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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/10/2023 al n.
1808/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso in causa dall'avv. Monia Mariani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Loreto (AN), via Trieste n. 41, come da procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
-appellante-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
pagina 1 di 22 , con sede legale in Roma, via XX Settembre n. 30, rappresentata P.IVA_1
e difesa in causa dall'avv. Luisa Maresca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Dussin in via Appiani n. 2/C, Treviso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10.04.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i
motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: −
accertare e dichiarare il diritto del sig. ai sensi dell'art. 125-sexies Pt_1
TUB, al rimborso della quota parte di oneri connessi ai contratti
anticipatamente estinti di cui in premessa, previa declaratoria di inefficacia e/o
nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità
delle voci richieste per i motivi rappresentati;
− per l'effetto condannare la
società , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
versamento in favore della parte appellante dell'importo quantificato in atti in €
6.316,00 calcolato secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo
maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla
data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c.; il tutto
pagina 2 di 22 con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale,
1) rigettare l'appello avversario e confermare l'ordinanza appellata del
Tribunale di Treviso del 1.9.2023, comunicata il 4.9.2023, nell'ambito del
procedimento civile R.G. n. 4632/2022;
in ogni caso,
2) rigettare le domande di cui all'appello avversario e respingere la pretesa
creditoria azionata dal sig. per tutte le ragioni esposte in atti;
Pt_1
3) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese
generali, oltre oneri di legge;
4) con ogni più ampia riserva e facoltà di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., Parte_1
adiva il Tribunale di Treviso chiedendo l'accertamento del suo diritto
[...]
al rimborso della quota parte degli oneri connessi ai due contratti di finanziamento sottoscritti con di Controparte_2
Con (di seguito solo ” per brevità), ed estinti anticipatamente in data 1/12/2019,
previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludevano e/o limitavano la facoltà di rimborso, e per l'effetto, la condanna della resistente alla corresponsione dell'importo di € 6.316,00, calcolato secondo il criterio “pro rata temporis”, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c..
pagina 3 di 22 Il ricorrente esponeva di aver sottoscritto con la resistente in data 8/9/2015 il contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio n.
737796 (dell'importo di € 33.600,00, da rimborsare in 120 rate mensili di €
280,00 ciascuna) ed il contratto di mutuo rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/ricompensi n. 674048 (dell'importo di € 34.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 285,00 ciascuna).
Il contratto n. 737796 prevedeva € 450,00 per spese istruttoria, € 907,20 per commissioni attivazione, € 4.032,00 per commissioni intermediario incaricato, €
120,00 per commissioni di gestione pratica, € 67,07 per oneri fiscali/erariali.
Il contratto n. 674048 prevedeva € 450,00 per spese istruttoria, € 923,40 per commissioni attivazione, € 3.762,00 per commissioni intermediario incaricato, €
384,00 per commissioni di gestione pratica, € 68,27 per oneri fiscali/erariali.
esponeva di avere estinto in data 1.12.2019 sia il finanziamento n. Pt_1
737796, in corrispondenza della rata n. 49, versando l'importo di € 17.730,00,
calcolato al netto della somma di € 47,83 rimborsata per oneri non maturati, sia il finanziamento n. 674048, in corrispondenza della rata di rimborso n. 48,
pagando € 18.198,56, calcolato al netto della somma di € 207,42 rimborsata per oneri non maturati.
Il ricorrente contestava il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi ai contratti estinti, sicché, atteso l'esito infruttuoso della procedura stragiudiziale tenuta dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri pagati in relazione ai due rapporti estinti ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B. secondo l'interpretazione offertane dalla
Corte di Giustizia Europea con la sentenza dell'11.09.2019 (c.d. “Lexitor”), che pagina 4 di 22 aveva riconosciuto il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito mediante l'inclusione di tutti i costi posti a carico del consumatore e, dunque, sia di quelli connessi alla durata del rapporto (cd. recurring) sia di quelli legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (cd. up front), previa declaratoria di inefficacia e/o disapplicazione delle clausole limitanti tale diritto. Il ricorrente quantificava il proprio credito restitutorio in € 3.211,78 per il contratto n.
737796, ed in € 3.104,22 per il contratto n. 674048.
1.2 La resistente si costituiva eccependo che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.,
per come modificato dall'art. 11-octies della legge n. 106/21, i principi della sentenza c.d. “Lexitor” andavano applicati unicamente ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre i contratti stipulati in precedenza, quali quelli di cui è causa, rimanevano regolari dalla norma nella sua precedente formulazione nonché dalle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IA (provvedimenti di Banca d'IA del 29 luglio 2009 e del 9
febbraio 2011) in cui veniva riconosciuto il rimborso dei soli costi recurring e non già di quelli up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Evidenziava, inoltre, l'impossibilità di dichiarare la nullità delle clausole di non rimborsabilità di cui all'art.
4.2. delle CGC, poiché prive di reale contenuto negoziale, ma meramente riproduttive della normativa di settore.
Con
eccepiva ancora il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle commissioni di intermediazione, la cui restituzione avrebbe dovuto essere richiesta direttamente all'intermediario Parte_2
pagina 5 di 22 In merito al quantum restitutorio, la resistente sosteneva che, nel caso in cui le violazioni delle normativa comunitaria fossero state ritenute effettivamente sussistenti, i costi ripetibili avrebbero dovuto essere determinati secondo il criterio del costo armonizzato, con il medesimo criterio attuariale adottato per il rimborso degli interessi – espresso dalla formula C x (D: I) dove C = importo delle commissioni risultanti dal contratto, D = interessi non maturati desunti dal conteggio estintivo, I = importo totale degli interessi desunti dal piano di ammortamento - anziché con il metodo utilizzato dalla ricorrente.
1.3 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15/5/2023 il giudice riservava la decisione previa assegnazione alle parti di un termine per note, e con decreto di rigetto n. cronol. 2815/2023 del 04/09/2023, pubblicato il 4/9/2023, il Tribunale
di Treviso rigettava la domanda di parte attrice e compensava le spese di lite.
Ritenendole rilevanti ai fini della decisione de qua, il primo giudice dava atto del deposito nelle more del giudizio della sentenza n. 263/2022 della Corte
Costituzionale e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023,
causa C-555/21. Ricordava al riguardo che la Consulta, adita in una controversia in cui si discuteva della rimborsabilità dei costi connessi a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro la cessione del quinto dello stipendio, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11
octies, 2° comma, del D.L. 73/21 (convertito con la legge n.106/21), modificante il testo dell'art. 125 sexies del T.U.B., nella parte in cui limitava il diritto alla riduzione spettante al consumatore, in caso di estinzione anticipata, ai soli costi
recurring e non già quelli up front, da applicarsi ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del D.L. 13/8/2010 n. 141 (recepente i pagina 6 di 22 contenuti della Direttiva 2008/48/CE) e prima dell'entrata in vigore della L. n.
106/21.
Il Tribunale, tuttavia, non riteneva dirimente la citata pronuncia atteso quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE, con riferimento all'art. 25, par. 1, della
Direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali in quanto in quest'ultima pronuncia era stato precisato che, in ipotesi di rimborso anticipato del credito, spettava al consumatore la restituzione dei soli costi del credito connessi alla sua durata,
senza includere quelli che, indipendentemente dalla durata dell'accordo, siano posti a carico del consumatore ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
Il Tribunale, pur dichiarandosi consapevole che la direttiva del 2014 citata era riferita ad una fattispecie differente rispetto al caso analizzato nella più recente sentenza della Corte UE, riteneva l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE e l'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17/Ue sostanzialmente omogenei e, pertanto,
al fine di garantire un'uniformità sistematica nell'interpretazione del diritto unionale, rigettava le domande, valutando come “equa riduzione del costo del
credito” il solo rimborso delle spese recurring, ossia legate alla durata del contratto e non anche di quelle up front, poiché destinate a remunerare attività
preliminari della finanziatrice o dell'intermediario che si esauriscono contestualmente alla concessione del finanziamento richiesto e restano scollegate dalle sue concrete modalità di restituzione.
*****
pagina 7 di 22 2. Si duole della decisione , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza impugnata, che ritiene contrastante con l'art. 125 sexies T.U.B. e con l'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE nell'interpretazione espressa dalla
CGUE con la sentenza “Lexitor” nonché con la sentenza n. 263/22 della Corte
Costituzionale e con l'ordinanza della Cassazione Civile del 6/9/2023.
3. Si è costituita anche in appello Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza gravata, ed il rigetto di tutte le
[...]
domande svolte dal reclamante.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2015 a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza di data 16.2.2024 del Consigliere Istruttore.
***
5.1 Nel primo motivo, articolato in tre sotto paragrafi, l'appellante ha contestato il rigetto della domanda in contrasto con la decisione della Corte di Giustizia UE
del 9/2/2023 causa C-599/21 e le sentenze n. 263/22 della Corte Costituzionale e n. 25977/23 della Corte di Cassazione.
L'appellante ha osservato che la citata sentenza della Corte di Giustizia ha distinto l'ambito applicativo della Direttiva 2014/17 (riferita ai mutui ipotecari)
dalla Direttiva 2008/48 (afferente al credito a consumo), poiché assistito dalle garanzie reali a differenza del credito a consumo in cui è maggiore il rischio di un comportamento abusivo del soggetto finanziato, così giustificando l'inclusione dei costi up front nel calcolo della riduzione degli stessi a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata.
pagina 8 di 22 La pronuncia del Tribunale si porrebbe altresì in violazione del d.l. 104/2023,
recante espressamente all'art. 27 l'applicazione dei principi di cui alla sentenza
Lexitor per tutti i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, nonché in violazione dei principi sanciti nell'ordinanza n. 25977/23 della Corte di Cassazione, che ha confermato la rimborsabilità degli oneri up front.
5.2 Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato il mancato Pt_1
accertamento della domanda di inefficacia e/o nullità degli articoli 4.2 del contratto n. 737796 e 4.2 del contratto n. 674048 nonché di ogni altra clausola contrattuale limitante il rimborso a favore del consumatore di alcune tipologie di costi, atteso che sul tema, nel provvedimento n. 25977/23 la Corte di Cassazione
ha riconosciuto la nullità di siffatta tipologia di clausole, rilevabile anche d'ufficio, poiché determinanti a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contatto, e dunque una nullità
di protezione ex artt. 33 e 36 del D. Lgs. n. 206/2005, comportante l'automatica sostituzione delle disposizioni viziate, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1419 c.c., con la norma imperativa di cui all'art. 125 sexies
T.U.B.
*****
6. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Si deve ricordare innanzitutto che i contratti sottoscritti dall'appellante riguardano la disciplina del credito a consumo (contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio n. 737796, e contratto di mutuo pagina 9 di 22 rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/ricompensi n. 674048) e non finanziamenti ipotecari
6.2 Ciò posto, l'assunto dal quale è partito il primo giudice, vale a dire la necessità di uniforme applicazione di due disposizioni disciplinanti il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore sostanzialmente omogenee (l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE: “il consumatore ha il diritto di adempiere
in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal
contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale
del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del
contratto” e l'art. 25, par. 1, della Direttiva 2014/17/UE: “gli Stati membri
assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte
agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di
tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo
totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per
la restante durata del contratto”) è erroneo in quanto non considera che il credito relativo a beni immobili residenziali di cui alla Direttiva 2014/17/UE,
stante la garanzia reale demandata per l'erogazione del finanziamento, include una serie di oneri obbligatori aggiuntivi nella nozione di “costo totale del credito” (quali ad esempio i costi relativi alla valutazione dell'immobile e/o alla domanda di iscrizione dell'ipoteca nel registro, già conosciuti dal consumatore al momento della richiesta), non previsti nei contratti sottoscritti da . Pt_1
Emerge in modo chiaro l'obiettivo del legislatore europeo del 2008 (tramite il richiamo all'art. 16, par. 1 della definizione di “costo totale del credito” di cui all'art. 3, lett. g) del medesimo provvedimento), poi confermato nella sentenza pagina 10 di 22 Lexitor, di parificare tutti i costi sostenuti dal consumatore al momento dell'apertura del finanziamento, e rimborsabili in proporzione alla riduzione della durata del contratto, trattandoli alla stregua degli interessi, così evitando possibili abusi da parte del soggetto concedente mediante l'imposizione di pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto, e svincolati dalla durata dello stesso.
6.3. Va, quindi, ricordata la sentenza della Corte Costituzionale nr. 263/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e
di vigilanza della Banca d'IA».
La norma che veniva in discussione era l'art. 11-octies del d.l. n. 73 del 2021,
introdotto dalla legge n. 106 del 2021, che, dopo aver riformulato, con il comma
1, lettera c), l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, dando attuazione a quanto stabilito nella sentenza Lexitor, aveva previsto, nel comma 2, l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 125-sexies ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Al contempo, per i contratti conclusi prima di tale momento aveva stabilito che continuassero, invece, «ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico bancario di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IA vigenti alla data
della sottoscrizione dei contratti».
pagina 11 di 22 Secondo il giudice delle leggi il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.). Il giudice delle leggi ha, tra l'altro, osservato che gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte, nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, eventualmente su sollecitazione del giudice che solleva il rinvio o degli Stati membri che ritengono di intervenire nel procedimento presentando osservazioni, che la Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell'art. 16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito.
6.4 Tale interpretazione risulta confermata dalla Corte di Cassazione che nell'ordinanza n. 25977/23, ha osservato: “In definitiva, l'interpretazione fornita
dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il
riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a
un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene
il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di
contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.” e “Afferma la Corte di
Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla
pagina 12 di 22 riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione
del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati
dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto,
dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla
banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai
soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il
rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati
al momento della conclusione del contratto di credito.”).
6.5 La Corte di Giustizia UE nella sentenza ricordata dal Tribunale ha effettivamente chiarito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n.
1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
Tuttavia, nella parte motiva la Corte ha chiarito la differenza che intercorre tra tale direttiva e quella che regolamenta i contratti di credito al consumo del tipo di quelli conclusi da . Invero, ha osservato: Pt_1
“32. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che
l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa
in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla
pagina 13 di 22 durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati
unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un
certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del
credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto
comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una
tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché
il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla
durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor,
C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)
“33 A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il
margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione
e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la
determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi
oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza
dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33).
34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso,
l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al
consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II
a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il
consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
35 Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del
consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli
enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e
pagina 14 di 22 consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di
costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.
36 Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato
nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può
giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel
diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva 2014/17.”
6.6 Risulta, quindi, confermata la necessità di tenere conto nel caso di specie di tutti sostenuti dal consumatore sicché ha diritto alla riduzione, in Pt_1
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In ragione della fondatezza del primo motivo risulta assorbito il secondo con il quale è stata riproposta la domanda di nullità delle clausole che limitano il rimborso dei costi sostenuti in quanto vessatorie ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005.
*****
7. Va ora deciso il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato la mancata determinazione del quantum rimborsabile mediante il criterio pro
rata temporis, posto che detta metodologia, a sua detta più chiara e di facile applicazione rispetto ad altri criteri applicati dagli Istituti di Credito, sarebbe quella che meglio risponde al dato letterale della normativa vigente, garantendo altresì il pieno rispetto della proporzionalità prevista dalla normativa vigente.
7.1 La questione, non trattata dal Tribunale che ha escluso la rimborsabilità dei costi c.d. up front, deve essere decisa nei termini che seguono.
pagina 15 di 22 La clausola 4.2 di entrambi i contratti stabilisce che “Resta espressamente
convenuto che in caso di estinzione anticipata gli importi indicati alle lettere A);
B) E) ed F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto del
perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito,
non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 13. Gli
importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati a cedente per la
sola quota non maturata, secondo le modalità indicate nel precedente punto
3.1”
Il punto 3.1 stabilisce “Il cedente prendere, altresì, atto ed accetta che i costi
indicati al Prospetto Economico di cui alle lettere : A) (spese di istruttoria), B)
(commissioni di attivazione), E) (oneri erariali) ed F) (costi di intermediazione)
maturato interamente al momento della sottoscrizione del contratto di prestito;
-
C) (commissione di gestione) e D) (spese incasso rata), maturano nel corso della
durata del prestito secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di
ammortamento dello stesso che è parte integrante del presente contratto.”.
Quindi, le modalità di calcolo segnalate dall'appellata a pag. 19 della comparsa di costituzione (“Il criterio del costo ammortizzato è quello correttamente
Con applicato da per il calcolo delle commissioni di gestione restituite al sig.
con l'accredito esposto nei conteggi di estinzione anticipata e Pt_1
rappresenta l'unico pattuito tra le parti per il rimborso dei costi e, pertanto,
l'unico applicabile, ed è rappresentato dalla seguente formula C x (D: I) dove C
= importo delle commissioni risultanti dal contratto, D = interessi non maturati
desunti dal conteggio estintivo, I = importo totale degli interessi desunti dal
piano di ammortamento”), non sono contemplate in alcuno dei contratti.
pagina 16 di 22 7.2 In ogni caso, qualunque disposizione in materia deve tenere conto di quanto prevede l'art. 125 sexies T.U.B. che, per effetto della ricordata sentenza della
Corte Costituzionale, disciplina nella sua attuale formulazione tutti i crediti al consumo. Tale norma riconosce al consumatore il “ diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i
costi compresi nel costo totale del credito”,
La quantificazione delle somme da restituire deve, pertanto, a prescindere dal contenuto delle pattuizioni contrattuali, essere effettuata in conformità alla normativa vigente ed alla citata sentenza Lexitor della Corte di Giustizia.
7.3. Risulta allora corretto il metodo di calcolo indicato dal consulente dell'appellante così descritto a pag. 2 del doc. n.4 : “I contratti di cui al punto 1
sono stati estinti anticipatamente ed al cliente NON sono stati restituiti gli oneri
pro-quota al medesimo spettanti, da calcolarsi secondo il criterio proporzionale
ratione temporis, cioè in proporzione al rapporto tra le rate residue al momento
dell'estinzione anticipata rispetto a quelle complessive originariamente previste:
pertanto ciascun importo massimo delle voci di costo connesse al contratto
andrà diviso per il numero di rate previste dal finanziamento e, quindi,
moltiplicato per il numero di rate residue.”.
***
8. L'art. 217 del d.l. 10.8.2023 n. 104, convertito in legge n. 136 del 9.10.2013,
richiamato dall'appellata, stabilisce che “All'articolo 11-octies, comma 2 , del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal
seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato pagina 17 di 22 dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad
applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito
oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-
sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le
imposte.».
8.1 Il riferimento agli articoli 1150, 1151 e 1152 c.c., richiamati dall'art. 2040
c.c., effettuato da non è pertinente giacché non si è in presenza di CP_2
somme indebitamente trattenute da , ma semmai di indebiti da questi Pt_1
reclamati in forza della nullità delle clausole che limitano la ripetizione dei costi sostenuti, sicché non vi è nulla di indebito nella condotta tenuta dal mutuatario.
8.2 Parimenti non coglie nel segno è il richiamo all'azione di arricchimento senza giusta causa. Invero, (cfr. Cass. sez. 3 , Ordinanza n. 6735 del
13/03/2024) ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab
origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova pagina 18 di 22 del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
ha esercitato un diritto che la normativa comunitaria e quella interna Pt_1
per effetto del citato intervento della Corte Costituzionale gli attribuiscono, vale a dire la richiesta di rimborso pro quota di tutti costi dei finanziamenti estinti,
sicché gli effetti restitutori della domanda di nullità non sono né ingiusti né
iniqui, risultando esclusa la possibilità di fare applicazione dell'art. 2042 c.c.
8.3 Si aggiunga che l'appellata nell'esposizione del motivo non ha specificamente indicato i costi di intermediazione, istruttoria o di attivazione che non potrebbero essere rimborsati al consumatore.
8.4 L'appellante ha, in realtà, frainteso il senso della novella legislativa che, sia pure con un certo margine di ambiguità, ha inteso solamente escludere che allo
Stato potesse essere richiesta (dal consumatore o dalla finanziaria che ha rimborsato al primo i costi del finanziamento) la restituzione delle imposte pagate (infatti, la disposizione è inserita nel capo IV del citato decreto legge intitolato “Disposizioni in materia fiscale”).
8.5 Si evidenzia, infine, che tale disposizione, laddove fosse effettivamente tesa in qualche modo a limitare il diritto al rimborso del consumatore, andrebbe disapplicata per contrasto con la normativa unionale come interpretata dalla
Corte di Giustizia.
*****
pagina 19 di 22 9. In definitiva, l'appello merita accoglimento.
9.1 Va dichiarata, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità dell'art.
4.2. dei contratti di finanziamento nella parte in cui esclude la ripetizione dei c.d. costi up front
per contrasto con l'art. 125 sexies TUB e – CP_2 Controparte_2
è tenuta alla restituzione dell'importo di € 6.316,00.
[...]
9.2 Su tale somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. dalla costituzione in mora sino al deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. per il periodo successivo.
Gli interessi di cui all'art. 1284, comma I, c.c., non essendo stati documentati i reclami iniziali effettuati al soggetto finanziatore, vengono fatti decorrere dal
28.10.2020 (data di deposito del ricorso proposto dal avanti l'Arbitro Pt_1
Bancario e Finanziario).
Circa la debenza degli interessi di cui al quarto comma della citata disposizione codicistica si richiamano le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 61/2023.
9.3 Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sono liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (esclusa la fase istruttoria), fatta salva la fase conclusiva del primo grado liquidata al minimo. Quindi:
pagina 20 di 22 - primo grado: Euro 2.547,00 per compenso ed Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- secondo grado: Euro 3.966,00 per compenso ed Euro 355,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello promosso con atto di citazione da nei confronti Parte_1
di , ogni contraria domanda ed Controparte_2
eccezione disattesa, lo accoglie e, per l'effetto:
- in riforma dell'impugnato decreto n. cron. 2815/2023 emesso dal
Tribunale di Treviso il 4/9/2023 nel giudizio iscritto al n. R.G. 4632/2022,
accertata la nullità dell'art.
4.2. di entrambi i contratti di cui è causa nei sensi di cui in motivazione, condanna Controparte_2
a restituire all'appellante l'importo di € 6.316,00 oltre interessi
[...]
ex art. 1284, comma I, cod. civ. dal 28.10.2020 al 27.5.2022 ed interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. per il periodo successivo fino al saldo;
- condanna a rifondere Controparte_2
all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, distratte in favore dell'avv. Monia Mariani, che liquida quanto al primo grado in Euro
2.547,00 per compenso ed Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge e quanto al secondo grado in Euro
3.966,00 per compenso ed Euro 355,00 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 21 di 22 Venezia, 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/10/2023 al n.
1808/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso in causa dall'avv. Monia Mariani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Loreto (AN), via Trieste n. 41, come da procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
-appellante-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
pagina 1 di 22 , con sede legale in Roma, via XX Settembre n. 30, rappresentata P.IVA_1
e difesa in causa dall'avv. Luisa Maresca ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Dussin in via Appiani n. 2/C, Treviso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10.04.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i
motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: −
accertare e dichiarare il diritto del sig. ai sensi dell'art. 125-sexies Pt_1
TUB, al rimborso della quota parte di oneri connessi ai contratti
anticipatamente estinti di cui in premessa, previa declaratoria di inefficacia e/o
nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità
delle voci richieste per i motivi rappresentati;
− per l'effetto condannare la
società , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
versamento in favore della parte appellante dell'importo quantificato in atti in €
6.316,00 calcolato secondo il criterio pro rata temporis, ovvero dell'importo
maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla
data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c.; il tutto
pagina 2 di 22 con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale,
1) rigettare l'appello avversario e confermare l'ordinanza appellata del
Tribunale di Treviso del 1.9.2023, comunicata il 4.9.2023, nell'ambito del
procedimento civile R.G. n. 4632/2022;
in ogni caso,
2) rigettare le domande di cui all'appello avversario e respingere la pretesa
creditoria azionata dal sig. per tutte le ragioni esposte in atti;
Pt_1
3) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese
generali, oltre oneri di legge;
4) con ogni più ampia riserva e facoltà di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., Parte_1
adiva il Tribunale di Treviso chiedendo l'accertamento del suo diritto
[...]
al rimborso della quota parte degli oneri connessi ai due contratti di finanziamento sottoscritti con di Controparte_2
Con (di seguito solo ” per brevità), ed estinti anticipatamente in data 1/12/2019,
previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludevano e/o limitavano la facoltà di rimborso, e per l'effetto, la condanna della resistente alla corresponsione dell'importo di € 6.316,00, calcolato secondo il criterio “pro rata temporis”, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c..
pagina 3 di 22 Il ricorrente esponeva di aver sottoscritto con la resistente in data 8/9/2015 il contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio n.
737796 (dell'importo di € 33.600,00, da rimborsare in 120 rate mensili di €
280,00 ciascuna) ed il contratto di mutuo rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/ricompensi n. 674048 (dell'importo di € 34.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 285,00 ciascuna).
Il contratto n. 737796 prevedeva € 450,00 per spese istruttoria, € 907,20 per commissioni attivazione, € 4.032,00 per commissioni intermediario incaricato, €
120,00 per commissioni di gestione pratica, € 67,07 per oneri fiscali/erariali.
Il contratto n. 674048 prevedeva € 450,00 per spese istruttoria, € 923,40 per commissioni attivazione, € 3.762,00 per commissioni intermediario incaricato, €
384,00 per commissioni di gestione pratica, € 68,27 per oneri fiscali/erariali.
esponeva di avere estinto in data 1.12.2019 sia il finanziamento n. Pt_1
737796, in corrispondenza della rata n. 49, versando l'importo di € 17.730,00,
calcolato al netto della somma di € 47,83 rimborsata per oneri non maturati, sia il finanziamento n. 674048, in corrispondenza della rata di rimborso n. 48,
pagando € 18.198,56, calcolato al netto della somma di € 207,42 rimborsata per oneri non maturati.
Il ricorrente contestava il mancato rimborso pro quota degli oneri economici connessi ai contratti estinti, sicché, atteso l'esito infruttuoso della procedura stragiudiziale tenuta dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri pagati in relazione ai due rapporti estinti ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B. secondo l'interpretazione offertane dalla
Corte di Giustizia Europea con la sentenza dell'11.09.2019 (c.d. “Lexitor”), che pagina 4 di 22 aveva riconosciuto il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito mediante l'inclusione di tutti i costi posti a carico del consumatore e, dunque, sia di quelli connessi alla durata del rapporto (cd. recurring) sia di quelli legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (cd. up front), previa declaratoria di inefficacia e/o disapplicazione delle clausole limitanti tale diritto. Il ricorrente quantificava il proprio credito restitutorio in € 3.211,78 per il contratto n.
737796, ed in € 3.104,22 per il contratto n. 674048.
1.2 La resistente si costituiva eccependo che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.,
per come modificato dall'art. 11-octies della legge n. 106/21, i principi della sentenza c.d. “Lexitor” andavano applicati unicamente ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre i contratti stipulati in precedenza, quali quelli di cui è causa, rimanevano regolari dalla norma nella sua precedente formulazione nonché dalle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IA (provvedimenti di Banca d'IA del 29 luglio 2009 e del 9
febbraio 2011) in cui veniva riconosciuto il rimborso dei soli costi recurring e non già di quelli up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Evidenziava, inoltre, l'impossibilità di dichiarare la nullità delle clausole di non rimborsabilità di cui all'art.
4.2. delle CGC, poiché prive di reale contenuto negoziale, ma meramente riproduttive della normativa di settore.
Con
eccepiva ancora il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle commissioni di intermediazione, la cui restituzione avrebbe dovuto essere richiesta direttamente all'intermediario Parte_2
pagina 5 di 22 In merito al quantum restitutorio, la resistente sosteneva che, nel caso in cui le violazioni delle normativa comunitaria fossero state ritenute effettivamente sussistenti, i costi ripetibili avrebbero dovuto essere determinati secondo il criterio del costo armonizzato, con il medesimo criterio attuariale adottato per il rimborso degli interessi – espresso dalla formula C x (D: I) dove C = importo delle commissioni risultanti dal contratto, D = interessi non maturati desunti dal conteggio estintivo, I = importo totale degli interessi desunti dal piano di ammortamento - anziché con il metodo utilizzato dalla ricorrente.
1.3 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15/5/2023 il giudice riservava la decisione previa assegnazione alle parti di un termine per note, e con decreto di rigetto n. cronol. 2815/2023 del 04/09/2023, pubblicato il 4/9/2023, il Tribunale
di Treviso rigettava la domanda di parte attrice e compensava le spese di lite.
Ritenendole rilevanti ai fini della decisione de qua, il primo giudice dava atto del deposito nelle more del giudizio della sentenza n. 263/2022 della Corte
Costituzionale e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023,
causa C-555/21. Ricordava al riguardo che la Consulta, adita in una controversia in cui si discuteva della rimborsabilità dei costi connessi a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro la cessione del quinto dello stipendio, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11
octies, 2° comma, del D.L. 73/21 (convertito con la legge n.106/21), modificante il testo dell'art. 125 sexies del T.U.B., nella parte in cui limitava il diritto alla riduzione spettante al consumatore, in caso di estinzione anticipata, ai soli costi
recurring e non già quelli up front, da applicarsi ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del D.L. 13/8/2010 n. 141 (recepente i pagina 6 di 22 contenuti della Direttiva 2008/48/CE) e prima dell'entrata in vigore della L. n.
106/21.
Il Tribunale, tuttavia, non riteneva dirimente la citata pronuncia atteso quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE, con riferimento all'art. 25, par. 1, della
Direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali in quanto in quest'ultima pronuncia era stato precisato che, in ipotesi di rimborso anticipato del credito, spettava al consumatore la restituzione dei soli costi del credito connessi alla sua durata,
senza includere quelli che, indipendentemente dalla durata dell'accordo, siano posti a carico del consumatore ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni da questi ultimi già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
Il Tribunale, pur dichiarandosi consapevole che la direttiva del 2014 citata era riferita ad una fattispecie differente rispetto al caso analizzato nella più recente sentenza della Corte UE, riteneva l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE e l'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17/Ue sostanzialmente omogenei e, pertanto,
al fine di garantire un'uniformità sistematica nell'interpretazione del diritto unionale, rigettava le domande, valutando come “equa riduzione del costo del
credito” il solo rimborso delle spese recurring, ossia legate alla durata del contratto e non anche di quelle up front, poiché destinate a remunerare attività
preliminari della finanziatrice o dell'intermediario che si esauriscono contestualmente alla concessione del finanziamento richiesto e restano scollegate dalle sue concrete modalità di restituzione.
*****
pagina 7 di 22 2. Si duole della decisione , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza impugnata, che ritiene contrastante con l'art. 125 sexies T.U.B. e con l'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE nell'interpretazione espressa dalla
CGUE con la sentenza “Lexitor” nonché con la sentenza n. 263/22 della Corte
Costituzionale e con l'ordinanza della Cassazione Civile del 6/9/2023.
3. Si è costituita anche in appello Controparte_2
chiedendo la conferma della sentenza gravata, ed il rigetto di tutte le
[...]
domande svolte dal reclamante.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2015 a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza di data 16.2.2024 del Consigliere Istruttore.
***
5.1 Nel primo motivo, articolato in tre sotto paragrafi, l'appellante ha contestato il rigetto della domanda in contrasto con la decisione della Corte di Giustizia UE
del 9/2/2023 causa C-599/21 e le sentenze n. 263/22 della Corte Costituzionale e n. 25977/23 della Corte di Cassazione.
L'appellante ha osservato che la citata sentenza della Corte di Giustizia ha distinto l'ambito applicativo della Direttiva 2014/17 (riferita ai mutui ipotecari)
dalla Direttiva 2008/48 (afferente al credito a consumo), poiché assistito dalle garanzie reali a differenza del credito a consumo in cui è maggiore il rischio di un comportamento abusivo del soggetto finanziato, così giustificando l'inclusione dei costi up front nel calcolo della riduzione degli stessi a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata.
pagina 8 di 22 La pronuncia del Tribunale si porrebbe altresì in violazione del d.l. 104/2023,
recante espressamente all'art. 27 l'applicazione dei principi di cui alla sentenza
Lexitor per tutti i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, nonché in violazione dei principi sanciti nell'ordinanza n. 25977/23 della Corte di Cassazione, che ha confermato la rimborsabilità degli oneri up front.
5.2 Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato il mancato Pt_1
accertamento della domanda di inefficacia e/o nullità degli articoli 4.2 del contratto n. 737796 e 4.2 del contratto n. 674048 nonché di ogni altra clausola contrattuale limitante il rimborso a favore del consumatore di alcune tipologie di costi, atteso che sul tema, nel provvedimento n. 25977/23 la Corte di Cassazione
ha riconosciuto la nullità di siffatta tipologia di clausole, rilevabile anche d'ufficio, poiché determinanti a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contatto, e dunque una nullità
di protezione ex artt. 33 e 36 del D. Lgs. n. 206/2005, comportante l'automatica sostituzione delle disposizioni viziate, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1419 c.c., con la norma imperativa di cui all'art. 125 sexies
T.U.B.
*****
6. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1 Si deve ricordare innanzitutto che i contratti sottoscritti dall'appellante riguardano la disciplina del credito a consumo (contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio n. 737796, e contratto di mutuo pagina 9 di 22 rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/ricompensi n. 674048) e non finanziamenti ipotecari
6.2 Ciò posto, l'assunto dal quale è partito il primo giudice, vale a dire la necessità di uniforme applicazione di due disposizioni disciplinanti il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore sostanzialmente omogenee (l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE: “il consumatore ha il diritto di adempiere
in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal
contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale
del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del
contratto” e l'art. 25, par. 1, della Direttiva 2014/17/UE: “gli Stati membri
assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte
agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di
tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo
totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per
la restante durata del contratto”) è erroneo in quanto non considera che il credito relativo a beni immobili residenziali di cui alla Direttiva 2014/17/UE,
stante la garanzia reale demandata per l'erogazione del finanziamento, include una serie di oneri obbligatori aggiuntivi nella nozione di “costo totale del credito” (quali ad esempio i costi relativi alla valutazione dell'immobile e/o alla domanda di iscrizione dell'ipoteca nel registro, già conosciuti dal consumatore al momento della richiesta), non previsti nei contratti sottoscritti da . Pt_1
Emerge in modo chiaro l'obiettivo del legislatore europeo del 2008 (tramite il richiamo all'art. 16, par. 1 della definizione di “costo totale del credito” di cui all'art. 3, lett. g) del medesimo provvedimento), poi confermato nella sentenza pagina 10 di 22 Lexitor, di parificare tutti i costi sostenuti dal consumatore al momento dell'apertura del finanziamento, e rimborsabili in proporzione alla riduzione della durata del contratto, trattandoli alla stregua degli interessi, così evitando possibili abusi da parte del soggetto concedente mediante l'imposizione di pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto, e svincolati dalla durata dello stesso.
6.3. Va, quindi, ricordata la sentenza della Corte Costituzionale nr. 263/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e
di vigilanza della Banca d'IA».
La norma che veniva in discussione era l'art. 11-octies del d.l. n. 73 del 2021,
introdotto dalla legge n. 106 del 2021, che, dopo aver riformulato, con il comma
1, lettera c), l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, dando attuazione a quanto stabilito nella sentenza Lexitor, aveva previsto, nel comma 2, l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 125-sexies ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. Al contempo, per i contratti conclusi prima di tale momento aveva stabilito che continuassero, invece, «ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico bancario di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'IA vigenti alla data
della sottoscrizione dei contratti».
pagina 11 di 22 Secondo il giudice delle leggi il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.). Il giudice delle leggi ha, tra l'altro, osservato che gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte, nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, eventualmente su sollecitazione del giudice che solleva il rinvio o degli Stati membri che ritengono di intervenire nel procedimento presentando osservazioni, che la Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell'art. 16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito.
6.4 Tale interpretazione risulta confermata dalla Corte di Cassazione che nell'ordinanza n. 25977/23, ha osservato: “In definitiva, l'interpretazione fornita
dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il
riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a
un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene
il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di
contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.” e “Afferma la Corte di
Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla
pagina 12 di 22 riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione
del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati
dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto,
dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla
banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai
soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il
rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati
al momento della conclusione del contratto di credito.”).
6.5 La Corte di Giustizia UE nella sentenza ricordata dal Tribunale ha effettivamente chiarito che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n.
1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
Tuttavia, nella parte motiva la Corte ha chiarito la differenza che intercorre tra tale direttiva e quella che regolamenta i contratti di credito al consumo del tipo di quelli conclusi da . Invero, ha osservato: Pt_1
“32. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che
l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa
in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla
pagina 13 di 22 durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati
unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un
certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del
credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto
comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una
tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché
il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla
durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor,
C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)
“33 A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il
margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione
e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la
determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi
oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza
dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33).
34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso,
l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al
consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II
a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il
consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
35 Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del
consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli
enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e
pagina 14 di 22 consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di
costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.
36 Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato
nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può
giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel
diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva 2014/17.”
6.6 Risulta, quindi, confermata la necessità di tenere conto nel caso di specie di tutti sostenuti dal consumatore sicché ha diritto alla riduzione, in Pt_1
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In ragione della fondatezza del primo motivo risulta assorbito il secondo con il quale è stata riproposta la domanda di nullità delle clausole che limitano il rimborso dei costi sostenuti in quanto vessatorie ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005.
*****
7. Va ora deciso il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato la mancata determinazione del quantum rimborsabile mediante il criterio pro
rata temporis, posto che detta metodologia, a sua detta più chiara e di facile applicazione rispetto ad altri criteri applicati dagli Istituti di Credito, sarebbe quella che meglio risponde al dato letterale della normativa vigente, garantendo altresì il pieno rispetto della proporzionalità prevista dalla normativa vigente.
7.1 La questione, non trattata dal Tribunale che ha escluso la rimborsabilità dei costi c.d. up front, deve essere decisa nei termini che seguono.
pagina 15 di 22 La clausola 4.2 di entrambi i contratti stabilisce che “Resta espressamente
convenuto che in caso di estinzione anticipata gli importi indicati alle lettere A);
B) E) ed F) del prospetto economico perché maturati interamente all'atto del
perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito,
non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 13. Gli
importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati a cedente per la
sola quota non maturata, secondo le modalità indicate nel precedente punto
3.1”
Il punto 3.1 stabilisce “Il cedente prendere, altresì, atto ed accetta che i costi
indicati al Prospetto Economico di cui alle lettere : A) (spese di istruttoria), B)
(commissioni di attivazione), E) (oneri erariali) ed F) (costi di intermediazione)
maturato interamente al momento della sottoscrizione del contratto di prestito;
-
C) (commissione di gestione) e D) (spese incasso rata), maturano nel corso della
durata del prestito secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di
ammortamento dello stesso che è parte integrante del presente contratto.”.
Quindi, le modalità di calcolo segnalate dall'appellata a pag. 19 della comparsa di costituzione (“Il criterio del costo ammortizzato è quello correttamente
Con applicato da per il calcolo delle commissioni di gestione restituite al sig.
con l'accredito esposto nei conteggi di estinzione anticipata e Pt_1
rappresenta l'unico pattuito tra le parti per il rimborso dei costi e, pertanto,
l'unico applicabile, ed è rappresentato dalla seguente formula C x (D: I) dove C
= importo delle commissioni risultanti dal contratto, D = interessi non maturati
desunti dal conteggio estintivo, I = importo totale degli interessi desunti dal
piano di ammortamento”), non sono contemplate in alcuno dei contratti.
pagina 16 di 22 7.2 In ogni caso, qualunque disposizione in materia deve tenere conto di quanto prevede l'art. 125 sexies T.U.B. che, per effetto della ricordata sentenza della
Corte Costituzionale, disciplina nella sua attuale formulazione tutti i crediti al consumo. Tale norma riconosce al consumatore il “ diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i
costi compresi nel costo totale del credito”,
La quantificazione delle somme da restituire deve, pertanto, a prescindere dal contenuto delle pattuizioni contrattuali, essere effettuata in conformità alla normativa vigente ed alla citata sentenza Lexitor della Corte di Giustizia.
7.3. Risulta allora corretto il metodo di calcolo indicato dal consulente dell'appellante così descritto a pag. 2 del doc. n.4 : “I contratti di cui al punto 1
sono stati estinti anticipatamente ed al cliente NON sono stati restituiti gli oneri
pro-quota al medesimo spettanti, da calcolarsi secondo il criterio proporzionale
ratione temporis, cioè in proporzione al rapporto tra le rate residue al momento
dell'estinzione anticipata rispetto a quelle complessive originariamente previste:
pertanto ciascun importo massimo delle voci di costo connesse al contratto
andrà diviso per il numero di rate previste dal finanziamento e, quindi,
moltiplicato per il numero di rate residue.”.
***
8. L'art. 217 del d.l. 10.8.2023 n. 104, convertito in legge n. 136 del 9.10.2013,
richiamato dall'appellata, stabilisce che “All'articolo 11-octies, comma 2 , del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal
seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato pagina 17 di 22 dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad
applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito
oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-
sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le
imposte.».
8.1 Il riferimento agli articoli 1150, 1151 e 1152 c.c., richiamati dall'art. 2040
c.c., effettuato da non è pertinente giacché non si è in presenza di CP_2
somme indebitamente trattenute da , ma semmai di indebiti da questi Pt_1
reclamati in forza della nullità delle clausole che limitano la ripetizione dei costi sostenuti, sicché non vi è nulla di indebito nella condotta tenuta dal mutuatario.
8.2 Parimenti non coglie nel segno è il richiamo all'azione di arricchimento senza giusta causa. Invero, (cfr. Cass. sez. 3 , Ordinanza n. 6735 del
13/03/2024) ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042
c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab
origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova pagina 18 di 22 del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
ha esercitato un diritto che la normativa comunitaria e quella interna Pt_1
per effetto del citato intervento della Corte Costituzionale gli attribuiscono, vale a dire la richiesta di rimborso pro quota di tutti costi dei finanziamenti estinti,
sicché gli effetti restitutori della domanda di nullità non sono né ingiusti né
iniqui, risultando esclusa la possibilità di fare applicazione dell'art. 2042 c.c.
8.3 Si aggiunga che l'appellata nell'esposizione del motivo non ha specificamente indicato i costi di intermediazione, istruttoria o di attivazione che non potrebbero essere rimborsati al consumatore.
8.4 L'appellante ha, in realtà, frainteso il senso della novella legislativa che, sia pure con un certo margine di ambiguità, ha inteso solamente escludere che allo
Stato potesse essere richiesta (dal consumatore o dalla finanziaria che ha rimborsato al primo i costi del finanziamento) la restituzione delle imposte pagate (infatti, la disposizione è inserita nel capo IV del citato decreto legge intitolato “Disposizioni in materia fiscale”).
8.5 Si evidenzia, infine, che tale disposizione, laddove fosse effettivamente tesa in qualche modo a limitare il diritto al rimborso del consumatore, andrebbe disapplicata per contrasto con la normativa unionale come interpretata dalla
Corte di Giustizia.
*****
pagina 19 di 22 9. In definitiva, l'appello merita accoglimento.
9.1 Va dichiarata, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità dell'art.
4.2. dei contratti di finanziamento nella parte in cui esclude la ripetizione dei c.d. costi up front
per contrasto con l'art. 125 sexies TUB e – CP_2 Controparte_2
è tenuta alla restituzione dell'importo di € 6.316,00.
[...]
9.2 Su tale somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma I, cod. civ. dalla costituzione in mora sino al deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. per il periodo successivo.
Gli interessi di cui all'art. 1284, comma I, c.c., non essendo stati documentati i reclami iniziali effettuati al soggetto finanziatore, vengono fatti decorrere dal
28.10.2020 (data di deposito del ricorso proposto dal avanti l'Arbitro Pt_1
Bancario e Finanziario).
Circa la debenza degli interessi di cui al quarto comma della citata disposizione codicistica si richiamano le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 61/2023.
9.3 Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sono liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (esclusa la fase istruttoria), fatta salva la fase conclusiva del primo grado liquidata al minimo. Quindi:
pagina 20 di 22 - primo grado: Euro 2.547,00 per compenso ed Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- secondo grado: Euro 3.966,00 per compenso ed Euro 355,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello promosso con atto di citazione da nei confronti Parte_1
di , ogni contraria domanda ed Controparte_2
eccezione disattesa, lo accoglie e, per l'effetto:
- in riforma dell'impugnato decreto n. cron. 2815/2023 emesso dal
Tribunale di Treviso il 4/9/2023 nel giudizio iscritto al n. R.G. 4632/2022,
accertata la nullità dell'art.
4.2. di entrambi i contratti di cui è causa nei sensi di cui in motivazione, condanna Controparte_2
a restituire all'appellante l'importo di € 6.316,00 oltre interessi
[...]
ex art. 1284, comma I, cod. civ. dal 28.10.2020 al 27.5.2022 ed interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. per il periodo successivo fino al saldo;
- condanna a rifondere Controparte_2
all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, distratte in favore dell'avv. Monia Mariani, che liquida quanto al primo grado in Euro
2.547,00 per compenso ed Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge e quanto al secondo grado in Euro
3.966,00 per compenso ed Euro 355,00 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 21 di 22 Venezia, 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 22 di 22