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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1221/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Graci Lorenzo) Parte_1
E
, nata a [...] il [...](Avv. Graci Controparte_1
Lorenzo)
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con Parte_1 Controparte_1 ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 luglio
2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza non definitiva n. 123 resa da questo Tribunale il 10-15 ottobre 2024 venivano omologate le seguenti condizioni:
1. “Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Licata.
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Licata via Fratelli
Cervi nr. 19, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra
[...]
, fin tanto il minore non avrà Controparte_1 Persona_1
raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento del figlio minore nato a [...]
Licata il 28.06.1999, ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), con collocazione stabile presso la residenza della madre, con facoltà per il padre di vederlo a tenerlo con sé tutte le volte che vorrà e potrà, compatibilmente con le esigenze del figlio minore.
Confermare il superiore affido condiviso, e dunque sin d'ora – nell'ipotesi di incomprensioni e/o problemi in ordine allo stesso – disporre il seguente calendario di visita: il padre avrà la possibilità di tenere con sé il figlio il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e a settimane alterne durante i fine settimana a partire dalle 16,00 del sabato avendo cura di portare il minore a scuola la giornata del lunedì e comunque compatibilmente con il desiderio, le esigenze scolastiche e ludiche dello stesso. Durante il periodo natalizio il figlio trascorrerà con il padre giorni 5 consecutivi, Persona_1 ricomprendenti il Natale (dal 23 al 27 dicembre) negli anni con cifra finale pari e, negli anni con cifra finale dispari, cinque giorni consecutivi comprendenti il capodanno (dal 30 dicembre al 3 gennaio); durante le festività pasquali tre giorni consecutivi, ricomprendenti la domenica di Pasqua (dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua), negli anni con cifra finale dispari e, negli anni con cifra finale pari, due giorni consecutivi comprendenti il Lunedì dell'Angelo ed il martedì seguente;
durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, alternando il mese di luglio negli anni con cifra finale pari, e quello di agosto negli anni dispari;
durante tali 15 giorni, alla madre sarà garantito l'identico diritto di visita convenuto per il padre;
per i compleanni il minore consumerà un pasto (pranzo e cena) con ogni genitore, di tal modo che abbiano la possibilità di festeggiare con ognuno di essi nel rispetto della bigenitorialità; la scelta del pasto sarà della madre.
Quando il figlio è con uno dei genitori l'altro potrà telefonargli con la seguente frequenza: 1 volta al giorno.
Nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro e/o familiari improrogabili e improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere in custodia il figlio non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero nel caso di impossibilità di entrambi, alle persone di comune fiducia, che potranno occuparsi del figlio minore anche ospitandolo presso la propria abitazione.
Nel caso di impegnativa malattia del figlio questo si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo accordi.
La scelta dell'Istituto scolastico nonché le sue variazioni dovranno essere necessariamente concordate, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolmente sulla vita del figlio.
Nell'ipotesi in cui si verificano problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi di impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore.
Non è data licenza a ciascuno dei genitori di portare il figlio all'estero.
4. Ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento del figlio per capitoli di spesa, così attribuiti:
La madre assumerà l'onere di provvedere integralmente, a tutte le spese legate alla convivenza con lei, cibo e abbigliamento, nonché alle spese sport, istruzioni ed altro. Confermare le spese imprevedibili, che ove si presentino verranno ripartite in proporzione del 50% ciascuno, ovvero provvisoriamente anticipate da taluno dei genitori con diritto di rivalsa nei confronti dell'altro genitore previa esibizione della documentazione attestante le spese sostenute. Confermare l'assegno di mantenimento del figlio minore nella misura di €
250,00 mensili, e dunque che il padre verserà come già detto sopra alla madre, entro e non oltre il decimo giorno di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: << libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN se non vi sia accordo per assistenza privata, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
spese di custodia dei figli minorenni
(babysitter) se rese necessarie per improvvisi impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattie della prole e/o di uno dei genitori in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite >>.
Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori:
-scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventauli spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e riparazioni di mezzi di trasporto (macchina, motorino e moto).
-spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
-Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Il rimborso al genitore che avrà anticipato dette spese dovrà avvenire entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui tali spese sono state affrontate, sempre che siano state comunicate e documentate tempestivamente tramite e-mail. Qualora il figlio intenda affrontare gli studi universitari, le relative spese saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le decisioni relative alla sede degli studi sopradetti saranno prese insieme al figlio. Quando il figlio raggiunge la maggiore età, l'eventuale assegno perequativo che fosse stato stabilito a carico di uno dei genitori, di € 250,00, verrà versato direttamente al figlio.
È dovere del figlio comunicare a entrambi i genitori l'andamento degli studi e il raggiungimento dell'autosufficienza economica.
5. Altre disposizioni patrimoniali: confermare che l'immobile sito in Licata via
Salso nr. 34, piano II° distinto catastalmente al foglio 105, mappale 1862 sub
3, via Salso nr. 34, piano 2, mq. 128, viene assegnato a Parte_1
con l'impegno sin d'ora della sig.ra
[...] Controparte_1
a donare la propria quota di immobile pari al 50% a
[...] Parte_1
entro mesi sei dalla separazione coniugale, a compensazione di tutte
[...] le spese anticipate da per la sistemazione Parte_1 dell'immobile coniugale di via F.lli Cervi nr. 19, di proprietà del suocero.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 9 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) - della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 3 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 123 resa da questo Tribunale il 10-15 ottobre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore, e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni concordate.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Licata,
l'11.09.2010, , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 105, parte II, Serie A, dell'anno 2010; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, sopra riportate nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 13.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)