Art. 15.
Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, a deroga di ogni altra disposizione, a rilasciare al Consorzio di credito per le opere pubbliche a partire dal 1944-XXIII, delegazioni annuali a termini dell'art. 4.
Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, a deroga di ogni altra disposizione, a rilasciare al Consorzio di credito per le opere pubbliche a partire dal 1944-XXIII, delegazioni annuali a termini dell'art. 4.