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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 249/2025 ed instaurata da
rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Carlini, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Cioci, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.01.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge, di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei tre figli pari a complessivi euro 350,00 mensili (circa euro 116,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che ciascun genitore percepisca l'assegno unico universale al 50%.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio civile in Veroli (FR), il 29.06.2013, Per_ scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione coniugale nascevano tre figli, , ed Per_1 , rispettivamente, nelle date del 23.07.2013, del 2.09.2016 e dell'11.03.2020; venuta meno l'affectio Per_3 coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 3.03.2022, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori, la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l' era privo di una stabile Pt_1 occupazione lavorativa e sin dall'omologa della separazione versava con difficoltà il mantenimento previsto per i figli, chiedendo l'aiuto economico alla propria famiglia;
dopo l'omologa della separazione, la teneva comportamenti ostruzionistici, impedendo ai figli di frequentare il padre e comunque CP_1 non agevolando la frequentazione tra gli stessi;
lo stato di inoccupazione dello stesso gli impediva di versare la somma prevista in sede di separazione per il mantenimento dei minori, pertanto si rendeva necessaria una riduzione del detto importo. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che ciascun genitore percepisca l'assegno unico universale al 50%; di ordinare al padre di prestare il proprio consenso all'aggiunta del cognome materno “ a quello CP_1 Per_ paterno “ assunto dalle figlie e . Pt_1 Per_1
La resistente ha, perciò, rappresentato che: la convivenza familiare cessava allorquando la era CP_1 incinta del figlio terzogenito;
dopo l'omologa della separazione, la stessa sosteneva in via esclusiva le spese straordinarie per la prole;
difatti, l' seppur dietro solleciti, versava il mantenimento ordinario per i Pt_1 figli con puntualità, ma non restituiva alla il 50% delle spese straordinarie, rimborsandole CP_1 Per_ unicamente la quota per l'acquisto dell'apparecchio odontoiatrico per la figlia;
priva di pregio era la Per_ circostanza secondo cui la madre tenesse comportamenti ostruzionistici;
invero, le figlie e erano Per_1 solite incontrare il padre a week end alternati, solo nella giornata del sabato o solo nella giornata della domenica, senza pernottamento, per volere dello stesso padre, il quale viveva in un piccolo appartamento con la propria compagna e la di lei figlia;
la inoltre, cercava di rendere partecipe il padre delle CP_1 ricorrenze dei bambini;
essa invitava l' a partecipare ai compleanni e alla comunione della figlia Pt_1 senza però ricevere riscontri positivi;
la era priva di occupazione lavorativa e frequentava un CP_1 corso universitario;
l' prestava attività lavorativa non regolarizzata presso un'azienda di Ceccano;
i Pt_1 tre figli della coppia non avevano lo stesso cognome e tale circostanza era fonte di imbarazzo per i bambini;
Per_ infatti, le figlie e assumevano il cognome paterno, mentre il figlio assumeva il Per_1 Per_3 cognome di entrambi i genitori;
per non creare confusione nei bambini, era intenzione della madre quella di intraprendere l'iter procedurale presso la Prefettura di Frosinone per far aggiungere il cognome CP_1 alle figlie e Per_1 Persona_4 Nella prima memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha reiterato le domande elevate nel ricorso, negando che il mancato pernottamento dei figli presso di lui dipendesse dalla volontà del padre e rappresentando che l'abitazione presso cui lo stesso viveva con la compagna e con la di lei figlia era idonea ad ospitare tutti e tre i minori.
Nella terza memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande elevate in ricorso.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto che la decisione della causa recependo le condizioni dell'accordo, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale ed il decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 2521/2022, pubblicato il 3.03.2022, con cui è stata omologata la separazione (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime esplicitato n nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 2.12.2025.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione dei figli ancora minorenni delle Per_ parti, , ed , risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi. Per_1 Per_3
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento degli stessi presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minorenni, prevedendole il venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, a week end alternati, dalle ore 18:00 del sabato e sino alle ore 20:30 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, il giorno del compleanno del padre e della Festa del papà, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli ancora minorenni nella misura di complessivi euro 500,00 mensili (euro 166,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: − pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Veroli (FR), il 29.06.2013, da Pt_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...], il [...]
[...] Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, Nr. 9, Parte I,
Serie );
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del
2.12.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 249/2025 ed instaurata da
rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Carlini, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Cioci, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.01.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge, di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei tre figli pari a complessivi euro 350,00 mensili (circa euro 116,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che ciascun genitore percepisca l'assegno unico universale al 50%.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio civile in Veroli (FR), il 29.06.2013, Per_ scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione coniugale nascevano tre figli, , ed Per_1 , rispettivamente, nelle date del 23.07.2013, del 2.09.2016 e dell'11.03.2020; venuta meno l'affectio Per_3 coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 3.03.2022, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori, la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l' era privo di una stabile Pt_1 occupazione lavorativa e sin dall'omologa della separazione versava con difficoltà il mantenimento previsto per i figli, chiedendo l'aiuto economico alla propria famiglia;
dopo l'omologa della separazione, la teneva comportamenti ostruzionistici, impedendo ai figli di frequentare il padre e comunque CP_1 non agevolando la frequentazione tra gli stessi;
lo stato di inoccupazione dello stesso gli impediva di versare la somma prevista in sede di separazione per il mantenimento dei minori, pertanto si rendeva necessaria una riduzione del detto importo. si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che ciascun genitore percepisca l'assegno unico universale al 50%; di ordinare al padre di prestare il proprio consenso all'aggiunta del cognome materno “ a quello CP_1 Per_ paterno “ assunto dalle figlie e . Pt_1 Per_1
La resistente ha, perciò, rappresentato che: la convivenza familiare cessava allorquando la era CP_1 incinta del figlio terzogenito;
dopo l'omologa della separazione, la stessa sosteneva in via esclusiva le spese straordinarie per la prole;
difatti, l' seppur dietro solleciti, versava il mantenimento ordinario per i Pt_1 figli con puntualità, ma non restituiva alla il 50% delle spese straordinarie, rimborsandole CP_1 Per_ unicamente la quota per l'acquisto dell'apparecchio odontoiatrico per la figlia;
priva di pregio era la Per_ circostanza secondo cui la madre tenesse comportamenti ostruzionistici;
invero, le figlie e erano Per_1 solite incontrare il padre a week end alternati, solo nella giornata del sabato o solo nella giornata della domenica, senza pernottamento, per volere dello stesso padre, il quale viveva in un piccolo appartamento con la propria compagna e la di lei figlia;
la inoltre, cercava di rendere partecipe il padre delle CP_1 ricorrenze dei bambini;
essa invitava l' a partecipare ai compleanni e alla comunione della figlia Pt_1 senza però ricevere riscontri positivi;
la era priva di occupazione lavorativa e frequentava un CP_1 corso universitario;
l' prestava attività lavorativa non regolarizzata presso un'azienda di Ceccano;
i Pt_1 tre figli della coppia non avevano lo stesso cognome e tale circostanza era fonte di imbarazzo per i bambini;
Per_ infatti, le figlie e assumevano il cognome paterno, mentre il figlio assumeva il Per_1 Per_3 cognome di entrambi i genitori;
per non creare confusione nei bambini, era intenzione della madre quella di intraprendere l'iter procedurale presso la Prefettura di Frosinone per far aggiungere il cognome CP_1 alle figlie e Per_1 Persona_4 Nella prima memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha reiterato le domande elevate nel ricorso, negando che il mancato pernottamento dei figli presso di lui dipendesse dalla volontà del padre e rappresentando che l'abitazione presso cui lo stesso viveva con la compagna e con la di lei figlia era idonea ad ospitare tutti e tre i minori.
Nella terza memoria, ex art. 473 bis.17. c.p.c., il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande elevate in ricorso.
Successivamente, sono comparse in udienza le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto che la decisione della causa recependo le condizioni dell'accordo, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale ed il decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 2521/2022, pubblicato il 3.03.2022, con cui è stata omologata la separazione (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime esplicitato n nell'accordo, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 2.12.2025.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione dei figli ancora minorenni delle Per_ parti, , ed , risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi. Per_1 Per_3
Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento degli stessi presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minorenni, prevedendole il venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, a week end alternati, dalle ore 18:00 del sabato e sino alle ore 20:30 della domenica, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, il giorno del compleanno del padre e della Festa del papà, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo;
la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli ancora minorenni nella misura di complessivi euro 500,00 mensili (euro 166,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: − pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Veroli (FR), il 29.06.2013, da Pt_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...], il [...]
[...] Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, Nr. 9, Parte I,
Serie );
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del
2.12.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema