Art. 27.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta.