Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/06/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 5977/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. BAMBINI ALESSANDRA come da mandato difensivo in atti;
e
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. LANZA TIZIANA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI:
“- 1. Sull'assegnazione della casa coniugale, collocamento della figlia minore e regime di affidamento.
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2. La dimora coniugale sita nel Comune di Torri Del Benaco in Località Crosetta n. 7/Int.
2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, condotta in locazione dal SI. CP_1
viene assegnata alla SI.ra nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente Parte_1
convivente. Sul punto, la SI.ra si impegna ad effettuare gli adempimenti Parte_1
relativi alla comunicazione di subentro in qualità di conduttrice in accordo con il locatore.
3. Il SI. si impegna a liberare la casa familiare entro giorni trenta dalla CP_1
sottoscrizione del presente ricorso asportando ogni bene personale, avendo già
individuato immobile da condurre in locazione nel Comune di Caprino V.se, Via Generale A.
Cantore, 41.
4. Il SI. si impegna altresì entro termine congruo all'adempimento, al CP_1
trasferimento della sede legale della propria impresa ad oggi stabilita in Torri Del
Benaco in Località Crosetta n. 7/Int. 2, presso l'ex dimora coniugale.
5. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, pagina 2 di 10 impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. La figlia sarà collocata prevalentemente presso la dimora materna ove Persona_1
manterrà la residenza anagrafica.
- Sul diritto di visita.
7. Ferma l'ampia disponibilità della madre ad un esercizio più ampio del diritto di visita,
previo accordo almeno 24 ore prima, le parti concordano che, in considerazione dell'età
adolescenziale della figlia minore, della piena capacità di discernimento e del consolidato rapporto affettivo con il padre, l'esercizio del diritto di visita sia esercitato come segue:
- durante i giorni infrasettimanali venga concordato tra i genitori e nel primario interesse della figlia minore, in specie nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, il tempo di permanenza presso il padre;
- a fine settimana alterni sia prevista una permanenza della figlia minore presso la dimora del padre con o senza pernotto, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera prima o dopo l'orario di cena, quando la minore verrà riportata presso la abitazione familiare.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere con il padre periodi di più settimane, anche non consecutive, da concordarsi con l'altro genitore.
- Sul contributo al mantenimento della figlia minore.
7. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a partire dalla data di CP_1 Parte_1 pagina 3 di 10 sottoscrizione del presente ricorso a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 550,00, con devoluzione come nell'attuale (50% ciascuno) di eventuali assegni o contributi per i minori (cd. assegni familiari o assegno unico o simili) alla madre collocataria prevalente, fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, mediante pagamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100%
degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo il 50 % delle CP_1 Parte_1
spese accessorie della stessa come elencate da ultimo Protocollo del Tribunale di Verona
SIlato in data 13.12.2024 e, precisamente:
I. Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la CP_2
farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche;
nonché interventi chirurgici;
III. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, pagina 4 di 10 eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione a internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali parrocchiali;
VI. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori, inoltre le stesse dovranno essere preventivamente concordate (nei casi sopra specificati) tra gli stessi e dietro presentazione di pezza giustificativa.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà pagina 5 di 10 esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole,
la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate del 50 %.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà il rispetto della reciproca tempestiva informazione tra i genitori medesimi.
I coniugi concordano altresì che le spese di vestiario per la minore potranno essere rimborsate nella misura del 50% solo se previamente accordate.
9. Il SI. provvederà, previa ostensione di pezza giustificativa, al rimborso del CP_1
50% delle spese tutte riguardanti l'animale domestico collocato presso la dimora della SI.ra
. Parte_1
- Sulla reciproca autosufficienza economica dei coniugi.
10. Entrambi i coniugi lavorano e sono, quindi, economicamente autosufficienti, sicché
nessun assegno di mantenimento dovrà essere posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
- Sulla divisione dei beni - debiti e crediti reciproci.
11. Le parti convengono, nel riordino dei loro accordi patrimoniali a beneficio della figlia minore, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, che la proprietà dell'autorimessa sita nel Comune di Torri del Benaco attualmente interamente intestata al SI. venga trasferita a titolo gratuito e per atto notarile da CP_1
stipularsi entro giorni 30 dall'omologa della presente separazione personale alla SInora
. Il trasferimento avverrà senza spirito di liberalità, per atto di Notaio, scelto Parte_1
insindacabilmente dalla SInora a spese di quest'ultima. Parte_1
12. Salvo quanto previsto e meglio specificato nel precedente paragrafo ciascun coniuge,
a seguito della pronuncia di separazione, acquisterà la titolarità esclusiva, il godimento e pagina 6 di 10 l'amministrazione dei seguenti ulteriori beni:
a. La quota di ½ della proprietà dei terreni siti nel Comune di Torri Del Benaco e identificati al NCT del medesimo Comune al foglio 7 mappali nn. 196, 197 e 198 e di cui alla prodotta visura catastale sub. doc. n. 12 rimarrà nell'esclusiva titolarità del SI. Controparte_1
senza che nulla possa essere preteso su tali beni dalla SI.ra . Parte_1
b. L'immobile sito in Repubblica Ceca ed acquistato in costanza di matrimonio dalla SI.ra di cui al sub. doc. n. 14 rimarrà nella sua esclusiva e piena proprietà, senza che il Parte_1
SI. possa pretendere alcunché sul medesimo bene. CP_1
c. I beni mobili registrati di cui alle visure dimesse rimarranno nella titolarità esclusiva,
godimento ed amministrazione dei rispettivi proprietari, ovvero:
- l'autovettura Fiat 500 Abarth targata EF841YA nonché la Vespa 50cc targata X72W66
rimarranno nella titolarità esclusiva della SI.ra , che ne sosterrà ogni spesa relativa Parte_1
all'utilizzo (bollo ed assicurazione);
- i veicoli: Volvo V90 targata FG161PL, autocarro ZU targato EX849BK, autocarro Daf
targato EC050SB, targata EV28798 rimarranno nella titolarità esclusiva del Parte_2
SI. che ne sosterrà ogni spesa relativa al suo utilizzo (bollo ed assicurazione). CP_1
I coniugi, che dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza,
chiedono altresì l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile contratto con rito civile in data 28.12.2002 a TI AD LA (Repubblica Ceca)
trascritto all'Atto n. 4 parte 2 serie C anno 2003 del Registro dello Stato Civile presso il
Comune di Torri Del Benaco anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Decorsi i termini di legge, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M., dichiarare che nella pagina 7 di 10 proseguita mancanza di convivenza dei coniugi sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 3 della Legge 898/1970;
una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione pronunciare lo scioglimento del matrimonio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio nonché lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in 03/06/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_2
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. ) - e
[...] C.F._3 Persona_1 C.F._4
per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
pagina 8 di 10 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torri
Del Benaco (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 03/06/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio contratto il 28.12.2002 a TI AD LA
(Repubblica Ceca) tra e trascritto Parte_1 Controparte_1
all'Atto n. 4 parte 2 serie C anno 2003 del Registro dello Stato Civile presso il Comune di Torri
Del Benaco, prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torri Del Benaco perché pagina 9 di 10 proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate;
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 10/06/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 10 di 10