Articolo 122 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 119Articolo 121
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9 ottobre 2010
Art. 122. Corpo sanitario militare marittimo 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:
a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo; b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa; c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali; e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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