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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. -
ha deliberato di definire con la presente
S E N T E N Z A il processo civile d'appello avverso la sentenza n. 9740/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12 novembre 2018, iscritto al n. 2442/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025 e pendente
TRA la (c.f. ), con sede in Teano (CE), al viale Italia, Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante dott. , rappresenta e difesa Parte_2
dall'avv. Enrica Guerriero (c.f. - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f. ), con sede in via Santa Lucia n. 81, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentate Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (c.f. - APPELLATA - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 2013, la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la , Parte_1 Controparte_1
chiedendo che essa - previo accertamento della diretta applicabilità del Regolamento
CEE n. 1191/1969 - fosse condannata:
A) al pagamento delle compensazioni dovute, a titolo di differenza tra i costi da essa effettivamente sostenuti per l'esercizio, in regime di concessione, dei servizi di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1998 al 2002 e quelli imposti dall'amministrazione quali obblighi di servizio pubblico, che quantificava in 263.643,00 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
€, oltre interessi e rivalutazione, nonché
B) al risarcimento del danno patito dall'impresa in ragione della mancata corresponsione delle dette compensazioni economiche.
Nello specifico, la società istante premetteva: a) di aver espletato, negli anni
1998/2002, servizio pubblico di linea per il trasporto di persone in virtù di concessione regionale;
b) di aver sempre rispettato gli obblighi di servizio imposti dalla;
c) CP_1
di aver stipulato, per l'anno 2003, un contratto di servizio per il trasporto di interesse regionale e locale, nella forma del “contratto ponte” contemplato dalla legge regionale n. 3 del 2002; d) di non aver mai ricevuto alcuna compensazione economica, ai sensi dell'invocato regolamento, da parte della convenuta. CP_1
2. Con comparsa del 23 gennaio 2014 si costituiva in giudizio la CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la nullità della
[...]
domanda per la sua genericità e l'intervenuta prescrizione quinquennale e/o decennale del credito azionato. Nel merito, contestava la domanda ritenendola infondata e carente sotto il profilo probatorio, non avendo parte attrice fornito alcuna prova degli importi richiesti nell'atto di citazione e neppure delle concessioni in virtù delle quali aveva reso i propri servizi.
3. Pertanto, in assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice:
- in via preliminare, riteneva parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla , sul rilievo che “il primo atto interruttivo Controparte_1
(cfr. racc. A/R in atti) è del dicembre 2010, onde, per quanto in precedenza osservato, il diritto si sarebbe, per l'annata 1999, estinto per prescrizione (essendo il bilancio relativo alla predetta annualità, secondo le regole ordinarie, presumibilmente sformatosi nel gennaio 2000)”.
Nel merito, rigettava la domanda per assenza di prova, rilevando:
- in primo luogo, che “l'attrice ha meramente dedotto di essere titolare di concessione per il trasporto pubblico locale, ma non ha prodotto alcun documento comprovante la sussistenza del rapporto con la convenuta, e la relativa CP_1
regolamentazione”. Pertanto, “Se l'an della concessione, può dirsi sostanzialmente pacifico, non altrettanto è a dirsi con riferimento alla natura degli obblighi di servizio,
n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
ed al correlativo diritto alla cd. compensazione degli oneri sostenuti per conformarsi ad essi, che la convenuta ha contestato eccependo, sia, sul piano generale, CP_1
l'insussistenza del diritto medesimo, sia, con specifico riferimento alla posizione dell'impresa attrice, la mancanza di prova dei fatti (invero, assai genericamente) posti
a fondamento della pretesa azionata.
Né può ritenersi sufficiente, ai fini che ne occupano, la produzione dei conti economici della società attrice, che, evidentemente, nulla provano in ordine all'imposizione da parte della dei lamentati obblighi di servizio. CP_1
All'anzidetta lacuna l'attrice non ha inteso porre rimedio, a fronte della puntuale eccezione di parte convenuta, limitandosi, in taluni passaggi delle difese in atti, ad ipotizzare, obliterando il disposto dell'art.2697 c.c., una sorta di inversione dell'onere probatorio, in cui la prova negativa dell'esistenza del diritto azionato sarebbe ceduta a carico della ”; CP_1
- in secondo luogo, che “il diritto alla compensazione economica prevista dal reg.1191/69 non è quindi conseguenza automatica e indefettibile della decisione amministrativa di mantenere gli obblighi di servizio pubblico, ma presuppone sia la presenza di uno svantaggio economico ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, sia la presentazione di una domanda di soppressione all'uopo presentata dall'impresa (art.
6)”. Nella specie, tuttavia, “l'impresa non ha dato prova né dell'uno, né dell'altro presupposto”, in quanto “negli atti di causa non c'è traccia di una negoziazione e/o imposizione di oneri di servizio, che non sono, in verità, neppure individuati. Ciò costituisce indiretta conferma che le condizioni del rapporto fossero state – ex ante - ritenute dal concessionario tali da consentire di coprire i costi degli oneri di servizio e di assicurare un margine di redditività, salvo invocare la disciplina comunitaria solo nel momento in cui sono state verificate, ex post, perdite di bilancio” […] “parte attrice non ha in alcun modo allegato, né tanto meno provato (non avendo invero, come ampiamente argomentato in premessa, dimostrato alcunché in merito alla concreta regolamentazione del rapporto concessorio) che i parametri di compensazione per la fornitura dei servizi in esame nel periodo oggetto della domanda fossero stabiliti in anticipo e in modo obiettivo e trasparente, con la conseguenza che non può procedersi alla quantificazione ex post in base ai dati di bilancio, perché, come detto, non conforme al regolamento europeo. Inoltre, la ricorrente, come già puntualizzato, a fondamento della propria domanda, si è limitata ad allegare di svolgere un servizio di
n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 3 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
trasporto pubblico e di soffrire di un disavanzo d'esercizio, omettendo di indicare gli obblighi di servizio pubblico sostenuti, la fonte di tali obblighi, le modalità di svolgimento degli stessi, e il costo economico sostenuto per ciascuno di essi”;
- in ultimo, osservava il Tribunale “che presupposto necessario perché sorga il diritto alla compensazione è che l'imposizione dell'obbligo di servizio sia chiaramente definita, in tal senso essendosi espressa la Corte di Giustizia, nella nota decisione
280/2003 (cfr. punto 89 della Sentenza n. 280 del 24 luglio 2003 cd. . Pt_3
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha in alcun modo allegato, né tanto meno provato (non avendo invero, come ampiamente argomentato in premessa, dimostrato alcunché in merito alla concreta regolamentazione del rapporto concessorio) che i parametri di compensazione per la fornitura dei servizi in esame nel periodo oggetto della domanda fossero stabiliti in anticipo e in modo obiettivo e trasparente, con la conseguenza che non può procedersi alla quantificazione ex post in base ai dati di bilancio perché, come detto, non conforme al regolamento europeo.
Inoltre, la ricorrente, come già puntualizzato, a fondamento della propria domanda, si è limitata ad allegare di svolgere un servizio di trasporto pubblico e di soffrire di un disavanzo d'esercizio, omettendo di indicare gli obblighi di servizio pubblico sostenuti, la fonte di tali obblighi, le modalità di svolgimento degli stessi, e il costo economico sostenuto per ciascuno di essi. Né sarebbe possibile una quantificazione equitativa da parte del Tribunale”.
4. Avverso tale sentenza, la , con una citazione Parte_1
telematicamente notificata il 13 maggio 2019 alla , ha proposto Controparte_1
appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la diretta applicabilità del Regolamento CEE n. 1191/1969 e, conseguentemente, il diritto dell'impresa ad ottenere dalla la Controparte_1
corresponsione a titolo di compensazione economica, delle somme dovute, a titolo di conguaglio, a norma dello stesso Regolamento CEE 26 Giugno 1969 n. 1191 del divario tra i costi effettivamente sostenuti per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico
Locale svolti ed i ricavi il cui mancato pagamento ha prodotto, in favore della società, di un credito pari ad euro 263.643,00 (euro duecentosessantatremilaseicentoquarantatre), comprensivo di interessi e rivalutazione, salvo eventuale maggiore importo da determinarsi in corso di causa;
2. Disapplicare i provvedimenti, ignoti data e numero, con cui si è provveduto al pagamento dei
n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 4 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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(già Prima sezione civile bis)
contributi calcolati in ragione dei di esercizio, anziché dei costi effettivamente sostenuti per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, a norma del Regolamento CEE 26.6.1969, n. 1191, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note della del 9.5.2006, Controparte_1
n. 2006.0407896 e 2006 n. 0771210 del 21/09/2006; 3. Condannare la CP_1
al pagamento della somma di cui la società risulterà beneficiaria, all'esito
[...]
degli esatti conteggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Condannare la
al risarcimento del danno patito dall'impresa in ragione della Controparte_1
mancata corresponsione delle compensazioni economiche relative agli anni suddetti”.
5. Con comparsa del 14 novembre 2019, si è costituita in giudizio la CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità
[...]
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. e contestando, nel merito,
l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui ne ha chiesto rigetto con vittoria delle spese del grado.
6. All'udienza 4 marzo 2025, la Corte si è riservata per la decisione concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla ai sensi dell''art. 342 c.p.c, posto che le doglianze in Controparte_1
esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
II. Nel merito, con il primo ed il terzo motivo di gravame - che possono essere esaminati congiuntamente poiché logicamente connessi - l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto infondata la domanda per mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della stessa, non avendo la società attrice dato prova, né dell'imposizione di obblighi di servizio da parte dell'amministrazione convenuta, né della loro consistenza quantitativa.
Sul punto, l'appellante contesta un duplice errore commesso dal primo Giudice consistente “nel travisamento del meccanismo della concessione cui si connette l'errata lettura ed interpretazione del Reg. CEE n. 1191/1969 e nella non corretta considerazione della valenza probatoria dei conti economici dell'impresa, da cui deriva un ulteriore errore in procedendo”, poiché, a suo dire, la natura stessa della n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 5 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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(già Prima sezione civile bis)
concessione dei servizi era tale da far derivare onerosi obblighi di servizio pubblico, tra cui l'obbligo di tariffa, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CEE n. 1191/1969, con conseguente diritto della società ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti in ragione dell'espletamento del servizio pubblico, come documentati dai conti economici e dalla perizia di parte. A tanto aggiunge, l'erronea interpretazione da parte del Tribunale delle decisioni della Commissioni Europea in materia di aiuti di stato.
Tali motivi sono infondati.
Al riguardo, appare significativo ricordare che nell'interpretazione data dalla
Corte europea di Giustizia al citato Regolamento CEE - pronunce già tutte richiamate nella sentenza gravata - è centrale il concetto di “predeterminazione": sia degli obblighi di servizio, sia dei parametri di compensazione, in quanto solo conoscendo in anticipo quali siano gli oneri imposti e quale il sistema per compensarli la libera concorrenza può liberamente svolgersi nel mercato comune.
In tale prospettiva, la Corte di Giustizia Europea ha precisato, con le fondamentali sent. 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Tr. GmbH e Regierungspra sidium Magdeburg e Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, e sent. 27 novembre
2003, cause riunite C-34/01 e C-38/01, Enirisorse S.p.A. v. Ministero delle Finanze, che dette compensazioni, se corrisposte in misura superiore all'effettivo, possono integrare indebiti aiuti di stato;
di qui, la necessità di una preventiva definizione degli obblighi di servizio e dei parametri in base ai quali viene effettuata la compensazione.
In particolare, secondo la pronuncia (citata anche dal primo Giudice), Pt_3
affinché una compensazione sia legittima, occorre: a) in primo luogo, che l'impresa beneficiaria sia effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e che detti obblighi siano definiti in modo chiaro; b) in secondo luogo, che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti;
c) in terzo luogo, che la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. La sussistenza di tale presupposto è indispensabile al fine di garantire che all'impresa beneficiaria non venga concesso alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la posizione concorrenziale di detta n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 6 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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impresa; d) in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
Da quanto sopra, discende, pertanto, che la concessione di un pubblico servizio non comporta in automatico l'insorgenza di obblighi di servizio svantaggiosi per l'impresa affidataria, bensì gli stessi devono essere determinati ex ante come pure devono essere predeterminati – in modo obiettivo e trasparente – i parametri in virtù dei quali viene effettuata la compensazione, e ciò perché vuole evitarsi che all'impresa beneficiaria venga concesso un vantaggio tale da falsare o minacciare la concorrenza.
Nella specie, come correttamente messo in evidenza dal primo Giudice nelle prime 5 pagine della sua sentenza (le altre 20 essendo invece riservate alla descrizione del quadro normativo di riferimento, invero trattata solo per mero scrupolo e come conseguenza dell'istruttoria solo documentale svolta), non risulta che la società appellante abbia assolto tale onere probatorio, non producendo in giudizio nessun contratto di concessione o altro contratto, sicché la sua difesa, fondata sulla genericità degli obblighi di servizio imposti, non ha fondamento.
Da tanto deriva l'evidente l'impossibilità di individuare tali obblighi, come previsto dall'art. 2 del Regolamento (“obbligo di esercizio”, “l'obbligo di trasporto” e
“l'obbligo tariffario'), risultando altrettanto impossibile individuare lo svantaggio economico che l'impresa avrebbe subito.
Al riguardo, risulta infondata anche la censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice afferma l'insufficienza probatoria dei conti economici prodotti dalla società appellante “che, evidentemente, nulla provano in ordine all'imposizione da parte della dei lamentati obblighi di servizio”. CP_1
Difatti, la prova degli obblighi di servizio non può derivare dalla sola produzione in giudizio dei conti economici della società attrice oppure da una consulenza di parte, sia perché tali documenti sono stati specificamente contestati dalla Regione appellata,
n. 2442/2019 c. Pag. 7 di 10 CP_2 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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sia perché da tali conti, svolgendo la società appellante anche altri servizi di trasporto non in concessione, non è possibile individuare i costi ed i ricavi imputabili alle tratte sulle quali sussisteva l'(eventuale) obbligo di servizio.
I conti economici prodotti dalla società si riferiscono, infatti, a tutti i trasporti locali da essa esercitati, senza presentare una contabilità separata, dalla quale poter ricavare i costi imputabili alle singole tratte, non consentendo di valutare le condizioni economiche di svolgimento degli specifici obblighi di servizio pubblico di trasporto, i quali non dovevano mai trasmodare in illegittimi "aiuti di Stato".
In conclusione, su tali basi, non poteva e non può fondarsi una richiesta di condanna della . CP_1
III. Ciò solo basta a giustificare il rigetto dell'appello, che, peraltro, risulta infondato anche nel suo secondo motivo.
Con esso l'appellante contesta che il primo Giudice non gli abbia riconosciuto le richieste compensazioni economiche per avere ritenuto che l non Parte_1
aveva presentato alle autorità competenti la preventiva domanda di soppressione dell'obbligo di servizio pubblico, presupposto necessario previsto dal citato regolamento comunitario del 1969 per il loro ottenimento.
Sostiene, invece, l'appellante che essa non era soggetta a tale formalità perché la concessione con la risaliva al 7 marzo 1975 (licenza n. 47 del 7 Controparte_1
marzo 1975) ed era successiva all'entrata in vigore del regolamento n. 1191/1969, che si riferiva solo agli obblighi pregressi.
A giudizio della Corte, l'assenza in atti della convenzione di concessione e della stessa licenza invocata dall'appellante non consente di individuare il momento iniziale in cui l' ha cominciato ad esercitare pubblico trasporto di persone a Parte_1
livello locale, e tanto basta per ritenere non provato il momento iniziale, a dire dell'appellante successivo al 1969, di decorrenza del rapporto con la . CP_1
Peraltro, dalla visura camerale – come correttamente messo in evidenza dal primo Giudice - risulta che l' esercita(va) attività prevalente di Parte_1
trasporto pubblico locale, evidentemente in regime di concessione statale, sin dal
1963, anno cui risale la sua costituzione;
invece, l'inizio del rapporto con la , CP_1
frutto del trasferimento della materia del trasporto pubblico locale agli Enti territoriali competenti, a seguito dell'istituzione delle Regioni italiane a statuto ordinario risalente al 1970, spiega l'esistenza del rilascio della licenza n. 47 del 1975 da parte n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 8 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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della risultante dalla visura camerale, che non vale tuttavia a Controparte_1
superare il dato che il rapporto concessorio con gli enti pubblici dell'appellante era iniziato prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario in esame per poi continuare, senza soluzione di continuità, con la . Controparte_1
IV. In definitiva, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Segue, tenuto conto del rigetto dell'appello, la condanna della
[...]
al pagamento a favore della delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
secondo grado di giudizio, che vanno liquidate alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della giustizia 13 agosto 2022 n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 260.000,01 € ad 520.000,00 €.
Esse si liquidano in complessivi 11.730,00 €, di cui 10.200,00 € per compenso
(2.200,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 3.000,00 € per la fase di trattazione e 3.700,00 € per la fase decisoria), e 1.530,00 € per spese forfettarie generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
VI. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 9740/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12 novembre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio d'appello, che si liquidano nel complessivo importo
[...]
di complessivi 11.730,00 €, di cui 10.200,00 € per compenso e 1.530,00 € per spese forfettarie generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 9 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 10 di 10 Parte_1 Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. -
ha deliberato di definire con la presente
S E N T E N Z A il processo civile d'appello avverso la sentenza n. 9740/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12 novembre 2018, iscritto al n. 2442/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025 e pendente
TRA la (c.f. ), con sede in Teano (CE), al viale Italia, Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante dott. , rappresenta e difesa Parte_2
dall'avv. Enrica Guerriero (c.f. - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f. ), con sede in via Santa Lucia n. 81, in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentate Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (c.f. - APPELLATA - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 2013, la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la , Parte_1 Controparte_1
chiedendo che essa - previo accertamento della diretta applicabilità del Regolamento
CEE n. 1191/1969 - fosse condannata:
A) al pagamento delle compensazioni dovute, a titolo di differenza tra i costi da essa effettivamente sostenuti per l'esercizio, in regime di concessione, dei servizi di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1998 al 2002 e quelli imposti dall'amministrazione quali obblighi di servizio pubblico, che quantificava in 263.643,00 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
€, oltre interessi e rivalutazione, nonché
B) al risarcimento del danno patito dall'impresa in ragione della mancata corresponsione delle dette compensazioni economiche.
Nello specifico, la società istante premetteva: a) di aver espletato, negli anni
1998/2002, servizio pubblico di linea per il trasporto di persone in virtù di concessione regionale;
b) di aver sempre rispettato gli obblighi di servizio imposti dalla;
c) CP_1
di aver stipulato, per l'anno 2003, un contratto di servizio per il trasporto di interesse regionale e locale, nella forma del “contratto ponte” contemplato dalla legge regionale n. 3 del 2002; d) di non aver mai ricevuto alcuna compensazione economica, ai sensi dell'invocato regolamento, da parte della convenuta. CP_1
2. Con comparsa del 23 gennaio 2014 si costituiva in giudizio la CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la nullità della
[...]
domanda per la sua genericità e l'intervenuta prescrizione quinquennale e/o decennale del credito azionato. Nel merito, contestava la domanda ritenendola infondata e carente sotto il profilo probatorio, non avendo parte attrice fornito alcuna prova degli importi richiesti nell'atto di citazione e neppure delle concessioni in virtù delle quali aveva reso i propri servizi.
3. Pertanto, in assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice:
- in via preliminare, riteneva parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla , sul rilievo che “il primo atto interruttivo Controparte_1
(cfr. racc. A/R in atti) è del dicembre 2010, onde, per quanto in precedenza osservato, il diritto si sarebbe, per l'annata 1999, estinto per prescrizione (essendo il bilancio relativo alla predetta annualità, secondo le regole ordinarie, presumibilmente sformatosi nel gennaio 2000)”.
Nel merito, rigettava la domanda per assenza di prova, rilevando:
- in primo luogo, che “l'attrice ha meramente dedotto di essere titolare di concessione per il trasporto pubblico locale, ma non ha prodotto alcun documento comprovante la sussistenza del rapporto con la convenuta, e la relativa CP_1
regolamentazione”. Pertanto, “Se l'an della concessione, può dirsi sostanzialmente pacifico, non altrettanto è a dirsi con riferimento alla natura degli obblighi di servizio,
n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
ed al correlativo diritto alla cd. compensazione degli oneri sostenuti per conformarsi ad essi, che la convenuta ha contestato eccependo, sia, sul piano generale, CP_1
l'insussistenza del diritto medesimo, sia, con specifico riferimento alla posizione dell'impresa attrice, la mancanza di prova dei fatti (invero, assai genericamente) posti
a fondamento della pretesa azionata.
Né può ritenersi sufficiente, ai fini che ne occupano, la produzione dei conti economici della società attrice, che, evidentemente, nulla provano in ordine all'imposizione da parte della dei lamentati obblighi di servizio. CP_1
All'anzidetta lacuna l'attrice non ha inteso porre rimedio, a fronte della puntuale eccezione di parte convenuta, limitandosi, in taluni passaggi delle difese in atti, ad ipotizzare, obliterando il disposto dell'art.2697 c.c., una sorta di inversione dell'onere probatorio, in cui la prova negativa dell'esistenza del diritto azionato sarebbe ceduta a carico della ”; CP_1
- in secondo luogo, che “il diritto alla compensazione economica prevista dal reg.1191/69 non è quindi conseguenza automatica e indefettibile della decisione amministrativa di mantenere gli obblighi di servizio pubblico, ma presuppone sia la presenza di uno svantaggio economico ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, sia la presentazione di una domanda di soppressione all'uopo presentata dall'impresa (art.
6)”. Nella specie, tuttavia, “l'impresa non ha dato prova né dell'uno, né dell'altro presupposto”, in quanto “negli atti di causa non c'è traccia di una negoziazione e/o imposizione di oneri di servizio, che non sono, in verità, neppure individuati. Ciò costituisce indiretta conferma che le condizioni del rapporto fossero state – ex ante - ritenute dal concessionario tali da consentire di coprire i costi degli oneri di servizio e di assicurare un margine di redditività, salvo invocare la disciplina comunitaria solo nel momento in cui sono state verificate, ex post, perdite di bilancio” […] “parte attrice non ha in alcun modo allegato, né tanto meno provato (non avendo invero, come ampiamente argomentato in premessa, dimostrato alcunché in merito alla concreta regolamentazione del rapporto concessorio) che i parametri di compensazione per la fornitura dei servizi in esame nel periodo oggetto della domanda fossero stabiliti in anticipo e in modo obiettivo e trasparente, con la conseguenza che non può procedersi alla quantificazione ex post in base ai dati di bilancio, perché, come detto, non conforme al regolamento europeo. Inoltre, la ricorrente, come già puntualizzato, a fondamento della propria domanda, si è limitata ad allegare di svolgere un servizio di
n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 3 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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trasporto pubblico e di soffrire di un disavanzo d'esercizio, omettendo di indicare gli obblighi di servizio pubblico sostenuti, la fonte di tali obblighi, le modalità di svolgimento degli stessi, e il costo economico sostenuto per ciascuno di essi”;
- in ultimo, osservava il Tribunale “che presupposto necessario perché sorga il diritto alla compensazione è che l'imposizione dell'obbligo di servizio sia chiaramente definita, in tal senso essendosi espressa la Corte di Giustizia, nella nota decisione
280/2003 (cfr. punto 89 della Sentenza n. 280 del 24 luglio 2003 cd. . Pt_3
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha in alcun modo allegato, né tanto meno provato (non avendo invero, come ampiamente argomentato in premessa, dimostrato alcunché in merito alla concreta regolamentazione del rapporto concessorio) che i parametri di compensazione per la fornitura dei servizi in esame nel periodo oggetto della domanda fossero stabiliti in anticipo e in modo obiettivo e trasparente, con la conseguenza che non può procedersi alla quantificazione ex post in base ai dati di bilancio perché, come detto, non conforme al regolamento europeo.
Inoltre, la ricorrente, come già puntualizzato, a fondamento della propria domanda, si è limitata ad allegare di svolgere un servizio di trasporto pubblico e di soffrire di un disavanzo d'esercizio, omettendo di indicare gli obblighi di servizio pubblico sostenuti, la fonte di tali obblighi, le modalità di svolgimento degli stessi, e il costo economico sostenuto per ciascuno di essi. Né sarebbe possibile una quantificazione equitativa da parte del Tribunale”.
4. Avverso tale sentenza, la , con una citazione Parte_1
telematicamente notificata il 13 maggio 2019 alla , ha proposto Controparte_1
appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la diretta applicabilità del Regolamento CEE n. 1191/1969 e, conseguentemente, il diritto dell'impresa ad ottenere dalla la Controparte_1
corresponsione a titolo di compensazione economica, delle somme dovute, a titolo di conguaglio, a norma dello stesso Regolamento CEE 26 Giugno 1969 n. 1191 del divario tra i costi effettivamente sostenuti per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico
Locale svolti ed i ricavi il cui mancato pagamento ha prodotto, in favore della società, di un credito pari ad euro 263.643,00 (euro duecentosessantatremilaseicentoquarantatre), comprensivo di interessi e rivalutazione, salvo eventuale maggiore importo da determinarsi in corso di causa;
2. Disapplicare i provvedimenti, ignoti data e numero, con cui si è provveduto al pagamento dei
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contributi calcolati in ragione dei
n. 2006.0407896 e 2006 n. 0771210 del 21/09/2006; 3. Condannare la CP_1
al pagamento della somma di cui la società risulterà beneficiaria, all'esito
[...]
degli esatti conteggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Condannare la
al risarcimento del danno patito dall'impresa in ragione della Controparte_1
mancata corresponsione delle compensazioni economiche relative agli anni suddetti”.
5. Con comparsa del 14 novembre 2019, si è costituita in giudizio la CP_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità
[...]
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. e contestando, nel merito,
l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui ne ha chiesto rigetto con vittoria delle spese del grado.
6. All'udienza 4 marzo 2025, la Corte si è riservata per la decisione concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla ai sensi dell''art. 342 c.p.c, posto che le doglianze in Controparte_1
esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
II. Nel merito, con il primo ed il terzo motivo di gravame - che possono essere esaminati congiuntamente poiché logicamente connessi - l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto infondata la domanda per mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della stessa, non avendo la società attrice dato prova, né dell'imposizione di obblighi di servizio da parte dell'amministrazione convenuta, né della loro consistenza quantitativa.
Sul punto, l'appellante contesta un duplice errore commesso dal primo Giudice consistente “nel travisamento del meccanismo della concessione cui si connette l'errata lettura ed interpretazione del Reg. CEE n. 1191/1969 e nella non corretta considerazione della valenza probatoria dei conti economici dell'impresa, da cui deriva un ulteriore errore in procedendo”, poiché, a suo dire, la natura stessa della n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 5 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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concessione dei servizi era tale da far derivare onerosi obblighi di servizio pubblico, tra cui l'obbligo di tariffa, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CEE n. 1191/1969, con conseguente diritto della società ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti in ragione dell'espletamento del servizio pubblico, come documentati dai conti economici e dalla perizia di parte. A tanto aggiunge, l'erronea interpretazione da parte del Tribunale delle decisioni della Commissioni Europea in materia di aiuti di stato.
Tali motivi sono infondati.
Al riguardo, appare significativo ricordare che nell'interpretazione data dalla
Corte europea di Giustizia al citato Regolamento CEE - pronunce già tutte richiamate nella sentenza gravata - è centrale il concetto di “predeterminazione": sia degli obblighi di servizio, sia dei parametri di compensazione, in quanto solo conoscendo in anticipo quali siano gli oneri imposti e quale il sistema per compensarli la libera concorrenza può liberamente svolgersi nel mercato comune.
In tale prospettiva, la Corte di Giustizia Europea ha precisato, con le fondamentali sent. 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Tr. GmbH e Regierungspra sidium Magdeburg e Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, e sent. 27 novembre
2003, cause riunite C-34/01 e C-38/01, Enirisorse S.p.A. v. Ministero delle Finanze, che dette compensazioni, se corrisposte in misura superiore all'effettivo, possono integrare indebiti aiuti di stato;
di qui, la necessità di una preventiva definizione degli obblighi di servizio e dei parametri in base ai quali viene effettuata la compensazione.
In particolare, secondo la pronuncia (citata anche dal primo Giudice), Pt_3
affinché una compensazione sia legittima, occorre: a) in primo luogo, che l'impresa beneficiaria sia effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e che detti obblighi siano definiti in modo chiaro; b) in secondo luogo, che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti;
c) in terzo luogo, che la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. La sussistenza di tale presupposto è indispensabile al fine di garantire che all'impresa beneficiaria non venga concesso alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la posizione concorrenziale di detta n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 6 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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impresa; d) in quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
Da quanto sopra, discende, pertanto, che la concessione di un pubblico servizio non comporta in automatico l'insorgenza di obblighi di servizio svantaggiosi per l'impresa affidataria, bensì gli stessi devono essere determinati ex ante come pure devono essere predeterminati – in modo obiettivo e trasparente – i parametri in virtù dei quali viene effettuata la compensazione, e ciò perché vuole evitarsi che all'impresa beneficiaria venga concesso un vantaggio tale da falsare o minacciare la concorrenza.
Nella specie, come correttamente messo in evidenza dal primo Giudice nelle prime 5 pagine della sua sentenza (le altre 20 essendo invece riservate alla descrizione del quadro normativo di riferimento, invero trattata solo per mero scrupolo e come conseguenza dell'istruttoria solo documentale svolta), non risulta che la società appellante abbia assolto tale onere probatorio, non producendo in giudizio nessun contratto di concessione o altro contratto, sicché la sua difesa, fondata sulla genericità degli obblighi di servizio imposti, non ha fondamento.
Da tanto deriva l'evidente l'impossibilità di individuare tali obblighi, come previsto dall'art. 2 del Regolamento (“obbligo di esercizio”, “l'obbligo di trasporto” e
“l'obbligo tariffario'), risultando altrettanto impossibile individuare lo svantaggio economico che l'impresa avrebbe subito.
Al riguardo, risulta infondata anche la censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice afferma l'insufficienza probatoria dei conti economici prodotti dalla società appellante “che, evidentemente, nulla provano in ordine all'imposizione da parte della dei lamentati obblighi di servizio”. CP_1
Difatti, la prova degli obblighi di servizio non può derivare dalla sola produzione in giudizio dei conti economici della società attrice oppure da una consulenza di parte, sia perché tali documenti sono stati specificamente contestati dalla Regione appellata,
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sia perché da tali conti, svolgendo la società appellante anche altri servizi di trasporto non in concessione, non è possibile individuare i costi ed i ricavi imputabili alle tratte sulle quali sussisteva l'(eventuale) obbligo di servizio.
I conti economici prodotti dalla società si riferiscono, infatti, a tutti i trasporti locali da essa esercitati, senza presentare una contabilità separata, dalla quale poter ricavare i costi imputabili alle singole tratte, non consentendo di valutare le condizioni economiche di svolgimento degli specifici obblighi di servizio pubblico di trasporto, i quali non dovevano mai trasmodare in illegittimi "aiuti di Stato".
In conclusione, su tali basi, non poteva e non può fondarsi una richiesta di condanna della . CP_1
III. Ciò solo basta a giustificare il rigetto dell'appello, che, peraltro, risulta infondato anche nel suo secondo motivo.
Con esso l'appellante contesta che il primo Giudice non gli abbia riconosciuto le richieste compensazioni economiche per avere ritenuto che l non Parte_1
aveva presentato alle autorità competenti la preventiva domanda di soppressione dell'obbligo di servizio pubblico, presupposto necessario previsto dal citato regolamento comunitario del 1969 per il loro ottenimento.
Sostiene, invece, l'appellante che essa non era soggetta a tale formalità perché la concessione con la risaliva al 7 marzo 1975 (licenza n. 47 del 7 Controparte_1
marzo 1975) ed era successiva all'entrata in vigore del regolamento n. 1191/1969, che si riferiva solo agli obblighi pregressi.
A giudizio della Corte, l'assenza in atti della convenzione di concessione e della stessa licenza invocata dall'appellante non consente di individuare il momento iniziale in cui l' ha cominciato ad esercitare pubblico trasporto di persone a Parte_1
livello locale, e tanto basta per ritenere non provato il momento iniziale, a dire dell'appellante successivo al 1969, di decorrenza del rapporto con la . CP_1
Peraltro, dalla visura camerale – come correttamente messo in evidenza dal primo Giudice - risulta che l' esercita(va) attività prevalente di Parte_1
trasporto pubblico locale, evidentemente in regime di concessione statale, sin dal
1963, anno cui risale la sua costituzione;
invece, l'inizio del rapporto con la , CP_1
frutto del trasferimento della materia del trasporto pubblico locale agli Enti territoriali competenti, a seguito dell'istituzione delle Regioni italiane a statuto ordinario risalente al 1970, spiega l'esistenza del rilascio della licenza n. 47 del 1975 da parte n. 2442/2019 R.G.A.A. c. Pag. 8 di 10 Parte_1 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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della risultante dalla visura camerale, che non vale tuttavia a Controparte_1
superare il dato che il rapporto concessorio con gli enti pubblici dell'appellante era iniziato prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario in esame per poi continuare, senza soluzione di continuità, con la . Controparte_1
IV. In definitiva, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Segue, tenuto conto del rigetto dell'appello, la condanna della
[...]
al pagamento a favore della delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
secondo grado di giudizio, che vanno liquidate alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della giustizia 13 agosto 2022 n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 260.000,01 € ad 520.000,00 €.
Esse si liquidano in complessivi 11.730,00 €, di cui 10.200,00 € per compenso
(2.200,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 3.000,00 € per la fase di trattazione e 3.700,00 € per la fase decisoria), e 1.530,00 € per spese forfettarie generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
VI. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 9740/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 12 novembre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio d'appello, che si liquidano nel complessivo importo
[...]
di complessivi 11.730,00 €, di cui 10.200,00 € per compenso e 1.530,00 € per spese forfettarie generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
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(già Prima sezione civile bis)
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
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