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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Avv. Anna Destito, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8 legge 689/1981 la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di primo grado iscritte rispettivamente al n. 1461 R.G. ed al n. 1462 R.G. del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), Lamezia Terme, Via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Bernardo Marasco, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente nel giudizio R.G. n. 1461/2019
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_2 C.F._2
(CZ), Lamezia Terme, Via Sele n. 33, presso lo studio dell'avv. Bernardo Marasco, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente nel giudizio R.G. n. 1462/2019
CONTRO
(c.f. ), in persona del Presidente della giunta Regionale in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa, dall'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso gli uffici dell'Avvocatura regionale alla Via Cardinale
Portanova pal. Campanella, giusta procura in atti;
Resistente in entrambi i giudizi
1 OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 286104/ SIAR e n. 286083/ SIAR, emesse in data 05.08.2019 dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio Settore n. 2 e notificate ai ricorrenti il 12.08.2019;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di data 26.09.2019 proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione Ingiunzione n. 286104/SIAR, con cui la Regione Calabria -Dipartimento Ambiente e
Territorio Settore n. 2-, le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di somma di € 1.207,95, per violazione degli art. 124, comma 1,del D.lgs n.152/2006, sanzionato dall' art.133, comma 2, dello stesso decreto, che punisce ”chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche
o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per le causali indicate in atti, con vittoria di spese e competenze.
Con successivo autonomo ricorso, iscritto al numero di R.G. n. 1462/2019 e riunito al presente all'udienza del 19/01/2021, basato su identici argomenti e contenente analoghe conclusioni,
[...]
, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Ingiunzione n. 286083/ SIAR, Pt_2
con la quale la Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio Settore n. 2, le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € somma di € 1.207, 95, per violazione degli art. 124, comma
1,del D.lgs n.152/2006, sanzionato dall' art.133, comma 2, dello stesso decreto, al fine anche lui, di ottenere la declaratoria di annullamento dell'ordinanza suddetta.
Si costituiva in entrambi i procedimenti, la chiedendo il rigetto delle spiegate Controparte_1
opposizioni.
Dopo alcuni rinvii interlocutori, dovuti alla gravosità del ruolo, all'udienza odierna la causa, veniva discussa e decisa con il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, se bene la riunione di procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 c.p.c.), non fa venir meno l'autonomia delle cause tra loro connesse e riunite nello stesso processo, con la conseguenza che restano autonome, ancorché contestuali, le relative decisioni, nel caso di specie, le domande di cui al ricorso in opposizione saranno di seguito congiuntamente scrutinate, implicando il loro esame, all'evidenza, la soluzione di identiche questioni.
2 Ciò sinteticamente premesso in relazione al thema decidendum, ritiene il Tribunale che le opposizioni proposte dagli opponenti nei due giudizi riuniti siano infondate e che, pertanto, vadano rigettate per quanto segue.
È pacifico che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22, della legge .689/81, si realizza l'interversione dell'onere della prova in favore di parte ricorrente, conseguentemente la
P.A. assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta ai sensi dell'art. 2697 cpc, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria.
Pertanto, gli opponenti avrebbero dovuto a fronte della presunzione di legittimità degli atti amministrativi dare la prova di fatti impeditivi e/o inesistenti, tale onere processuale non è stato assolto nel presente giudizio.
Infondato, alla luce delle risultanze istruttorie e del dato normativo, è il principale motivo dedotto dai ricorrenti di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, per violazione e falsa applicazione dell'art.124 del D.lgs n.152/2006, perché nel caso di specie, era stata inoltrata al richiesta CP_2
di allaccio alla rete fognaria.
Invero, a tal proposito si osserva che, la condotta sanzionata consiste nel mero scarico di acque reflue o di reti fognarie domestiche in assenza della richiesta autorizzazione, avendo rilievo sul piano oggettivo la consumazione della condotta illecita in sé considerata (ex multis Cass 1740/20209), circostanza questa rilevata dagli accertatori e non contestata dai ricorrenti.
Privo di pregio è altresì l'invocato stato di necessità, alla luce dell'assenza di prove attestanti la sussistenza della scriminate, e della mancanza di elementi idonei, tali da escludere la responsabilità dei ricorrenti per le violazioni accertate. Ebbene, la mancata realizzazione della rete fognaria lamentata, per come documentata in atti dai ricorrenti, non legittima il loro comportamento omissivo obbligati per legge, nelle more dell'approvazione della richiesta di allaccio, a dotarsi di apposite vasche idonee allo smaltimento delle acque reflue.
Alla luce di quanto sopra, le opposizioni proposte devono essere rigettate, con conferma dei provvedimenti impugnati e della sanzione ivi comminata.
In ragione dell'attività svolta e tenuto conto delle questioni giuridiche sottese, non disgiunte da ragioni di equità, si ritiene equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulle opposizioni in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1- Rigetta le opposizioni e per l'effetto conferma le impugnate ordinanze ingiunzioni;
2- Spese di lite compensate
3 Lamezia Terme, 11/02/2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
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