Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2331 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. BARTOLINI MIRKO matrimonio celebrato in FORLI' il 11/07/2021 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
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P.Q.M.
Vista la comunicazione al P.M. in data 6.11.20241; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) La IG.ra ed il IG. vivranno separati e liberi di scegliere la CP_1 Pt_1 propria residenza, con espresso impegno a non interferire nelle loro vite private e a limitare i contatti tra loro solo per ragioni attinenti ai bisogni ed alle esigenze di vita dei figli minori.
2) I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 modalità condivisa come per legge, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
3) Al fine di mantenere e garantire un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono che il IG. possa vedere e tenere Pt_1 con sé i figli alle seguenti condizioni:
-previo accordo con la madre e con possibilità di pernotto, potrà trascorrere con i figli due giorni la settimana dopo gli impegni scolastici ed extrascolastici, indicativamente il martedì ed il mercoledì (dall'uscita da scuola e fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola), un week-end alternato dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre dopo cena, durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi, mentre nel periodo invernale, sempre con criterio di alternanza, potrà vedere e tenere con sé i figli dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 con osservanza dello stesso criterio per il periodo pasquale sicchè, alternativamente di anno in anno i figli potranno rimanere con il padre dal giovedì al giorno di Pasqua, oppure dal
2 lunedì di Pasqua fino al rientro a scuola, dopo le vacanze;
diritto di visita da esercitarsi nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi ricreativi ed esigenze di vita e salute dei figli.
4) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra mediante Pt_1 CP_1 accredito sul conto corrente bancario/postale a lei intestato, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 (seicento) a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli minori e , soggetta a rivalutazione Per_1 Per_2 annuale secondo gli indici ISTAT.
5) Le parti convengono, inoltre, che il IG. a seguito di presentazione di Pt_1 idonea documentazione, corrisponda alla IG.ra e viceversa, se anticipate CP_1 interamente dal IG. il 70% (settanta) delle spese straordinarie da sostenere Pt_1 per i figli minori che dichiarano di voler individuare con il seguente schema: I) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 100,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. II) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 100,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici
(ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali. III) Spese scolastiche e parascolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalla Provincia di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna e Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
i) centri estivi e campi scuola. IV) Spese scolastiche e parascolastiche da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nelle zone indicate al punto precedente;
e) baby sitter ( se necessaria per la cura dei minori); f) gite scolastiche con pernottamento;
3 g) corsi di recupero e lezioni private. V) Spese ludico/sportive/ ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività sportiva, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del figlio.
6) Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute i ricorrenti concordano che le stesse dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione di adeguata documentazione, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo, in ipotesi di spese per le quali non è necessario il preventivo accordo. Nel caso di spese da concordare, a fronte della richiesta scritta (per posta, via e-mail, sms, social o qualsiasi altro metodo tracciabile) di un genitore, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e, negli altri casi, non oltre quindici giorni dalla stessa), il proprio eventuale dissenso espresso e motivato per iscritto;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
7) I coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano a proporre richieste in ordine al loro mantenimento.
8) I coniugi fin da ora si danno reciprocamente consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori.
9) L' assegno unico universale per i figli a carico erogato dall' spetterà in parti CP_2 uguali tra i coniugi (50% al padre e 50% alla madre).
10) Il IG. dichiara di non essere titolare di conti correnti bancari e/o Pt_1 postali, né tanto meno libretti e/o conti di deposito e altri strumenti finanziari.
11) Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (Atto n. 40 Parte 2 Serie A Anno 2021). PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 11/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2331/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2331/2024 V.G., pendente tra Parte_2
e difeso dall'avv. BARTOLINI MIRKO
[...]
e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. BARTOLINI MIRKO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 29/10/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 11/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)