Articolo 15 della Legge 24 agosto 1941, n. 1044
Articolo 14Articolo 16
Versione
17 ottobre 1941
Art. 15.

Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, a deroga di ogni altra disposizione, a rilasciare al Consorzio di credito per le opere pubbliche a partire dal 1944-XXIII, delegazioni annuali a termini dell'art. 4.


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941