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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/12/2024, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2702/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2702/2022 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Bartoli, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Firenze, via Antonio Giacomini n.30 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Da Ronch, elettivamente domiciliato in Bologna, Galleria del Toro n. 3 presso lo studio del difensore;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Opponente: (…) - doversi accogliere la presente opposizione, stante l'illegittimità del D.I. opposto e la sua infondatezza per le ragioni esposte nel presente atto, con pedissequa revoca di detto D.I. e condanna di controparte alla restituzione di quanto fosse costretta a CP_1 versare alla controparte in virtù dell'eventuale provvisoria esecuzione del medesimo, nonché con ogni conseguenziale provvedimento;
- in ogni caso, e per le stesse ragioni, doversi respingere la domanda di condanna formulata da controparte al pagamento del presunto credito da essa azionato in sede monitoria.
pagina 1 di 10 Vinte le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, ivi inclusa la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ex art.2 del D.M. n° 55 del
10/3/2014.
Opposto: (…) nel merito, in via principale, respingersi ogni domanda avversaria e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 931/2022 (R.G. n. 1387/2022) emesso in data 5.9.2022, e, comunque, condannare l'opponente al pagamento in favore del Signor Parte_1
della somma di Euro 5.994,175, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese
[...]
della fase monitoria, per i motivi esposti in atti, ovvero della maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
conseguentemente, condannare
[...]
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., a favore del Signor in CP_1 Parte_1
una somma pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore tra Euro5.200,01 ed Euro 26.000,00 o nella diversa misura che il Giudice vorrà determinare, in quanto parte opponente ha attivato questo giudizio con mala fede e colpa grave per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori
(rimborso spese generali 15 %, Iva e Cpa 4%, come per legge.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto opposizione, con citazione, avverso Controparte_1 CP_1
il decreto ingiuntivo n. 931/2022 del 6/09/2022 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di € 5.994,17, oltre interessi, spese e accessori, formulando Parte_1
conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva allegato: che in favore di e nei Parte_1 CP_1
confronti dello stesso il Tribunale di Parma, in data 17/07/2015, emise il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1476/2015, ingiungendo il pagamento di € 6.427,00, oltre agli interessi legali da marzo 2015 e alle spese processuali;
che il sig. propose opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo e nel corso del relativo giudizio, con ordinanza del 3/05/2016, venne concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, successivamente munito di formula esecutiva;
che dopo la notifica di atto di precetto per l'importo di € 7.429,65, procedette al CP_1
pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c. di tutti i beni o diritti di proprietà del sig. e Pt_1
detenuti dalla stessa creditrice in forza di un contratto di mandato fiduciario;
che CP_1 dichiarò di essere debitrice nei confronti dell'esecutato di € 8.833,60; che il giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva n. 1725/2016 R.G.E. del Tribunale di Parma, assegnò in pagamento a quale creditore procedente, la predetta somma di € 8.833,60; che il CP_1
Tribunale di Parma, con sentenza n. 1364/2021 del 15/10/2021, accogliendo l'opposizione di pagina 2 di 10 per quanto di ragione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e, operata la Parte_1
compensazione tra le rispettive voci di credito, condannò l'opponente al pagamento in favore di parte opposta di € 1.443,04, oltre IVA sulla somma di € 6.243,04 e interessi ex art. 1284, comma
4 c.c. sulla somma di € € 1.443,04 dalla notifica del ricorso monitorio, compensò integralmente le spese di lite tra le parti e pose definitivamente a carico della parte opposta le spese della fase monitoria;
che, in forza di tale sentenza, è tenuta a restituire le somme CP_1 indebitamente riscosse nella procedura esecutiva mobiliare n. 1725/2016 R.G.E. per l'importo complessivo di € 5.994,17, ossia € 8.833,60 detratti gli importi accertati in favore della stessa nella sentenza del Tribunale d Parma (€ 1.443,04 a titolo di capitale dovuto a CP_1
- € 1.373,47, a titolo di IVA al 22% su € 6.243,04 - € 22,92 a titolo di interessi CP_1
legali dal 7/08/2015 al 31/10/2016, data di assegnazione); che la sentenza n. 1364/2021 del
Tribunale di Parma non è passata in giudicato, stante l'impugnazione promossa da CP_1
in data 14/04/2022; che, ciò nonostante, il sig. ha titolo per agire, nelle more della Pt_1
definizione della causa di appello, per la restituzione di quanto indebitamente percepito da essendo la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. CP_1
282 c.p.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato la sussistenza dei presupposti CP_1 individuati dalla giurisprudenza di legittimità per l'insorgenza di un credito restitutorio in capo a all'opponente e, in particolare, che il giudice dell'opposizione abbia revocato il decreto ingiuntivo, in tal modo facendo sorgere, in capo al debitore opponente, un credito nei confronti del creditore opposto alla restituzione di quanto pagato in caso di accoglimento totale dell'opposizione, ovvero di parte di detto importo in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, omettendo tuttavia di pronunciarsi in ordine al suddetto credito restitutorio.
Infatti – rileva l'opponente - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al
Tribunale di Parma l'opponente aveva proposto due domande di restituzione, una Pt_1
implicita nella domanda di revoca del decreto ingiuntivo, di restituzione delle somme che fosse stato costretto a pagare a causa della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, l'altra di restituzione di quanto costituiva oggetto dell'intestazione fiduciaria (cioè delle somme giacenti in un conto corrente e dei titoli giacenti in un dossier). Il Tribunale di Parma, pronunciando su entrambe le suddette domande restitutorie del sig. non si è limitato ad accogliere Pt_1
parzialmente l'opposizione e a revocare il decreto ingiuntivo, ma all'esito di un'operazione di compensazione tra i rispettivi crediti, ha escluso che a dovesse essere restituito Parte_1
quanto costituiva oggetto dell'intestazione fiduciaria;
nello specifico il Tribunale di Parma aveva pagina 3 di 10 anzitutto ridotto il credito azionato in via monitoria da da € 6.427,00 oltre IVA a € CP_1
6.243,04 oltre IVA;
aveva accertato in capo al sig. un controcredito alla restituzione Pt_1 dell'oggetto del mandato fiduciario, pari a € 4.800,00; aveva compensato i rispettivi crediti, sebbene all'esito di calcoli contraddittori e difficilmente comprensibili, riconoscendo dovuto alla società opposta, in motivazione, l'importo di € 2.793,89, oltre IVA di legge dovuta sull'intera somma di € 6.243,04 e, in dispositivo, l'importo di € 1.443,04, oltre IVA di legge sulla somma di
€ 6.243,04 e agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. su € 1.443,04 dalla notificazione del ricorso per ingiunzione. Ne consegue, ad avviso di che la sentenza del CP_1
Tribunale di Parma non ha taciuto sulla domanda di restituzione di ma l'ha Parte_1
esaminata e respinta perché, all'esito della compensazione tra le contrapposte pretese, ha condannato l'opponente al pagamento in favore della parte opposta di € 1.443,04, oltre IVA e interessi;
l'unica sede in cui l'odierno opposto potrebbe coltivare le sue pretese restitutorie sarebbe, quindi, quella del giudizio di appello relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi alla Corte d'appello di Bologna (n. 750/2022 r.g.) nel quale, infatti, con l'appello incidentale, egli ha proposto le relative domande, peraltro riducendo in modo contraddittorio di circa il 30% il credito azionato in via monitoria (€ 4.007,23) e determinando un'indebita proliferazione dei giudizi.
Nel merito, l'opponente ha contestato l'importo oggetto della domanda, rilevando come il credito in linea capitale accertato dalla sentenza del Tribunale di Parma in capo a CP_1 non è pari a € 1.443,04 come affermato dall'ingiungente, ma pari a € 6.243,04, cosicché, considerati anche l'IVA e gli interessi, si ottiene la somma complessiva di € 7.639,43, alla quale si devono aggiungere le spese processuali liquidate dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione presso terzi, pari a € 1.336,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%,
CPA, IVA e spese vive, per complessivi € 2.173,19. è quindi creditrice nei CP_1 confronti di di € 9.812,62, importo superiore alla pretesa dell'opponente, con Parte_1
conseguente inesistenza del credito da quest'ultimo azionato in via monitoria.
Si è costituito in giudizio rassegnando conclusioni analoghe a quelle sopra Parte_1
trascritte.
In primo luogo, l'opposto ha contestato che il Tribunale di Parma abbia respinto la domanda dallo stesso proposta di restituzione delle somme corrisposte a in esecuzione del CP_1
decreto ingiuntivo: il Tribunale, con la revoca del decreto ingiuntivo, avrebbe invece accolto la domanda restitutoria del sig. avendo rideterminato il diritto di credito di Pt_1 CP_1
pagina 4 di 10 In secondo luogo, ha contestato che l'unica sede in cui proporre la domanda di restituzione sia il giudizio di appello dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, trattandosi di pretesa immediatamente azionabile a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, anche se la relativa sentenza non è passata in giudicato.
In terzo luogo, ha contestato di avere causato un'indebita proliferazione dei giudizi, essendo stata a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna. CP_1
Il sig. ha poi contestato che sia creditrice di € 7.639,43, confutando il Pt_1 CP_1 calcolo riportato dall'opponente per pervenire a tale importo, peraltro in contrasto con quanto sostenuto sia nell'atto di appello che alle pagine 8 e 9 della citazione, in cui si riconosce che la sentenza del Tribunale di Parma ha accertato in capo al un credito di € 4.800,00 e lo ha Pt_1 compensato con il credito di pari a € 6.243,04, accertando come dovuto dallo CP_1
stesso il solo residuo di € 1.443,04 (6.243,04 – 4.800,00). Pt_1
L'opposto ha inoltre contestato che vi sia un contrasto tra le operazioni matematiche riportate nel ricorso per ingiunzione e quelle trasfuse nell'appello incidentale, trattandosi di conteggi entrambi corretti perché assolvono a diverse funzioni: nel giudizio di appello, il sig. ha fatto valere Pt_1 un maggior credito nei confronti di rilevando che il credito di quest'ultima è di € CP_1
4.826,37 e non di € 6.243,04, che il credito di è di € 8.833,60, anziché di € 4.800,00, che Pt_1
pertanto il sig. anziché essere debitore di € 1.443,04, è creditore di € 4.007,23, cosicché Pt_1
è tenuta sia a rimborsare tutte le somme indebitamente pignorate in sede di CP_1
esecuzione mobiliare n. 1725/2016 R.G.E. che a corrispondere il maggior credito di € 4.007,23, per un totale di € 12.840,83; in questa sede, il sig. si è invece limitato a chiedere la Pt_1
restituzione di quanto incassato da in sede di procedura esecutiva mobiliare (€ CP_1
8.833,60), al netto del debito accertato dal Tribunale di Parma di € 2.839,43 (1.443,04
+1.373,47 + 22,9), ossia € 5.994,17.
La parte opposta ha infine chiesto la condanna dell'opponente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza successivamente modificata ex art. 177 c.p.c. su istanza della parte opposta, a seguito della quale il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
***
1. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
pagina 5 di 10 2. È pacifico tra le parti e vi è comunque prova documentale che: su ricorso di il CP_1
Tribunale di Parma, con decreto ingiuntivo n. 1476/2015, ha ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 6.427,00, oltre interessi legali dal mese di marzo 2015 e alle spese della procedura (doc. 1 fascicolo monitorio); ha proposto opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo (causa n. 5273/2015 r.g., doc. 2 ibidem); nel frattempo, dopo avere notificato l'atto di precetto, ha avviato una procedura esecutiva mobiliare nei CP_1 confronti del sig. (n. 1725/2016 r.g.e.), nelle forme dell'espropriazione presso terzi e, in Pt_1 tale sede, il debitor debitoris (la stessa ha dichiarato l'esistenza di un credito nei CP_1
confronti del debitore esecutato di € 8.833,60, somma che, con ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 31/10/2015, è stata assegnata in pagamento al creditore procedente parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (doc. 4- CP_1
7 ibidem); la causa di opposizione è stata definita con sentenza n. 1364/2021 del 15/10/2021 del
Tribunale di Parma con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e, operata la compensazione tra le rispettive voci di credito, l'opponente è stato condannato Parte_1 al pagamento in favore della parte opposta di € 1.443,04, oltre IVA di legge sulla CP_1 somma di € 6.243,04 ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma di € 1.443,04 dalla notificazione del ricorso monitorio (doc. 8 ibidem).
Nella parte motiva della sentenza viene accertato in capo a un credito di € 6.243,04 CP_1
e in capo al sig. un credito di € 4.800,00, e si conclude, difformemente dal dispositivo, Pt_1
che, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente dev'essere condannato al pagamento di €
2.793,89, oltre IVA sull'intera somma di € 6.243,04. Il contrasto tra motivazione e dispositivo non è stato oggetto di ricorso per correzione di errore materiale, ma la sentenza è stata impugnata con l'appello di dinanzi alla Corte d'appello di Bologna e in tale sede il sig. CP_1 Pt_1
ha proposto appello incidentale. Allo stato, pertanto, è al dispositivo della sentenza del Tribunale che occorre fare riferimento e ciò esclude che possano essere considerati i diversi calcoli proposti dalla odierna società opponente.
3. Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
in tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice pagina 6 di 10 dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cass., n. 30389 del 21/11/2019).
A tale principio, per la verità, entrambe le parti dichiarano espressamente di aderire.
Nel caso di specie, sussistono i fatti costitutivi del diritto di alla restituzione Parte_1
delle somme versate in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di
Parma, successivamente revocato con la sentenza che ha accolto parzialmente l'opposizione, ai sensi degli artt. 653 e 336 c.p.c.: infatti, con tale sentenza, infatti, è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di con condanna dell'opponente a CP_1 Parte_1 pagare la minor somma accertata all'esito della compensazione impropria tra i reciproci crediti, senza tuttavia statuire sulla restituzione al sig. delle maggiori somme corrisposte alla Pt_1
società opposta in executivis, in forza del decreto ingiuntivo;
pertanto, legittimamente l'odierno opposto ha introdotto un autonomo giudizio per la ripetizione di tali somme, detratte quelle oggetto della condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Parma, avendo la facoltà
e non l'obbligo di proporre la domanda di restituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1364/2021 del Tribunale di Parma.
La semplice operazione aritmetica trasfusa nel ricorso per ingiunzione di è Parte_1
conforme ai suddetti principi;
infatti, dall'importo pagato a nella procedura di CP_1
espropriazione presso terzi in forza del decreto ingiuntivo poi revocato, pari ad € 8.833,60, sono state detratte le seguenti somme: € 1.443,04 a titolo di capitale dovuto a in forza CP_1
della sentenza n. 1364/2021; € 1.373,47, a titolo di IVA al 22% su € 6.243,04, come statuito nella stessa sentenza;
€ 22,92 a titolo di interessi legali dal 7/08/2015 al 31/10/2016 (data dell'assegnazione in sede esecutiva), come stabilito nella medesima sentenza.
4. Non può essere accolta l'eccezione di compensazione proposta da in relazione al CP_1
credito di € 2.173,19, costituito dalle somme liquidate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Parma in favore della odierna opponente, nel procedimento di esecuzione presso terzi n.
1725/2016 r.g.e., a titolo di spese processuali (doc. 7 fascicolo monitorio).
Infatti, secondo un indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che prende le mosse dall'art. 95 c.p.c. [secondo cui «Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito
l'esecuzione (…)»], escludendo che tale norma sia espressione del principio di soccombenza, le spese legali liquidate in altra procedura esecutiva, se non coperte dal ricavato dell'esecuzione nell'ambito della quale sono state liquidate, non sono ripetibili e, pertanto, non sono idonee a pagina 7 di 10 fondare un credito al di fuori della procedura esecutiva alla quale si riferiscono (cfr. Cass., n.
24571 del 05/10/2018 secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo
e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili», pronuncia richiamata da Cass., n. 3720 del 14/02/2020).
Il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., infatti, è quello, previsto dall'art. 510 c.p.c, di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione; con la conseguenza che l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553
c.p.c., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto (Cass., n. 30457 del 30/12/2011).
A pertanto, è inibito di invocare in questa sede il contenuto dell'ordinanza di CP_1
assegnazione del 31/10/2016, con cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Parma ha liquidato le spese della procedura esecutiva, per far valere un credito nei confronti di Parte_1
fermi gli effetti dell'ordinanza in questione, così come dei precedenti atti esecutivi,
[...] nell'ambito del processo esecutivo n. 1725/2016 r.g.e. e nei limiti delle somme accertate in favore dell'odierna opponente dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 1364/21 (art. 653, comma 2, c.p.c.).
5. Al rigetto dell'opposizione, segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. La domanda riconvenzionale ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dal non Parte_1
può essere accolta.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo pagina 8 di 10 consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass., n. 36591 del 30/12/2023); la mala fede o la colpa grave devono sussistere in concreto perché agire in giudizio per far valere una pretesa non
è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. carattere eccezionale o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass., n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. non è rilevabile dagli atti di causa né da elementi extratestuali perché la contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo della sentenza con cui il decreto ingiuntivo n. 1476/2015 è stato revocato e la contemporanea pendenza dell'appello inducono ad escludere la gravità della colpa con cui l'iniziativa processuale dell'opponente è stata intrapresa.
7. Le spese processuali della fase monitoria e della fase di opposizione, stante la parziale soccombenza reciproca, sono compensate per ¼ e poste a carico di per la restante CP_1
quota di ¾.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per il procedimento monitorio e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente giudizio di opposizione e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, in quanto limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
931/2022 del 6/09/2022 emesso da questo Tribunale in favore di e per Parte_1
l'effetto conferma il predetto decreto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
3) dichiara le spese processuali compensate per la quota di ¼ (un quarto) e condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta della restante quota di ¾ (tre quarti) che liquida, per la fase monitoria, in € 425,25 per compensi professionali e per la pagina 9 di 10 fase di opposizione in € 3.177,75 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 12/12/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2702/2022 tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Bartoli, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Firenze, via Antonio Giacomini n.30 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Da Ronch, elettivamente domiciliato in Bologna, Galleria del Toro n. 3 presso lo studio del difensore;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Opponente: (…) - doversi accogliere la presente opposizione, stante l'illegittimità del D.I. opposto e la sua infondatezza per le ragioni esposte nel presente atto, con pedissequa revoca di detto D.I. e condanna di controparte alla restituzione di quanto fosse costretta a CP_1 versare alla controparte in virtù dell'eventuale provvisoria esecuzione del medesimo, nonché con ogni conseguenziale provvedimento;
- in ogni caso, e per le stesse ragioni, doversi respingere la domanda di condanna formulata da controparte al pagamento del presunto credito da essa azionato in sede monitoria.
pagina 1 di 10 Vinte le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, ivi inclusa la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ex art.2 del D.M. n° 55 del
10/3/2014.
Opposto: (…) nel merito, in via principale, respingersi ogni domanda avversaria e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 931/2022 (R.G. n. 1387/2022) emesso in data 5.9.2022, e, comunque, condannare l'opponente al pagamento in favore del Signor Parte_1
della somma di Euro 5.994,175, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese
[...]
della fase monitoria, per i motivi esposti in atti, ovvero della maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
conseguentemente, condannare
[...]
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., a favore del Signor in CP_1 Parte_1
una somma pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore tra Euro5.200,01 ed Euro 26.000,00 o nella diversa misura che il Giudice vorrà determinare, in quanto parte opponente ha attivato questo giudizio con mala fede e colpa grave per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori
(rimborso spese generali 15 %, Iva e Cpa 4%, come per legge.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto opposizione, con citazione, avverso Controparte_1 CP_1
il decreto ingiuntivo n. 931/2022 del 6/09/2022 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di € 5.994,17, oltre interessi, spese e accessori, formulando Parte_1
conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
Nel ricorso per ingiunzione, aveva allegato: che in favore di e nei Parte_1 CP_1
confronti dello stesso il Tribunale di Parma, in data 17/07/2015, emise il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1476/2015, ingiungendo il pagamento di € 6.427,00, oltre agli interessi legali da marzo 2015 e alle spese processuali;
che il sig. propose opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo e nel corso del relativo giudizio, con ordinanza del 3/05/2016, venne concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, successivamente munito di formula esecutiva;
che dopo la notifica di atto di precetto per l'importo di € 7.429,65, procedette al CP_1
pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c. di tutti i beni o diritti di proprietà del sig. e Pt_1
detenuti dalla stessa creditrice in forza di un contratto di mandato fiduciario;
che CP_1 dichiarò di essere debitrice nei confronti dell'esecutato di € 8.833,60; che il giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva n. 1725/2016 R.G.E. del Tribunale di Parma, assegnò in pagamento a quale creditore procedente, la predetta somma di € 8.833,60; che il CP_1
Tribunale di Parma, con sentenza n. 1364/2021 del 15/10/2021, accogliendo l'opposizione di pagina 2 di 10 per quanto di ragione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e, operata la Parte_1
compensazione tra le rispettive voci di credito, condannò l'opponente al pagamento in favore di parte opposta di € 1.443,04, oltre IVA sulla somma di € 6.243,04 e interessi ex art. 1284, comma
4 c.c. sulla somma di € € 1.443,04 dalla notifica del ricorso monitorio, compensò integralmente le spese di lite tra le parti e pose definitivamente a carico della parte opposta le spese della fase monitoria;
che, in forza di tale sentenza, è tenuta a restituire le somme CP_1 indebitamente riscosse nella procedura esecutiva mobiliare n. 1725/2016 R.G.E. per l'importo complessivo di € 5.994,17, ossia € 8.833,60 detratti gli importi accertati in favore della stessa nella sentenza del Tribunale d Parma (€ 1.443,04 a titolo di capitale dovuto a CP_1
- € 1.373,47, a titolo di IVA al 22% su € 6.243,04 - € 22,92 a titolo di interessi CP_1
legali dal 7/08/2015 al 31/10/2016, data di assegnazione); che la sentenza n. 1364/2021 del
Tribunale di Parma non è passata in giudicato, stante l'impugnazione promossa da CP_1
in data 14/04/2022; che, ciò nonostante, il sig. ha titolo per agire, nelle more della Pt_1
definizione della causa di appello, per la restituzione di quanto indebitamente percepito da essendo la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. CP_1
282 c.p.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato la sussistenza dei presupposti CP_1 individuati dalla giurisprudenza di legittimità per l'insorgenza di un credito restitutorio in capo a all'opponente e, in particolare, che il giudice dell'opposizione abbia revocato il decreto ingiuntivo, in tal modo facendo sorgere, in capo al debitore opponente, un credito nei confronti del creditore opposto alla restituzione di quanto pagato in caso di accoglimento totale dell'opposizione, ovvero di parte di detto importo in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, omettendo tuttavia di pronunciarsi in ordine al suddetto credito restitutorio.
Infatti – rileva l'opponente - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al
Tribunale di Parma l'opponente aveva proposto due domande di restituzione, una Pt_1
implicita nella domanda di revoca del decreto ingiuntivo, di restituzione delle somme che fosse stato costretto a pagare a causa della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, l'altra di restituzione di quanto costituiva oggetto dell'intestazione fiduciaria (cioè delle somme giacenti in un conto corrente e dei titoli giacenti in un dossier). Il Tribunale di Parma, pronunciando su entrambe le suddette domande restitutorie del sig. non si è limitato ad accogliere Pt_1
parzialmente l'opposizione e a revocare il decreto ingiuntivo, ma all'esito di un'operazione di compensazione tra i rispettivi crediti, ha escluso che a dovesse essere restituito Parte_1
quanto costituiva oggetto dell'intestazione fiduciaria;
nello specifico il Tribunale di Parma aveva pagina 3 di 10 anzitutto ridotto il credito azionato in via monitoria da da € 6.427,00 oltre IVA a € CP_1
6.243,04 oltre IVA;
aveva accertato in capo al sig. un controcredito alla restituzione Pt_1 dell'oggetto del mandato fiduciario, pari a € 4.800,00; aveva compensato i rispettivi crediti, sebbene all'esito di calcoli contraddittori e difficilmente comprensibili, riconoscendo dovuto alla società opposta, in motivazione, l'importo di € 2.793,89, oltre IVA di legge dovuta sull'intera somma di € 6.243,04 e, in dispositivo, l'importo di € 1.443,04, oltre IVA di legge sulla somma di
€ 6.243,04 e agli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. su € 1.443,04 dalla notificazione del ricorso per ingiunzione. Ne consegue, ad avviso di che la sentenza del CP_1
Tribunale di Parma non ha taciuto sulla domanda di restituzione di ma l'ha Parte_1
esaminata e respinta perché, all'esito della compensazione tra le contrapposte pretese, ha condannato l'opponente al pagamento in favore della parte opposta di € 1.443,04, oltre IVA e interessi;
l'unica sede in cui l'odierno opposto potrebbe coltivare le sue pretese restitutorie sarebbe, quindi, quella del giudizio di appello relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi alla Corte d'appello di Bologna (n. 750/2022 r.g.) nel quale, infatti, con l'appello incidentale, egli ha proposto le relative domande, peraltro riducendo in modo contraddittorio di circa il 30% il credito azionato in via monitoria (€ 4.007,23) e determinando un'indebita proliferazione dei giudizi.
Nel merito, l'opponente ha contestato l'importo oggetto della domanda, rilevando come il credito in linea capitale accertato dalla sentenza del Tribunale di Parma in capo a CP_1 non è pari a € 1.443,04 come affermato dall'ingiungente, ma pari a € 6.243,04, cosicché, considerati anche l'IVA e gli interessi, si ottiene la somma complessiva di € 7.639,43, alla quale si devono aggiungere le spese processuali liquidate dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione presso terzi, pari a € 1.336,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%,
CPA, IVA e spese vive, per complessivi € 2.173,19. è quindi creditrice nei CP_1 confronti di di € 9.812,62, importo superiore alla pretesa dell'opponente, con Parte_1
conseguente inesistenza del credito da quest'ultimo azionato in via monitoria.
Si è costituito in giudizio rassegnando conclusioni analoghe a quelle sopra Parte_1
trascritte.
In primo luogo, l'opposto ha contestato che il Tribunale di Parma abbia respinto la domanda dallo stesso proposta di restituzione delle somme corrisposte a in esecuzione del CP_1
decreto ingiuntivo: il Tribunale, con la revoca del decreto ingiuntivo, avrebbe invece accolto la domanda restitutoria del sig. avendo rideterminato il diritto di credito di Pt_1 CP_1
pagina 4 di 10 In secondo luogo, ha contestato che l'unica sede in cui proporre la domanda di restituzione sia il giudizio di appello dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, trattandosi di pretesa immediatamente azionabile a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, anche se la relativa sentenza non è passata in giudicato.
In terzo luogo, ha contestato di avere causato un'indebita proliferazione dei giudizi, essendo stata a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna. CP_1
Il sig. ha poi contestato che sia creditrice di € 7.639,43, confutando il Pt_1 CP_1 calcolo riportato dall'opponente per pervenire a tale importo, peraltro in contrasto con quanto sostenuto sia nell'atto di appello che alle pagine 8 e 9 della citazione, in cui si riconosce che la sentenza del Tribunale di Parma ha accertato in capo al un credito di € 4.800,00 e lo ha Pt_1 compensato con il credito di pari a € 6.243,04, accertando come dovuto dallo CP_1
stesso il solo residuo di € 1.443,04 (6.243,04 – 4.800,00). Pt_1
L'opposto ha inoltre contestato che vi sia un contrasto tra le operazioni matematiche riportate nel ricorso per ingiunzione e quelle trasfuse nell'appello incidentale, trattandosi di conteggi entrambi corretti perché assolvono a diverse funzioni: nel giudizio di appello, il sig. ha fatto valere Pt_1 un maggior credito nei confronti di rilevando che il credito di quest'ultima è di € CP_1
4.826,37 e non di € 6.243,04, che il credito di è di € 8.833,60, anziché di € 4.800,00, che Pt_1
pertanto il sig. anziché essere debitore di € 1.443,04, è creditore di € 4.007,23, cosicché Pt_1
è tenuta sia a rimborsare tutte le somme indebitamente pignorate in sede di CP_1
esecuzione mobiliare n. 1725/2016 R.G.E. che a corrispondere il maggior credito di € 4.007,23, per un totale di € 12.840,83; in questa sede, il sig. si è invece limitato a chiedere la Pt_1
restituzione di quanto incassato da in sede di procedura esecutiva mobiliare (€ CP_1
8.833,60), al netto del debito accertato dal Tribunale di Parma di € 2.839,43 (1.443,04
+1.373,47 + 22,9), ossia € 5.994,17.
La parte opposta ha infine chiesto la condanna dell'opponente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza successivamente modificata ex art. 177 c.p.c. su istanza della parte opposta, a seguito della quale il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
***
1. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
pagina 5 di 10 2. È pacifico tra le parti e vi è comunque prova documentale che: su ricorso di il CP_1
Tribunale di Parma, con decreto ingiuntivo n. 1476/2015, ha ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 6.427,00, oltre interessi legali dal mese di marzo 2015 e alle spese della procedura (doc. 1 fascicolo monitorio); ha proposto opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo (causa n. 5273/2015 r.g., doc. 2 ibidem); nel frattempo, dopo avere notificato l'atto di precetto, ha avviato una procedura esecutiva mobiliare nei CP_1 confronti del sig. (n. 1725/2016 r.g.e.), nelle forme dell'espropriazione presso terzi e, in Pt_1 tale sede, il debitor debitoris (la stessa ha dichiarato l'esistenza di un credito nei CP_1
confronti del debitore esecutato di € 8.833,60, somma che, con ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 31/10/2015, è stata assegnata in pagamento al creditore procedente parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (doc. 4- CP_1
7 ibidem); la causa di opposizione è stata definita con sentenza n. 1364/2021 del 15/10/2021 del
Tribunale di Parma con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e, operata la compensazione tra le rispettive voci di credito, l'opponente è stato condannato Parte_1 al pagamento in favore della parte opposta di € 1.443,04, oltre IVA di legge sulla CP_1 somma di € 6.243,04 ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma di € 1.443,04 dalla notificazione del ricorso monitorio (doc. 8 ibidem).
Nella parte motiva della sentenza viene accertato in capo a un credito di € 6.243,04 CP_1
e in capo al sig. un credito di € 4.800,00, e si conclude, difformemente dal dispositivo, Pt_1
che, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente dev'essere condannato al pagamento di €
2.793,89, oltre IVA sull'intera somma di € 6.243,04. Il contrasto tra motivazione e dispositivo non è stato oggetto di ricorso per correzione di errore materiale, ma la sentenza è stata impugnata con l'appello di dinanzi alla Corte d'appello di Bologna e in tale sede il sig. CP_1 Pt_1
ha proposto appello incidentale. Allo stato, pertanto, è al dispositivo della sentenza del Tribunale che occorre fare riferimento e ciò esclude che possano essere considerati i diversi calcoli proposti dalla odierna società opponente.
3. Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
in tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice pagina 6 di 10 dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cass., n. 30389 del 21/11/2019).
A tale principio, per la verità, entrambe le parti dichiarano espressamente di aderire.
Nel caso di specie, sussistono i fatti costitutivi del diritto di alla restituzione Parte_1
delle somme versate in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di
Parma, successivamente revocato con la sentenza che ha accolto parzialmente l'opposizione, ai sensi degli artt. 653 e 336 c.p.c.: infatti, con tale sentenza, infatti, è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di con condanna dell'opponente a CP_1 Parte_1 pagare la minor somma accertata all'esito della compensazione impropria tra i reciproci crediti, senza tuttavia statuire sulla restituzione al sig. delle maggiori somme corrisposte alla Pt_1
società opposta in executivis, in forza del decreto ingiuntivo;
pertanto, legittimamente l'odierno opposto ha introdotto un autonomo giudizio per la ripetizione di tali somme, detratte quelle oggetto della condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Parma, avendo la facoltà
e non l'obbligo di proporre la domanda di restituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1364/2021 del Tribunale di Parma.
La semplice operazione aritmetica trasfusa nel ricorso per ingiunzione di è Parte_1
conforme ai suddetti principi;
infatti, dall'importo pagato a nella procedura di CP_1
espropriazione presso terzi in forza del decreto ingiuntivo poi revocato, pari ad € 8.833,60, sono state detratte le seguenti somme: € 1.443,04 a titolo di capitale dovuto a in forza CP_1
della sentenza n. 1364/2021; € 1.373,47, a titolo di IVA al 22% su € 6.243,04, come statuito nella stessa sentenza;
€ 22,92 a titolo di interessi legali dal 7/08/2015 al 31/10/2016 (data dell'assegnazione in sede esecutiva), come stabilito nella medesima sentenza.
4. Non può essere accolta l'eccezione di compensazione proposta da in relazione al CP_1
credito di € 2.173,19, costituito dalle somme liquidate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Parma in favore della odierna opponente, nel procedimento di esecuzione presso terzi n.
1725/2016 r.g.e., a titolo di spese processuali (doc. 7 fascicolo monitorio).
Infatti, secondo un indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che prende le mosse dall'art. 95 c.p.c. [secondo cui «Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito
l'esecuzione (…)»], escludendo che tale norma sia espressione del principio di soccombenza, le spese legali liquidate in altra procedura esecutiva, se non coperte dal ricavato dell'esecuzione nell'ambito della quale sono state liquidate, non sono ripetibili e, pertanto, non sono idonee a pagina 7 di 10 fondare un credito al di fuori della procedura esecutiva alla quale si riferiscono (cfr. Cass., n.
24571 del 05/10/2018 secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo
e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili», pronuncia richiamata da Cass., n. 3720 del 14/02/2020).
Il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., infatti, è quello, previsto dall'art. 510 c.p.c, di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione; con la conseguenza che l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553
c.p.c., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto (Cass., n. 30457 del 30/12/2011).
A pertanto, è inibito di invocare in questa sede il contenuto dell'ordinanza di CP_1
assegnazione del 31/10/2016, con cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Parma ha liquidato le spese della procedura esecutiva, per far valere un credito nei confronti di Parte_1
fermi gli effetti dell'ordinanza in questione, così come dei precedenti atti esecutivi,
[...] nell'ambito del processo esecutivo n. 1725/2016 r.g.e. e nei limiti delle somme accertate in favore dell'odierna opponente dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 1364/21 (art. 653, comma 2, c.p.c.).
5. Al rigetto dell'opposizione, segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. La domanda riconvenzionale ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dal non Parte_1
può essere accolta.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo pagina 8 di 10 consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass., n. 36591 del 30/12/2023); la mala fede o la colpa grave devono sussistere in concreto perché agire in giudizio per far valere una pretesa non
è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. carattere eccezionale o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass., n. 19948 del 12/07/2023).
Nel caso di specie, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. non è rilevabile dagli atti di causa né da elementi extratestuali perché la contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo della sentenza con cui il decreto ingiuntivo n. 1476/2015 è stato revocato e la contemporanea pendenza dell'appello inducono ad escludere la gravità della colpa con cui l'iniziativa processuale dell'opponente è stata intrapresa.
7. Le spese processuali della fase monitoria e della fase di opposizione, stante la parziale soccombenza reciproca, sono compensate per ¼ e poste a carico di per la restante CP_1
quota di ¾.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per il procedimento monitorio e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente giudizio di opposizione e con riduzione del 50% per la fase istruttoria, in quanto limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
931/2022 del 6/09/2022 emesso da questo Tribunale in favore di e per Parte_1
l'effetto conferma il predetto decreto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
3) dichiara le spese processuali compensate per la quota di ¼ (un quarto) e condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta della restante quota di ¾ (tre quarti) che liquida, per la fase monitoria, in € 425,25 per compensi professionali e per la pagina 9 di 10 fase di opposizione in € 3.177,75 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 12/12/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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