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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/07/2024, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 75/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 81/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Maria Grazia d'Errico consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 75/2023 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Ciocca, elettivamente Parte_1
domiciliati come in atti appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lagioia, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 22.11.2022, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto l'opposizione proposta dalla CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1017/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del medico odierno appellante della somma di € 23.895,60 a titolo di differenze retributive. Queste afferivano a indennità previste dall'ACN e dall'ADR 2007, illegittimamente corrisposte, per l'anno 2014, in misura ridotta del 30%, giusta decreto n.
28 del 3/7/2012 del Presidente della Regione in qualità di Commissario ad acta per CP_1
il piano sanitario di rientro.
Con l'opposizione la aveva eccepito l'infondatezza della pretesa dell'allora CP_1
ricorrente, medico di continuità assistenziale, deducendo che le decurtazioni erano state legittimamente disposte, in quanto il decreto del Commissario ad acta n. 28/2012 aveva previsto una riduzione degli emolumenti del 20% per il primo anno e del 10% a decorrere dal secondo anno, senza prevedere termine ultimo. Aveva precisato che la riduzione degli emolumenti era stata disposta in osservanza delle prescrizioni imposte dal Piano di
Rientro, volto a contenere il deficit sanitario, e che tale misura si inseriva in un trend di progressivi tagli alla spesa sanitaria caratterizzato da definitività e non temporaneità, atteso il carattere perdurante della situazione di emergenza. Al riguardo aveva anche evidenziato che il rapporto di lavoro del medico ricorrente era assoggettato ai vincoli di bilancio e di spesa sanitaria, inclusi quelli derivanti dal Piano di Rientro. Il ricorrente, inoltre, non avrebbe neppure indicato le prestazioni cui si riferiva la pretesa, donde il ricorso avrebbe dovuto essere ritenuto nullo e, comunque, dell'espletamento di dette prestazioni non sarebbe stata fornita prova alcuna. Aveva, infine, contestato l'inidoneità dei conteggi allegati dal ricorrente a provare il diritto alla percezione della somma richiesta, risultando i calcoli in essi contenuti apodittici e palesemente erronei.
2. Il medico aveva avversato l'opposizione proposta rilevando che dallo stesso tenore letterale del decreto n. 28/2012 si evinceva che la riduzione degli emolumenti aveva efficacia limitata alle sole annualità luglio 2012/dicembre 2012 e gennaio 2013/dicembre
2013 e non “a decorrere dal” come erroneamente sostenuto dall'azienda sanitaria. Tale interpretazione sarebbe stata suffragata anche dal testo del verbale del Comitato
Permanente. Aveva aggiunto che lo stesso decreto, costituendo un atto unilaterale, non
2 avrebbe potuto modificare quanto previsto dall'ADR 2007, fonte contrattuale dotata di copertura legislativa da parte di una fonte primaria che la rende insuscettibile di deroga da parte di meri atti amministrativi. In merito al criterio di quantificazione degli emolumenti rivendicati, l'opposto aveva evidenziato che le buste paga, già in atti, erano state elaborate dal datore di lavoro , perfettamente a conoscenza delle prestazioni CP_1
decurtate dal Decreto n. 28 del 03.07.2012 per la medicina di continuità assistenziale (e di cui agli artt. 25. 27, 28 e 29, riguardando gli artt. 12, 18, 19 e 20 solo la medicina generale).
3. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, rilevando che il medico non avesse chiarito né replicato alle specifiche contestazioni ai conteggi, avanzate dalla nel ricorso in opposizione. Elencava, quindi, le carenze allegatorie non CP_1 colmate dalla difesa dell'opposto, come il riferimento a tutto l'anno 2014, senza alcuna specificazione, potendo riguardare la pretesa solo il periodo successivo a giugno dello stesso anno, la mancata allegazione dei cedolini paga per le annualità pretese, l'omessa indicazione del numero degli assistiti, non essendo indicata la modalità di calcolo delle singole voci pretese.
4. Avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso ha proposto appello il dr. che, Pt_1
con il primo motivo, denuncia il vizio di ultrapetizione, evidenziando che il Tribunale non avrebbe considerato che la difesa della aveva riguardato contestazioni generali e CP_1
generiche ritenendo che le tabelle erano derivate da conteggi eseguiti senza le buste paga, tutte, però, allegate al fascicolo monitorio, inserito successivamente in quello di opposizione. Quanto alla omessa indicazione del numero degli assistiti, esso non rileverebbe per le prestazioni di continuità assistenziale. Con il secondo motivo l'appellante deduce che l'oggetto del giudizio era relativo alla durata della efficacia del decreto n. 28/2012, dovendosi evincere dal parere del Comitato Permanente Regionale che le decurtazioni avrebbero dovuto durare due anni a far data dal 01.07.2012. La domanda del dr. avrebbe, infatti, riguardato proprio le differenze retributive a Pt_1
decorrere dal 2014, ritenendo che le decurtazioni erano state operate in modo permanente e non solo fino al 02.07.2014, come affermato nel verbale del Comitato Permanente
Regionale del 0.2.07.2012. La bontà della interpretazione dell'opposto sarebbe stata confermata anche dalla stessa che con il DCA n. 2/2021 aveva revocato i CP_1
precedenti decreti n. 28 e n. 29 del 2012 che avevano operato le contestate decurtazioni.
3 Con il terzo motivo si deduce che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, le buste paga e i documenti attestanti le prestazioni cui si riferiscono le pretese differenze retributive sarebbero state prodotti in formato cartaceo all'udienza del 20.12.2019, aggiungendosi che la contestazione della ai conteggi del ricorrente sarebbe stata CP_1
del tutto generica. Con il quarto motivo, si evidenzia che la pretesa del ricorrente, essendo relativa a prestazioni effettuate con continuità regolare, non sarebbe sottoposta alla prescrizione quinquennale (non eccepita dalla datrice di lavoro, n.d.s.), la quale, peraltro, sarebbe stata interrotta dalla nota di messa in mora del 04.05.2019. Invoca, altresì,
l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2940 c.c. circa l'irripetibilità di quanto pagato spontaneamente in adempimento di un debito prescritto. L'appellante chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata l'opposizione della e CP_1
confermato il decreto ingiuntivo n. 2017/2019.
5. Si è costituita l' che reitera le difese spiegate in primo grado, sostenendo la CP_1
correttezza della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello. L'appellata ribadisce, quindi, la carenza allegatoria e probatoria rilevata dal Tribunale di Campobasso, eccependo che le previsioni degli artt. 28 e 29 dell'ADR sarebbero in contrasto con i vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale, donde la non debenza delle somme pretese dal ricorrente in base a dette disposizioni.
6. Disposta ctu contabile al fine di quantificare le somme dovute ai ricorrenti, all'odierna udienza, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
7. L'appello risulta fondato, dovendosi riformare la sentenza gravata, pur se parzialmente, nei termini di seguito illustrati.
In merito alla questione della efficacia temporale biennale del DCA n. 28/2012 e delle decurtazioni dallo stesso operate, ritiene il Collegio di dover dare continuità all'applicazione dei principi espressi in sue precedenti pronunce e, in particolare, nelle sentenze nn. 10/2020, n. 123/2023, n. 134/2022, emesse in analoghe controversie secondo cui “Il decreto è chiaro nel prevedere la riduzione delle indennità in parola nella misura del 20% per il primo anno, e di un ulteriore 10% per il secondo anno, il tutto con decorrenza dal 1° luglio 2012, con legittimità, pertanto delle decurtazioni operate fino al
30 giugno 2014. Il provvedimento ha, quindi, in relazione alla temporaneità della decurtazione, recepito le indicazioni1 del Comitato Permanente Regionale, emerse
4 all'esito della seduta del 2.7.2012, in base alle quali si delegava “la Struttura ad effettuare a carico dei Medici di Medicina Generale, un taglio lineare del 20% per l'anno in corso ed un taglio del 10% per l'anno prossimo”. E proprio la circostanza che la decurtazione sia stata disposta indicando specificatamente gli anni per i quali la stessa doveva avere effetto (“Primo anno…”; “Secondo anno…”), oltre che la misura della stessa per ciascuno di essi, conferma che l'operatività della riduzione era appunto limitata a due soli anni. Si spiega così la mancanza di un termine finale di efficacia. Il riferimento al 1° luglio 2012 era evidentemente funzionale alla individuazione della decorrenza della decurtazione, nel senso che essa andava operata sulle indennità maturate da quella data in poi, fermo restando i due anni (il primo e il secondo) di efficacia. Rileva, invece, la circostanza che il secondo anno sia indicato sic et simpliciter
e non come termine di riferimento o di decorrenza per la diversa misura della decurtazione ulteriore (“dal secondo anno “).
Del resto non è ipotizzabile che un provvedimento incidente sugli emolumenti, risultati sensibilmente ridotti, e a prescindere, peraltro, da una formale contrattazione con le
OO.SS. maggiormente rappresentative, non prevedesse un termine finale di efficacia della disposta decurtazione, potendosi, quindi, ipotizzare che essa potesse continuare senza limiti, con termine rimesso alla volontà unilaterale dell'Amministrazione e, contrariamente, lo si ribadisce, alle univoche indicazioni del Comitato Permanente
Regionale.
Quanto alle esigenze sottese al decreto del Commissario ad acta, legate al contenimento della spesa sanitaria, le stesse non contrastano con l'efficacia limitata nel tempo delle decurtazioni che qui rilevano, essendo semmai coerente con dette finalità la verifica della incidenza delle riduzioni sul piano di rientro, dopo un limitato e programmato periodo di applicazione”.
Devono, dunque, ritenersi illegittimi i tagli operati alla scadenza del biennio previsto e, quindi, successivamente al 30 giugno 2014, così dovendosi limitare temporalmente la pretesa del che, invece, nel ricorso per decreto ingiuntivo era fatta decorrere da Pt_1
gennaio 2014 (cfr. anche conteggi allegati al richiamato ricorso, nonché pag. 3 della memoria di costituzione nel giudizio di I grado). Nessuna prescrizione è maturata stante la missiva del 10.07.2019, avente efficacia interruttiva del relativo termine (all. 6 del fascicolo monitorio).
5 8. Il riferimento fatto dall'appellata alla presunta illegittimità delle previsioni dell'Accordo
Decentrato Regionale che hanno riconosciuto ai medici di continuità assistenziale le indennità poi oggetto di decurtazione, contenuto per la prima volta nell'atto di appello, è inconferente nel caso di specie, atteso che la stessa , corrispondendo, come risulta CP_1
dai cedolini paga valutati dal ctu ai fini della elaborazione dei suoi calcoli, le indennità in parola, seppure ancora decurtate per il periodo successivo a giugno 2014, ha riconosciuto la debenza delle stesse.
9. In merito al quantum delle pretese, si è ritenuto di disporre ctu al fine di accertare, in base alla documentazione versata in atti, nel corso del giudizio di I grado, dall'originario ricorrenti, ivi comprese le buste paga, le somme dovute per i titoli azionati e da ritenersi dovute a decorrere da luglio del 2014, alla luce di quanto sopra evidenziato quanto a efficacia temporale del DCA n. 28/2012.
Alla luce delle indicazioni e dei calcoli operati dal ctu, esplicitati dalle tabelle allegate, e che anche le parti hanno inteso condividere non muovendo osservazioni all'elaborato del dr. si quantifica in € 13.001,16 la somma dovuta all'odierno appellante dalla _1
, per i titoli di cui al ricorso. A tanto consegue la conferma della revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, come disposta dal Tribunale di Campobasso con la sentenza impugnata.
10. Quanto alle spese, le stesse di liquidano come da dispositivo e seguono la soccombenza, essendo stata solo ridimensionata nel quantum la pretesa del dr. con pagamento Pt_1
in favore del procuratore antistatario. A carico di entrambe le parti, in egual misura, vengono poste, invece, le spese della ctu che si liquidano in € 550,00, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso – Giudice del lavoro – del 22.11.2022, proposto con ricorso qui depositato il 16.05.2023 da Pt_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria
[...] CP_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1
6 per i titoli di cui all'originario ricorso, la somma di € 13.001,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio CP_1 Parte_1
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.800,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con pagamento in favore del procuratore antistatario, e pone a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese della disposta ctu, che liquida in € 550,00, oltre IVA e oneri contributivi, se dovuti.
Campobasso, 14.06.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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