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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 20.01.25 nella causa RG n.
268/2021 promossa da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
, assistito dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPAZIANTE CELERE MICHELE
Parte ricorrente
Contro
, assistito dalle dr. Controparte_2 P.IVA_2 sse SANSONE MARIATERESA, ORLANDI PATRIZIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che: Con
-la parte ricorrente ha formulato opposizione all'ordinanza ingiunzione 59/21 emessa dall' di in data 8.9.21, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 23.618 Controparte_2 sulla base della contestazione della violazione delle seguenti norme:
1) articolo 29, comma 1 decreto legislativo 276 /2003 e s.m.i., per aver stipulato un contratto di appalto con la ditta privo dei requisiti previsti dall' articolo 29, comma 1 Controparte_4 decreto legislativo 276 /2003, utilizzando illecitamente nel periodo dal 12/07/2019 al 31/10/2019, le prestazioni di lavoro dei seguenti lavoratori: , per 87 giorni;
, per 93 Parte_2 Parte_3 giorni;
bollettari chiara per 93 giorni;
2) articolo 3, comma 3, d.l. 12/2002 e s.m.i., per avere impiegato i lavoratori e Parte_2
, non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, l'11/07/2019; Parte_3
-la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, eccependo la violazione degli artt. 14, 17 e 18 l. 689/1981 e, in ogni caso, l'insussistenza delle violazioni contestate;
ha chiesto, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo di legge;
Con
-l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, di cui ha contestato la fondatezza;
-la causa, istruita documentalmente e con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, è strata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che: Con
-non è innanzitutto fondato quanto sostenuto dall' in merito alla corretta delimitazione dell'oggetto del giudizio, in relazione all'individuazione della parte ricorrente;
è, infatti, chiaro che il sig. , agendo in proprio e quale legale rappresentante della società, abbia proposto Pt_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione notificata sia al trasgressore sia all'obbligato in solido, non rilevando che l'Ufficio attribuisca una numerazione parzialmente diversa ai medesimi atti (59/21 e 59/21 bis);
-passando ora alle eccezioni preliminari formulate dalla parte ricorrente si osserva quanto segue;
-la violazione dell'art. 14 l. 689/81 non si ritiene ravvisabile nel caso di specie;
come correttamente Con rilevato dall' , infatti, è consolidato in giurisprudenza il seguente principio: “In tema di sanzioni
1 amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n.
689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Cass., Sez. Lav. Ord. 20977/245; in tal senso, ex multis, ad esempio, Cass. Sez. II, ord. 24401/24); Con
-ebbene, nel caso di specie, a seguito dell'accesso in azienda del 21.8.19, l' ha proceduto tempestivamente allo svolgimento di attività istruttoria diretta a definire gli accertamenti (vd. doc. Con 1, 2 fasc. , verbale interlocutorio 12.9.19, richieste documentali del 25.11.19), e ha dunque provveduto all'emissione ed alla notifica del verbale unico di accertamento e notifica del
10.02.2020 nel rispetto del termine di cui all'art. 14 cit., all'esito del procedimento di accertamento;
-si rivela, in secondo luogo, infondata l'eccezione di violazione dell'art. 18 l. 689/1981 essendo stata l'ordinanza ingiunzione notificata a distanza di 18 mesi dal presunto accertamento (10.2.20), Con poiché, come correttamente sostenuto dall' , l'ordinanza ingiunzione può essere pacificamente notificata nel termine di prescrizione quinquennale, nel caso di specie indubbiamente rispettato;
-venendo ora al merito della vicenda, si osserva quanto segue;
-sulla violazione dell'articolo 29, comma 1 decreto legislativo 276 /2003 e s.m.i.,;
-ebbene, appare opportuno premettere in linea generale l'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia;
-si richiama sul punto, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. e si trascrive, quanto precisato dalla Corte d'Appello di Torino, sez. lav., sent. 191/2020 , che ha offerto una autorevole e completa ricognizione degli istituti in esame:
“È noto che, in base all'art. 29, 1° comma, D.Lgs. 276/2003, l'appalto lecito si distingue dalla somministrazione di lavoro (illecita) “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Si tratta di una norma di non facile interpretazione, in quanto afferma che il contratto di appalto si caratterizza “per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” ma aggiunge, al tempo stesso, che questo requisito può risultare anche soltanto “dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”, ovvero dalla mera direzione della forza lavoro, sia pure unitamente alla “assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La circostanza che “l'organizzazione dei mezzi necessari” possa consistere nella sola direzione e organizzazione del personale si realizza, con particolare evidenza, proprio negli appalti – come quelli che sono oggetto del presente giudizio – in cui l'apporto di capitali e attrezzature risulta marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative, i c.d. appalti ad alta intensità di manodopera, o labour intensive. Proprio con riferimento a questa tipologia di appalti, la S.C. ha precisato che “l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (Cass. 15557/2019). Anche la nozione di “servizio in sé” o di “servizio autonomo”, peraltro, non può essere intesa rigidamente – come sembra fare l'appellante principale – perché l'art. 29, 1° comma, D.Lgs. 276/2003 non richiede l'assoluta autonomia del servizio appaltato rispetto al ciclo produttivo dell'azienda committente, e non esclude affatto la liceità degli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività rientranti nel complessivo ciclo produttivo del committente (es. logistica, facchinaggio, movimentazione merci, inserimento di dati nei sistemi informatici, gestione di archivi informatici, ecc.). Ed allora, l'elemento decisivo ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, negli appalti
2 endoaziendali ad alta intensità di manodopera, non è tanto la circostanza che l'attività appaltata sia un
“servizio autonomo”, quanto l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane impiegate per raggiungere il risultato produttivo pattuito, e l'assunzione da parte sua del relativo rischio economico: secondo la S.C., infatti, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 27213/2018; in senso conforme, Cass. 13641/2019) (…)”;
-si richiama in materia anche la recente statuizione della Suprema Corte del 27.04.2022 n. 13182, che ha ribadito il seguente principio: “L'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione dell'attività lavorativa”;
-venendo ora all'esame del caso di specie, si osserva quanto segue;
-in data 19.6.19, in qualità di committente, la società ricorrente (che esercita attività di
[...]
), ha stipulato un contratto di “appalto di servizi” a tempo determinato dal 12.7.19 al Parte_4
31.10.19, con a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile di euro Controparte_4
4.350 per l'esecuzione, da parte di quest'ultima del “servizio di banco”, così come indicato nel
“disciplinare tecnico” allegato al contratto;
quanto alle “specifiche modalità di esecuzione del servizio”, l'art. 7 prevede che “(…) l'appaltatore incarica il signor quale soggetto preposto Parte_3
(d'ora innanzi indicato come “il preposto” che , in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto ha il compito di relazionare alla CP_4
l'andamento del servizio e gli eventi maggiormente significativi. Il preposto ha il compito di impartire ordini e direttive ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore . Il preposto e gli incaricati dell'appaltatore non potranno in alcun modo impartire ordini e/o comunicare istruzioni e/o avvalersi delle prestazioni dei dipendenti, consulenti, collaboratori della committente” (vd. doc. 2 fasc. ric.);
-in data 12.7.19, in forza del contratto indicato, i lavoratori , e Parte_2 Parte_3 Per_1
formalmente dipendenti di hanno iniziato a lavorare presso la ricorrente
[...] CP_4
(vi avrebbero lavorato poi sino al 31.10.19), svolgendo mansioni di baristi/camerieri; Con
-l' ha sostenuto la sussistenza di un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, affermando che, sulla scorta degli accertamenti effettuati, sia risultato che, di fatto, i poteri datoriali organizzativi, conformativi, di controllo e disciplinari nei confronti dei prestatori dipendenti della appaltatrice venissero esercitati dalla società ricorrente-committente e non dall'appaltatrice: di qui la contestazione della violazione di cui si discorre;
Con
-il Tribunale ritiene corrette le valutazioni dell' , essendo emerso dalle risultanze di causa che Contro (l'asserita appaltatrice), lungi dall'aver organizzato ed eterodiretto i propri dipendenti impiegati presso l'unità della società ricorrente (l'asserita committente), si è semplicemente limitata ad occuparsi della mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro (emissione Cud, invio buste paga, effettuazione dei pagamenti), senza, invece, avere mai organizzato un servizio, anche nel senso ampio sopra illustrato: da quanto emerge -e che si illustrerà qui di seguito-, mai l'appaltatrice, ha, infatti, organizzato né diretto il proprio personale dipendente inviato presso la ricorrente;
di fatto dunque la fattispecie realizzatasi nel caso di specie non può essere ricondotta ad un'ipotesi di appalto di servizi, ma deve essere inquadrata in termini di mera somministrazione illecita di manodopera;
-si fa presente, innanzitutto, che la ricorrente ha dato atto di aver versato euro 1.500 per ottenere la
3 certificazione del contratto di appalto;
ebbene, posto che vi è in atti la sola istanza di certificazione
(vd. doc. 6 fasc. ric,), deve, in ogni caso, essere osservato come l'eventuale presunzione di regolarità del contratto e di correttezza della qualificazione derivanti dalla pretesa certificazione non possano, comunque, impedire l'accertamento, in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto;
-ciò premesso, si osserva innanzitutto che nell'immediatezza dei fatti, al momento dell'accesso ispettivo del 21.8.19, i lavoratori coinvolti hanno rilasciato dichiarazioni conformi tra loro ed intrinsecamente coerenti, che qui si riportano:
-il lavoratore ha dichiarato: “Lavoro in questo pubblico esercizio sin dall'apertura, dal Parte_2 11/07/2019, giorno in cui è avvenuta l'inaugurazione (...) il mio orario di lavoro varia di giorno in giorno in base alle esigenze dei titolari i quali dispongono i turni lavorativi per tutti e danno le direttive di lavoro. Gli stessi titolari hanno disposto per i dipendenti una programmazione settimanale. Tutti i lavoratori che operano in questo bar sono subordinati ai datori di lavoro e All'interno del Parte_1 CP_1 bar veniamo seguiti dai titolari, per quanto riguarda l'organizzazione lavorativa e per quanto riguarda l'azione disciplinare (…) In tutto in questo bar lavorano tre dipendenti oltre a me e questi ultimi sono
, e (…) In riferimento alla posso riferire che non ho conosciuto Parte_3 Per_1 Per_2 Parte_5 nessun referente della stessa, non ho avuto alcun rapporto con la stessa ad eccezione del bonifico ricevuto e della busta paga ricevuta tramite mail. Per quanto mi riguarda, i miei referenti e datori di lavoro all'interno di questo bar sono i titolari e con i quali ho rapporti diretti (…)” (vd. doc. Parte_1 CP_1 Con 13 ) ;
-la lavoratrice ha dichiarato: “Lavoro in questo esercizio sin dall'apertura a far data 11/07/2019, Pt_3 sono stata regolarmente assunta dal giorno 11/07/2019 con un contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi, part time di 90 ore mensili stipulato con una Cooperativa MeG Group che io sappia. Non ho visto
e letto bene il contratto di lavoro ed essendo amica dei titolari del bar mi hanno proposto questo contratto di lavoro. Di fatto svolgo la mansione di barista, preparazione pasti veloci, cameriera, e poi preparo anche i gelati che arrivano da una gelateria franchising. Siamo in una fase iniziale dell'attività per cui non ho un orario ben preciso poiché sto lavorando su turnazione con un orario di circa 5/6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Tale orario mi viene imposto dai titolari e con i quali ho di Parte_1 CP_1 fatto un rapporto di lavoro poiché sono loro che mi dicono cosa devo preparare e da loro ricevo direttive ben precise ed eventuali contestazioni. Il giorno di riposo settimanale coincide con il lunedì ed è stato concordato con i predetti titolari. Per quanto mi riguarda i miei datori di lavoro sono i cugini . Pt_1 All'interno di questo bar operiamo sempre con i predetti datori di lavoro che si alternano in base alle loro esigenze (...) Non ho un rapporto diretto con questa cooperativa, ho solo conosciuto un certo , il quale Per_3 si è presentato come referente della cooperativa , con il quale non ho firmato alcun contratto di lavoro (…) I miei datori di lavoro i cugini mi hanno proposto il contratto con la cooperativa che ha una validità di Pt_1
3 mesi al fine di provare questo tipo di contratto. Per quanto io sappia ho un contratto con la cooperativa ma i miei datori di lavoro di fatto sono e Oltre ai titolari in questo bar Parte_1 CP_1 lavorano i miei colleghi e di cui non conosco i cognomi. Alla luce di quanto sopra Pt_2 Per_1 Per_2 dichiarato in riferimento al mio rapporto di lavoro posso dire di essere subordinata ad ed Pt_1 CP_1 Con
(…)” (vd. doc. 14 );
[...]
-la lavoratrice ha dichiarato: “Conosco i soci e da qualche Persona_1 Parte_1 CP_1 tempo e visto che dovevano aprire un bar/gelateria ho chiesto loro se avevano bisogno di una barista e nel mese di luglio mi hanno contattato proponendomi un contratto di lavoro con la società Controparte_4Contr (…) Con la ho avuto solo contatti telefonici con un referente di nome e personalmente non ho Per_3 conosciuto nessuno di presenza. Per i turni ci aggiustiamo tra di noi dipendenti e poi vengono visionati e convalidati dai soci . All'interno lavoro con e in base ai turni e capita di lavorare Pt_1 Pt_3 Pt_2 insieme. Oltre aa loro ci sono anche i soci che operano all'interno, soprattutto nel turno di chiusura. Pt_1 Ci sono anche altri lavoratori che ci aiutano nelle nostre mansioni e ne ricordo qualcuno di nome , Per_4 Pe
e . Il conteggio delle ore viene tenuto dai che poi a fine mese inviano una e-mail alla M&G Per_2 Pt_1 Con (…)” (vd. doc. 15 );
-i sig. ri e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, alla luce della coerenza Parte_2 Per_1 interna e reciproca delle relative dichiarazioni, hanno sostanzialmente ribadito in sede giudiziale quanto già dichiarato in sede ispettiva (vd. verbale ud. 4.7.24);
4 -il sig. ha infatti asserito quanto segue: “Ero commesso di banco, di servizio ai tavoli, servizio Parte_2 al bancone del bar e facevo cassa (…) confermo che ed io eravamo inseriti nell'attività della Pt_3 Per_1 ditta, secondo una turnazione che ci veniva indicata da ed . Io ricordo che abbiamo CP_1 Pt_1 iniziato solo noi 3, successivamente, ma non so che tipo di contratto avessero, sono venute a lavorare 2 o 3 persone. (…) confermo che eravamo sottoposti a potere direttivo, organizzativo e di controllo dei soci Pt_1
ed (…) lo stipendio veniva erogato da tuttavia, non avevo alcun diretto
[...] CP_1 CP_4 Contr contatto con la società in questione. Preciso che gli unici contatti con la fossero le e-mail che mi inviavano con allegato il cedolino paga. Il colloquio di assunzione è stato effettuato dal sig. Parte_1 solamente. Preciso di aver fatto 2 colloqui e forse il secondo con il fratello ma escludo che ci fosse qualcuno di (…); Controparte_4
-la sig.ra ha reso la seguente deposizione: “conosco la perché era mio cognato e Per_1 CP_1 Pt_1 Contr poi sono andata a lavorare per loro (…) Confermo che , ed io lavoravamo per la ditta Pt_3 Pt_2 con turnazione che ci veniva indicata dai cugini . Non mi ricordo se tra luglio e ottobre 2019 hanno Pt_1 lavorato anche altri soggetti, oltre a noi (…) confermo che noi 3 eravamo sottoposti al potere direttivo, di controllo ed organizzativo dei (…) confermo che la pagava lo stipendio, tuttavia, non Pt_1 CP_4 avevo contatto diretto con la società in questione. Conoscendo il mio passato lavorativo i cugini Pt_1 hanno deciso di inserirmi nell'organico”;
-la dichiarazione rilasciata, invece, dalla teste in sede giudiziale risulta parzialmente in Pt_3 contrasto con quella rilasciata in sede ispettiva, nonché con quelle dei colleghi;
ella ha così Contr affermato: “Confermo che ed io lavoravamo presso la La turnazione ci veniva Pt_2 Per_1 Per_ indicata dalla C'era un referente di cui non ricordo il nome, forse , che era venuto in CP_5 azienda a conoscerci a ridosso dell'apertura ed in linea di massima ci aveva indicato i turni. Poi, al bisogno ci sentivamo via e-mail. I sig.ri avevano un'altra attività per cui non erano presenti a parte le prime 2 Pt_1
o 3 settimane che abbiamo aperto”. ADR: “non mi ricordo che turno avessi”. ADR: “Ruotavamo settimanalmente (…) poiché i non c'erano molto. Eravamo in 3 e ed io lo gestivamo. I nostri
Pt_1 Per_1 riferimenti erano i . Sia io che conoscevamo i da tempo e ci sentivamo spesso. Eravamo
Pt_1 Per_1 Pt_1 solo noi 3 e quando potevano, venivano a darci una mano anche i . Il lavoro, poiché il bar si trova sul
Pt_1 lago di Viverone, era molto tranquillo in settimana, mentre al fine settimana c'erano più persone (…) Noi Per_ Contr avevamo una persona di riferimento di cui non ricordo il nome, forse di con il quale, se ci fossero stati dei problemi, ci saremmo sentiti via e-mail o anche tramite whatsapp. Ad esempio, ho avuto dei problemi con il CUD e mi sono riferita alla Non ho fatto un colloquio perché i ed io CP_4 Pt_1 eravamo amici. Il bar l'ho trovato io ma per ragioni personali non ho potuto entrare in società con i ,
Pt_1 dunque, facevo la dipendente però ho conosciuto questo referente della cui ho inviato tutti CP_4 documenti per l'assunzione”;
-si osserva sul punto che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori presentano un apprezzabile grado di attendibilità, in quanto spontanee e prive di condizionamento da parte del datore di lavoro, stante il minore grado di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (vd. Corte d'Appello di Firenze n.1795/2014, n. 1532/2013, n. 664/2015, n. 1003/2015); spesso avviene però che vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa rispetto alle deposizioni rese in sede istruttoria: bisogna tuttavia considerare che queste ultime sono sempre raccolte a distanza di anni, spesso molti, quando cioè i ricordi, le date, i nomi o le circostanze sono quasi sempre appannati dal tempo e conseguentemente il contrasto fra i contenuti deve essere vagliato molto attentamente, specie in ordine alle motivazioni del cd. ripensamento, sulla cui determinazione infiniti possono essere gli elementi incidenti;
-nel caso di specie, poiché la teste non ha fornito alcuna spiegazione in merito al proprio Pt_3 parziale ripensamento si può dunque ritenere più attendibile, per le ragioni dianzi indicate, la precedente dichiarazione (peraltro coerente con quelle dei colleghi e più vicina, nel tempo, all'epoca degli accertamenti);
-si osserva, in ogni caso, che anche nella deposizione testimoniale, la lavoratrice nella Pt_3 sostanza, in relazione all'attività dell'appaltatore, abbia fatto esclusivo riferimento ad aspetti relativi alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, in tal modo corroborando il fatto che in concreto l'appaltatore mai si sia occupato dell'organizzazione del “servizio” e della direzione dei propri dipendenti;
5 -si fa, inoltre, presente che il riferimento, fatto dalla teste, ad un presunto referente dell'appaltatore di nome o forse che abbia avuto un ruolo di tipo organizzativo non trova alcun genere di Per_6 Per_3 riscontro (dall'esame del contratto emergerebbe addirittura che la “preposta” dell'appaltatore presso l'unità della ricorrente avrebbe dovuto essere proprio la sig.ra che, a quanto pare, neppure Pt_3 era consapevole di ciò, non avendone mai fatto riferimento);
-pertanto, alla luce di quanto descritto si può ritenere accertato quanto segue:
• la società ricorrente, per il tramite dei soci e ha selezionato il Parte_1 CP_1 Contro personale da impiegare, utilizzato in un secondo momento tramite la
• i soci davano ai lavoratori dell'appaltatore le direttive di lavoro ed assegnavano loro gli orari;
• i lavoratori di cui si discorre hanno individuato nei soci i propri datori di lavoro, Pt_1 dotati dei tipici poteri datoriali (di organizzazione, controllo ed “eventualmente” disciplinari);
• non era presente alcun referente dell'appaltatore presso la committente;
• la persona che avrebbe dovuto avere, per contratto, il ruolo di preposto dell'appaltatore mai ha dato conto di ciò;
• la appaltatrice si è limitata alla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro (invio buste paga, effettuazione dei pagamenti).
-per tali ragioni, alla luce delle circostanze illustrate, deve essere accertata la non genuinità dell'appalto di servizi di cui si discorre e ritenuta integrata la violazione contestata, la cui sanzione, individuata in misura fissa, deve essere confermata;
-sulla violazione dell' articolo 3, comma 3, d.l. e s.m.i; CP_6 Con
-l' ha contestato la violazione della norma citata, per avere la ricorrente impiegato “in nero”, nella giornata dell' 11 luglio 2019, i lavoratori e Parte_2 Pt_3
-a parere del Tribunale, non vi è, tuttavia, idonea prova della violazione contestata;
-è provato (vd. dichiarazione di tutti i testi) che in data 11.7.19 vi sia stata l'inaugurazione del bar/gelateria dei ricorrenti e che in tale occasione, i lavoratori in questione abbiano partecipato al detto evento;
-nel corso dell'ispezione il sig. ha dichiarato di avere iniziato a lavorare a partire dall'11 Parte_2 luglio 19, ossia dalla data dell'inaugurazione; in sede testimoniale ha però precisato sul punto: “io nel 2019 abitavo vicino al lungolago di Viverone e, sapendo che il giorno 11/09 c'era l'inaugurazione del bar, avevo deciso di recarmi lì per vedere il lavoro che avrei svolto a partire dal giorno seguente. Preciso che il sig. mi aveva informato che il contratto aveva inizio il 12/07. Quella sera ho aiutato a servire Pt_1 gli avventori del bar, portando al tavolo le comande. Sono venuti ad assistere all'inaugurazione anche mia mamma e suo marito coi quali mi sono intrattenuto a parlare (…)Io ricordo che erano presenti all'inaugurazione sia ma anche . Confermo che era presente ed ha dato una mano Pt_3 Per_1 Pt_3 anche lei, ma non ricordo se avesse preparato dei pasti. Non mi ricordo di averla vista preparare i gelati perché il banco frigo dei gelati è arrivato dopo. Quella sera c'erano gli stuzzichini, vini e spumanti”. ADR:
“sono andato lì all'inaugurazione di mia spontanea volontà”. ADR: “quella sera c'era e Parte_1
e intrattenevano gli avventori e servivano anche loro vini e spumanti. Penso che fosse stato CP_1 tutto offerto dai . Saranno state circa una cinquantina di persone. Riguardo il cibo, una parte era già Pt_1 ai tavoli, una parte era ancora da portare ed io e le altre ragazze aiutavamo. Quella sera non ho fatto il servizio cassa (…) ho partecipato come avventore sebbene io abbia dato una mano. Non sono stato pagato quella sera perché il mio contratto è partito il giorno seguente”;
-la sig.ra ha dichiarato di avere iniziato a lavorare in data 11 luglio 19, giorno a partire dal Pt_3 quale è stata regolarmente assunta ed in sede giudiziaria ha chiarito che non lo conoscevo, Pt_2 non mi ricordo se c'era la sera dell'inaugurazione. Credo che ci fosse ma come ospite. Sicuramente c'erano i genitori che sono colleghi di e forse anche la sua fidanzata. Io sono arrivata lì dopo l'inizio Parte_1 e quindi c'era già molta gente (…) La sera dell'inaugurazione, le macchine erano tutte ferme, c'era una torta, dello spumante. Se abbiamo dato dei calici, lo abbiamo fatto in amicizia. In quell'occasione sono stati dati dei gelati. C'erano dei responsabili di . La festa è durata un paio d'ore perché poi il Parte_6 giorno seguente si apriva (…) all'inaugurazione ho partecipato come avventore, cioè come ospite dei sig.ri
6 ”; Pt_1 Con
-ebbene, alla luce del materiale probatorio illustrato, si ritiene che l' non abbia assolto all'onere probatorio su dio sé gravante;
-si osserva, innanzitutto, che il termine iniziale di efficacia dei contratti di lavoro è al 12 luglio 19 e Con non all'11 luglio, come indicato in sede ispettiva dalla sig.ra (vd. doc. 13/14 ); Pt_3
-si precisa, in secondo luogo, che entrambi i lavoratori hanno spiegato di essere stati invitati alla inaugurazione del locale e di avervi preso parte come avventori, di spontanea iniziativa, pur avendo aiutato i titolari a servire le bevande e gli alimenti offerti da questi ultimi;
-a fronte di tali affermazioni, si ritiene che non vi sia prova del fatto che i sig. ri e Pt_3 Parte_2 abbiano svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze dei ricorrenti, essendo, di contro emerso, che nel corso dell'inaugurazione, essi si siano resi disponibili a svolgere limitate attività, per ragioni di cortesia/amicizia/opportunità, posto che dal giorno dopo avrebbero iniziato a lavorare al bar;
il sig. ha, del resto, precisato che si era intrattenuto a parlare con i propri familiari e Parte_2 la sig.ra ha specificato di essere giunta ad inaugurazione già iniziata e di avere aiutato Pt_3 soltanto per motivi di amicizia;
-la sanzione irrogata per la violazione di cui si discorre, pari ad euro 7.200, deve pertanto essere annullata;
-sulle spese di lite;
-stante la reciproca soccombenza, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione irrogata per l'asserita violazione dell'art. articolo 3, comma 3, d.l. 12/2002 e s.m.i.,;
-conferma per il resto l'ordinanza ingiunzione opposta;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 20.1.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 20.01.25 nella causa RG n.
268/2021 promossa da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
, assistito dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPAZIANTE CELERE MICHELE
Parte ricorrente
Contro
, assistito dalle dr. Controparte_2 P.IVA_2 sse SANSONE MARIATERESA, ORLANDI PATRIZIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che: Con
-la parte ricorrente ha formulato opposizione all'ordinanza ingiunzione 59/21 emessa dall' di in data 8.9.21, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 23.618 Controparte_2 sulla base della contestazione della violazione delle seguenti norme:
1) articolo 29, comma 1 decreto legislativo 276 /2003 e s.m.i., per aver stipulato un contratto di appalto con la ditta privo dei requisiti previsti dall' articolo 29, comma 1 Controparte_4 decreto legislativo 276 /2003, utilizzando illecitamente nel periodo dal 12/07/2019 al 31/10/2019, le prestazioni di lavoro dei seguenti lavoratori: , per 87 giorni;
, per 93 Parte_2 Parte_3 giorni;
bollettari chiara per 93 giorni;
2) articolo 3, comma 3, d.l. 12/2002 e s.m.i., per avere impiegato i lavoratori e Parte_2
, non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, l'11/07/2019; Parte_3
-la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, eccependo la violazione degli artt. 14, 17 e 18 l. 689/1981 e, in ogni caso, l'insussistenza delle violazioni contestate;
ha chiesto, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo di legge;
Con
-l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, di cui ha contestato la fondatezza;
-la causa, istruita documentalmente e con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, è strata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che: Con
-non è innanzitutto fondato quanto sostenuto dall' in merito alla corretta delimitazione dell'oggetto del giudizio, in relazione all'individuazione della parte ricorrente;
è, infatti, chiaro che il sig. , agendo in proprio e quale legale rappresentante della società, abbia proposto Pt_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione notificata sia al trasgressore sia all'obbligato in solido, non rilevando che l'Ufficio attribuisca una numerazione parzialmente diversa ai medesimi atti (59/21 e 59/21 bis);
-passando ora alle eccezioni preliminari formulate dalla parte ricorrente si osserva quanto segue;
-la violazione dell'art. 14 l. 689/81 non si ritiene ravvisabile nel caso di specie;
come correttamente Con rilevato dall' , infatti, è consolidato in giurisprudenza il seguente principio: “In tema di sanzioni
1 amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n.
689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Cass., Sez. Lav. Ord. 20977/245; in tal senso, ex multis, ad esempio, Cass. Sez. II, ord. 24401/24); Con
-ebbene, nel caso di specie, a seguito dell'accesso in azienda del 21.8.19, l' ha proceduto tempestivamente allo svolgimento di attività istruttoria diretta a definire gli accertamenti (vd. doc. Con 1, 2 fasc. , verbale interlocutorio 12.9.19, richieste documentali del 25.11.19), e ha dunque provveduto all'emissione ed alla notifica del verbale unico di accertamento e notifica del
10.02.2020 nel rispetto del termine di cui all'art. 14 cit., all'esito del procedimento di accertamento;
-si rivela, in secondo luogo, infondata l'eccezione di violazione dell'art. 18 l. 689/1981 essendo stata l'ordinanza ingiunzione notificata a distanza di 18 mesi dal presunto accertamento (10.2.20), Con poiché, come correttamente sostenuto dall' , l'ordinanza ingiunzione può essere pacificamente notificata nel termine di prescrizione quinquennale, nel caso di specie indubbiamente rispettato;
-venendo ora al merito della vicenda, si osserva quanto segue;
-sulla violazione dell'articolo 29, comma 1 decreto legislativo 276 /2003 e s.m.i.,;
-ebbene, appare opportuno premettere in linea generale l'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia;
-si richiama sul punto, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. e si trascrive, quanto precisato dalla Corte d'Appello di Torino, sez. lav., sent. 191/2020 , che ha offerto una autorevole e completa ricognizione degli istituti in esame:
“È noto che, in base all'art. 29, 1° comma, D.Lgs. 276/2003, l'appalto lecito si distingue dalla somministrazione di lavoro (illecita) “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Si tratta di una norma di non facile interpretazione, in quanto afferma che il contratto di appalto si caratterizza “per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore” ma aggiunge, al tempo stesso, che questo requisito può risultare anche soltanto “dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”, ovvero dalla mera direzione della forza lavoro, sia pure unitamente alla “assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La circostanza che “l'organizzazione dei mezzi necessari” possa consistere nella sola direzione e organizzazione del personale si realizza, con particolare evidenza, proprio negli appalti – come quelli che sono oggetto del presente giudizio – in cui l'apporto di capitali e attrezzature risulta marginale rispetto alla fornitura di prestazioni lavorative, i c.d. appalti ad alta intensità di manodopera, o labour intensive. Proprio con riferimento a questa tipologia di appalti, la S.C. ha precisato che “l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (Cass. 15557/2019). Anche la nozione di “servizio in sé” o di “servizio autonomo”, peraltro, non può essere intesa rigidamente – come sembra fare l'appellante principale – perché l'art. 29, 1° comma, D.Lgs. 276/2003 non richiede l'assoluta autonomia del servizio appaltato rispetto al ciclo produttivo dell'azienda committente, e non esclude affatto la liceità degli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività rientranti nel complessivo ciclo produttivo del committente (es. logistica, facchinaggio, movimentazione merci, inserimento di dati nei sistemi informatici, gestione di archivi informatici, ecc.). Ed allora, l'elemento decisivo ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie, negli appalti
2 endoaziendali ad alta intensità di manodopera, non è tanto la circostanza che l'attività appaltata sia un
“servizio autonomo”, quanto l'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane impiegate per raggiungere il risultato produttivo pattuito, e l'assunzione da parte sua del relativo rischio economico: secondo la S.C., infatti, “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 27213/2018; in senso conforme, Cass. 13641/2019) (…)”;
-si richiama in materia anche la recente statuizione della Suprema Corte del 27.04.2022 n. 13182, che ha ribadito il seguente principio: “L'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione dell'attività lavorativa”;
-venendo ora all'esame del caso di specie, si osserva quanto segue;
-in data 19.6.19, in qualità di committente, la società ricorrente (che esercita attività di
[...]
), ha stipulato un contratto di “appalto di servizi” a tempo determinato dal 12.7.19 al Parte_4
31.10.19, con a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile di euro Controparte_4
4.350 per l'esecuzione, da parte di quest'ultima del “servizio di banco”, così come indicato nel
“disciplinare tecnico” allegato al contratto;
quanto alle “specifiche modalità di esecuzione del servizio”, l'art. 7 prevede che “(…) l'appaltatore incarica il signor quale soggetto preposto Parte_3
(d'ora innanzi indicato come “il preposto” che , in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto ha il compito di relazionare alla CP_4
l'andamento del servizio e gli eventi maggiormente significativi. Il preposto ha il compito di impartire ordini e direttive ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore . Il preposto e gli incaricati dell'appaltatore non potranno in alcun modo impartire ordini e/o comunicare istruzioni e/o avvalersi delle prestazioni dei dipendenti, consulenti, collaboratori della committente” (vd. doc. 2 fasc. ric.);
-in data 12.7.19, in forza del contratto indicato, i lavoratori , e Parte_2 Parte_3 Per_1
formalmente dipendenti di hanno iniziato a lavorare presso la ricorrente
[...] CP_4
(vi avrebbero lavorato poi sino al 31.10.19), svolgendo mansioni di baristi/camerieri; Con
-l' ha sostenuto la sussistenza di un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, affermando che, sulla scorta degli accertamenti effettuati, sia risultato che, di fatto, i poteri datoriali organizzativi, conformativi, di controllo e disciplinari nei confronti dei prestatori dipendenti della appaltatrice venissero esercitati dalla società ricorrente-committente e non dall'appaltatrice: di qui la contestazione della violazione di cui si discorre;
Con
-il Tribunale ritiene corrette le valutazioni dell' , essendo emerso dalle risultanze di causa che Contro (l'asserita appaltatrice), lungi dall'aver organizzato ed eterodiretto i propri dipendenti impiegati presso l'unità della società ricorrente (l'asserita committente), si è semplicemente limitata ad occuparsi della mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro (emissione Cud, invio buste paga, effettuazione dei pagamenti), senza, invece, avere mai organizzato un servizio, anche nel senso ampio sopra illustrato: da quanto emerge -e che si illustrerà qui di seguito-, mai l'appaltatrice, ha, infatti, organizzato né diretto il proprio personale dipendente inviato presso la ricorrente;
di fatto dunque la fattispecie realizzatasi nel caso di specie non può essere ricondotta ad un'ipotesi di appalto di servizi, ma deve essere inquadrata in termini di mera somministrazione illecita di manodopera;
-si fa presente, innanzitutto, che la ricorrente ha dato atto di aver versato euro 1.500 per ottenere la
3 certificazione del contratto di appalto;
ebbene, posto che vi è in atti la sola istanza di certificazione
(vd. doc. 6 fasc. ric,), deve, in ogni caso, essere osservato come l'eventuale presunzione di regolarità del contratto e di correttezza della qualificazione derivanti dalla pretesa certificazione non possano, comunque, impedire l'accertamento, in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto;
-ciò premesso, si osserva innanzitutto che nell'immediatezza dei fatti, al momento dell'accesso ispettivo del 21.8.19, i lavoratori coinvolti hanno rilasciato dichiarazioni conformi tra loro ed intrinsecamente coerenti, che qui si riportano:
-il lavoratore ha dichiarato: “Lavoro in questo pubblico esercizio sin dall'apertura, dal Parte_2 11/07/2019, giorno in cui è avvenuta l'inaugurazione (...) il mio orario di lavoro varia di giorno in giorno in base alle esigenze dei titolari i quali dispongono i turni lavorativi per tutti e danno le direttive di lavoro. Gli stessi titolari hanno disposto per i dipendenti una programmazione settimanale. Tutti i lavoratori che operano in questo bar sono subordinati ai datori di lavoro e All'interno del Parte_1 CP_1 bar veniamo seguiti dai titolari, per quanto riguarda l'organizzazione lavorativa e per quanto riguarda l'azione disciplinare (…) In tutto in questo bar lavorano tre dipendenti oltre a me e questi ultimi sono
, e (…) In riferimento alla posso riferire che non ho conosciuto Parte_3 Per_1 Per_2 Parte_5 nessun referente della stessa, non ho avuto alcun rapporto con la stessa ad eccezione del bonifico ricevuto e della busta paga ricevuta tramite mail. Per quanto mi riguarda, i miei referenti e datori di lavoro all'interno di questo bar sono i titolari e con i quali ho rapporti diretti (…)” (vd. doc. Parte_1 CP_1 Con 13 ) ;
-la lavoratrice ha dichiarato: “Lavoro in questo esercizio sin dall'apertura a far data 11/07/2019, Pt_3 sono stata regolarmente assunta dal giorno 11/07/2019 con un contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi, part time di 90 ore mensili stipulato con una Cooperativa MeG Group che io sappia. Non ho visto
e letto bene il contratto di lavoro ed essendo amica dei titolari del bar mi hanno proposto questo contratto di lavoro. Di fatto svolgo la mansione di barista, preparazione pasti veloci, cameriera, e poi preparo anche i gelati che arrivano da una gelateria franchising. Siamo in una fase iniziale dell'attività per cui non ho un orario ben preciso poiché sto lavorando su turnazione con un orario di circa 5/6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Tale orario mi viene imposto dai titolari e con i quali ho di Parte_1 CP_1 fatto un rapporto di lavoro poiché sono loro che mi dicono cosa devo preparare e da loro ricevo direttive ben precise ed eventuali contestazioni. Il giorno di riposo settimanale coincide con il lunedì ed è stato concordato con i predetti titolari. Per quanto mi riguarda i miei datori di lavoro sono i cugini . Pt_1 All'interno di questo bar operiamo sempre con i predetti datori di lavoro che si alternano in base alle loro esigenze (...) Non ho un rapporto diretto con questa cooperativa, ho solo conosciuto un certo , il quale Per_3 si è presentato come referente della cooperativa , con il quale non ho firmato alcun contratto di lavoro (…) I miei datori di lavoro i cugini mi hanno proposto il contratto con la cooperativa che ha una validità di Pt_1
3 mesi al fine di provare questo tipo di contratto. Per quanto io sappia ho un contratto con la cooperativa ma i miei datori di lavoro di fatto sono e Oltre ai titolari in questo bar Parte_1 CP_1 lavorano i miei colleghi e di cui non conosco i cognomi. Alla luce di quanto sopra Pt_2 Per_1 Per_2 dichiarato in riferimento al mio rapporto di lavoro posso dire di essere subordinata ad ed Pt_1 CP_1 Con
(…)” (vd. doc. 14 );
[...]
-la lavoratrice ha dichiarato: “Conosco i soci e da qualche Persona_1 Parte_1 CP_1 tempo e visto che dovevano aprire un bar/gelateria ho chiesto loro se avevano bisogno di una barista e nel mese di luglio mi hanno contattato proponendomi un contratto di lavoro con la società Controparte_4Contr (…) Con la ho avuto solo contatti telefonici con un referente di nome e personalmente non ho Per_3 conosciuto nessuno di presenza. Per i turni ci aggiustiamo tra di noi dipendenti e poi vengono visionati e convalidati dai soci . All'interno lavoro con e in base ai turni e capita di lavorare Pt_1 Pt_3 Pt_2 insieme. Oltre aa loro ci sono anche i soci che operano all'interno, soprattutto nel turno di chiusura. Pt_1 Ci sono anche altri lavoratori che ci aiutano nelle nostre mansioni e ne ricordo qualcuno di nome , Per_4 Pe
e . Il conteggio delle ore viene tenuto dai che poi a fine mese inviano una e-mail alla M&G Per_2 Pt_1 Con (…)” (vd. doc. 15 );
-i sig. ri e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, alla luce della coerenza Parte_2 Per_1 interna e reciproca delle relative dichiarazioni, hanno sostanzialmente ribadito in sede giudiziale quanto già dichiarato in sede ispettiva (vd. verbale ud. 4.7.24);
4 -il sig. ha infatti asserito quanto segue: “Ero commesso di banco, di servizio ai tavoli, servizio Parte_2 al bancone del bar e facevo cassa (…) confermo che ed io eravamo inseriti nell'attività della Pt_3 Per_1 ditta, secondo una turnazione che ci veniva indicata da ed . Io ricordo che abbiamo CP_1 Pt_1 iniziato solo noi 3, successivamente, ma non so che tipo di contratto avessero, sono venute a lavorare 2 o 3 persone. (…) confermo che eravamo sottoposti a potere direttivo, organizzativo e di controllo dei soci Pt_1
ed (…) lo stipendio veniva erogato da tuttavia, non avevo alcun diretto
[...] CP_1 CP_4 Contr contatto con la società in questione. Preciso che gli unici contatti con la fossero le e-mail che mi inviavano con allegato il cedolino paga. Il colloquio di assunzione è stato effettuato dal sig. Parte_1 solamente. Preciso di aver fatto 2 colloqui e forse il secondo con il fratello ma escludo che ci fosse qualcuno di (…); Controparte_4
-la sig.ra ha reso la seguente deposizione: “conosco la perché era mio cognato e Per_1 CP_1 Pt_1 Contr poi sono andata a lavorare per loro (…) Confermo che , ed io lavoravamo per la ditta Pt_3 Pt_2 con turnazione che ci veniva indicata dai cugini . Non mi ricordo se tra luglio e ottobre 2019 hanno Pt_1 lavorato anche altri soggetti, oltre a noi (…) confermo che noi 3 eravamo sottoposti al potere direttivo, di controllo ed organizzativo dei (…) confermo che la pagava lo stipendio, tuttavia, non Pt_1 CP_4 avevo contatto diretto con la società in questione. Conoscendo il mio passato lavorativo i cugini Pt_1 hanno deciso di inserirmi nell'organico”;
-la dichiarazione rilasciata, invece, dalla teste in sede giudiziale risulta parzialmente in Pt_3 contrasto con quella rilasciata in sede ispettiva, nonché con quelle dei colleghi;
ella ha così Contr affermato: “Confermo che ed io lavoravamo presso la La turnazione ci veniva Pt_2 Per_1 Per_ indicata dalla C'era un referente di cui non ricordo il nome, forse , che era venuto in CP_5 azienda a conoscerci a ridosso dell'apertura ed in linea di massima ci aveva indicato i turni. Poi, al bisogno ci sentivamo via e-mail. I sig.ri avevano un'altra attività per cui non erano presenti a parte le prime 2 Pt_1
o 3 settimane che abbiamo aperto”. ADR: “non mi ricordo che turno avessi”. ADR: “Ruotavamo settimanalmente (…) poiché i non c'erano molto. Eravamo in 3 e ed io lo gestivamo. I nostri
Pt_1 Per_1 riferimenti erano i . Sia io che conoscevamo i da tempo e ci sentivamo spesso. Eravamo
Pt_1 Per_1 Pt_1 solo noi 3 e quando potevano, venivano a darci una mano anche i . Il lavoro, poiché il bar si trova sul
Pt_1 lago di Viverone, era molto tranquillo in settimana, mentre al fine settimana c'erano più persone (…) Noi Per_ Contr avevamo una persona di riferimento di cui non ricordo il nome, forse di con il quale, se ci fossero stati dei problemi, ci saremmo sentiti via e-mail o anche tramite whatsapp. Ad esempio, ho avuto dei problemi con il CUD e mi sono riferita alla Non ho fatto un colloquio perché i ed io CP_4 Pt_1 eravamo amici. Il bar l'ho trovato io ma per ragioni personali non ho potuto entrare in società con i ,
Pt_1 dunque, facevo la dipendente però ho conosciuto questo referente della cui ho inviato tutti CP_4 documenti per l'assunzione”;
-si osserva sul punto che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori presentano un apprezzabile grado di attendibilità, in quanto spontanee e prive di condizionamento da parte del datore di lavoro, stante il minore grado di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (vd. Corte d'Appello di Firenze n.1795/2014, n. 1532/2013, n. 664/2015, n. 1003/2015); spesso avviene però che vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa rispetto alle deposizioni rese in sede istruttoria: bisogna tuttavia considerare che queste ultime sono sempre raccolte a distanza di anni, spesso molti, quando cioè i ricordi, le date, i nomi o le circostanze sono quasi sempre appannati dal tempo e conseguentemente il contrasto fra i contenuti deve essere vagliato molto attentamente, specie in ordine alle motivazioni del cd. ripensamento, sulla cui determinazione infiniti possono essere gli elementi incidenti;
-nel caso di specie, poiché la teste non ha fornito alcuna spiegazione in merito al proprio Pt_3 parziale ripensamento si può dunque ritenere più attendibile, per le ragioni dianzi indicate, la precedente dichiarazione (peraltro coerente con quelle dei colleghi e più vicina, nel tempo, all'epoca degli accertamenti);
-si osserva, in ogni caso, che anche nella deposizione testimoniale, la lavoratrice nella Pt_3 sostanza, in relazione all'attività dell'appaltatore, abbia fatto esclusivo riferimento ad aspetti relativi alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, in tal modo corroborando il fatto che in concreto l'appaltatore mai si sia occupato dell'organizzazione del “servizio” e della direzione dei propri dipendenti;
5 -si fa, inoltre, presente che il riferimento, fatto dalla teste, ad un presunto referente dell'appaltatore di nome o forse che abbia avuto un ruolo di tipo organizzativo non trova alcun genere di Per_6 Per_3 riscontro (dall'esame del contratto emergerebbe addirittura che la “preposta” dell'appaltatore presso l'unità della ricorrente avrebbe dovuto essere proprio la sig.ra che, a quanto pare, neppure Pt_3 era consapevole di ciò, non avendone mai fatto riferimento);
-pertanto, alla luce di quanto descritto si può ritenere accertato quanto segue:
• la società ricorrente, per il tramite dei soci e ha selezionato il Parte_1 CP_1 Contro personale da impiegare, utilizzato in un secondo momento tramite la
• i soci davano ai lavoratori dell'appaltatore le direttive di lavoro ed assegnavano loro gli orari;
• i lavoratori di cui si discorre hanno individuato nei soci i propri datori di lavoro, Pt_1 dotati dei tipici poteri datoriali (di organizzazione, controllo ed “eventualmente” disciplinari);
• non era presente alcun referente dell'appaltatore presso la committente;
• la persona che avrebbe dovuto avere, per contratto, il ruolo di preposto dell'appaltatore mai ha dato conto di ciò;
• la appaltatrice si è limitata alla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro (invio buste paga, effettuazione dei pagamenti).
-per tali ragioni, alla luce delle circostanze illustrate, deve essere accertata la non genuinità dell'appalto di servizi di cui si discorre e ritenuta integrata la violazione contestata, la cui sanzione, individuata in misura fissa, deve essere confermata;
-sulla violazione dell' articolo 3, comma 3, d.l. e s.m.i; CP_6 Con
-l' ha contestato la violazione della norma citata, per avere la ricorrente impiegato “in nero”, nella giornata dell' 11 luglio 2019, i lavoratori e Parte_2 Pt_3
-a parere del Tribunale, non vi è, tuttavia, idonea prova della violazione contestata;
-è provato (vd. dichiarazione di tutti i testi) che in data 11.7.19 vi sia stata l'inaugurazione del bar/gelateria dei ricorrenti e che in tale occasione, i lavoratori in questione abbiano partecipato al detto evento;
-nel corso dell'ispezione il sig. ha dichiarato di avere iniziato a lavorare a partire dall'11 Parte_2 luglio 19, ossia dalla data dell'inaugurazione; in sede testimoniale ha però precisato sul punto: “io nel 2019 abitavo vicino al lungolago di Viverone e, sapendo che il giorno 11/09 c'era l'inaugurazione del bar, avevo deciso di recarmi lì per vedere il lavoro che avrei svolto a partire dal giorno seguente. Preciso che il sig. mi aveva informato che il contratto aveva inizio il 12/07. Quella sera ho aiutato a servire Pt_1 gli avventori del bar, portando al tavolo le comande. Sono venuti ad assistere all'inaugurazione anche mia mamma e suo marito coi quali mi sono intrattenuto a parlare (…)Io ricordo che erano presenti all'inaugurazione sia ma anche . Confermo che era presente ed ha dato una mano Pt_3 Per_1 Pt_3 anche lei, ma non ricordo se avesse preparato dei pasti. Non mi ricordo di averla vista preparare i gelati perché il banco frigo dei gelati è arrivato dopo. Quella sera c'erano gli stuzzichini, vini e spumanti”. ADR:
“sono andato lì all'inaugurazione di mia spontanea volontà”. ADR: “quella sera c'era e Parte_1
e intrattenevano gli avventori e servivano anche loro vini e spumanti. Penso che fosse stato CP_1 tutto offerto dai . Saranno state circa una cinquantina di persone. Riguardo il cibo, una parte era già Pt_1 ai tavoli, una parte era ancora da portare ed io e le altre ragazze aiutavamo. Quella sera non ho fatto il servizio cassa (…) ho partecipato come avventore sebbene io abbia dato una mano. Non sono stato pagato quella sera perché il mio contratto è partito il giorno seguente”;
-la sig.ra ha dichiarato di avere iniziato a lavorare in data 11 luglio 19, giorno a partire dal Pt_3 quale è stata regolarmente assunta ed in sede giudiziaria ha chiarito che non lo conoscevo, Pt_2 non mi ricordo se c'era la sera dell'inaugurazione. Credo che ci fosse ma come ospite. Sicuramente c'erano i genitori che sono colleghi di e forse anche la sua fidanzata. Io sono arrivata lì dopo l'inizio Parte_1 e quindi c'era già molta gente (…) La sera dell'inaugurazione, le macchine erano tutte ferme, c'era una torta, dello spumante. Se abbiamo dato dei calici, lo abbiamo fatto in amicizia. In quell'occasione sono stati dati dei gelati. C'erano dei responsabili di . La festa è durata un paio d'ore perché poi il Parte_6 giorno seguente si apriva (…) all'inaugurazione ho partecipato come avventore, cioè come ospite dei sig.ri
6 ”; Pt_1 Con
-ebbene, alla luce del materiale probatorio illustrato, si ritiene che l' non abbia assolto all'onere probatorio su dio sé gravante;
-si osserva, innanzitutto, che il termine iniziale di efficacia dei contratti di lavoro è al 12 luglio 19 e Con non all'11 luglio, come indicato in sede ispettiva dalla sig.ra (vd. doc. 13/14 ); Pt_3
-si precisa, in secondo luogo, che entrambi i lavoratori hanno spiegato di essere stati invitati alla inaugurazione del locale e di avervi preso parte come avventori, di spontanea iniziativa, pur avendo aiutato i titolari a servire le bevande e gli alimenti offerti da questi ultimi;
-a fronte di tali affermazioni, si ritiene che non vi sia prova del fatto che i sig. ri e Pt_3 Parte_2 abbiano svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze dei ricorrenti, essendo, di contro emerso, che nel corso dell'inaugurazione, essi si siano resi disponibili a svolgere limitate attività, per ragioni di cortesia/amicizia/opportunità, posto che dal giorno dopo avrebbero iniziato a lavorare al bar;
il sig. ha, del resto, precisato che si era intrattenuto a parlare con i propri familiari e Parte_2 la sig.ra ha specificato di essere giunta ad inaugurazione già iniziata e di avere aiutato Pt_3 soltanto per motivi di amicizia;
-la sanzione irrogata per la violazione di cui si discorre, pari ad euro 7.200, deve pertanto essere annullata;
-sulle spese di lite;
-stante la reciproca soccombenza, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione irrogata per l'asserita violazione dell'art. articolo 3, comma 3, d.l. 12/2002 e s.m.i.,;
-conferma per il resto l'ordinanza ingiunzione opposta;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 20.1.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
7