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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 28 aprile 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito ex art.281 undecies c.p.c., iscritto al n.23935-2023 R.G., avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
nato il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, Parte_1
insieme ai suoi figli,
nato il [...] a [...], Capitale della Persona_1
Repubblica Argentina;
nato il [...] a [...], Capitale della Repubblica CP_1
Argentina;
nata il [...] a [...], Capitale della Controparte_2
Repubblica Argentina;
nata il [...] a [...], provincia di Buenos Controparte_3
Aires, insieme ai suoi figli,
- nato l'[...] a [...], San Isidro, Persona_2 provincia di Buenos Aires,
- nata il [...] a [...], San Isidro, Controparte_4 provincia di Buenos Aires, - nato il [...] a [...], San Isidro;
Controparte_5
nata il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, Persona_3 per sé e insieme a , in qualità di genitori del minore, Controparte_6
- nato il [...] a [...] Persona_4
Rosa, provincia de La Pampa, insieme ai figli maggiorenni,
- nato il [...] a [...] Persona_5
Aires, Capitale della Repubblica Argentina,
- nata il [...] a [...]; Persona_6
nato il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, Persona_7 insieme ai figli,
- , nato il [...] a [...], Persona_8
Capitale della Repubblica Argentina,
- , nato il [...] a [...], Parte_2
Capitale della Repubblica Argentina,
- , nata il [...] a [...]ónoma Persona_9
Rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Lis Restanio giuste procure alle liti rilasciate e allegate al ricorso.
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_7
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 novembre
2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere idoneo Controparte_7 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
I ricorrenti narrano che: , cittadino italiano, è nato il [...] a (Possilipo) Per_10 Per_11
Comune di Napoli (NA) e ha contratto matrimonio con il 12.05.1873 a Dolores, provincia Persona_12
di Buenos Aires, Repubblica Argentina. (All. 1 e 2) sig. non si è mai naturalizzato Persona_13 cittadino argentino così come dimostra il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità
argentine competenti. (All. 3) Da lui e sua moglie discendono i Ricorrenti, tutti cittadini italo-argentini ope legis”.
Il si dichiara contumace nel presente procedimento. Controparte_7
Il P.M. si è espresso con parere favorevole.
Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di Persona_14
[...]
I fatti sono provati dai documenti allegati e apostillati.
Ad ogni buon conto è opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la Repubblica
Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22
Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica dei ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in (il certificato negativo di naturalizzazione;
l'estratto dell'atto di nascita dell'avo;
l'estratto dell'atto di matrimonio contratto).
Ad ogni buon conto si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il . Controparte_7
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate
Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, Controparte_7
quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede,
che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
[...]
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il CP_7
fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
La legge che disciplina la cittadinanza, la legge n. 555 del 16.06.1912, sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Nel caso che ci occupa è evidente che l'antenato, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa "iure sanguinis'' ai propri discendenti.
Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino agli odierni ricorrenti, che sono così cittadini italiani per nascita.
Inoltre in merito alla procedibilità questo giudicante rileva che sulla base della giurisprudenza del Tribunale di Roma, non è da considerarsi condizione di procedibilità del presente giudizio la preventiva presentazione di richiesta di iscrizione presso il Consolato competente inevasa nel termine di 730 giorni (cf. tra tutte le Ordinanze del 25 febbraio 2020
e del 09 settembre 2020 del Tribunale di Roma), atteso che i “limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa, assente nel caso di specie, e che non si può impedire l 'esercizio dell 'azione giurisdizionale ai sensi dell'art.
24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva….”.
Per effetto di quanto suddetto ed in applicazione delle norme citate, deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti e munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali (anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così come riportata nel ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda:
- dichiara i ricorrenti come sopra generalizzati sono cittadini italiani per discendenza da avo italiano come in atti provato;
- per l'effetto, ordina al , e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_7
Stato Civile competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della parte ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Spese compensate.
Così deciso, Napoli 26 maggio 2025
Il Gop
A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 28 aprile 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito ex art.281 undecies c.p.c., iscritto al n.23935-2023 R.G., avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
nato il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, Parte_1
insieme ai suoi figli,
nato il [...] a [...], Capitale della Persona_1
Repubblica Argentina;
nato il [...] a [...], Capitale della Repubblica CP_1
Argentina;
nata il [...] a [...], Capitale della Controparte_2
Repubblica Argentina;
nata il [...] a [...], provincia di Buenos Controparte_3
Aires, insieme ai suoi figli,
- nato l'[...] a [...], San Isidro, Persona_2 provincia di Buenos Aires,
- nata il [...] a [...], San Isidro, Controparte_4 provincia di Buenos Aires, - nato il [...] a [...], San Isidro;
Controparte_5
nata il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, Persona_3 per sé e insieme a , in qualità di genitori del minore, Controparte_6
- nato il [...] a [...] Persona_4
Rosa, provincia de La Pampa, insieme ai figli maggiorenni,
- nato il [...] a [...] Persona_5
Aires, Capitale della Repubblica Argentina,
- nata il [...] a [...]; Persona_6
nato il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, Persona_7 insieme ai figli,
- , nato il [...] a [...], Persona_8
Capitale della Repubblica Argentina,
- , nato il [...] a [...], Parte_2
Capitale della Repubblica Argentina,
- , nata il [...] a [...]ónoma Persona_9
Rappresentati e difesi dall'Avvocato Monica Lis Restanio giuste procure alle liti rilasciate e allegate al ricorso.
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_7
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 novembre
2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere idoneo Controparte_7 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
I ricorrenti narrano che: , cittadino italiano, è nato il [...] a (Possilipo) Per_10 Per_11
Comune di Napoli (NA) e ha contratto matrimonio con il 12.05.1873 a Dolores, provincia Persona_12
di Buenos Aires, Repubblica Argentina. (All. 1 e 2) sig. non si è mai naturalizzato Persona_13 cittadino argentino così come dimostra il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità
argentine competenti. (All. 3) Da lui e sua moglie discendono i Ricorrenti, tutti cittadini italo-argentini ope legis”.
Il si dichiara contumace nel presente procedimento. Controparte_7
Il P.M. si è espresso con parere favorevole.
Ciò posto, il ricorso è fondato e pertanto merita di trovare accoglimento, giacché, preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti (cfr. la documentazione di causa e, in particolare, l'estratto dell'atto di nascita di Persona_14
[...]
I fatti sono provati dai documenti allegati e apostillati.
Ad ogni buon conto è opportuno precisare che in applicazione all'accordo tra la Repubblica
Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia dalla legge 22
Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro.
La storia genealogica dei ricorrenti è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille.
Preso atto della normativa e della Giurisprudenza in materia, tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno trovato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in (il certificato negativo di naturalizzazione;
l'estratto dell'atto di nascita dell'avo;
l'estratto dell'atto di matrimonio contratto).
Ad ogni buon conto si evidenzia che gli odierni ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Nel caso di specie, l'autorità competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il . Controparte_7
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate
Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro in carica, Controparte_7
quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede,
che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
[...]
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il CP_7
fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
La legge che disciplina la cittadinanza, la legge n. 555 del 16.06.1912, sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Nel caso che ci occupa è evidente che l'antenato, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa "iure sanguinis'' ai propri discendenti.
Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino agli odierni ricorrenti, che sono così cittadini italiani per nascita.
Inoltre in merito alla procedibilità questo giudicante rileva che sulla base della giurisprudenza del Tribunale di Roma, non è da considerarsi condizione di procedibilità del presente giudizio la preventiva presentazione di richiesta di iscrizione presso il Consolato competente inevasa nel termine di 730 giorni (cf. tra tutte le Ordinanze del 25 febbraio 2020
e del 09 settembre 2020 del Tribunale di Roma), atteso che i “limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa, assente nel caso di specie, e che non si può impedire l 'esercizio dell 'azione giurisdizionale ai sensi dell'art.
24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva….”.
Per effetto di quanto suddetto ed in applicazione delle norme citate, deve dichiararsi la cittadinanza italiana degli odierni ricorrenti in quanto gli stessi, attraverso la documentazione prodotta in atti e munita delle necessarie legalizzazioni in conformità alle convenzioni internazionali (anche se, in applicazione della legge n.533/1988 sopra citata, tra l'Italia e l'Argentina non sono necessarie), hanno fornito prova della linea di discendenza così come riportata nel ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda:
- dichiara i ricorrenti come sopra generalizzati sono cittadini italiani per discendenza da avo italiano come in atti provato;
- per l'effetto, ordina al , e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_7
Stato Civile competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della parte ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Spese compensate.
Così deciso, Napoli 26 maggio 2025
Il Gop
A. De Simone