orientata nello spazio e nel tempo, la sua storia clinica, le patologie da cui è affetta e l'incapacità di perseverare nei percorsi riabilitativi intrapresi depon- gano a favore della sua interdizione, poiché sussistono le condizioni di cui all'art. 414 c.c. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6) e, in parti- colare, la necessità di assicurare al soggetto una adeguata protezione (cfr.,
Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440).
Per converso, deve ritenersi che la misura dell'amministrazione di soste- gno non sia adeguata alle necessità di cura e tutela del soggetto. Infatti,
l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della citata legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, an- che parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli in- capaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modifi- cati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del co- dice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione
- 7 - Tribunale di Lecce dell'amministrazione di sostegno, come chiarito dalla giurisprudenza di legit- timità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di im- possibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. La Suprema Corte ha, peraltro, avuto modo di precisare che la valutazione dei diversi istituti di tutela deve essere condotto
“tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del bene- ficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la dura- ta dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Nel caso di specie, la natura delle patologie diagnosticate, il mancato ri- scontro di periodi di remissione clinica, la propensione della resistente all'abbandono dei percorsi terapeutici e l'abuso di sostanze alcoliche e stupe- facenti delineano un quadro di abituale infermità mentale, aggravato dal ri- schio che, in assenza di una continuità assistenziale e terapeutica, la situazione medica possa definitivamente degenerare assumendo connotati di irreversibili- tà.
La constatata incapacità è tale da legittimare la conclusione che
[...]
è persona incapace di provvedere ai propri interessi concreti, in spe- CP_1
cie a quelli attinenti alla cura e alla salute della propria persona. A ciò deve ag- giungersi che il susseguirsi degli episodi di violenza e i ripetuti ricoveri ospe- dalieri escludono allo stato un andamento intermittente delle patologie, il qua- le faccia sì che a brevi episodi di squilibrio si alternino durature fasi di lucidità.
Va infine esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'inabilitazione,
- 8 - Tribunale di Lecce in quanto all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti si sommano, nel caso di specie, le patologie psichiatriche da cui è affetta la resistente, che fanno con- vergere verso la più invasiva misura dell'interdizione.
Attesa la dichiarazione di interdizione, può contestualmente procedersi alla conferma della già disposta nomina del tutore provvisorio nella persona dell'Avv. Anna Cazzato, avendo i genitori della resistente manifestato la loro impossibilità di attendere all'ufficio.
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli art. 423 cc e 42 disp. att. c.c.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
dichiara la contumacia di Controparte_1
dichiara l'interdizione di nata a [...] Controparte_1
IE ER (BR) il 23.03.1983 e residente in [...]
conferma l'Avv. Anna Cazzato quale tutrice provvisoria di Controparte_1
ordina alla cancelleria di dare comunicazione della pro- nuncia di interdizione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita;
a) dichiara irripetibili le spese di lite.
- 9 - Tribunale di Lecce Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il 28/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Mario Cigna
LE UC
- 10 - Tribunale di Lecce
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Mario Cigna Presidente dr. Caterina Stasi Giudice dr. LE UC Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4476 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'avv. MONTINARO ILARIA, con elezione di domicilio digi- tale presso il proprio difensore al seguente indirizzo pec:
[...]
Email_1
parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
Tribunale di Lecce OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 14/10/2025 parte ricor- rente ha concluso come da verbale da verbale, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, ha chie- Parte_1
sto al Tribunale di Lecce che venisse pronunciata l'interdizione della propria figlia, nata a [...] il [...] e resi- Controparte_1
dente a Lecce, in viale Marche n. 11/F.
In particolare, ha dedotto:
che a causa delle patologie da cui è Controparte_1
affetta, non è in grado di attendere alla cura dei propri inte- ressi, né di prendere decisioni per il proprio stato di salute;
che nei suoi confronti è stata già aperta una procedu- ra di amministrazione di sostegno, nell'ambito della quale è stata nominata amministratrice di sostegno la madre Per_1
(ex coniuge del ricorrente, che ha peraltro chiesto di
[...]
poter rinunciare alla carica per motivi di salute);
che è affetta da disturbo bipolare Controparte_1
con DCA grave (disturbi della condotta alimentare) e abuso di alcool;
nello specifico, è affetta da anoressia, bulimia e ipopotassemia, nonché abuso di sostanze psicoattive in trat- tamento sostitutivo;
che è stata anche riconosciuta inva- Controparte_1
lida al 100%;
che, a causa delle patologie da cui è affetta, ha siste-
- 2 - Tribunale di Lecce maticamente assunto atteggiamenti violenti nei confronti dei parenti e di qualunque soggetto estraneo;
che, a seguito della situazione venutasi a creare, la fi- glia di nata a [...] il Controparte_1 Persona_2
19.09.2011, è stata affidata alla nonna materna;
che nel corso degli anni è stata ri- Controparte_1
coverata presso diverse strutture specializzate, da cui si è al- lontanata per sua volontà o per volontà della struttura stessa, che ha ritenuto di non poterle offrire alcun trattamento;
che, in data 13.06.2025, si è resa protagonista di un'aggressione ai danni degli agenti della e del perso- CP_2
nale presente su un treno in transito a Bari, dove a seguito dell'episodio è stata ricoverata presso il reparto di Psichiatria della locale struttura ospedaliera, con successivo trasferimen- to presso l'ospedale di Scorrano (Le) il 19.06.2025;
che da quando è stata ricoverata a Bari e poi trasferita a Scorrano rifiuta di mangiare, utilizzando lo strumento del ricatto per ottenere le sue dimissioni o la somministrazione dei farmaci da cui è dipendente;
che la convivenza con lo stesso ricorrente è divenuta intollerabile a causa del ripetersi delle aggressioni della figlia ai danni del padre;
Sulla scorta di tali considerazioni, ha concluso chiedendo l'adozione della misura dell'interdizione nei confronti di e, in subordine, Controparte_1
quella dell'inabilitazione.
- 3 - Tribunale di Lecce Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'inderdicenda e alla madre di quest'ultima.
In data 30 luglio 2025, il Giudice ha provveduto all'esame dell'interdicenda presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Lecce V. Faz- zi e, all'esito, ha nominato l'Avv. Anna Cazzato tutore provvisorio di
[...]
CP_1
Istruita la causa mediante acquisizione documentale ed espletamento di c.t.u., all'udienza del 14 ottobre 2025, la parte ricorrente ha precisato le pro- prie conclusioni e la causa è stata causa al Collegio per la decisione, senza concessione del termine per il deposito di scritti conclusivi.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che Controparte_1
non si è formalmente costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di interdizione merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta, ampiamente suffragata dalle risultanze della c.t.u. e dell'esame personale, è emerso che la resistente è affetta da varie patologie psichiatriche, che ne compromettono le facoltà volitive ed intelletti- ve, rendendola inidonea a provvedere ai propri interessi.
L'espletata c.t.u. ha evidenziato che la resistente è affetta da “Disturbo di
Personalità di tipo misto (borderline con prevalenti tratti antisociali), Poliabuso (alcol e cannabinoidi), Disturbo della condotta alimentare”, e che tale stato patologico ne compromette la capacità di critica e di giudizio.
La compromissione incide nel caso di specie sulla “capacità di critica (forma- zione di giudizi tra cui il giudizio di realtà)”, sulla “capacità astrattiva (isolare i singoli oggetti dalla globalità di ciò che è percepito, ma anche di classificarli)” e sulla “capacità simbolica (il simbolo permette di rappresentare l'astratto attraverso un elemento: rappresen-
- 4 - Tribunale di Lecce tare la casa con la parola casa)”, che normalmente consentono a ciascun indivi- duo “di rapportarsi adeguatamente con il prossimo e con il mondo esterno, ma anche di au- todeterminarsi in funzione delle numerose situazioni che caratterizzano la vita quotidiana e lavorativa”.
Le risultanze peritali hanno inoltre acclarato che la resistente presenta un esame di realtà compromesso, trattandosi di una “funzione dell'Io che consente di distinguere gli stimoli provenienti dal mondo esterno da quelli interni, evitando la confusione tra percezione degli oggetti esterni e la rappresentazione mentale che ne abbiamo”.
In sostanza, la struttura psichica della resistente presenta una significativa compromissione degli strumenti cognitivi che di regola consentono di ricono- scere la natura e le conseguenze di un comportamento, nonché di scegliere consapevolmente tra le diverse possibilità di azione.
Pertanto, ad avviso della c.t.u., la resistente non è in grado di curare i propri interessi, come, ad esempio, la gestione delle attività di vita quotidiana, la cura della propria salute, delle proprie risorse economiche e le decisioni le- gali.
Più precisamente, la c.t.u. ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
[...]
a causa “delle condizioni psichiche NON è capace di intendere e di volere. Neces- CP_1
sita, inoltre, di essere inserita in una comunità riabilitativa per doppia diagnosi. Una strut- tura residenziale specializzata nel trattamento della coesistenza di un disturbo da uso di sostanze (dipendenza da droghe ed alcol) e di un disturbo psichiatrico.”
Durante il colloquio psichico avuto con la c.t.u., la resistente ha manife- stato difficoltà di concentrazione e un'attenzione labile, rispondendo alle do- mande poste in modo tangenziale o con tematiche poco aderenti.
Nel corso del proprio esame, l'interdicenda ha riferito di aver fatto un
- 5 - Tribunale di Lecce uso eccessivo di sostanze alcoliche e stupefacenti, compresa l'eroina. E ha poi confermato le aggressioni nei confronti del padre, giustificandole con la perdi- ta di lucidità dovuta al consumo di alcolici.
L'interdicenda ha inoltre detto di pesare 30/34 kg, a riprova dei riscon- trati disturbi alimentari, e ha ammesso di avere l'impulso di appropriarsi delle cose altrui.
Nel corso dell'esame l'interdicenda è apparsa orientata nello spazio e nel tempo, rispondendo in modo appropriato a banali domande, così come del resto accertato anche dalla c.t.u.
Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come la resistente, in consi- derazione dei disturbi patologici da cui è affetta, non sia comunque in grado di prestare la dovuta cura alla propria persona.
I ricoveri disposti in passato presso strutture specializzate si sono sempre risolti in modo negativo, in ragione dell'impossibilità di dare seguito al tratta- mento. Il ricorrente ha peraltro riferito che la resistente, pur di essere dimessa, ha persino minacciato di non alimentarsi più, con il rischio di ulteriore aggra- vamento delle sue condizioni di salute.
Anche nella c.t.u. si è dato atto che la resistente è stata presa in carico dal dal 2018 e non si sono mai osservati periodi di remissione Controparte_3
clinica. Ed è stata inserita pure in numerose strutture per disturbi della con- dotta alimentare, dalle quali è stata allontanata per comportamenti disfunzio- nali ed incongrui.
L'ultimo ricovero, presso il reparto di psichiatrica dell' CP_4
è avvenuto a cavallo tra luglio e agosto del corrente anno.
[...]
A corroborare il quadro fin qui tracciato concorrono pure le ripetute ag-
- 6 - Tribunale di Lecce gressioni di cui si è resa protagonista la resistente, sintomo evidente di una to- tale assenza di capacità di controllo degli impulsi.
Da ultimo, la Dott.ssa. , interpellata dal giudice presso il reparto Pt_2
di psichiatria in cui si è svolto l'esame dell'interdicenda, ha riferito che: “la non ha capacità di critica e di giudizio riguardo la propria condizione di salute ed CP_1
esistenziale; sicuramente l'uso costante e prolungato nel tempo di alcool e droghe ha determi- nato un danno organico encefalico con aspetti di ipofrontalità”, riservando un ulteriore approfondimento del caso.
Ritiene dunque il Collegio che, seppur la resistente sia apparsa lucida e orientata nello spazio e nel tempo, la sua storia clinica, le patologie da cui è affetta e l'incapacità di perseverare nei percorsi riabilitativi intrapresi depon- gano a favore della sua interdizione, poiché sussistono le condizioni di cui all'art. 414 c.c. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6) e, in parti- colare, la necessità di assicurare al soggetto una adeguata protezione (cfr.,
Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440).
Per converso, deve ritenersi che la misura dell'amministrazione di soste- gno non sia adeguata alle necessità di cura e tutela del soggetto. Infatti,
l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della citata legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, an- che parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli in- capaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modifi- cati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del co- dice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione
- 7 - Tribunale di Lecce dell'amministrazione di sostegno, come chiarito dalla giurisprudenza di legit- timità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di im- possibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. La Suprema Corte ha, peraltro, avuto modo di precisare che la valutazione dei diversi istituti di tutela deve essere condotto
“tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del bene- ficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la dura- ta dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Nel caso di specie, la natura delle patologie diagnosticate, il mancato ri- scontro di periodi di remissione clinica, la propensione della resistente all'abbandono dei percorsi terapeutici e l'abuso di sostanze alcoliche e stupe- facenti delineano un quadro di abituale infermità mentale, aggravato dal ri- schio che, in assenza di una continuità assistenziale e terapeutica, la situazione medica possa definitivamente degenerare assumendo connotati di irreversibili- tà.
La constatata incapacità è tale da legittimare la conclusione che
[...]
è persona incapace di provvedere ai propri interessi concreti, in spe- CP_1
cie a quelli attinenti alla cura e alla salute della propria persona. A ciò deve ag- giungersi che il susseguirsi degli episodi di violenza e i ripetuti ricoveri ospe- dalieri escludono allo stato un andamento intermittente delle patologie, il qua- le faccia sì che a brevi episodi di squilibrio si alternino durature fasi di lucidità.
Va infine esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'inabilitazione,
- 8 - Tribunale di Lecce in quanto all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti si sommano, nel caso di specie, le patologie psichiatriche da cui è affetta la resistente, che fanno con- vergere verso la più invasiva misura dell'interdizione.
Attesa la dichiarazione di interdizione, può contestualmente procedersi alla conferma della già disposta nomina del tutore provvisorio nella persona dell'Avv. Anna Cazzato, avendo i genitori della resistente manifestato la loro impossibilità di attendere all'ufficio.
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli art. 423 cc e 42 disp. att. c.c.
Il difetto di soccombenza impone una declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
dichiara la contumacia di Controparte_1
dichiara l'interdizione di nata a [...] Controparte_1
IE ER (BR) il 23.03.1983 e residente in [...]
conferma l'Avv. Anna Cazzato quale tutrice provvisoria di Controparte_1
ordina alla cancelleria di dare comunicazione della pro- nuncia di interdizione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita;
a) dichiara irripetibili le spese di lite.
- 9 - Tribunale di Lecce Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il 28/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Mario Cigna
LE UC
- 10 - Tribunale di Lecce