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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2292/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2292/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
, con sede a Roma via Grezar n. 14, C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SANZONE VALENTINA, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. PIZZENTI FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTE Piaccia al Tribunale In riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, accogliere per la forma e per il merito il presente appello perché fondato sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale riforma della sentenza ed in particolar modo la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa all'accoglimento del domanda di primo grado, sull'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29720229001547243000 e della cartella di pagamento n. 2972011001503124000, in particolare:
- sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado n. 82/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vittoria, dott.ssa Maria Stella Sallemi;
- dire e dichiarare legittima e valida la cartella esattoriale n. 2972011001503124000 con la relativa notifica;
pagina 1 di 5 - dire e dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29720229001547243000 con la relativa notifica;
- dire e dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29720159003639264000 con la relativa notifica e atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
- dire e dichiarare non maturata la prescrizione;
- dire e dichiarare corretto l'operato dell' ; Controparte_1
- condannare parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio di primo grado;
- dire e dichiarare l'annullamento della sentenza di primo grado n. 82/2023 depositata il 02/02/2023 e resa pubblica dal Giudice di Pace di Vittoria il 03/03/2023. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
APPELLATA Piaccia al Tribunale
1. preliminarmente dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto per il primo motivo sopra esposto;
2. nel merito, rigettare l'impugnazione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 82/2023 del 13/03/2023 il Giudice di pace di Vittoria, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha annullato l'intimazione di pagamento n. CP_2
29720229001547243/000, notificata il 7/06/2022, per intervenuta prescrizione quinquennale - ex art. 209 CDS e art. 28 L. 289/1981- della somma di € 1.107,34, richiesta in forza della cartella di pagamento n. 29720110015031240000 notificata il 12/12/2011, emessa nei confronti della per violazione al C.d.S. dell'anno 2008. CP_2
Con atto di citazione notificato il 20/07/2023 ha proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza deducendo la sua erroneità in quanto la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29720159003639264000 notificato il 24/01/2016 mediante deposito presso la Casa comunale seguito dalla raccomandata ritirata da in ogni caso difettava la legittimazione passiva di CP_2 CP_3
Chiedeva pertanto al Tribunale, in riforma della sentenza, di:
- dire e dichiarare legittima e valida la cartella esattoriale n. 2972011001503124000 con la relativa notifica;
- dire e dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29720229001547243000 con la relativa notifica;
- dire e dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29720159003639264000 con la relativa notifica e atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
- dire e dichiarare non maturata la prescrizione;
- dire e dichiarare corretto l'operato dell' ; Controparte_1 con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione deducendo CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., l'estraneità al giudizio dell'atto di intimazione n. 29720159003639264000, non indicato come atto presupposto nell'intimazione impugnata, la correttezza della decisione sull'intervenuta prescrizione e la sussistenza della legittimazione passiva di CP_3
Chiedeva pertanto al Tribunale preliminarmente di dichiarare inammissibile l'atto di appello;
nel merito, di rigettare l'impugnazione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancata indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. unite n. 27199/17). pagina 3 di 5 Nel caso di specie l'appellante ha puntualmente individuato la questione contestata, cioè l'accoglimento da parte del Giudice di pace dell'eccezione di prescrizione e diffusamente argomentato sul punto contrastando le ragioni addotte dal Giudice per non avere considerato l'avvenuta interruzione della prescrizione con la notifica dell'intimazione del 2016. Nel merito l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Emerge dagli atti che la cartella di pagamento n. 29720110015031240000, relativa alla somma di € 1.107,34 per violazioni del Codice della Strada commesse nel 2008, è stata notificata a il 12/12/2011, circostanza ammessa dalla stessa nell'atto di citazione CP_2 CP_2 introduttivo del giudizio di primo grado. In data 24/01/2016 Riscossione Sicilia ha notificato l'avviso di intimazione n. 29720159003639264000 (contenente anche la cartella 2972011001503124000 notificata il 12/12/2011), mediante deposito presso la Casa Comunale seguito dalla raccomandata regolarmente ritirata dalla stessa contribuente in data 7/04/2016 (cfr. doc. c CP_2 prodotto da nel fascicolo di primo grado). Controparte_1
Appare al riguardo infondato il disconoscimento effettuato dalla che lamenta che la CP_2 fotocopia “sia stata consegnata a soggetto incapace, sprovvista di attestazione di conformità”. Come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (Cass. n. 23426/2020). Nel caso di specie, a fronte dell'attestazione da parte dell'agente della riscossione della conformità delle copie agli originali, recando ciascuna pagina prodotta il timbro e la sigla dell'agente, l'eccezione della appare del tutto generica non avendo precisato quale sia CP_2 la difformità tra le copie prodotte e gli originali e chi sia il soggetto incapace al quale fa riferimento, posto che l'avviso di ricevimento prodotto in copia reca la sottoscrizione della stessa . CP_2
L'avviso di intimazione in questione rappresenta pertanto un valido atto interruttivo della prescrizione del credito di € 1.107,34 di cui alla cartella n. 29720110015031240000, notificata il 12/12/2011. Ciò posto, giova osservare che i termini di prescrizione sono statti sospesi dalla normativa emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19 tra l'8/03/2020 e il 31/08/2021 in applicazione del combinato disposto dell'art. 68 D.L. n.18/2020, dell'art. 154 D.L. n. 34/2020, dell'art. 99 D.L. n. 104/2020, dell'art. 1 D.L. n. 129/2020, del D.L. 30/01/2021 n.7, del D.L. del 22/03/2021 n. 41, del D.L. n. 69/2021 del 22/05/2021 e in ultimo del D.L. n. 99 del 30/6/2021. In considerazione della sospensione dei termini, la notifica dell'intimazione n. 29720229001547243 in data 7/06/2022 è avvenuta prima che maturasse il termine quinquennale di prescrizione dal 24/01/2016, data della notifica dell'atto interruttivo di cui sopra.
pagina 4 di 5 In considerazione di quanto esposto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di pace di Vittoria n. 82/23 del 13/03/2023, deve essere rigettata l'opposizione di avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229001547243. CP_2
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2292/2023: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di pace di Vittoria n. 82/23 del 13/03/2023, rigetta l'opposizione di avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2
29720229001547243; condanna a rimborsare ad le spese di CP_2 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 500,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa e, quanto al presente grado, in € 174,00 per spese prenotate a debito e in € 900,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa. Ragusa, 11/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2292/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
, con sede a Roma via Grezar n. 14, C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SANZONE VALENTINA, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , con il CP_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. PIZZENTI FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTE Piaccia al Tribunale In riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, accogliere per la forma e per il merito il presente appello perché fondato sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale riforma della sentenza ed in particolar modo la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa all'accoglimento del domanda di primo grado, sull'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29720229001547243000 e della cartella di pagamento n. 2972011001503124000, in particolare:
- sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado n. 82/2023 emessa dal Giudice di Pace di Vittoria, dott.ssa Maria Stella Sallemi;
- dire e dichiarare legittima e valida la cartella esattoriale n. 2972011001503124000 con la relativa notifica;
pagina 1 di 5 - dire e dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29720229001547243000 con la relativa notifica;
- dire e dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29720159003639264000 con la relativa notifica e atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
- dire e dichiarare non maturata la prescrizione;
- dire e dichiarare corretto l'operato dell' ; Controparte_1
- condannare parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio di primo grado;
- dire e dichiarare l'annullamento della sentenza di primo grado n. 82/2023 depositata il 02/02/2023 e resa pubblica dal Giudice di Pace di Vittoria il 03/03/2023. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
APPELLATA Piaccia al Tribunale
1. preliminarmente dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto per il primo motivo sopra esposto;
2. nel merito, rigettare l'impugnazione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 82/2023 del 13/03/2023 il Giudice di pace di Vittoria, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha annullato l'intimazione di pagamento n. CP_2
29720229001547243/000, notificata il 7/06/2022, per intervenuta prescrizione quinquennale - ex art. 209 CDS e art. 28 L. 289/1981- della somma di € 1.107,34, richiesta in forza della cartella di pagamento n. 29720110015031240000 notificata il 12/12/2011, emessa nei confronti della per violazione al C.d.S. dell'anno 2008. CP_2
Con atto di citazione notificato il 20/07/2023 ha proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza deducendo la sua erroneità in quanto la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'avviso di intimazione n. 29720159003639264000 notificato il 24/01/2016 mediante deposito presso la Casa comunale seguito dalla raccomandata ritirata da in ogni caso difettava la legittimazione passiva di CP_2 CP_3
Chiedeva pertanto al Tribunale, in riforma della sentenza, di:
- dire e dichiarare legittima e valida la cartella esattoriale n. 2972011001503124000 con la relativa notifica;
- dire e dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29720229001547243000 con la relativa notifica;
- dire e dichiarare legittima e valida l'intimazione di pagamento n. 29720159003639264000 con la relativa notifica e atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
- dire e dichiarare non maturata la prescrizione;
- dire e dichiarare corretto l'operato dell' ; Controparte_1 con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione deducendo CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., l'estraneità al giudizio dell'atto di intimazione n. 29720159003639264000, non indicato come atto presupposto nell'intimazione impugnata, la correttezza della decisione sull'intervenuta prescrizione e la sussistenza della legittimazione passiva di CP_3
Chiedeva pertanto al Tribunale preliminarmente di dichiarare inammissibile l'atto di appello;
nel merito, di rigettare l'impugnazione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancata indicazione delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. unite n. 27199/17). pagina 3 di 5 Nel caso di specie l'appellante ha puntualmente individuato la questione contestata, cioè l'accoglimento da parte del Giudice di pace dell'eccezione di prescrizione e diffusamente argomentato sul punto contrastando le ragioni addotte dal Giudice per non avere considerato l'avvenuta interruzione della prescrizione con la notifica dell'intimazione del 2016. Nel merito l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Emerge dagli atti che la cartella di pagamento n. 29720110015031240000, relativa alla somma di € 1.107,34 per violazioni del Codice della Strada commesse nel 2008, è stata notificata a il 12/12/2011, circostanza ammessa dalla stessa nell'atto di citazione CP_2 CP_2 introduttivo del giudizio di primo grado. In data 24/01/2016 Riscossione Sicilia ha notificato l'avviso di intimazione n. 29720159003639264000 (contenente anche la cartella 2972011001503124000 notificata il 12/12/2011), mediante deposito presso la Casa Comunale seguito dalla raccomandata regolarmente ritirata dalla stessa contribuente in data 7/04/2016 (cfr. doc. c CP_2 prodotto da nel fascicolo di primo grado). Controparte_1
Appare al riguardo infondato il disconoscimento effettuato dalla che lamenta che la CP_2 fotocopia “sia stata consegnata a soggetto incapace, sprovvista di attestazione di conformità”. Come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (Cass. n. 23426/2020). Nel caso di specie, a fronte dell'attestazione da parte dell'agente della riscossione della conformità delle copie agli originali, recando ciascuna pagina prodotta il timbro e la sigla dell'agente, l'eccezione della appare del tutto generica non avendo precisato quale sia CP_2 la difformità tra le copie prodotte e gli originali e chi sia il soggetto incapace al quale fa riferimento, posto che l'avviso di ricevimento prodotto in copia reca la sottoscrizione della stessa . CP_2
L'avviso di intimazione in questione rappresenta pertanto un valido atto interruttivo della prescrizione del credito di € 1.107,34 di cui alla cartella n. 29720110015031240000, notificata il 12/12/2011. Ciò posto, giova osservare che i termini di prescrizione sono statti sospesi dalla normativa emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19 tra l'8/03/2020 e il 31/08/2021 in applicazione del combinato disposto dell'art. 68 D.L. n.18/2020, dell'art. 154 D.L. n. 34/2020, dell'art. 99 D.L. n. 104/2020, dell'art. 1 D.L. n. 129/2020, del D.L. 30/01/2021 n.7, del D.L. del 22/03/2021 n. 41, del D.L. n. 69/2021 del 22/05/2021 e in ultimo del D.L. n. 99 del 30/6/2021. In considerazione della sospensione dei termini, la notifica dell'intimazione n. 29720229001547243 in data 7/06/2022 è avvenuta prima che maturasse il termine quinquennale di prescrizione dal 24/01/2016, data della notifica dell'atto interruttivo di cui sopra.
pagina 4 di 5 In considerazione di quanto esposto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di pace di Vittoria n. 82/23 del 13/03/2023, deve essere rigettata l'opposizione di avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229001547243. CP_2
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2292/2023: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di pace di Vittoria n. 82/23 del 13/03/2023, rigetta l'opposizione di avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2
29720229001547243; condanna a rimborsare ad le spese di CP_2 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 500,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa e, quanto al presente grado, in € 174,00 per spese prenotate a debito e in € 900,00 per compenso, oltre a rimborso spese, Iva e Cpa. Ragusa, 11/10/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5