Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 3431/2019
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3431/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 40/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
10/1/2019, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
quali eredi della defunta madre quali procuratori di sé Persona_1
stessi
APPELLANTI
E
(C.F. ) NT C.F._3
e (C.F. , difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._4
Anna Simone (C.F. ) C.F._5
APPELLATI
E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._6
domiciliato in Avellino, via Mancini n. 128, quale erede di Persona_1
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
R.G. n. 3431/2019
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 28/5/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
e agivano in giudizio, dinanzi al NT Controparte_2
Tribunale di Avellino, nei confronti della propria zia Persona_1
deducendo:
- di essere comproprietari, in ragione del 50%, di un fabbricato in Napoli, via
Chiatamone, in virtù di atto di donazione del proprio genitore CP
;
[...]
- che la residua quota del 50% era di proprietà della zia la quale aveva Per_1
concesso in locazione a terzi vari appartamenti dello stabile;
- che solo a partire dagli anni 2009-2010 essi attori avevano ricevuto dai conduttori il 50% dei canoni locatizi, mentre per il precedente periodo la convenuta aveva incamerato l'intero importo dei canoni.
Pertanto, chiedevano che fosse ordinato a di rendere il conto Persona_1
della sua gestione di tali immobili locati, a partire dal mese di agosto 2004, data dell'acquisto della comproprietà da parte di essi esponenti, sino al mese in cui i conduttori avevano iniziato a versare loro la quota del 50% dei canoni pattuiti;
- per l'effetto, chiedevano condannarsi la convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 289.065,49, oltre interessi, pari al 50% di quanto loro spettante a titolo di canoni.
Costituitasi in giudizio, deduceva: Persona_1
- di non essere passivamente legittimata, in quanto con scrittura del 30/12/1990
l'amministrazione del fabbricato in oggetto era stata affidata da essa esponente, congiuntamente al fratello , a Controparte_4 NT
(figlio di ) e a (figlio di essa convenuta); CP Controparte_3
- che la domanda di rendiconto era infondata, avendo essa esponente, anche in virtù della citata scrittura privata, reso costantemente edotto il fratello della gestione dei beni svolta nel corso degli anni;
- che, in ogni caso, dichiarava di essere disponibile, ove richiesto dal giudice, a fornire la rendicontazione delle poste attive e passive della gestione del fabbricato di via Chiatamone in Napoli;
3
R.G. n. 3431/2019
- in via riconvenzionale, poi, proponeva domanda di rendiconto nei confronti degli attori, e, precisamente, nei confronti di nella sua NT
triplice veste di:
A) mandatario in forza della scrittura privata del 30/12/1990, relativamente alla gestione dei beni, di cui essa convenuta era divenuta usufruttuaria al 50% (insieme al fratello ), siti nella provincia di Caserta, in virtù di tre atti di CP
donazione della propria madre Controparte_5
B) di donatario della nuda proprietà di detti beni;
C) di erede del proprio genitore . CP
Proponeva, inoltre, ulteriori numerosi capi di riconvenzionale nei confronti degli attori.
Nel giudizio di primo grado veniva ordinata alla convenuta, in relazione alla gestione del fabbricato in via Chiatamone di Napoli, e cioè dal giorno 1/1/1991 sino ai periodi indicati in citazione in cui i conduttori avevano iniziato a versare agli istanti il 50% dei canoni, la presentazione del conto in cancelleria, unitamente ai documenti giustificativi.
A parziale modifica dell'ordinanza del 24/6/2013, il Tribunale ordinava alla convenuta di presentare il conto anche relativamente alla gestione del fabbricato in questione per il periodo dal 2004.
Inoltre, veniva ordinata anche agli attori la presentazione del conto, relativamente agli immobili siti in Caserta, a partire dal 1997.
Con la sentenza appellata il primo Giudice, premesso che il conto presentato dalla convenuta non era stato contestato in alcun modo dagli attori, e lo stesso aveva un saldo attivo pari ad € 478.488,05, mentre quello presentato dagli attori era stato contestato in relazione a varie voci, così provvedeva:
“
1. determinate le quote di rendiconto come in parte motiva, per l'effetto:
A) condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice la Persona_1 somma di € 239.244,03, oltre interessi dalla domanda;
B) condanna parte attrice a corrispondere alla convenuta la somma di € 69.954,11, oltre interessi dalla domanda;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese di lite;
4. pone le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in quota uguale ed in solido”. 4
R.G. n. 3431/2019
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
nelle more deceduta, proponevano appello avverso la suindicata
[...]
decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, NT
e , nonché , quale erede della
[...] Controparte_2 Controparte_3
propria madre , deducendo, quali motivi di impugnazione: Persona_1
1) che il Tribunale, nell'ordinare agli attori di presentare il conto della gestione degli immobili siti nella Provincia di Caserta, esercitata dal proprio dante causa
, aveva fatto erroneamente riferimento al periodo a partire dal Controparte_4
1997, anziché a partire dal giorno 1/1/1991, come richiesto espressamente con la formulata domanda riconvenzionale;
2-3) che il primo Giudice, con riguardo al conto presentato dagli attori, aveva ritenuto di superare le molteplici contestazioni svolte da essi esponenti, pervenendo,
“in perfetta ed acritica adesione alle conclusioni del CTU”, al convincimento che fosse stata prodotta tutta la documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite esposte nel predetto conto, con conseguente condanna degli attori medesimi al pagamento soltanto della somma di € 69.954,11, oltre interessi, considerando ad esempio voci di spesa inesistenti, del tutto ingiustificate o, comunque, non di pertinenza dell'usufruttuaria dei beni;
4) che nell'impugnata decisione era stata ingiustamente obliterata la pretesa risarcitoria, avanzata da essi appellanti in primo grado, avente ad oggetto la mala gestio nell'amministrazione da parte di e, per esso, dei suoi Controparte_4
figli e NT CP_2
5) che il Giudice di prime cure aveva ingiustamente rigettato il capo della domanda riconvenzionale volto ad ottenere la restituzione della somma di £ 150.450.000, consegnata a dalla sorella “in conto delle Controparte_4 Per_1
liquidazioni dovute al personale alle dipendenze della SI.ra ; Controparte_5
6) che il Tribunale di Avellino, inoltre, aveva errato nel disattendere la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 64.350,00, a titolo di conguaglio dovuto ad essi eredi di , pari alla metà del valore dei dipinti Persona_1 valutati da Christie's e che la propria madre ed il fratello si erano divisi CP
tra loro;
7) che, infine, il primo Giudice aveva ingiustamente rigettato la pretesa di essi appellanti volta ad ottenere la condanna delle controparti al pagamento della quota 5
R.G. n. 3431/2019 del 50% del valore di due automobili d'epoca che erano di proprietà di CP_5
e di cui si sarebbe appropriato illegittimamente il figlio .
[...] CP
Costituitisi in giudizio, i signori evidenziavano che l'appello era Per_1
inammissibile, sia perché redatto in dissonanza rispetto ai requisiti formali delineati dall'art. 342 c.p.c., sia perché, nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c., era privo di ogni ragionevole probabilità di accoglimento, chiedendo comunque il rigetto del gravame nel merito, in ragione della sua dedotta infondatezza.
, invece, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di , il quale, pur se ritualmente evocato con il Controparte_3
rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
A. Sull'ammissibilità dell'appello.
Ciò posto, deve in via preliminare evidenziarsi che entrambi i profili d'inammissibilità dell'appello prospettati da e NT
sono privi di pregio. Controparte_6
A-1. Quanto alla dedotta mancata conformità dell'impugnazione ai canoni formali richiesti dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 6
R.G. n. 3431/2019
27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non
è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione
(cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass. 13/12/2023, n. 34969;
Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass. 13/12/2022, n. 36489;
Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dai signori è certamente idoneo a superare lo scrutinio di CP_3
ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo gli stessi criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti della predetta contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Avellino per pervenire alla decisione impugnata.
A-2. Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando,
e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
C. Il merito dell'appello.
Tutto ciò precisato, rileva la Corte che l'appello è fondato per quanto di ragione e, quindi, deve accogliersi nei limiti di seguito precisati.
Va premesso che è certamente condivisibile la ricostruzione operata dal Tribunale irpino circa la riconducibilità dell'obbligo, a carico dei danti causa dei contendenti 7
R.G. n. 3431/2019
nel presente giudizio, nonché di questi ultimi, di rendere il conto dell'attività di amministrazione delle unità immobiliari indicate negli atti introduttivi del giudizio, all'istituto della gestione di affari altrui disciplinato dagli artt. 2028 e segg. c.c. Del resto, le parti concordano pienamente sul fatto che l'obbligo in questione trovi fondamento nel richiamato istituto, il quale, come affermato dalla Suprema Corte, ha quali elementi costitutivi l'animus aliena negotia gerendi, l'utilità della gestione,
l'impossibilità dell'interessato di svolgere di persona la stessa, ovvero la mancanza di prohibitio domini, nonché l'esistenza dell'interesse altrui. Infatti, non v'è dubbio che, nella specie, i fratelli e abbiano Controparte_4 Persona_1 esercitato un'attività di amministrazione dei beni in questione non in proprio, bensì nell'esclusivo interesse della propria madre ed in mancanza di un qualsiasi rapporto giuridico in forza del quale fossero a ciò specificamente obbligati (cfr. (cfr. Cass.
28/2/2024, n. 5262; Cass. 22/12/2004, n. 23823). Va aggiunto che le parti nulla hanno dedotto circa eventuali opposizioni da parte della in merito CP_5 all'attività di gestione posta in essere dai propri figli, sicché deve ritenersi sussistente anche l'ipotesi della mancanza di prohibitio domini, che ricorre quando il dominus non rifiuti, espressamente o tacitamente, l'ingerenza da parte del negotiorum gestor (v. Cass. 7/6/2011, n. 12304; Cass. 9/4/2008, n. 9269; Cass.
25/5/2007, n. 12280).
Va ulteriormente osservato, peraltro, che la scrittura in data 30/12/1990, con la quale i germani e concordavano che avrebbero Controparte_4 Per_1
provveduto alla gestione dei beni immobili di cui la propria madre era usufruttuaria
– nel senso che il primo, con l'ausilio del figlio avrebbe NT
provveduto alla gestione di quelli siti nella provincia di Caserta, e la seconda, con l'ausilio del figlio , avrebbe provveduto a quella dei beni Controparte_3
facenti parte del palazzo di via Chiatamone in Napoli – conferma l'attività di negotiorum gestio nei termini innanzi indicati, trattandosi di accordo raggiunto soltanto fra i gestori, senza partecipazione dell'interessata.
C-1. Il primo motivo di appello.
Con tale doglianza gli appellanti rimproverano al primo Giudice di aver ordinato agli attori, odierni appellati, la presentazione del conto a partire dal 1997, anziché dal giorno 1/1/1991, come richiesto espressamente in via riconvenzionale da essi istanti. 8
R.G. n. 3431/2019
Conviene ricapitolare di seguito i passi rilevanti della scrittura sottoscritta dai fratelli e : CP Persona_1
- in primo luogo, dava atto di aver amministrato sino a quel momento i CP
beni immobili che erano della comune madre nella provincia di Controparte_5
Caserta (fabbricati, appartamenti e terreni) e di avanzare un credito verso la madre di circa £ 800.000.000, di cui non intendeva chiedere nulla in restituzione;
- in secondo luogo, dichiarava di aver provveduto all'amministrazione Per_1
sino a quel momento del fabbricato di via Chiatamone in Napoli e di non vantare alcun credito nei confronti del fratello;
- poiché – com'è pacifico tra le parti e come risulta in atti – la loro madre, attraverso vari atti di donazione, si era spogliata di tutto il suo patrimonio, donando la nuda proprietà di una parte dei beni in Caserta ai propri nipoti, figli di
, e dei residui beni in Caserta ai propri nipoti, figli di CP Per_1 riservando per sé l'usufrutto di detti beni vita natural durante, e per il periodo successivo, ai propri figli e nella scrittura in oggetto veniva CP Per_1 pattuito che: “i sottoscritti concordano che l'amministrazione dei beni donati e quella del fabbricato di Via Chiatamone…., a partire dal 1/1 p.v., saranno tenute congiuntamente tra loro con contabilità, che avranno inizio col 1°/1/1991 e saranno curate da , a mezzo del figlio Ing. CP NT
, e da , a mezzo del figlio i quali li
[...] Per_1 Controparte_3
cureranno, in pieno accordo tra loro, e tenendone costantemente informati i sottoscritti loro genitori…”.
Ciò posto, il Tribunale, nell'ordinare agli attori di presentare il conto della gestione degli immobili siti nella Provincia di Caserta, operata dal loro dante causa
, faceva erroneo riferimento al periodo a partire dal 1997, Controparte_4
anziché a partire dal giorno 1/1/1991.
Infatti, occorre sottolineare che, nonostante con la riconvenzionale spiegata in primo grado avesse espressamente fatto riferimento, quale Persona_1 data di inizio dell'attività oggetto di rendicontazione, al mese di gennaio 1991, senza alcuna motivazione il Tribunale, invece, ordinava agli attori la presentazione del conto a partire dall'anno 1997.
Ebbene, il motivo di gravame in scrutinio è fondato e deve essere accolto, in base alle considerazioni di seguito esposte: 9
R.G. n. 3431/2019
- innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dai signori , non è vero Per_1
che il capo in oggetto della riconvenzionale formulata dai convenuti costituisse, sul punto, domanda “nuova”, sulla quale legittimamente non accettavano il contraddittorio;
- invero, premesso che la questione non è di stabilire se si tratti di domanda
“nuova”, ma se si tratti di domanda (riconvenzionale appunto) dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., va detto che la giurisprudenza ammette la proposizione di riconvenzionali anche senza tale connessione qualificata, ove tale ultima pretesa non incida, modificandola, sulla competenza del giudice adito;
- sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è che “se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” (così Cass. 1/3/2024, n.
5484), e che “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il simultaneus processus secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio” (così Cass. 15/1/2020, n. 533);
- inoltre, va osservato che i a ben ragione sostengono che gli odierni CP_3
appellati sono tenuti a rendere il conto sin dal giorno 1/1/1991, avendo il proprio genitore , da tale data, sino alla morte della madre Controparte_4 CP_5
amministrato i beni immobili casertani nell'interesse della stessa, nella già
[...]
descritta prospettiva di cui all'art. 2028 c.c.;
- al riguardo, si è sopra evidenziato che in forza della scrittura del 30/12/1990,
avrebbe provveduto all'amministrazione dei beni immobili Controparte_4
nella provincia di Caserta, mentre la sorella avrebbe amministrato il Per_1
palazzo di via Chiatamone in Napoli;
10
R.G. n. 3431/2019
- ora, che in concreto abbia effettivamente provveduto a tale gestione CP
dal gennaio 1990, sino, per quel che qui interessa, alla morte della madre, risulta da vari elementi, quali:
a) la circostanza che nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata in data 21/3/2013, gli attori abbiano espressamente dedotto che, come pattuito dal proprio padre e dalla sorella di quest'ultimo, essi avevano gestito i beni di Caserta;
b) il fatto che gli appellati abbiano dedotto di non dover presentare alcun rendiconto per il periodo in esame perché aveva ricevuto tutte le rendite Controparte_5 non esclude, ma, tenuto conto dell'impegno pacificamente assunto da CP
con la suindicata scrittura, lo conferma, nel senso che attraverso la
[...] gestione dei beni l'usufruttuaria avrebbe dovuto ricevere quanto le spettava;
c) in ogni caso, gli appellati non hanno mai esplicitamente negato che il proprio genitore , nonostante quanto pattuito con la sorella si fosse CP Per_1 disinteressato dell'amministrazione dei cespiti della madre che si trovavano nel casertano;
- dunque, una volta accertato che, nel segmento temporale in questione, che va, come detto, dall'inizio dell'anno 1991 sino alla morte della Controparte_5 avvenuta in data 17/6/1997, il figlio di quest'ultima – – provvide CP all'amministrazione dei cespiti siti in provincia di Caserta di cui la madre era usufruttuaria, nella prospettiva della richiamata gestione di affari altrui, occorre esaminare se ed in che misura gli attuali appellati e NT
, figli di , siano tenuti alla presentazione del conto nei Controparte_2 CP
confronti degli eredi di , attuali appellanti;
Persona_1
- infatti, gli appellanti assumono che entrambi i sarebbero tenuti al Per_1
rendiconto nei confronti di essi ed in particolare: CP_3
a) nella triplice veste di:
1- mandatario, in virtù della NT
scrittura in data 31/12/1990, in cui lo stesso veniva indicato quale gestore degli
Co Co immobili casertani per conto del padre;
donatario di tali immobili;
CP
erede del padre , il quale non aveva mai reso il conto della gestione alla CP
madre usufruttuaria;
b) nella duplice veste di:
1- donatario di tali immobili;
2- erede del Controparte_2
padre , il quale non aveva mai reso il conto della gestione alla madre CP
usufruttuaria; 11
R.G. n. 3431/2019
- ebbene, va in primo luogo escluso che fosse NT
mandatario della gestione degli immobili in forza delle pattuizioni di cui alla citata scrittura privata, posto che l'interpretazione di tale documento induce a ritenere che il padre si sarebbe avvalso, nell'attività di amministrazione, del figlio CP
(così come l'altra contraente si sarebbe NT Persona_1 avvalsa, nell'attività di amministrazione del palazzo in Napoli a via Chiatamone, del figlio ), fermo restando che detta gestione era in ogni caso Controparte_3 imputabile alle sole parti dell'accordo, che erano i fratelli e Controparte_4
Per_1
- va del pari escluso che fosse tenuto a rendere il conto NT
alla nonna in qualità di donatario dei beni casertani, in quanto trattavasi di donazione della nuda proprietà, sicché, in mancanza di specifico mandato conferitogli, non è configurabile un obbligo di amministrazione per il solo fatto della titolarità della nuda proprietà;
- vi è, invece, la legittimazione passiva di – nell'azione di NT
rendiconto esperita dagli appellanti quali eredi di , che era a Persona_1 sua volta erede della madre – nella qualità di erede del padre Controparte_5
Alessandro, il quale aveva, come sopra esposto, amministrato gli immobili in oggetto;
- quanto a , va escluso a suo carico ogni obbligo di rendiconto Controparte_2
quale donatario dei beni, per le stesse ragioni sopra evidenziate per il fratello ed affermato tale obbligo quale erede del padre , per Controparte_9 CP
le stesse ragioni sopra evidenziate;
- non si pone alcun problema di limitazione della responsabilità degli eredi in quanto beneficiati, perché, a norma dell'art. 490 c.c., comma 1, c.c., l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti “e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto”;
- ciò vale nei rapporti fra i nipoti attuali appellati, che hanno accettato con beneficio d'inventario e sono subentrati, in quanto eredi del padre, nell'obbligo di rendiconto che quest'ultimo aveva nei confronti della propria madre e, quindi, degli eredi della stessa (i , a nulla rilevando, ovviamente, la rinuncia all'eredità materna da CP_3
parte di (è chiaro infatti che la rinuncia all'eredità comporta che il CP
rinunciante non subentri nei debiti che il defunto aveva verso terzi, ma non di certo l'estinzione del debito che il rinunciante aveva verso il de cuius). 12
R.G. n. 3431/2019
Deve poi rilevarsi che nel giudizio di primo grado, a fronte della riconvenzionale di rendiconto formulata da gli attori, nella prima memoria ex art. 183, Per_1 comma 6, c.p.c., eccepivano, in via subordinata, la prescrizione dell'azione in oggetto.
Ebbene, premessa la tardività di tale eccezione, che andava sollevata in prima udienza (v. Cass. 19/12/2024, n. 33327), ma tenuto conto che nessuno, né i convenuti, né il Giudice, rilevava detta tardività, va osservato che, a fronte dell'eccepita prescrizione, la convenuta-attrice in riconvenzionale formulava, nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., eccezione di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 n. 5), che prevede tale sospensione “tra l'erede
e l'eredità accettata con beneficio d'inventario”.
Ora, avendo gli appellati, come detto, accettato per rappresentazione l'eredità della nonna, per ciò solo opera la sospensione della prescrizione, così come invocata dagli appellanti ai sensi dell'art. 2941 n. 5), c.c.
Pertanto, a partire dalla morte della (17/6/1997) il corso della Controparte_5
prescrizione è rimasto sospeso a norma della richiamata disposizione codicistica.
Occorre, peraltro, aggiungere come sia irrilevante che gli appellanti non abbiano riproposto nel presente grado l'eccezione di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, la stessa integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (cfr. Cass. 30/9/2016, n. 19567).
In definitiva, in accoglimento del primo motivo di gravame, deve ordinarsi agli appellati la presentazione del conto relativo all'attività di gestione dei beni immobili ricadenti nel territorio casertano, a far data dal giorno 1/1/1991, il tutto come da separata ordinanza pronunciata in pari data per l'ulteriore corso del giudizio.
C-2. Il secondo ed il terzo motivo di appello.
Attraverso tali motivi i signori lamentano che il primo Giudice, con CP_3
riguardo al conto presentato dagli attori, superava le varie contestazioni svolte da essi esponenti, ritenendo, “in perfetta ed acritica adesione alle conclusioni del
CTU”, che fosse stata prodotta tutta la documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite esposte nel predetto conto, con conseguente condanna degli attori medesimi al pagamento della sola somma di € 69.954,11, oltre interessi, 13
R.G. n. 3431/2019
considerando ad esempio voci di spesa inesistenti, del tutto ingiustificate o, comunque, non di pertinenza dell'usufruttuaria dei beni.
Tali doglianze, la cui connessione ne rende opportuno l'esame congiunto, sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti di seguito precisati:
- va premesso che, con riguardo alle poste indicate nel conto presentato dagli odierni appellati, ogni doglianza relativa alle entrate, nel senso che le stesse sarebbero in realtà maggiori, è priva di fondamento perché gli appellanti avevano l'onere di provare tali asserite maggiori entrate;
- ciò in quanto, come affermato dalla Corte regolatrice, la mancata presentazione del conto, ovvero la presentazione del conto priva di adeguati elementi documentali giustificativi – che equivale a mancata presentazione dello stesso (v. Cass.
2/12/2009, n. 25349) – non determina l'inversione dell'onere della prova, che rimane comunque a carico della parte istante che ha richiesto la presentazione del conto (cfr. Cass. 11/11/2013, n. 25302);
- detto questo, hanno ragione gli appellanti a lamentarsi che il primo Giudice, sulla scorta della CTU, abbia ritenuto corretta l'apposizione delle voci di uscita relative alle spese di manutenzione straordinaria agli immobili, atteso che le stesse sono, a norma di legge (v. art. 1005 c.c.) a carico dei proprietari e non degli usufruttuari;
- tali spese, relative alla posizione di e, quindi dei suoi eredi, risultano Per_1 complessivamente pari ad € 89.724,79 (v. allegato 24 alla relazione di CTU,
Tabella S;
v. altresì comparsa conclusionale appellanti, pag. 9);
- quanto, invece, alle spese per imposte, rileva il Collegio che correttamente il primo Giudice, sulla base di quanto indicato dal consulente d'ufficio, ha posto le stesse, in ragione dell'importo di € 53.728,55, tenuto conto che le imposte gravano sull'usufruttuario e non sul nudo proprietario;
- invero, come precisato dalla Corte del diritto, l'usufruttuario si pone come soggetto passivo dell'imposta sul reddito, poiché il contenuto di questo diritto reale di godimento (art. 981 c.c.) ne fa, per definizione, il “possessore del reddito”, ai sensi degli artt. 1 e 86, DPR n. 917/1986, in relazione, rispettivamente, agli artt. 6 e
87;
- per questo, a norma dell'art. 1008 c.c., “le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito” sono a carico dell'usufruttuario, per tutta la durata del suo diritto, mentre il successivo art. 1009, nel continuare a far gravare - con salvezza di norme che stabiliscano diversamente - sul nudo proprietario “i 14
R.G. n. 3431/2019
carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto”, dispone che “l'usufruttuario gli deve corrispondere gli interessi”;
- ne deriva che le imposte sui redditi gravino in via esclusiva sull'usufruttuario, in luogo del proprietario, nelle cui facoltà principali (rientranti nella definizione tributaria del possesso di reddito) egli è subentrato (per tale ricostruzione, v. Cass.
26/4/2002, n. 6052);
- quindi, deve espungersi dalle uscite, così come accreditate agli appellanti, il solo importo di € 89.724,79, pari alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili.
Non possono trovare accoglimento le altre contestazioni svolte dagli appellanti, considerato che nel resto, e fatto salvo quanto verrà precisato nella disamina dei successivi motivi di gravame, ben può porsi a fondamento della presente decisione l'indagine espletata dal CTU, la quale nel suo complesso risulta chiara, analitica e coerente.
Pertanto, in parziale modifica dell'impugnata decisione, occorrerà considerare la suindicata somma di € 89.724,79 nella parte dispositiva, in sede di determinazione dell'oggetto della condanna da pronunciarsi nei confronti dei signori . Per_1
C-3. Il quarto motivo di appello.
Trattasi della doglianza con cui i assumono che nella impugnata decisione CP_3
sarebbe stata ingiustamente obliterata la pretesa risarcitoria, avanzata da essi in primo grado, avente ad oggetto la mala gestio nell'amministrazione da parte di e, per esso, dei suoi figli e Controparte_4 NT CP_2
Sul punto, la sentenza di primo grado va confermata, tenuto conto che il capo di riconvenzionale relativo a tale pretesa risarcitoria risulta articolato in forza di allegazioni del tutto generiche, senza peraltro alcun supporto probatorio, anche di natura presuntiva, che consenta l'accertamento e la liquidazione di un pregiudizio patrimoniale.
C-4. Il quinto motivo di appello.
Con tale motivo gli appellanti recriminano che il Tribunale non abbia accolto la pretesa restitutoria della somma di £ 150.450.000, consegnata a CP
dalla sorella “in conto delle liquidazioni dovute al
[...] Per_1 personale alle dipendenze della SI.ra , somma che il predetto Controparte_5
si era obbligato a depositare su libretto di deposito al portatore, senza fornire in seguito alcuna spiegazione circa la sua utilizzazione. 15
R.G. n. 3431/2019
Il motivo è fondato nei limiti precisati infra.
Va detto al riguardo che gli istanti hanno prodotto (v. fol n. 54 Vol I) la scrittura in data 21/7/1994 sottoscritta da e rilasciata alla sorella Controparte_4
avente il seguente tenore: “Con la presente ti confermo che mi hai Per_1
consegnato in conto della tua quota sulle liquidazioni dovute al personale dipendente da mamma la somma di L. 150.450.000 da me depositata sul libretto….
Della Banca di Sconto e Conti Correnti di S. Maria Capua Vetere, la quale corrisponderà i relativi interessi dal giorno di deposito al giorno della estinzione del libretto”.
Gli attori nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deducevano al riguardo che la suindicata somma era stata “impegnata per le spese correnti in vita della genitrice e per la liquidazione dei dipendenti della sig.ra dopo il suo CP_5 decesso”.
Ebbene, dalla documentazione versata in giudizio non v'è la prova che CP
abbia utilizzato l'importo di cui alla menzionata dichiarazione onde far
[...]
fronte al pagamento dei trattamenti di fine rapporto in favore dei dipendenti della propria madre, tranne per quel che concerne il versamento della somma di £
20.000,00 effettuato in favore di , autista della così NT0 CP_5
come precisato da nella missiva in data 24/12/1996 dalla Persona_1
stessa allegata nel giudizio di prime cure. In detta missiva, infatti, la dante causa degli odierni appellati dichiarava che “l'unica spesa giustificabile è quella della liquidazione a ”, pur contestando la legittimità del prelievo Parte_3
perché non quietanzato. Va peraltro rimarcato come neppure il CTU abbia riscontrato la sussistenza di idonei elementi giustificativi circa l'utilizzazione, da parte di , del maggiore importo ricevuto dalla sorella Controparte_4
per il pagamento delle descritte liquidazioni in favore del personale Per_1
dipendente dalla madre.
Pertanto, in parziale accoglimento del motivo in oggetto, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, gli appellati hanno diritto ad ottenere dai signori Per_1 la restituzione della somma di € 67.371,94 (€ 77.700,94, corrispondenti a £
150.450.00, - € 10.329,00, corrispondenti a £ 20.000.000), il tutto oltre interessi al tasso legale a far data dal 21/7/1994 sino al saldo.
C-5. Il sesto motivo di appello. 16
R.G. n. 3431/2019
Gli appellanti rimproverano al primo Giudice di aver ingiustamente rigettato la domanda di pagamento della somma di € 64.350,00, a titolo di conguaglio dovuto ad essi eredi di , pari alla metà del valore dei dipinti valutati Persona_1
dalla casa d'aste “Christie's” e che i fratelli si erano divisi tra loro.
Il motivo di appello è fondato solo nei limiti di seguito precisati.
Invero, gli attori, nella memoria emendativa, non contestavano che vi fosse stata una divisione consensuale avente ad oggetto i beni mobili in questione, allegando però che dalla stessa era residuato un credito della pari ad € Persona_1
3.155,56. Nella successiva memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., quest'ultima insisteva nella sua prospettazione, deducendo di aver diritto ad un conguaglio pari ad € 64.350,00. Deriva da ciò che la stessa avrebbe dovuto provare il suo assunto, il che non è avvenuto, occorrendo evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dalla documentazione versata in giudizio, relativa alla stima dei beni mobili operata dalla Christie's, non emergono elementi atti a dimostrare l'effettiva entità del preteso maggior conguaglio, in quanto:
- la copia degli elenchi dei beni mobili oggetto di stima (v. foll. 266-290 della produzione di contiene una serie numerosissima di beni, Persona_1
ognuno dei quali risulta sinteticamente descritto, corredato di una valutazione fra un importo minimo ed uno massimo e contrassegnato da una lettera “A” o “C”;
- ebbene, va in primo luogo evidenziato come gli appellanti nulla abbiano dedotto, pur essendone onerati, circa l'effettiva assegnazione di ogni singolo oggetto all'uno ed all'altro condividente, nel senso che la lettera “A” indicasse e quella CP
“C” indicasse con la conseguenza che, a livello di allegazione Per_1
difensiva, ancor prima che probatoria, non vi sono elementi che consentano di individuare in concreto quali siano i beni attribuiti ad ognuno dei condividenti;
- nulla, inoltre, gli istanti hanno dedotto circa l'effettivo valore attribuito a ciascuno dei beni assegnati, nonostante, come detto, la valutazione non contemplasse una cifra precisa, ma un range fra importo minimo e massimo.
Ne deriva che l'appello può essere accolto nei soli limiti dell'importo di € 3.155,56, corrispondente a quello indicato dagli appellati nella richiamata memoria emendativa, sicché, non avendo provato l'avvenuto pagamento di detto conguaglio, questi ultimi devono essere condannati al pagamento del predetto importo in favore degli appellanti.
C-6. Il settimo motivo di appello. 17
R.G. n. 3431/2019
Con tale motivo di gravame gli appellanti criticano la sentenza impugnata perché non ha accolto la domanda volta ad ottenere la condanna degli appellati al pagamento della quota del 50% del valore di due automobili d'epoca che erano di proprietà di e di cui si sarebbe appropriato illegittimamente il Controparte_5
figlio . CP
La doglianza non può essere accolta perché rimasta priva di ogni supporto probatorio in quanto:
- nel giudizio di primo grado richiedeva sul punto, a fini Persona_1 probatori, ordinarsi alle controparti l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., delle scritture private in date 31/1/1952 e 22/5/2003;
- poiché il primo Giudice non accoglieva detta richiesta istruttoria, gli odierni appellanti hanno reiterato la stessa nell'atto di appello;
- tale richiesta, però, non può trovare accoglimento, atteso che nel giudizio di primo grado la stessa non risulta espressamente riproposta all'udienza del 30/5/2018, fissata dal Tribunale di Avellino per la precisazione delle conclusioni;
- al riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui: “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.
La ricordata interpretazione degli articoli 189, 345 e 346 del Cpc (secondo cui
l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata), in particolare, non contrasta con gli articoli 47 e 52 della CDFUE, né con gli articoli
2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto
2008, n. 130 ), né con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di difendersi provando, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa 18
R.G. n. 3431/2019
della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato” (così Cass. 12/12/2023, n. 34639);
- né può ritenersi che alla suindicata udienza di precisazione delle conclusioni abbia riproposto l'istanza di ordine di esibizione in oggetto, Persona_1 essendosi la stessa limitata a riportarsi “alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e successive memorie …”;
- al riguardo, infatti, insegna la Corte regolatrice che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (cfr. Cass. 25/7/2023, n. 22400).
D. La decisione della causa.
Alla luce di tutto quanto in precedenza considerato, in parziale accoglimento dei motivi di appello secondo, terzo, quinto e sesto, e NT
sono tenuti a corrispondere agli appellanti signori la Controparte_2 CP_3
somma ulteriore, rispetto a quella già riconosciuta nella impugnata decisione, di €
160.252,29.
Pertanto, i vanno condannati, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in Per_1 favore dei della complessiva somma di € 230.206,40 (comprensiva della CP_3
somma, già riconosciuta dal primo Giudice, di € 69.954,11) oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, così come indicato nella impugnata decisione, quanto alla somma di € 162.834,46, e con decorrenza dal 21/7/1994, quanto alla somma di € 67.371,94, il tutto sino all'effettivo soddisfo.
Va aggiunto che non può procedersi alla compensazione di detto credito con il controcredito di € 239.244,03, oltre interessi dalla domanda, riconosciuto in capo ai nella sentenza di primo grado, in mancanza di specifico motivo di appello Per_1
avverso detta pronuncia che detta compensazione ha escluso.
Deve infine precisarsi che la presente sentenza non può definire il giudizio, atteso che l'accoglimento del primo motivo di gravame comporta la necessità della prosecuzione dello stesso, come da separata ordinanza resa in pari data, in relazione alla presentazione del conto cui gli appellati sono tenuti anche per il periodo di tempo compreso fra il giorno 1/1/1991 ed il 17/6/1997, data della morte di
Controparte_5
Le spese di lite andranno governate in sede di sentenza definitiva. 19
R.G. n. 3431/2019
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , quali eredi di Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 10/7/2019, nei Persona_1
confronti di e , nonché nei confronti NT Controparte_2
di , anch'egli quale erede di , avverso Controparte_3 Persona_1
la sentenza n. 40/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 10/1/2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) in parziale accoglimento dei motivi di appello secondo, terzo, quinto e sesto, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna NT
e , con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore
[...] Controparte_2 degli appellanti, della somma di € 230.206,40, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda, quanto alla somma di € 162.834,46, e con decorrenza dal
21/7/1994, quanto alla somma di € 67.371,94;
3) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara tenuti NT
e a rendere il conto della gestione dei beni per cui è
[...] Controparte_2
causa anche per il periodo compreso fra il giorno 1/1/1991 ed il 17/6/1997;
4) rigetta, nel resto, l'appello;
5) rimette il governo delle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza resa in pari data per l'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 4/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.