Articolo 5 della Legge 4 aprile 1953, n. 322
Articolo 4
Versione
26 maggio 1953
Art. 5.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici fa fronte con i mezzi del proprio bilancio.

Entrata in vigore il 26 maggio 1953