Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott. Alfonso Pinto Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1226 /2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
, nella qualità di eredi legittimi di (c.f. C.F._3 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluigi Mangione;
C.F._4
appellanti contro
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._5
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Salzano;
appellata
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Palermo, 1- revocare, annullare e comunque riformare integralmente l'ordinanza impugnata,
2- In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinare il rinnovo della C.T.U. disposta in prime cure, anche sulla base di quanto evidenziato nella Consulenza tecnica a firma del tecnico di fiducia dell'appellante, Ing. , in atti.
3- In linea subordinata, in Persona_2 esito agli accertamenti tecnici di cui al superiore punto, ridurre l'importo del risarcimento richiesto, limitando in ogni caso lo stesso ai danni effettivamente ascrivibili all'immobile di proprietà dell'appellante, e comunque solo per i danni subiti dall'immobile dell'appellato, e in ogni caso al netto dell'Iva. Con vittoria di spese e compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A., del presente giudizio, ed oltre la refusione del contributo unificato.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Palermo, Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Confermare la sentenza di primo grado ritenendo non fondati i motivi di impugnazione per le ragioni di cui in narrativa tenendo conto delle considerazioni esposte. Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo condannò nella sua contumacia, al pagamento in favore di Persona_1 CP_1
della somma di € 60.320,24 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda
[...]
giudiziale fino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite.
A tanto pervenne, sulla scorta dalla documentazione acquisita ed all'esito della c.t.u. espletata nell'accertamento tecnico preventivo ante causam, ritenendo che i danni verificatisi nell'autorimessa di proprietà fossero ascrivibili ad infiltrazioni CP_1
riconducibili alle condizioni in cui versava la proprietà , proprietaria del Per_1
lastrico sovrastante, stante l'assenza di manutenzione nel superiore giardino e le precarie condizioni della pavimentazione in battuto di cemento e delle piastrelle in scaglie di marmo.
2. Col gravame, proposto con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2022,
, e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno censurato l'ordinanza sulla scorta di quattro motivi di Persona_1
impugnazione, così riassumibili:
2 I. grave erroneità e travisamento dei fatti nella imputazione e quantificazione della statuizione condannatoria;
errata quantificazione del risarcimento che aveva incluso somme non dovute e l'IVA;
II. mancata applicazione delle norme sulla ripartizione delle spese condominiali (artt.
1125 e 1126 c.c.);
III. erroneità delle valutazioni tecniche elaborate dal C.T.U. nella relazione resa in sede di A.T.P. riguardo alle cause delle infiltrazioni;
IV. erronea quantificazione, sotto altro profilo, della statuizione condannatoria.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio, con comparsa di risposta del 14 ottobre
2022, che ha resistito al gravame chiedendo la conferma dell'ordinanza CP_1
impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 marzo
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, con il primo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneo travisamento dei fatti operato dal Tribunale in relazione all'imputazione e alla quantificazione della condanna.
Evidenziano l'errore contenuto nella statuizione di condanna, siccome emessa, in forma generica o per equivalente, in favore della al pagamento di importi CP_1 senz'altro alla stessa non spettanti, in quanto attinenti al costo delle opere di ripristino del giardino in proprietà parzialmente sovrastante l'autorimessa in proprietà Per_1
CP_1
Così facendo – hanno proseguito – il Tribunale aveva palesemente travisato le indicazioni contenute nella relazione di C.T.U. e nei suoi allegati, aderendo di contro ed acriticamente alle domande della CP_1
Corollario ulteriore dell'errata statuizione del Tribunale è – a loro dire -
l'ulteriore effetto antigiuridico determinato dalla liquidazione dell'imposta IVA (22%) in favore della nonostante quest'ultima non avesse prodotto alcuna fattura per CP_1 lavori eseguiti, e meno che mai su proprietà degli appellanti.
3 La doglianza è in gran parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' opportuno premettere che alla decisione impugnata il Tribunale è pervenuto previo richiamo delle risultanze della TU (a firma dell'arch. nominato Persona_3 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo incardinato dalla in data CP_1
22 giugno 2019.
Ebbene dalla descrizione dello stato dei luoghi contenuta in detta relazione risulta che l'autorimessa presentava evidenti infiltrazioni di umidità che avevano causato “distacchi di intonaco (foto nn. 4,8 e 9) e distacchi di laterizi dal soffitto (foto nn. 5,6 e 7) per sfondellamento delle pignatte”.
Il fenomeno infiltrativo aveva assunto un carattere di persistente gravità, determinando l'irreversibilità del processo degenerativo e pregiudicando la stabilità della struttura.
Il TU ha, peraltro, evidenziato il concreto rischio di ulteriori crolli in altre aree del garage della segnalando la natura progressiva del danno ed ha motivato CP_1 sulla necessità di sostenere spese non solo per il ripristino dell'autorimessa della danneggiata, ma anche per gli interventi sul giardino e sulla pavimentazione dell'appartamento sovrastante, di proprietà , risultando anch'essi Per_1 funzionalmente coinvolti nella compromissione strutturale.
In altri termini, un intervento confinato al mero risarcimento dei danni già verificatisi nell'autorimessa si sarebbe rivelato insufficiente a garantire la CP_1 messa in sicurezza dei luoghi, posto che, in mancanza di un intervento risolutivo sulle cause delle infiltrazioni, il fenomeno infiltrativo sarebbe destinato a ripresentarsi, con possibili aggravamenti sul piano strutturale e funzionale.
Ebbene, sulla scorta degli esiti della c.t.u., la – con il ricorso CP_1 introduttivo del primo grado – chiese di “condannare la Sig.ra Persona_1 all'integrale risarcimento dei danni in favore di parte attrice con il pagamento della somma determinata in sede di ATP, in € 55.548,14 oltre tutte le spese sostenute sin qui anche per il procedimento di ATP, pari ad € 4.772,10 o di quella maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa, oltre le somme dovute per svalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal fatto sino al soddisfo”.
Ora, nell'accogliere interamente questa pretesa, il Tribunale ha sicuramente errato avendo condannato la al pagamento anche dei costi delle opere, di Per_1
4 rimozione delle cause delle infiltrazioni, che avrebbero dovuto essere eseguiti nell'immobile (sovrastante) di proprietà . Per_1
Al più il Tribunale avrebbe potuto condannare la al risarcimento in Per_1 forma specifica, condannando la danneggiante – nella perdurante inerzia di quest'ultima
–all'esecuzione dei lavori di risanamento del lastrico, individuati dal c.t.u. nel computo metrico allegato alla relazione.
Ma, in mancanza di detta specifica richiesta, il Tribunale non avrebbe potuto provvedervi d'ufficio, altrimenti incorrendo in una ultrapetizione e, a maggior ragione, non può di certo provvedervi questa Corte (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 1470 del
21/01/2025; Sez. 3 - , Ordinanza n. 24737 del 17/08/2023; Sez. 2 - , Ordinanza n. 11438 del 30/04/2021).
Ne discende, quindi, che la statuizione condannatoria, adottata dal Tribunale, va limitata al costo delle opere da eseguire nella proprietà della danneggiata, costi che si determinano, sulla scorta del computo metrico allegato alla c.t.u., nella complessiva somma di euro 17.809,54.
A tale cifra si perviene considerando come interamente riferibili al risanamento della proprietà le voci 1-5 nonché 9 – 10 del computo metrico allegato alla CP_1
c.t.u. e, quanto alla voce 8, la somma di euro 152,59 in quanto da imputare, anche questa, ai costi necessari per le opere da eseguire nello stesso immobile.
Del tutto erronea è la censura relativa al conteggio dell'IVA, essendo notorio che l'imposta sul valore aggiunto dovrà essere corrisposta dal danneggiato su tutti i costi delle opere relative all' esecuzione dei lavori.
6. Con il secondo motivo, i censurano la decisione del Tribunale nella Per_1 parte in cui aveva omesso di applicare anzitutto i criteri normativi previsti dagli artt.
1126 c.c. ossia il criterio generale del riparto delle spese tra i due proprietari dei piani inferiore e superiore e ciò in relazione alle spese per il ripristino del solaio in uso esclusivo ad essa appellante.
E ciò in quanto la pavimentazione in battuto cementizio di pertinenza al proprio immobile , e dalla quale il c.t.u. afferma provenire le infiltrazioni al piano Per_1 sottostante, costituisce copertura del piano sottostante di proprietà CP_1
5 In linea subordinata, qualora non ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 1126 c.c., sostengono che avrebbe dovuto applicarsi il disposto di cui all'art. 1125 c.c. con la suddivisione delle spese in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti.
Soggiungono, in tal senso, che l'ordinanza appellata non indicava alcun elemento per disapplicare la normativa generale, individuata dalle norme sopra richiamate: in particolare non era stato indicato alcun titolo di responsabilità ascrivibile, in modo esclusivo, al proprietario del piano soprastante e che potesse rientrare nell'alveo della disposizione di cui all'art. 2051 c.c..
La doglianza non è fondata ma la motivazione della decisione impugnata deve essere corretta.
È pacifico che ambo gli immobili di proprietà delle parti contrapposte insistano nel Condominio di Viale Lazio n°30 di Palermo.
Ora, secondo quanto accertato dal TU, le infiltrazioni riconducibili al battuto cementizio di pertinenza esclusiva dell'immobile hanno “penetrato la stessa Per_1 muratura perimetrale dell'edificio avendo libero accesso sulle travi di appoggio del solaio” il quale funge da copertura del piano sottostante di proprietà CP_1
In simili circostanze, trova applicazione l'art. 1126 c.c., norma speciale rispetto all'art. 1125 c.c., che disciplina specificamente i casi in cui il lastrico solare o la terrazza a livello – pur di uso o proprietà esclusiva – assolvano alla funzione di copertura di altri piani o porzioni dell'edificio. La giurisprudenza costante, infatti, ha chiarito che in tali ipotesi le spese di riparazione o ricostruzione devono essere ripartite per un terzo a carico del proprietario o utilizzatore esclusivo del lastrico e per due terzi a carico del condominio o degli altri condomini interessati.
Ne consegue che l'art. 1125 c.c., che prevede la ripartizione in parti eguali delle spese relative alle strutture divisorie orizzontali tra i proprietari dei piani sovrapposti, non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il battuto cementizio non svolge la funzione di semplice elemento divisorio, ma quella più ampia e qualificata di copertura di un'unità immobiliare sottostante, così come desumibile sia dalle risultanze della TU che dalla destinazione funzionale del bene.
Dovendosi, quindi, riconoscere che la ripartizione delle spese di ripristino va effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c. c. mette conto ricordare che “in tema
6 di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore [...]; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.”
(Cass. civ., Sez. II, ord. 4 marzo 2020, n. 6088; conf. Cass. SS.UU. n. 9449/2016; Cass.
n. 20347/2017).
Va, peraltro, aggiunto che il regime di responsabilità di cui all'art. 1126 c.c. opera non solo nei casi in cui il lastrico sia in proprietà ma anche nei casi in cui sia di uso esclusivo.
Nell'ambito di questo regime, non rileva che la danneggiata abbia CP_1 agito solo nei confronti del proprietario esclusivo del lastrico e non anche nei confronti del condominio di viale Lazio nr. 40 né, tampoco, che ella stessa, quale condomina, sia tenuta a concorrere al ristoro.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto si rileva, anzitutto, che “il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021).
Per il resto si rileva che “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art.
7 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini» (Cass. n.
1674 del 2015).
Ne consegue che ogni questione relativa al riparto delle spese dovrà e potrà essere in seguito risolta per il tramite dell'azione di regresso ex artt. 2055, 1299 c.c.
7. Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono che, nell'appellata decisione, della relazione di C.T.U., eseguita in sede di A.T.P. sia stato trasfuso solo il conteggio finale ed evidenziano comunque che il giardino di pertinenza dell'unità immobiliare in proprietà , che circoscrive il perimetro dell'appartamento di piano rialzato, si Per_1 sviluppa in massima parte al di fuori del perimetro dell'autorimessa in proprietà
CP_1
Evidenziano che, secondo quanto accertato nella propria consulenza di parte, la circostanza che l'autorimessa della a meno di un'esigua porzione, sia CP_1 sottostante all'area coperta dell'appartamento (non al giardino) di piano rialzato e che le sue pareti verticali, su tre lati, sono direttamente a contatto dei terreni circostanti all'edificio condominiale, costituisce un fatto cruciale, caratterizzante la fattispecie in esame, trascurato del tutto dalla c.t.u..
La doglianza non è fondata.
Nella relazione di consulenza – avverso la quale non furono sollevate obiezioni di sorta se no questo grado dall'appellante – il nominato c.t.u. descrisse compiutamente le ragioni per cui l'estesa umidità nell'autorimessa della derivava dalle CP_1 condizioni dell'immobile della : Per_1
a) nel giardino della vi è assoluta mancanza di manutenzione sia nella Per_1
pavimentazione in battuto di cemento come nel sotto ballatoio esterno;
sia nella pavimentazione in piastrelle in scaglie di marmo e cemento così come nella relativa zoccolatura perimetrale;
b) la pavimentazione del giardino in battuto di cemento presenta lesioni sparse su tutta la superficie dovute alla vetustà piuttosto che alle piantumazioni;
c) nel sotto ballatoio esterno è presente una finestratura le cui mura sono notevolmente assoggettate ad umidità proveniente dalla pavimentazione in battuto di cemento;
d) nel sotto ballatoio esterno nel corso del tempo l'umidità ha penetrato la stessa
8 muratura perimetrale dell'edificio avendo libero accesso sulle travi di appoggio del solaio provocando inconvenienti ben visibili nel sottostante garage;
e) nella vasta area del giardino rivestita con piastrelle di scaglie di marmo e cemento compreso una indiana con funzione di marciapiede sono riscontrate diverse lesioni quali sbeccature nonché parte della zoccolatura sollevata dal proprio piano di posa: queste lesioni permettono alle piogge di penetrare invadendo il sottostante garage;
f) anche il terrazzo piastrellato non risponde più alle funzioni isolanti per il piano inferiore (garage) e pertanto l'andamento delle piogge, vengono assorbite dallo stesso massetto di sotto pavimentazione e dalla muratura;
g) a ciò bisogna aggiungere l'obsoleto sistema di scarico delle acque che prevede un unico sfogo peraltro risultato, in sede di sopralluogo, pieno di residui che ne inficiano il regolare deflusso
Per queste ragioni, ad avviso dell'ausiliario, “i danni lamentati sono ascrivibili eziologicamente ad infiltrazioni umidifere” dalla proprietà e di ciò Per_1
il c.t.u. ha dato una rappresentazione grafica delle vie di accesso delle infiltrazioni di umidità riscontrate nel garage e provenienti dal superiore giardino.
Si tratta di una motivazione logica e argomentata che non presta il fianco alla critica, peraltro in termini meramente dubitativi, avanzata dall'appellante.
8. Con il quarto motivo, gli appellanti lamentano ancora l'erronea quantificazione della statuizione condannatoria.
Si dolgono che il Tribunale l'aveva condannata al pagamento anche della spesa pari a € 1.647,00 - dalla pretesa a titolo di messa in sicurezza del bene - non CP_1 ascrivibili a nessuna voce di costo dovuta, in quanto non ascrivibili né a titolo di refusione delle spese legali né altresì a quelle tecniche sostenute dalla ricorrente per la fase di A.T.P.
La doglianza – sicuramente connessa alla prima - è fondata.
La voce in questione è stata pretesa dalla a titolo di ripetizione dei CP_1 costi – pari, appunto, ad € 1.647,00 – per la “messa in sicurezza del solaio del piano cantinato sito a Palermo, via Veneto nr. 32” oggetto di due fatture pagate alla
[...]
. Controparte_2
9 E' evidente che si tratta di una duplicazione di voce per quanto già riconosciuto tra i costi di rimessione in pristino del garage sulla scorta del computo metrico del c.t.u. al quale solo deve farsi riferimento per la individuazione delle opere necessarie.
9. Venendo, quindi, alla statuizione sulle spese di lite, va ricordato che secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass. 1775/2017 e
14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Più in particolare, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021).
Alla luce di questo criterio, rimanendo, in parte, la soccombenza dell'appellante, le spese di lite di ambo i gradi vanno compensate per metà, la residua quota dovendo seguire la soccombenza ed essere posta carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
10 in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27 dicembre 2021 resa dal
Tribunale di Palermo, appellata da ad altri, con atto di citazione Parte_1
notificato il 27 gennaio 2022, riduce ad euro 17.809,54, oltre interessi legali per come stabilito in ordinanza, la statuizione di condanna disposta dal primo giudice;
conferma, nel resto, l'ordinanza appellata;
compensa per metà le spese di lite di ambo i gradi e condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellata l'ulteriore metà, liquidata per tale quota per l'accertamento tecnico preventivo in complessivi euro 1168,5, per il primo grado in complessivi euro 2538,5 e per questo grado in complessivi euro 1983,00 in tutti e tre i casi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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