Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 28 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14716 R.G. 2023
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, isola G/8, presso lo studio legale dell'avv. Michele Cuoco, da cui è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boezio n. 4\c, presso lo studio legale degli avv.ti Walter Palombi e Nilia Aversa, da cui è rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: giudizio di quantificazione
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che con sentenza n. 6495/2021 del 17/11/2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso iscritto al n. RG 24099\2019, ha dichiarato il suo diritto
Deduce che la società datrice di lavoro non ha provveduto a pagare l'importo dovuto.
Chiede pertanto accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi analitici allegati, elaborati sulla abse delle buste paga e delle disposizioni del CCNL Telecomunicazioni applicato al rapporto di lavoro de quo, con la condanna della convenuta al pagamento dell'importo richiesto.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
Si è costituita la società resistente, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e in diritto.
Chiede preliminarmente la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c o, quantomeno, dell'art. 337 c.p.c., in attesa che venga decisa in sede d'appello la causa pregiudiziale, avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al superiore inquadramento.
Contesta gli avversi conteggi tanto nel loro ammontare che nelle modalità di calcolo adottate, in particolare evidenziando l'errore nel calcolare correttamente gli importi delle ritenute operate in costanza di e di CP_2
Contratto di Solidarietà Difensivo e operatività del FIS nonché la mancata considerazione degli effetti dell'Accordo stipulato tra le Parti Sociali il 28 febbraio 2017, che hanno determinato la sospensione della maturazione degli scatti di anzianità e riformato la base di calcolo del TFR, da cui venivano esclusi i trattamenti minimi di retribuzione e l'ex indennità di contingenza.
Deduce ancora che per i periodi di sospensione del rapporto con applicazione della integrazione salariale il massimale Inps non consente alcuna rivalutazione;
che risultano erroneamente incluse nelle somme dovute la somma dovuta a titolo di “una tantum”, già erogata alla dipendente;
che sono state erroneamente calcolate le somme dovute per le maggiorazioni a titoli di lavoro supplementare e festivo.
Conclude pertanto per la sospensione del giudizio e nel merito per il rigetto della pretesa avversa. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 14 febbraio 2024, sentite le parti, il Tribunale ha invitato parte ricorrente a riformulare i conteggi sulle somme richieste, anche alla luce delle analitiche contestazioni di parte resistente e al fine della verifica di una soluzione bonaria della controversia.
Depositati tali nuovi conteggi, all'udienza del 15 maggio 2024 su istanza della difesa di parte resistente, la causa è stata rinviata in attesa dell'esito della decisione sul gravame proposto rispetto alla sentenza sull'an del diritto.
All'udienza del 19 giugno 2024, ritenutane la necessità, è stata disposta la nomina di CTU contabile e alla successiva udienza del 12 settembre 2024 è stato conferito l'incarico peritale, con giuramento del consulente nominato e formulazione dei quesiti.
Eseguita e depositata la consulenza tecnica di ufficio, anche a seguito della concessione di proroga dei termini, all'udienza del 16 aprile 2025, sentite le parti e stante il tenore delle rispettive deduzioni e osservazione all'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna e, all'esito della stessa, udita la discussione delle parti, viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e secondo i dettami di cui alla seguente motivazione.
Vanno preliminarmente reiterati in questa sede i motivi a sostegno del rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio proposta dalla difesa della convenuta.
Deve invero ritenersi ritenuto non sussistere i presupposti per la sospensione del processo, tenuto conto che non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.c. e dovendosi ritenere, sulla base degli atti, non possibile una valutazione di plausibile controvertibilità della decisione nel confronto tra la decisione impugnata e la critica mossa con il gravame e considerato, in ogni caso, che la posizione della parte convenuta può essere fatta valere con istanza di sospensione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 373 c.c. e che, in ogni caso, la eventuale riforma di detta sentenza spiegherà gli effetti propri di cui all'art. 336 c.c.
Nel merito va evidenziato che il presente giudizio attiene alla richiesta di quantificazione della pretesa già ritenuta fondata nell'an dalla precedente di condanna generica di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli. Ai fini della corretta quantificazione delle spettanze dovute alla ricorrente ritiene il tribunale di poter porre a fondamento della decisione quanto risultante dalle conclusioni della Ctu in atti.
Le risultanze della consulenza di ufficio appaiono invero coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie in atti, nonché immuni da vizi logici.
Devono, in particolare, ritenersi superabili le osservazioni fatte dal consulente tecnico di parte resistente alla bozza peritale comunicata e reiterate in sede di discussione della causa, per le ragioni già esposte dall'ausiliario del tribunale nella replica alle osservazioni stesse.
Deve, in particolare, ritenersi congruo l'elaborato peritale in quanto si è fondato sulle risultanze delle buste paga in atti al fine di stabilire sia quanto effettivamente percepito dalla ricorrente sia quanto alla stessa dovuto, considerando i periodi delle sospensioni e riduzioni della prestazione di lavoro ivi risultanti ed effetto dei trattamenti di integrazione salariale e dei diversi accordi collettivi di solidarietà pure versati in atti.
Deve inoltre ritenersi priva di pregio l'osservazione relativa alla mancata considerazione degli accordi collettivi per il “congelamento” degli scatti di anzianità, risultando che il Ctu ha effettivamente considerato tale
“congelamento” a decorrere dal 2015, riconoscendo come dovuto per tale voce l'importo fissato a tale data anche per tutto il periodo successivo.
Risulta ancora priva di pregio l'osservazione riferita alla mancata indicazione dell'importo richiesto erogato per la tredicesima mensilità per l'anno 2011, risultando dai conteggi del Ctu che nessuna differenza è stata calcolata per tale mensilità in favore della ricorrente.
Deve, infine, ritenersi priva di pregio l'osservazione del ctp della resistente circa la mancata considerazione degli accordi collettivi per la riduzione della base di calcolo del TFR dovuto, risultando in senso contrario che il Ctu ha effettuato, in piena conformità al quesito ricevuto, un doppio calcolo con e senza l'applicazione di tale limitazione.
Deve pertanto ritenersi pienamente esaustiva la Ctu senza necessità di alcuna integrazione della stessa.
Ritiene il tribunale che la quantificazione del TFR debba essere fatta sulla base del conteggio di cui alla Ctu che tiene conto di quanto previsto dall' accordo del 16/02/2017, che oltra al ”congelamento” degli scatti di anzianità, ha previsto una rideterminazione della base di calcolo del TFR con esclusione dei trattamenti minimi di retribuzione e dell'ex indennità di contingenza. Tale accordo collettivo appare conforme alle disposizioni di legge, stante la previsione di cui all'art. 2120 c.c. e non risulta specificamente contestato dalla difesa di parte ricorrente quanto a congruità rispetto ai parametri costituzionali di cui all'art. 36 Cost.. Da tale importo pari a euro 4.451,30 deve essere detratto l'importo già riconosciuto dalla datrice di lavoro e risultante nel modello CU per l'anno 2020 pari a complessivi euro 4.298,25 ( di cui 2417,15 rimasto in azienda e euro 1881,10 versato al Inps.), per cui spetta alla ricorrente CP_3 la differenza pari a euro 153,05.
Considerato tale ultimo importo in luogo di quello maggiore di euro 4.451,30 inserito dal Ctu nel conteggio complessivo, deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente al pagamento, per le causali di cui è causa, di complessivi euro 6.755,11, al cui pagamento va condannata la convenuta, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore riconosciuto in sentenza nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 6.755,11, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 28 maggio 2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo