Decreto presidenziale 3 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 11259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11259 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11259/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13001/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13001 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mkt121 S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Rocco Latessa, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella De Fazio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Zètema Progetto Cultura S.R.L, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. RI/2024/0043476 del 21 novembre 2024, con cui la Sovrintendenza Capitolina ha comunicato di non poter dar seguito alla proposta di partenariato speciale pubblico privato trasmessa dalla Società MKT121 S.r.l. per la valorizzazione e la gestione del sito archeologico denominato Stadio di Domiziano “essendo in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione sulle future modalità di gestione dell’area” e che “Nelle more, l’area sarà gestita direttamente dalla Sovrintendenza, tramite la società Zètema Progetto Cultura S.r.l.”;
- del provvedimento, ove esistente, di affidamento a Zètema Progetto Cultura S.r.l. della gestione del sito archeologico denominato Stadio di Domiziano;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MKT121 S.R.L il 24.2.2025 :
della nota prot. RI/2025/0000925 del 13 gennaio 2025 (doc. 10), con cui la Sovrintendenza Capitolina, “nel prendere atto della proposta di partenariato speciale pubblico-privato da voi trasmessa per la valorizzazione e la gestione dello Stadio di Domiziano […], e in adempimento a quanto disposto dal TAR del Lazio con ordinanza cautelare n. 5847/2024 del 19.12.2024, emessa nell’ambito del giudizio avente R.G. n. 13001/2024”, ha comunicato “di non poter dar seguito alla pubblicazione del relativo avviso pubblico”;
- del provvedimento, ove esistente, di affidamento a Zètema Progetto Cultura S.r.l. della gestione del sito archeologico denominato Stadio di Domiziano.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione in atti del 3/06/2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale prot. 466 del 30 aprile 2025:
- è stato approvato l’Avviso pubblico per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato (art. 134 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023) avente ad oggetto le attività di gestione, allestimento e manutenzione con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione dello Stadio di Domiziano, come meglio precisato in atti;
- l’Amministrazione ha provveduto ad affidare in via temporanea alla MKT121 S.r.l. la gestione, l’allestimento e la manutenzione dello Stadio di Domiziano per il tempo strettamente necessario alla definizione della citata procedura;
dato che, per l’effetto, è venuto meno ogni profilo di litigiosità e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse debbano essere compensate considerando la continuità nella gestione dello Stadio da parte della ricorrente nelle more dello svolgimento della procedura di partenariato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO