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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13472/2023 RG fissata all'udienza del 20/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CROCE Parte_1
LAURA
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 5.08.22 inoltrava domanda all' territorialmente competente per il riconoscimento della pensione CP_2 ordinaria di inabilità o, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84.
L'istituto in data 19.10.22 respingeva tale istanza.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
2377/23 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 30.10.2023, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, confermava il precedente giudizio medico- legale.
1 Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Dalla raccolta dei dati anamnestici, dalla documentazione medica agli atti e dall'obiettività rilevata durante la valutazione, si evince che il ricorrente è affetto da artrosi poliarticolare (coxartrosi bilaterale, artrosi acromion-claveare bilaterale, spondilodiscoartrosi) cardiopatia ipertensiva
L'insieme di tali patologie determina attualmente una condizione medico-legale di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai due terzi così nel dettaglio quantificato e giustificato: artrosi poliarticolare: patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da riduzione della motilità dei segmenti interessati;
nel caso in esame estrinsecantesi a livello del rachide in toto e delle grosse articolazioni di arti superiori e inferiori e responsabile della ipomobilità antalgica globale rilevata durante la valutazione e confermata nella certificazione fisiatrica del 12 novembre 2024; cardiopatia ipertensiva: patologia dell'apparato cardiocircolatorio sostenuta da elevati valori di pressione arteriosa;
nel caso in esame con complicanze emodinamiche ascrivibili alla III° classe NYHA
(vedi referto visita cardiologica).
In considerazione di quanto detto ribadisco: la raccolta dei dati anamnestici, la ri-valutazione medico-legale e la documentazione in atti permettono di considerare il periziando invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai due terzi; la decorrenza di tale riconoscimento dal giugno 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello osteoarticolare in particolare determinante per il diritto al beneficio.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente l'evoluzione dello stato sanitario del ricorrente precisando che da giugno
2024 è possibile far decorrere la prestazione in quanto coincidente con l'aggravamento delle patologie (di quello osteoarticolare in particolare) di cui è affetto.
2 Va ancora precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (giugno 2024).
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). È solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022. In tal senso si pone anche Cass.
5422/2025.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13472/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità ordinario a far data da giugno
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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