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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/11/2024, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
RG 10/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Lubinu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana
[...] P.IVA_1
Murino e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4 gennaio 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , rappresentando di CP_1
aver svolto attività lavorativa in qualità di carpentiere e tubista elettromeccanico dal 1976 al 2018; deduceva che nello svolgimento di tali mansioni, consistenti nella costruzione di centrali e impianti elettrici, rimaneva costantemente esposto alla inalazione di metalli quali polveri di zinco, rame e alluminio, eternit, lana di vetro o lana di roccia e fibre di amianto.
2. Parte ricorrente evidenziava che le suddette attività venivano espletate presso la centrale termo-elettrica di Fiume Santo, e che inoltre aveva lavorato presso il Polo Petrolchimico di Porto Torres tra il 2000 e il 2001, tra il 2005 e il 2006 e tra il 2013 e il 2015, presso la centrale idro-elettrica di Pont Ventoux-Susa, tra il 2002 e il 2004, nonché presso la raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi, tra il 2007 e il 2012.
3. Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver operato presso gli impianti di benzene, fenolo e cumene del Polo Petrolchimico di Porto Torres, restando esposto anche agli agenti chimici presenti in tali reparti.
4. Nello svolgimento dell'attività con le modalità sopra descritte, il ricorrente sosteneva di aver contratto una “interstiziopatia polmonare con BPCO”, denunciata all' in data CP_1
23.9.2021.
5. L' convenuto, con provvedimento datato 24.11.2021, archiviava la richiesta di CP_1 riconoscimento della malattia professionale adducendo l'assenza, nelle lavorazioni svolte dal ricorrente, del rischio di contrarre la malattia denunciata.
6. Avverso tale diniego l'odierno ricorrente proponeva impugnazione amministrativa a seguito della quale l' , con provvedimento del 10.5.2022, confermava il proprio CP_1
giudizio negativo.
7. Il sig. ha, pertanto, introdotto il presente giudizio rivendicando la sussistenza del Pt_1 rapporto di causalità fra la malattia contratta e l'attività lavorativa svolta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia per cui è causa e il relativo danno biologico permanente in misura pari o superiore al 16% e, per l'effetto, condannare l' a costituire in favore del ricorrente rendita per danno CP_1
biologico ex art. 13 co. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 38/2000 quantificato nella misura predetta e, quindi, a corrispondere al medesimo i relativi ratei nella misura legale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa eventualmente accertanda;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia per cui
è causa e il relativo danno biologico permanente in misura comunque compresa tra il 6 e il 15% e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente indennizzo in CP_1
conto capitale ex art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. 38/2000 per danno biologico quantificato nella misura predetta, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- condannare l' alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di CP_1
legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
2 8. L' si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte ricorrente in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
in particolare, rilevava che gli accertamenti medico-legali esperiti nel corso del procedimento amministrativo avrebbero evidenziato la mancanza del rischio e l'inesistenza del nesso causale tra lo stesso e la patologia denunciata.
9. A seguito dell'istruzione della causa mediante prova orale per testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Il ricorso deve essere accolto.
11. Si premette che, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti in materia di malattia professionale, per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(giurisprudenza consolidata, da ultimo: Cass. civ. 10.4.2018 n. 8773; Cass. civ.
12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
12. Inoltre, quando la malattia è inclusa nella tabella ex art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge
3 ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
13. Rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente e al rischio lavorativo, è stata assunta la prova orale per testi. collega del ricorrente per circa venti anni, così riferisce: Testimone_1
“Capo 2) è vero;
io ed il ricorrente ci occupavamo in quanto carpentieri dell'installazione e saldature di travi, di tubi, di passerelle via cavi e strumentale. Noi lavoravamo non da soli, ma insieme ad altri colleghi che si occupavano di mansioni varie. Noi lavoravamo con i coibentatori, ponteggiatori, montatori meccanici e così via.
Capo 3) quando noi saldavamo, utilizzavamo le coperte d'amianto per evitare che le scorie cadessero attraverso il pavimento, costituito da griglie. Con noi vi erano anche i coibentatori che dovevano coibentare i tubi, per mantenere in calore del materiale che vi passava attraverso. La coibentazione era fatta di lana di roccia, che era sottilissima e noi la respiravamo. La sera, infatti, ci veniva dato un flacone di latte da mezzo litro per disintossicarci dalle polveri.
ADR: noi non eravamo saldatori, ma molte saldature le dovevamo fare noi, come le saldature delle staffe e delle passerelle.
ADR: noi dovevamo anche provvedere al taglio dei tubi e delle passerelle che effettuavamo con la mola e a cannello. Per il cannello usavamo due bombole, una di gas ed una di ossigeno.
ADr:: Noi quando effettuavamo il taglio disponevamo come protezione solo degli occhiali. Non disponevamo invece di maschere per la polvere.
Capo 4) è vero, ho già risposto.
Capo 5) è vero, ho già risposto.
Capo 6) è vero. Quando insabbiavamo, la sabbia veniva messa in una tramoggia e sparata con l'aria. Ciò veniva fatto per pulire le putrelle e le travi dalla ruggine. Per le passerelle e per i tubi che invece erano di zinco, usavano lo zinco spray o a pennello.
Capo 7) è vero, anche io ho lavorato nel polo di Porto Torres con il ricorrente.
Capo 8) confermo che agli inizi le protezioni erano costituite da scarpe antinfortunistiche, pantaloni, camicia e giacca di tessuto. Negli anni '90/'95 hanno cominciato a dotarci di indumenti e protezioni ignifughi. Fino a quando io ho lavorato con il ricorrente noi non eravamo dotati di maschera protettiva. Si usava pochissime volte.
4 Capo 9) noi lavoravamo dal lunedì al sabato, per otto ore al giorno. Qualche volta capitava che lavorassimo anche 10 ore”.
14. Il teste , anch'egli collega di lavoro del ricorrente dai primi anni del 1990 al Tes_2
2005, così dichiara: “Capo 2) è vero. Noi eravamo destinati alla realizzazione delle passerelle portacavi che erano metalliche.
Capo 3) è vero;
noi per il taglio usavamo la mola angolare e la smerigliatrice e poi effettuavamo la saldatura. Durante il taglio si producevano le polveri metalliche, mentre durante le saldature si producevano dei fumi, perché le passerelle erano zincate.
Capo 4) è vero;
succedeva spesso che noi lavoravamo insieme alle altre maestranze, tra cui i verniciatori, coibentatori, saldatori, ponteggiatori ed altri. Ci capitava soprattutto durante le fermate degli impianti in cui si faceva la manutenzione tutti insieme nello stesso impianto a poca distanza, si può dire “gomito a gomito”.
Adr avv. Zicconi: preciso che all'epoca all'interno del Petrolchimico di Porto Torres vi erano circa 15 impianti e durante l'anno ciascun impianto poteva essere fermato anche due/tre volte in caso di problemi, altrimenti veniva fermato una volta. Durante la fermata i lavori di manutenzione potevano durare da 15 giorni ad un mese. A Fiumesanto invece noi abbiamo fatto dei lavori di costruzione e lì si lavorava tutti insieme. Eravamo circa
2000 dipendenti tra le varie aziende. I lavori di costruzione di Fiumesanto durarono circa
15 anni e poi si proseguì con le manutenzioni.
ADr avv. Zicconi: all'inizio io ed il non lavoravamo insieme. Io iniziai nel 1974 e Pt_1
iniziò a lavorare con me nei primi anni '90 fino al 2005. Ora non saprei dire in che Pt_1
anni io e abbiamo lavorato al Petrolchimico e quando invece a Fiumesanto. Pt_1
Capo 5) è vero;
le tubature inizialmente erano coibentate in amianto e noi ci camminavamo sopra e quindi l'amianto si sgretolava rimanendo nell'aria. A volte mentre noi effettuavamo il nostro lavoro di carpenteria lavoravamo vicino a noi i coibentatori, i quali scoibentavano la tubatura ad esempio per eliminarla. Durante la scoibentazione l'amianto di cui era composta volava nell'aria e noi lo respiravamo. Preciso anche che durante le saldature venivano usate a protezione le coperte d'amianto, per evitare che le scintille provocassero incendi. Da tali coperte cadeva la polvere d'amianto e noi non sapevamo all'epoca cosa fosse e che fosse pericolosa. Circostanza quest'ultima che apprendemmo in seguito quando iniziammo a fare dei corsi sulla sicurezza.
5 Capo 6) è vero.
Capo 7) è vero ed aggiungo anche vi era l'impianto del cloro.
Capo 8) all'epoca non disponevamo di protezioni;
venivamo dotati di scarpe antinfortunistiche, della tuta di stoffa e i guanti. Io appresi in seguito che i guanti che indossavamo per non bruciarci durante le saldature erano in amianto. Le maschere cc.dd.
“fuggi fuggi” ci vennero date negli ultimi anni nel 2010 circa. Tali maschere però servivano in caso di perdita di gas o cloro e simili e non servivano per riparare dalle polveri.
Capo 9) confermo che noi lavoravamo 8 ore per 5 giorni la settimana, salvo gli straordinari”.
15. Infine, il teste , collega del ricorrente fino al periodo della Val di Testimone_3
Susa, così rappresenta: “Capo 2) è vero quanto mi si chiede;
questo era il nostro lavoro di carpentieri che svolgevamo in ogni località in cui venivamo inviati.
Capo 3) è vero, durante il taglio dei metalli si produceva polvere metallica in grosse quantità in rapporto al lavoro da fare che all'epoca era tanto.
Capo 4) è vero, si lavorava insieme anche alle altre maestranze e vicino agli altri lavoratori.
Capo 5) è vero le tubature erano coibentate con lana di vetro e amianto che servivano per mantenere in calore i prodotti che passavano nelle tubature. Bastava muovere le tubature perché si liberassero nell'aria le relative polveri che noi respiravamo.
Capo 6) è vero;
quando vi erano gli operai che facevano le sabbiature noi eravamo lì vicino. La polvere veniva sparata co tubi a pressione. Così succedeva anche durante la verniciatura.
Capo 7) è vero;
anche io ho lavorato in tali impianti con il ricorrente.
Capo 8) Prima non vi erano protezioni fatti salvi i guanti, le scarpe antiinfortunistiche, gli Pt_ occhiali e la tuta di stoffa. Che io ricordi alla ed al Petrolchimico non avevamo mascherine.
Capo 9) confermo la circostanza, questo era il nostro orario di lavoro”.
16. Nel caso di specie, si osserva che, come concluso dal CTU, il ricorrente è affetto da fibrosi polmonare e BPCO. Rispetto a quest'ultima, giova subito evidenziare che trattasi di patologia presente al punto 66 delle tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008, e in particolar
6 modo, per quanto qui rileva, è associato alla lettera p) con le lavorazioni di “saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene”, con un periodo massimo di indennizzabilità di sei anni.
17. Da quanto concordemente rappresentato dai testi con riferimento alle mansioni disbrigate dalla parte ricorrente, risulta che il sig. si dovesse occupare della saldatura di travi, Pt_1
tubi e passerelle, nonché del taglio dei tubi e delle passerelle, sia utilizzando la mola, sia utilizzando il cannello, e dunque con il taglio all'ossiacetilene.
18. Essendo pertanto provato lo svolgimento per un periodo temporale significativo delle lavorazioni di saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene, nonché la sussistenza della patologia della BPCO, intervenuta entro il periodo di indennizzabilità previsto in tabella, si deve ritenere presuntivamente sussistente il nesso causale tra esposizione e malattia, salvo prova contraria.
19. Quest'ultima non è stata tuttavia fornita dall' , non avendo dimostrato che la CP_1
broncopneumopatia cronica ostruttiva sia stata contratta dalla parte ricorrente in virtù di unici fattori extralavorativi, ovverosia in ragione della dedotta abitudine tabagica, quale causa esclusiva volta a recidere detto nesso di causalità.
20. Per quanto invece concerne la fibrosi polmonare, si pone anzitutto in rilievo che le tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008 prevedono al punto 64 le seguenti lavorazioni quali collegate all'insorgenza di tale patologia: “a) Produzione di oggetti in metallo duro (utensili e mole diamantate); b) Fabbricazione di manufatti metallo-ceramici; c) Affilatura di utensili in metallo duro;
d) Manipolazione di materiali in polvere prima della sinterizzazione”.
21. Nella presente controversia si ritiene che le lavorazioni svolte da parte del sig. non Pt_1
siano riconducibili alla presunzione tabellare, e in particolar modo alla produzione di oggetti in metallo duro rivendicata in ricorso, posto che quanto indicato in tabella appare chiaramente ricollegabile a un'attività di fabbricazione di utensili e mole diamantate, quali risultati del processo di produzione e lavorazione del metallo duro. Tale attività non risulta essere mai stata svolta dal ricorrente, atteso che quest'ultimo si occupava, quale carpentiere e tubista, del taglio e della saldatura del materiale metallico.
22. Purtuttavia, il CTU ha comunque accertato la ricorrenza in concreto del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia contratta. Così si legge nell'elaborato peritale:
7 “L'attività lavorativa del GN inizia il primo gennaio del 1976, all'età Parte_1 di 17 anni, per terminare l'11/06/2018, all'età di 60 anni, dopo 42 anni di lavoro svolto all'interno di attività industriali con mansioni di PE , Tubista, Operaio Pt_3
Elettromeccanico.
I principali siti industriali presso i quali ha prestato la sua opera sono: la Centrale Termo
Elettrica di Fiume Santo, il Petrolchimico di Porto Torres, la Raffineria ENI di San
Nazzaro de' Burgondi, la Centrale IdroElettrica di Pont Ventoux-Susa, nella Val di Susa, la Zona Industriale Macchiareddu-Assemini.
È innegabile che durante la sua lunga attività lavorativa il Ricorrente sia venuto a contatto con svariate sostante quali: amianto, lana di vetro, lana di roccia, polvere di vernice, sabbia, polveri metalliche, fumi legati alle operazioni di saldatura, vernici, agenti chimici quali benzene, fenolo e cumene.
Tutto ciò compare anche nell'Anamnesi Lavorativa compilata il 25/10/2021 dal Dottor
Medico del Lavoro dove vengono evidenziate le sostanze (in Persona_1 CP_1
particolare: TO, Lana di Vetro, Solventi) ed i tempi di esposizione.
Come dichiarato dai Testimoni dinanzi al Giudice, nei vari siti di lavoro, l'esposizione alle sostanze nocive fu costante. Venivano eseguite operazioni di taglio, molatura e smerigliatura di metalli con dischi diamantati, operazioni di Saldatura elettrica, di saldatura e taglio all'ossiacetilene, sabbiature, verniciature, coibentazione e scoibentazione. L'esposizione alle polveri fu prolungata, così come l'inalazione di sostanze e polveri fu massiccia, come avvenne, ad esempio, durante i lavori, dal 2002 al
2004, presso la Centrale IdroElettrica di Pont Ventoux-Susa, nella Val di Susa, impianto sotterraneo dove vi era un'alta concentrazione di sostanze dannose e facilmente inalabili, essendo difficoltoso il ricambio dell'aria.
Da evidenziare come l'esposizione a tali sostanze avvenisse senza che gli addetti ai lavori potessero utilizzare dispositivi di protezione adeguati, limitati alle scarpe antinfortunistiche, alle tute di stoffa e ai guanti;
spesso questi ultimi d'amianto, particolarmente utilizzati durante le operazioni di saldatura per ripararsi dal calore, così come venivano utilizzate le coperte in amianto con le quali addirittura ci si copriva, anch'esse al fine di proteggersi dal calore. La nocività di molti prodotti e sostanze, in quegli anni, non era del tutto nota, o perlomeno non ne era vietato l'utilizzo, basti
8 pensare all'amianto la cui produzione venne vietata, in Italia, nel 1992, mentre la sua nocività era ben nota già prima del 1930.
Durante i lavori di costruzione degli impianti e delle centrali e durante le fermate effettuate per consentire i lavori di manutenzione, come dichiarato dai testi, gli operai impiegati erano numerosissimi e delle più disparate specialità, per cui un ponteggiatore lavorava accanto ad un saldatore, a un coibentatore, a un elettricista, etc. L'esposizione alle polveri metalliche di molatura, ai fumi di saldatura, alle fibre di amianto sgretolate, alla lana di vetro e di roccia, alle vernici e alle sostanze chimiche prodotte dagli impianti dell'industria chimica, era costante e riguardava tutti gli addetti ai lavori.
È giusto ribadire, ancora una volta, che per decenni non vi erano dispositivi di protezione, per cui l'esposizione a sostanze altamente dannose per la salute era costante,
e a tali pericoli il GN non poté sottrarsi per 42 anni. Parte_1
Il GN , come diagnosticato nel corso di Ricoveri, Visite Specialistiche Parte_1
e Strumentali, è affetto da Interstiziopatia Polmonare e BPCO. Tale condizione, caratterizzata da lesioni reticolari, ispessimenti interlobulari con distorsione dell'architettura lobulare, ispessimento dell'interstizio peribronchiolare ed interlobulare, polmone “ad alveare” con spazi aerei cistici e pareti spesse, zone enfisematose e bronchiectasie e bronchioloctasie da trazione, etc. è ben documentata dalle Tac ad alta risoluzione effettuate dal Ricorrente, così come è documentata la riduzione della diffusione alveolo-capillare dei gas respiratori mediante esami effettuati presso la Clinica
Pneumologica dell'Università di Sassari.
L'Interstiziopatia Polmonare, detta anche Fibrosi Polmonare, è una malattia cronica che colpisce i polmoni, causando la formazione di tessuto cicatriziale e, di conseguenza, la progressiva perdita della funzionalità respiratoria, compromettendo lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. Tutto ciò causa tosse, prevalentemente secca e persistente, dispnea sibilante, sia a riposo che sotto sforzo, astenia, a volte febbricola, dolori muscolari e articolari, dita a bacchetta di tamburo, tutti segni presenti all'Esame
Obiettivo effettuato nel corso del presente Accertamento. All'auscultazione del polmone si rilevano ronchi e sibili diffusi ad entrambi i campi polmonari. Palese la “mancanza di fiato” anche nel parlare. La prognosi è variabile, ma assolutamente negativa. Nel 70%
9 dei casi il paziente non sopravvive per più di 5 anni dalla diagnosi, anche se vengono descritti casi con maggiore sopravvivenza. L'exitus si ha per insufficienza respiratoria.
Oltre a ciò il GN , come già detto, è affetto da BPCO (Broncopneumopatia Pt_1
Cronica Ostruttiva) con ripetuti episodi di riacutizzazione, per i quali è stato ricoverato presso la Clinica Pneumologica.
[…]
Lo stesso TO è responsabile di Fibrosi Polmonare Interstiziale ed è innegabile l'esposizione a tale materiale del Ricorrente durante la sua vita lavorativa.
Essendo Patologie Tabellate sono riconosciute come Malattie Professionali dallo stesso
, e godono della presunzione legale d'origine professionale. Ma vi è anche da dire CP_1
che tutte le sostanze a qui il GN è stato esposto per 42 anni nel corso Parte_1
della sua attività lavorativa: amianto, lana di vetro, lana di roccia, polvere di vernice, sabbia, polveri metalliche, fumi legati alle operazioni di saldatura, vernici, agenti chimici quali benzene, fenolo e cumene, etc. sono responsabili di gravi Patologie a carico dell'Apparato Respiratorio.
Pertanto, quanto esposto, permette di rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo GN
Giudice:
Primo quesito: “Esaminati gli atti di causa, anche con riferimento alle eventuali prove orali, visitata parte ricorrente, espletati i necessari accertamenti specialistici e compiuta ogni necessaria indagine, dica il C.T.U. se questa sia affetta da malattia professionale;
in caso affermativo, determini il grado di inabilità temporanea/permanente assoluta e la relativa decorrenza.”
Si può affermare che il Ricorrente è affetto da Malattia Professionale e presenta Inabilità
Permanente Assoluta fin dal 23/09/2021, giorno in cui venne presentata la domanda per il riconoscimento della Malattia Professionale.
Secondo quesito: “Determini inoltre il C.T.U. se dalla malattia professionale per cui è causa sia derivato un danno biologico permanente in misura pari o superiore al 6%, in caso affermativo precisandone l'entità”.
La Tabella Menomazioni danno biologico (DM 12/07/2000) nel calcolare la CP_1
Percentuale di danno biologico relativo alle Pneumopatie Ostruttive, fa riferimento all'indice FEV1. La Spirometria eseguita in data 23/09/2022 dalla Clinica Pneumologica
10 (l'unica agli atti) venne effettuata dopo assunzione di MA (broncodilatatore a lunga durata d'azione), e risulta nella norma, per cui, ai nostri fini, l'esame è falsato dal farmaco.
Il MEF (Massimo flusso espiratorio), nonostante l'uso del farmaco, risulta ridotto, così come le resistenze risultano aumentate, e la LC (diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio) evidenzia riduzione, seppur lieve, della diffusione alveolo capillare dei gas respiratori.
Alla luce di quanto esposto si può affermare che dalla Malattia Professionale del GN
deriva un Danno Biologico Permanente pari al 10%”. Parte_1
23. A fronte poi delle osservazioni mosse da parte del consulente tecnico dell' , il CTU CP_1 replica che “non viene dato alcun risalto alla Fibrosi Polmonare, d'altronde ben documentata in tutti gli accertamenti radiologici che vengono sinteticamente riportati di seguito, effettuati nel corso degli anni:
15/05/2012 RX Torace: diffusa accentuazione della trama interstiziale peribronocovasale... strie disventilatorie-fibrotiche alla base destra e nel lobo medio…
05/02/2018 Rx Torace: Ispessimento interstiziale diffuso…
27/02/2020 Ricovero in Clinica Pneumologica AOU Sassari: … diagnosi di
“Interstiziopatia polmonare”…
04/03/2020 TC Torace Bilateralmente… diffusa accentuazione dell'interstizio
23/01/2021 TC Torace: …ispessimento di tipo reticolare del piccolo e grande interstizio… aspetti “ad alveare”
12/03/2021 Visita Pneumologica - Clinica Pneumologica - AOU Sassari ...Valutazione
Clinica: …Interstiziopatia polmonare, attualmente BPCO in fase di riacutizzazione… gennaio praticato HRTC torace di controllo che mostra la stazionarietà dell'interstiziopatia polmonare (honeycombing sub pleurico bilaterale).
21/04/2022 TC Torace: … condizione di fibrosi polmonare caratterizzata da lesioni reticolari, ispessimenti interlobulari… distorsione dell'architettura lobulare… ispessimento dell'interstizio peribronchiolare… ed interlobulare con presenza di fini irregolarità dell'interfaccia del polmone con i vasi e i bronchi. Si rileva un caratteristico quadro di “polmone ad alveare”… zone enfisematose e bronchiectasie e bronchioloctasie
11 da trazione… i bronchi segmentari e periferici sono dilatati e mostrano pareti ispessite ed irregolari, come conseguenza della trazione esercitata dal processo fibrotico…
Da evidenziare che nel gennaio del 2021 viene dato risalto all'honeycombing sub pleurico bilaterale, con il quale si identifica l'aspetto della Fibrosi Polmonare spesso allo stadio terminale.
Si parla, giustamente, della riferita abitudine tabagica e della esposizione lavorativa alla lana di vetro ed al benzene. Non si fa alcun accenno all'attività lavorativa del Ricorrente nel suo complesso, all'interno di attività industriali altamente inquinanti.
Il GN svolse mansioni di , Tubista ed Operaio Pt_1 Parte_4
Elettromeccanico, anche se tali definizioni paiono riduttive e superficiali rispetto alle reali attività che si svolgevano, e che lo stesso svolgeva, all'interno delle attività industriali, particolarmente durante i lavori di costruzione degli impianti chimici e delle centrali, sia termo-elettriche che idro-elettriche, sia durante le fermate effettuate per consentire i lavori di manutenzione. È quindi innegabile che durante la sua lunga attività lavorativa il Ricorrente sia venuto a contatto con le più svariate sostante, come peraltro dettagliatamente dichiarato e confermato dai Testimoni dinanzi al Giudice: Dott.ssa nell'Udienza del 05/03/2024, quali: amianto, lana di vetro, lana di Testimone_4
roccia, polvere di vernice, sabbia, polveri metalliche, fumi e polveri legate anche alle operazioni di saldatura e molatura con dischi diamantati, vernici, agenti chimici quali benzene, fenolo e cumene, etc. e dietro a quell'etc. vi è di tutto:“le tubature inizialmente erano coibentate in amianto e noi ci camminavamo sopra e quindi l'amianto si sgretolava rimanendo nell'aria. A volte mentre noi effettuavamo il nostro lavoro di carpenteria, lavoravano vicino a noi i coibentatori, i quali scoibentavano la tubatura, ad esempio per eliminarla. Durante la scoibentazione l'amianto di cui era composta volava nell'aria e noi lo respiravamo. Preciso anche che durante le saldature venivano usate a protezione le coperte d'amianto, per evitare che le scintille provocassero incendi. Da tali coperte cadeva la polvere d'amianto e noi non sapevamo all'epoca cosa fosse e che fosse pericolosa.”.
“… a Fiumesanto invece noi abbiamo fatto dei lavori di costruzione e lì si lavorava tutti insieme. Eravamo circa 2000 dipendenti tra le varie aziende. I lavori di costruzione di
Fiumesanto durarono circa 15 anni e poi si proseguì con le manutenzioni.”
12 L'esposizione alle sostanze nocive riguardava tutti gli addetti ai lavori e a tali pericoli il
GN non poté sottrarsi per 42 anni. Venivano eseguite operazioni di Parte_1
taglio, molatura e smerigliatura di metalli con dischi diamantati, con conseguente inalazione di polveri metalliche, operazioni di saldatura elettrica, di saldatura e taglio all'ossiacetilene, sabbiature, verniciature, coibentazione e scoibentazione. Gli operai impiegati erano numerosissimi e delle più disparate specialità, per cui un ponteggiatore lavorava accanto ad un saldatore, a un coibentatore, a un elettricista, etc. L'inalazione di sostanze e polveri fu massiccia, come avvenne, ad esempio, durante i lavori, dal 2002 al
2004, presso la Centrale IdroElettrica di Pont Ventoux-Susa, impianto addirittura sotterraneo dove vi era un'alta concentrazione di sostanze dannose e facilmente inalabili, per il difficoltoso ricambio dell'aria.
Tutto ciò compare anche nell'Anamnesi Lavorativa compilata il 25/10/2021 dal Dottor
, Medico del Lavoro , dove vengono evidenziate le sostanze (in Persona_1 CP_1
particolare: TO, Lana di Vetro, Solventi) ed i tempi di esposizione che, per quanto riguarda l'amianto, superò i 20 anni
Da evidenziare come l'esposizione a tali sostanze, come dichiarato e confermato dai
Testimoni dinanzi al Giudice, avvenisse senza che gli addetti ai lavori potessero utilizzare dispositivi di protezione adeguati, limitati alle scarpe antinfortunistiche, alle tute di stoffa e ai guanti;
spesso questi ultimi paradossalmente in amianto, particolarmente utilizzati durante le operazioni di saldatura per ripararsi dal calore, così come venivano utilizzate le coperte in amianto con le quali addirittura ci si copriva, anch'esse al fine di proteggersi dal calore. La nocività di molti prodotti e sostanze, in quegli anni, non era del tutto nota, o perlomeno non ne era vietato l'utilizzo. Basti pensare all'amianto, la cui produzione, ma non il suo utilizzo, venne vietata, in Italia, uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto al mondo, solo nel 1992, mentre la sua nocività era ben nota già prima del 1930, senza che niente venisse fatto al fine di proteggere gli ignari lavoratori, pur conoscendone la pericolosità.
È innegabile che una delle sostanze maggiormente responsabili della Fibrosi Polmonare, di cui è innegabilmente affetto il GN , sia costituita dalle fibre di TO che, Pt_1
quando inalate, si depositano negli alveoli polmonari attivando il sistema immunitario e provocando una reazione infiammatoria da corpo estraneo. I macrofagi, nel fagocitare le
13 fibre, stimolano i fibroblasti producendo tessuto connettivo, sviluppando in tal modo una
Fibrosi Interstiziale, strettamente legata allo svolgimento di attività lavorativa in luoghi contaminati, privi di aspiratori e in assenza di protezioni individuali. Tale patologia esordisce in modo subdolo, dopo 15 o 20 anni e più di esposizione. È importante evidenziare che è ormai dimostrato che non è significativo il tempo e la durata dell'esposizione all'amianto, cioè non esiste una relazione dose dipendente tra esposizione e comparsa della malattia;
se ne deduce che soggetti con esposizione breve e di intensità moderata, possono ammalare di Mesotelioma, sebbene un'esposizione prolungata aumenti il rischio di ammalare.
La stessa inalazione di polveri di metallo dovuta alle operazioni di taglio, molatura e smerigliatura con dischi diamantati, è causa di Fibrosi Polmonare;
così come la
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, altra patologia di cui è affetto il GN , è Pt_1 verosimilmente legata all'inalazione di numerose sostanze e polveri, a cui era esposto, legate all'attività di: Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene, tutte sostanze, attività, e Patologie riconosciute e contemplate nelle Tabelle . CP_1
Alla luce di quanto esposto confermo le conclusioni e i giudizi già esposti in precedenza:
- il GN è affetto da Malattia Professionale e presenta Inabilità Parte_1
Permanente Assoluta fin dal 23/09/2021
- dalla Malattia Professionale deriva un Danno Biologico Permanente pari al 10%”.
24. Le conclusioni raggiunte dal consulente, diversamente da quanto contestato ed eccepito dall' , non sono contraddittorie, e vanno condivise e fatte proprie dal giudice, CP_1
avendo l'ausiliare analiticamente motivato in ordine alle circostanze da cui evincere la sussistenza del nesso di causalità.
25. Ciò in particolare tiene conto della storia lavorativa e delle mansioni svolte dal ricorrente,
come ampiamente ricostruite in sede istruttoria, e delle sostanze dannose cui era esposto nel corso dell'attività; nello specifico, viene posto l'accento sulle continue esalazioni di fumi e vapori non solo provenienti dalle lavorazioni svolte, ma anche da quelle del personale adibito ad altre mansioni con cui si trovava a stretto contatto in un ambiente ristretto e privo di sufficiente aerazione, in sostanziale assenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
14 26. Rispetto a quanto evidenziato e motivato dal CTU, costituisce dissenso diagnostico la tesi sostenuta dalla parte convenuta in ordine all'efficienza causale esclusiva dell'abitudine tabagica e della tubercolosi, peraltro in un paziente con concomitante BCPO la cui eziologia professionale va ritenuta provata per le ragioni sopra indicate.
27. Ulteriormente sul punto si osserva che già con RX del torace nel 2012 e nel 2018 si era prima certificato un'accentuazione della trama interstiziale peribronocovasale e poi un ispessimento interstiziale diffuso, circostanze che portano ad escludere un'efficienza causale esclusiva della tubercolosi, il cui primo riferimento medico è invece contenuto solo nella RX torace del 27 febbraio 2020.
28. Sicché, le conclusioni raggiunte dal consulente, sulla base di criteri della scienza medico- legale scevri da vizi argomentativi e logici, nonché delle risultanze testimoniali, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante.
29. L'ausiliare ha, difatti, espresso il proprio convincimento tenendo in considerazione tutta la documentazione medica disponibile agli atti, la storia lavorativa del ricorrente e l'ambiente di lavoro, esprimendo fondata opinione diagnostica.
30. Ne consegue che l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente un CP_1
indennizzo commisurato al danno biologico riscontrato dal CTU (10%), come conseguenza della interstiziopatia polmonare e della BPCO contratte nello svolgimento dell'attività lavorativa.
31. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
32. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara affetto, in relazione alle Parte_1
patologie di cui in motivazione, da malattia professionale con conseguenti postumi invalidanti permanenti nella misura del 10%;
− condanna l a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1
percentuale di danno biologico di cui sopra (10%), oltre interessi legali;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da
15 distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 12/11/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
16
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Lubinu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, Via Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana
[...] P.IVA_1
Murino e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4 gennaio 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , rappresentando di CP_1
aver svolto attività lavorativa in qualità di carpentiere e tubista elettromeccanico dal 1976 al 2018; deduceva che nello svolgimento di tali mansioni, consistenti nella costruzione di centrali e impianti elettrici, rimaneva costantemente esposto alla inalazione di metalli quali polveri di zinco, rame e alluminio, eternit, lana di vetro o lana di roccia e fibre di amianto.
2. Parte ricorrente evidenziava che le suddette attività venivano espletate presso la centrale termo-elettrica di Fiume Santo, e che inoltre aveva lavorato presso il Polo Petrolchimico di Porto Torres tra il 2000 e il 2001, tra il 2005 e il 2006 e tra il 2013 e il 2015, presso la centrale idro-elettrica di Pont Ventoux-Susa, tra il 2002 e il 2004, nonché presso la raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi, tra il 2007 e il 2012.
3. Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver operato presso gli impianti di benzene, fenolo e cumene del Polo Petrolchimico di Porto Torres, restando esposto anche agli agenti chimici presenti in tali reparti.
4. Nello svolgimento dell'attività con le modalità sopra descritte, il ricorrente sosteneva di aver contratto una “interstiziopatia polmonare con BPCO”, denunciata all' in data CP_1
23.9.2021.
5. L' convenuto, con provvedimento datato 24.11.2021, archiviava la richiesta di CP_1 riconoscimento della malattia professionale adducendo l'assenza, nelle lavorazioni svolte dal ricorrente, del rischio di contrarre la malattia denunciata.
6. Avverso tale diniego l'odierno ricorrente proponeva impugnazione amministrativa a seguito della quale l' , con provvedimento del 10.5.2022, confermava il proprio CP_1
giudizio negativo.
7. Il sig. ha, pertanto, introdotto il presente giudizio rivendicando la sussistenza del Pt_1 rapporto di causalità fra la malattia contratta e l'attività lavorativa svolta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia per cui è causa e il relativo danno biologico permanente in misura pari o superiore al 16% e, per l'effetto, condannare l' a costituire in favore del ricorrente rendita per danno CP_1
biologico ex art. 13 co. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 38/2000 quantificato nella misura predetta e, quindi, a corrispondere al medesimo i relativi ratei nella misura legale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa eventualmente accertanda;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia per cui
è causa e il relativo danno biologico permanente in misura comunque compresa tra il 6 e il 15% e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente indennizzo in CP_1
conto capitale ex art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. 38/2000 per danno biologico quantificato nella misura predetta, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- condannare l' alla rifusione delle spese del presente giudizio più accessori di CP_1
legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
2 8. L' si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte ricorrente in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
in particolare, rilevava che gli accertamenti medico-legali esperiti nel corso del procedimento amministrativo avrebbero evidenziato la mancanza del rischio e l'inesistenza del nesso causale tra lo stesso e la patologia denunciata.
9. A seguito dell'istruzione della causa mediante prova orale per testi ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Il ricorso deve essere accolto.
11. Si premette che, nel ricostruire la portata degli oneri probatori gravanti sulle parti in materia di malattia professionale, per l'accertamento della eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo cui deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo un'assoluta certezza;
tale prova – il cui onere grava sul lavoratore – deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità, anche attraverso l'utilizzo di dati epidemiologici che consentano di suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi;
trova inoltre diretta applicazione nella materia delle malattie professionali la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge
(giurisprudenza consolidata, da ultimo: Cass. civ. 10.4.2018 n. 8773; Cass. civ.
12.10.2012 n. 17438; Cass. civ. 10.2.2011 n. 3227; Cass. civ. 19.1.2011 n. 1135; Cass. civ.
4.11.2010 n. 22441).
12. Inoltre, quando la malattia è inclusa nella tabella ex art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge
3 ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
13. Rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente e al rischio lavorativo, è stata assunta la prova orale per testi. collega del ricorrente per circa venti anni, così riferisce: Testimone_1
“Capo 2) è vero;
io ed il ricorrente ci occupavamo in quanto carpentieri dell'installazione e saldature di travi, di tubi, di passerelle via cavi e strumentale. Noi lavoravamo non da soli, ma insieme ad altri colleghi che si occupavano di mansioni varie. Noi lavoravamo con i coibentatori, ponteggiatori, montatori meccanici e così via.
Capo 3) quando noi saldavamo, utilizzavamo le coperte d'amianto per evitare che le scorie cadessero attraverso il pavimento, costituito da griglie. Con noi vi erano anche i coibentatori che dovevano coibentare i tubi, per mantenere in calore del materiale che vi passava attraverso. La coibentazione era fatta di lana di roccia, che era sottilissima e noi la respiravamo. La sera, infatti, ci veniva dato un flacone di latte da mezzo litro per disintossicarci dalle polveri.
ADR: noi non eravamo saldatori, ma molte saldature le dovevamo fare noi, come le saldature delle staffe e delle passerelle.
ADR: noi dovevamo anche provvedere al taglio dei tubi e delle passerelle che effettuavamo con la mola e a cannello. Per il cannello usavamo due bombole, una di gas ed una di ossigeno.
ADr:: Noi quando effettuavamo il taglio disponevamo come protezione solo degli occhiali. Non disponevamo invece di maschere per la polvere.
Capo 4) è vero, ho già risposto.
Capo 5) è vero, ho già risposto.
Capo 6) è vero. Quando insabbiavamo, la sabbia veniva messa in una tramoggia e sparata con l'aria. Ciò veniva fatto per pulire le putrelle e le travi dalla ruggine. Per le passerelle e per i tubi che invece erano di zinco, usavano lo zinco spray o a pennello.
Capo 7) è vero, anche io ho lavorato nel polo di Porto Torres con il ricorrente.
Capo 8) confermo che agli inizi le protezioni erano costituite da scarpe antinfortunistiche, pantaloni, camicia e giacca di tessuto. Negli anni '90/'95 hanno cominciato a dotarci di indumenti e protezioni ignifughi. Fino a quando io ho lavorato con il ricorrente noi non eravamo dotati di maschera protettiva. Si usava pochissime volte.
4 Capo 9) noi lavoravamo dal lunedì al sabato, per otto ore al giorno. Qualche volta capitava che lavorassimo anche 10 ore”.
14. Il teste , anch'egli collega di lavoro del ricorrente dai primi anni del 1990 al Tes_2
2005, così dichiara: “Capo 2) è vero. Noi eravamo destinati alla realizzazione delle passerelle portacavi che erano metalliche.
Capo 3) è vero;
noi per il taglio usavamo la mola angolare e la smerigliatrice e poi effettuavamo la saldatura. Durante il taglio si producevano le polveri metalliche, mentre durante le saldature si producevano dei fumi, perché le passerelle erano zincate.
Capo 4) è vero;
succedeva spesso che noi lavoravamo insieme alle altre maestranze, tra cui i verniciatori, coibentatori, saldatori, ponteggiatori ed altri. Ci capitava soprattutto durante le fermate degli impianti in cui si faceva la manutenzione tutti insieme nello stesso impianto a poca distanza, si può dire “gomito a gomito”.
Adr avv. Zicconi: preciso che all'epoca all'interno del Petrolchimico di Porto Torres vi erano circa 15 impianti e durante l'anno ciascun impianto poteva essere fermato anche due/tre volte in caso di problemi, altrimenti veniva fermato una volta. Durante la fermata i lavori di manutenzione potevano durare da 15 giorni ad un mese. A Fiumesanto invece noi abbiamo fatto dei lavori di costruzione e lì si lavorava tutti insieme. Eravamo circa
2000 dipendenti tra le varie aziende. I lavori di costruzione di Fiumesanto durarono circa
15 anni e poi si proseguì con le manutenzioni.
ADr avv. Zicconi: all'inizio io ed il non lavoravamo insieme. Io iniziai nel 1974 e Pt_1
iniziò a lavorare con me nei primi anni '90 fino al 2005. Ora non saprei dire in che Pt_1
anni io e abbiamo lavorato al Petrolchimico e quando invece a Fiumesanto. Pt_1
Capo 5) è vero;
le tubature inizialmente erano coibentate in amianto e noi ci camminavamo sopra e quindi l'amianto si sgretolava rimanendo nell'aria. A volte mentre noi effettuavamo il nostro lavoro di carpenteria lavoravamo vicino a noi i coibentatori, i quali scoibentavano la tubatura ad esempio per eliminarla. Durante la scoibentazione l'amianto di cui era composta volava nell'aria e noi lo respiravamo. Preciso anche che durante le saldature venivano usate a protezione le coperte d'amianto, per evitare che le scintille provocassero incendi. Da tali coperte cadeva la polvere d'amianto e noi non sapevamo all'epoca cosa fosse e che fosse pericolosa. Circostanza quest'ultima che apprendemmo in seguito quando iniziammo a fare dei corsi sulla sicurezza.
5 Capo 6) è vero.
Capo 7) è vero ed aggiungo anche vi era l'impianto del cloro.
Capo 8) all'epoca non disponevamo di protezioni;
venivamo dotati di scarpe antinfortunistiche, della tuta di stoffa e i guanti. Io appresi in seguito che i guanti che indossavamo per non bruciarci durante le saldature erano in amianto. Le maschere cc.dd.
“fuggi fuggi” ci vennero date negli ultimi anni nel 2010 circa. Tali maschere però servivano in caso di perdita di gas o cloro e simili e non servivano per riparare dalle polveri.
Capo 9) confermo che noi lavoravamo 8 ore per 5 giorni la settimana, salvo gli straordinari”.
15. Infine, il teste , collega del ricorrente fino al periodo della Val di Testimone_3
Susa, così rappresenta: “Capo 2) è vero quanto mi si chiede;
questo era il nostro lavoro di carpentieri che svolgevamo in ogni località in cui venivamo inviati.
Capo 3) è vero, durante il taglio dei metalli si produceva polvere metallica in grosse quantità in rapporto al lavoro da fare che all'epoca era tanto.
Capo 4) è vero, si lavorava insieme anche alle altre maestranze e vicino agli altri lavoratori.
Capo 5) è vero le tubature erano coibentate con lana di vetro e amianto che servivano per mantenere in calore i prodotti che passavano nelle tubature. Bastava muovere le tubature perché si liberassero nell'aria le relative polveri che noi respiravamo.
Capo 6) è vero;
quando vi erano gli operai che facevano le sabbiature noi eravamo lì vicino. La polvere veniva sparata co tubi a pressione. Così succedeva anche durante la verniciatura.
Capo 7) è vero;
anche io ho lavorato in tali impianti con il ricorrente.
Capo 8) Prima non vi erano protezioni fatti salvi i guanti, le scarpe antiinfortunistiche, gli Pt_ occhiali e la tuta di stoffa. Che io ricordi alla ed al Petrolchimico non avevamo mascherine.
Capo 9) confermo la circostanza, questo era il nostro orario di lavoro”.
16. Nel caso di specie, si osserva che, come concluso dal CTU, il ricorrente è affetto da fibrosi polmonare e BPCO. Rispetto a quest'ultima, giova subito evidenziare che trattasi di patologia presente al punto 66 delle tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008, e in particolar
6 modo, per quanto qui rileva, è associato alla lettera p) con le lavorazioni di “saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene”, con un periodo massimo di indennizzabilità di sei anni.
17. Da quanto concordemente rappresentato dai testi con riferimento alle mansioni disbrigate dalla parte ricorrente, risulta che il sig. si dovesse occupare della saldatura di travi, Pt_1
tubi e passerelle, nonché del taglio dei tubi e delle passerelle, sia utilizzando la mola, sia utilizzando il cannello, e dunque con il taglio all'ossiacetilene.
18. Essendo pertanto provato lo svolgimento per un periodo temporale significativo delle lavorazioni di saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene, nonché la sussistenza della patologia della BPCO, intervenuta entro il periodo di indennizzabilità previsto in tabella, si deve ritenere presuntivamente sussistente il nesso causale tra esposizione e malattia, salvo prova contraria.
19. Quest'ultima non è stata tuttavia fornita dall' , non avendo dimostrato che la CP_1
broncopneumopatia cronica ostruttiva sia stata contratta dalla parte ricorrente in virtù di unici fattori extralavorativi, ovverosia in ragione della dedotta abitudine tabagica, quale causa esclusiva volta a recidere detto nesso di causalità.
20. Per quanto invece concerne la fibrosi polmonare, si pone anzitutto in rilievo che le tabelle di cui al D.M. 9 aprile 2008 prevedono al punto 64 le seguenti lavorazioni quali collegate all'insorgenza di tale patologia: “a) Produzione di oggetti in metallo duro (utensili e mole diamantate); b) Fabbricazione di manufatti metallo-ceramici; c) Affilatura di utensili in metallo duro;
d) Manipolazione di materiali in polvere prima della sinterizzazione”.
21. Nella presente controversia si ritiene che le lavorazioni svolte da parte del sig. non Pt_1
siano riconducibili alla presunzione tabellare, e in particolar modo alla produzione di oggetti in metallo duro rivendicata in ricorso, posto che quanto indicato in tabella appare chiaramente ricollegabile a un'attività di fabbricazione di utensili e mole diamantate, quali risultati del processo di produzione e lavorazione del metallo duro. Tale attività non risulta essere mai stata svolta dal ricorrente, atteso che quest'ultimo si occupava, quale carpentiere e tubista, del taglio e della saldatura del materiale metallico.
22. Purtuttavia, il CTU ha comunque accertato la ricorrenza in concreto del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia contratta. Così si legge nell'elaborato peritale:
7 “L'attività lavorativa del GN inizia il primo gennaio del 1976, all'età Parte_1 di 17 anni, per terminare l'11/06/2018, all'età di 60 anni, dopo 42 anni di lavoro svolto all'interno di attività industriali con mansioni di PE , Tubista, Operaio Pt_3
Elettromeccanico.
I principali siti industriali presso i quali ha prestato la sua opera sono: la Centrale Termo
Elettrica di Fiume Santo, il Petrolchimico di Porto Torres, la Raffineria ENI di San
Nazzaro de' Burgondi, la Centrale IdroElettrica di Pont Ventoux-Susa, nella Val di Susa, la Zona Industriale Macchiareddu-Assemini.
È innegabile che durante la sua lunga attività lavorativa il Ricorrente sia venuto a contatto con svariate sostante quali: amianto, lana di vetro, lana di roccia, polvere di vernice, sabbia, polveri metalliche, fumi legati alle operazioni di saldatura, vernici, agenti chimici quali benzene, fenolo e cumene.
Tutto ciò compare anche nell'Anamnesi Lavorativa compilata il 25/10/2021 dal Dottor
Medico del Lavoro dove vengono evidenziate le sostanze (in Persona_1 CP_1
particolare: TO, Lana di Vetro, Solventi) ed i tempi di esposizione.
Come dichiarato dai Testimoni dinanzi al Giudice, nei vari siti di lavoro, l'esposizione alle sostanze nocive fu costante. Venivano eseguite operazioni di taglio, molatura e smerigliatura di metalli con dischi diamantati, operazioni di Saldatura elettrica, di saldatura e taglio all'ossiacetilene, sabbiature, verniciature, coibentazione e scoibentazione. L'esposizione alle polveri fu prolungata, così come l'inalazione di sostanze e polveri fu massiccia, come avvenne, ad esempio, durante i lavori, dal 2002 al
2004, presso la Centrale IdroElettrica di Pont Ventoux-Susa, nella Val di Susa, impianto sotterraneo dove vi era un'alta concentrazione di sostanze dannose e facilmente inalabili, essendo difficoltoso il ricambio dell'aria.
Da evidenziare come l'esposizione a tali sostanze avvenisse senza che gli addetti ai lavori potessero utilizzare dispositivi di protezione adeguati, limitati alle scarpe antinfortunistiche, alle tute di stoffa e ai guanti;
spesso questi ultimi d'amianto, particolarmente utilizzati durante le operazioni di saldatura per ripararsi dal calore, così come venivano utilizzate le coperte in amianto con le quali addirittura ci si copriva, anch'esse al fine di proteggersi dal calore. La nocività di molti prodotti e sostanze, in quegli anni, non era del tutto nota, o perlomeno non ne era vietato l'utilizzo, basti
8 pensare all'amianto la cui produzione venne vietata, in Italia, nel 1992, mentre la sua nocività era ben nota già prima del 1930.
Durante i lavori di costruzione degli impianti e delle centrali e durante le fermate effettuate per consentire i lavori di manutenzione, come dichiarato dai testi, gli operai impiegati erano numerosissimi e delle più disparate specialità, per cui un ponteggiatore lavorava accanto ad un saldatore, a un coibentatore, a un elettricista, etc. L'esposizione alle polveri metalliche di molatura, ai fumi di saldatura, alle fibre di amianto sgretolate, alla lana di vetro e di roccia, alle vernici e alle sostanze chimiche prodotte dagli impianti dell'industria chimica, era costante e riguardava tutti gli addetti ai lavori.
È giusto ribadire, ancora una volta, che per decenni non vi erano dispositivi di protezione, per cui l'esposizione a sostanze altamente dannose per la salute era costante,
e a tali pericoli il GN non poté sottrarsi per 42 anni. Parte_1
Il GN , come diagnosticato nel corso di Ricoveri, Visite Specialistiche Parte_1
e Strumentali, è affetto da Interstiziopatia Polmonare e BPCO. Tale condizione, caratterizzata da lesioni reticolari, ispessimenti interlobulari con distorsione dell'architettura lobulare, ispessimento dell'interstizio peribronchiolare ed interlobulare, polmone “ad alveare” con spazi aerei cistici e pareti spesse, zone enfisematose e bronchiectasie e bronchioloctasie da trazione, etc. è ben documentata dalle Tac ad alta risoluzione effettuate dal Ricorrente, così come è documentata la riduzione della diffusione alveolo-capillare dei gas respiratori mediante esami effettuati presso la Clinica
Pneumologica dell'Università di Sassari.
L'Interstiziopatia Polmonare, detta anche Fibrosi Polmonare, è una malattia cronica che colpisce i polmoni, causando la formazione di tessuto cicatriziale e, di conseguenza, la progressiva perdita della funzionalità respiratoria, compromettendo lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. Tutto ciò causa tosse, prevalentemente secca e persistente, dispnea sibilante, sia a riposo che sotto sforzo, astenia, a volte febbricola, dolori muscolari e articolari, dita a bacchetta di tamburo, tutti segni presenti all'Esame
Obiettivo effettuato nel corso del presente Accertamento. All'auscultazione del polmone si rilevano ronchi e sibili diffusi ad entrambi i campi polmonari. Palese la “mancanza di fiato” anche nel parlare. La prognosi è variabile, ma assolutamente negativa. Nel 70%
9 dei casi il paziente non sopravvive per più di 5 anni dalla diagnosi, anche se vengono descritti casi con maggiore sopravvivenza. L'exitus si ha per insufficienza respiratoria.
Oltre a ciò il GN , come già detto, è affetto da BPCO (Broncopneumopatia Pt_1
Cronica Ostruttiva) con ripetuti episodi di riacutizzazione, per i quali è stato ricoverato presso la Clinica Pneumologica.
[…]
Lo stesso TO è responsabile di Fibrosi Polmonare Interstiziale ed è innegabile l'esposizione a tale materiale del Ricorrente durante la sua vita lavorativa.
Essendo Patologie Tabellate sono riconosciute come Malattie Professionali dallo stesso
, e godono della presunzione legale d'origine professionale. Ma vi è anche da dire CP_1
che tutte le sostanze a qui il GN è stato esposto per 42 anni nel corso Parte_1
della sua attività lavorativa: amianto, lana di vetro, lana di roccia, polvere di vernice, sabbia, polveri metalliche, fumi legati alle operazioni di saldatura, vernici, agenti chimici quali benzene, fenolo e cumene, etc. sono responsabili di gravi Patologie a carico dell'Apparato Respiratorio.
Pertanto, quanto esposto, permette di rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo GN
Giudice:
Primo quesito: “Esaminati gli atti di causa, anche con riferimento alle eventuali prove orali, visitata parte ricorrente, espletati i necessari accertamenti specialistici e compiuta ogni necessaria indagine, dica il C.T.U. se questa sia affetta da malattia professionale;
in caso affermativo, determini il grado di inabilità temporanea/permanente assoluta e la relativa decorrenza.”
Si può affermare che il Ricorrente è affetto da Malattia Professionale e presenta Inabilità
Permanente Assoluta fin dal 23/09/2021, giorno in cui venne presentata la domanda per il riconoscimento della Malattia Professionale.
Secondo quesito: “Determini inoltre il C.T.U. se dalla malattia professionale per cui è causa sia derivato un danno biologico permanente in misura pari o superiore al 6%, in caso affermativo precisandone l'entità”.
La Tabella Menomazioni danno biologico (DM 12/07/2000) nel calcolare la CP_1
Percentuale di danno biologico relativo alle Pneumopatie Ostruttive, fa riferimento all'indice FEV1. La Spirometria eseguita in data 23/09/2022 dalla Clinica Pneumologica
10 (l'unica agli atti) venne effettuata dopo assunzione di MA (broncodilatatore a lunga durata d'azione), e risulta nella norma, per cui, ai nostri fini, l'esame è falsato dal farmaco.
Il MEF (Massimo flusso espiratorio), nonostante l'uso del farmaco, risulta ridotto, così come le resistenze risultano aumentate, e la LC (diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio) evidenzia riduzione, seppur lieve, della diffusione alveolo capillare dei gas respiratori.
Alla luce di quanto esposto si può affermare che dalla Malattia Professionale del GN
deriva un Danno Biologico Permanente pari al 10%”. Parte_1
23. A fronte poi delle osservazioni mosse da parte del consulente tecnico dell' , il CTU CP_1 replica che “non viene dato alcun risalto alla Fibrosi Polmonare, d'altronde ben documentata in tutti gli accertamenti radiologici che vengono sinteticamente riportati di seguito, effettuati nel corso degli anni:
15/05/2012 RX Torace: diffusa accentuazione della trama interstiziale peribronocovasale... strie disventilatorie-fibrotiche alla base destra e nel lobo medio…
05/02/2018 Rx Torace: Ispessimento interstiziale diffuso…
27/02/2020 Ricovero in Clinica Pneumologica AOU Sassari: … diagnosi di
“Interstiziopatia polmonare”…
04/03/2020 TC Torace Bilateralmente… diffusa accentuazione dell'interstizio
23/01/2021 TC Torace: …ispessimento di tipo reticolare del piccolo e grande interstizio… aspetti “ad alveare”
12/03/2021 Visita Pneumologica - Clinica Pneumologica - AOU Sassari ...Valutazione
Clinica: …Interstiziopatia polmonare, attualmente BPCO in fase di riacutizzazione… gennaio praticato HRTC torace di controllo che mostra la stazionarietà dell'interstiziopatia polmonare (honeycombing sub pleurico bilaterale).
21/04/2022 TC Torace: … condizione di fibrosi polmonare caratterizzata da lesioni reticolari, ispessimenti interlobulari… distorsione dell'architettura lobulare… ispessimento dell'interstizio peribronchiolare… ed interlobulare con presenza di fini irregolarità dell'interfaccia del polmone con i vasi e i bronchi. Si rileva un caratteristico quadro di “polmone ad alveare”… zone enfisematose e bronchiectasie e bronchioloctasie
11 da trazione… i bronchi segmentari e periferici sono dilatati e mostrano pareti ispessite ed irregolari, come conseguenza della trazione esercitata dal processo fibrotico…
Da evidenziare che nel gennaio del 2021 viene dato risalto all'honeycombing sub pleurico bilaterale, con il quale si identifica l'aspetto della Fibrosi Polmonare spesso allo stadio terminale.
Si parla, giustamente, della riferita abitudine tabagica e della esposizione lavorativa alla lana di vetro ed al benzene. Non si fa alcun accenno all'attività lavorativa del Ricorrente nel suo complesso, all'interno di attività industriali altamente inquinanti.
Il GN svolse mansioni di , Tubista ed Operaio Pt_1 Parte_4
Elettromeccanico, anche se tali definizioni paiono riduttive e superficiali rispetto alle reali attività che si svolgevano, e che lo stesso svolgeva, all'interno delle attività industriali, particolarmente durante i lavori di costruzione degli impianti chimici e delle centrali, sia termo-elettriche che idro-elettriche, sia durante le fermate effettuate per consentire i lavori di manutenzione. È quindi innegabile che durante la sua lunga attività lavorativa il Ricorrente sia venuto a contatto con le più svariate sostante, come peraltro dettagliatamente dichiarato e confermato dai Testimoni dinanzi al Giudice: Dott.ssa nell'Udienza del 05/03/2024, quali: amianto, lana di vetro, lana di Testimone_4
roccia, polvere di vernice, sabbia, polveri metalliche, fumi e polveri legate anche alle operazioni di saldatura e molatura con dischi diamantati, vernici, agenti chimici quali benzene, fenolo e cumene, etc. e dietro a quell'etc. vi è di tutto:“le tubature inizialmente erano coibentate in amianto e noi ci camminavamo sopra e quindi l'amianto si sgretolava rimanendo nell'aria. A volte mentre noi effettuavamo il nostro lavoro di carpenteria, lavoravano vicino a noi i coibentatori, i quali scoibentavano la tubatura, ad esempio per eliminarla. Durante la scoibentazione l'amianto di cui era composta volava nell'aria e noi lo respiravamo. Preciso anche che durante le saldature venivano usate a protezione le coperte d'amianto, per evitare che le scintille provocassero incendi. Da tali coperte cadeva la polvere d'amianto e noi non sapevamo all'epoca cosa fosse e che fosse pericolosa.”.
“… a Fiumesanto invece noi abbiamo fatto dei lavori di costruzione e lì si lavorava tutti insieme. Eravamo circa 2000 dipendenti tra le varie aziende. I lavori di costruzione di
Fiumesanto durarono circa 15 anni e poi si proseguì con le manutenzioni.”
12 L'esposizione alle sostanze nocive riguardava tutti gli addetti ai lavori e a tali pericoli il
GN non poté sottrarsi per 42 anni. Venivano eseguite operazioni di Parte_1
taglio, molatura e smerigliatura di metalli con dischi diamantati, con conseguente inalazione di polveri metalliche, operazioni di saldatura elettrica, di saldatura e taglio all'ossiacetilene, sabbiature, verniciature, coibentazione e scoibentazione. Gli operai impiegati erano numerosissimi e delle più disparate specialità, per cui un ponteggiatore lavorava accanto ad un saldatore, a un coibentatore, a un elettricista, etc. L'inalazione di sostanze e polveri fu massiccia, come avvenne, ad esempio, durante i lavori, dal 2002 al
2004, presso la Centrale IdroElettrica di Pont Ventoux-Susa, impianto addirittura sotterraneo dove vi era un'alta concentrazione di sostanze dannose e facilmente inalabili, per il difficoltoso ricambio dell'aria.
Tutto ciò compare anche nell'Anamnesi Lavorativa compilata il 25/10/2021 dal Dottor
, Medico del Lavoro , dove vengono evidenziate le sostanze (in Persona_1 CP_1
particolare: TO, Lana di Vetro, Solventi) ed i tempi di esposizione che, per quanto riguarda l'amianto, superò i 20 anni
Da evidenziare come l'esposizione a tali sostanze, come dichiarato e confermato dai
Testimoni dinanzi al Giudice, avvenisse senza che gli addetti ai lavori potessero utilizzare dispositivi di protezione adeguati, limitati alle scarpe antinfortunistiche, alle tute di stoffa e ai guanti;
spesso questi ultimi paradossalmente in amianto, particolarmente utilizzati durante le operazioni di saldatura per ripararsi dal calore, così come venivano utilizzate le coperte in amianto con le quali addirittura ci si copriva, anch'esse al fine di proteggersi dal calore. La nocività di molti prodotti e sostanze, in quegli anni, non era del tutto nota, o perlomeno non ne era vietato l'utilizzo. Basti pensare all'amianto, la cui produzione, ma non il suo utilizzo, venne vietata, in Italia, uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto al mondo, solo nel 1992, mentre la sua nocività era ben nota già prima del 1930, senza che niente venisse fatto al fine di proteggere gli ignari lavoratori, pur conoscendone la pericolosità.
È innegabile che una delle sostanze maggiormente responsabili della Fibrosi Polmonare, di cui è innegabilmente affetto il GN , sia costituita dalle fibre di TO che, Pt_1
quando inalate, si depositano negli alveoli polmonari attivando il sistema immunitario e provocando una reazione infiammatoria da corpo estraneo. I macrofagi, nel fagocitare le
13 fibre, stimolano i fibroblasti producendo tessuto connettivo, sviluppando in tal modo una
Fibrosi Interstiziale, strettamente legata allo svolgimento di attività lavorativa in luoghi contaminati, privi di aspiratori e in assenza di protezioni individuali. Tale patologia esordisce in modo subdolo, dopo 15 o 20 anni e più di esposizione. È importante evidenziare che è ormai dimostrato che non è significativo il tempo e la durata dell'esposizione all'amianto, cioè non esiste una relazione dose dipendente tra esposizione e comparsa della malattia;
se ne deduce che soggetti con esposizione breve e di intensità moderata, possono ammalare di Mesotelioma, sebbene un'esposizione prolungata aumenti il rischio di ammalare.
La stessa inalazione di polveri di metallo dovuta alle operazioni di taglio, molatura e smerigliatura con dischi diamantati, è causa di Fibrosi Polmonare;
così come la
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, altra patologia di cui è affetto il GN , è Pt_1 verosimilmente legata all'inalazione di numerose sostanze e polveri, a cui era esposto, legate all'attività di: Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene, tutte sostanze, attività, e Patologie riconosciute e contemplate nelle Tabelle . CP_1
Alla luce di quanto esposto confermo le conclusioni e i giudizi già esposti in precedenza:
- il GN è affetto da Malattia Professionale e presenta Inabilità Parte_1
Permanente Assoluta fin dal 23/09/2021
- dalla Malattia Professionale deriva un Danno Biologico Permanente pari al 10%”.
24. Le conclusioni raggiunte dal consulente, diversamente da quanto contestato ed eccepito dall' , non sono contraddittorie, e vanno condivise e fatte proprie dal giudice, CP_1
avendo l'ausiliare analiticamente motivato in ordine alle circostanze da cui evincere la sussistenza del nesso di causalità.
25. Ciò in particolare tiene conto della storia lavorativa e delle mansioni svolte dal ricorrente,
come ampiamente ricostruite in sede istruttoria, e delle sostanze dannose cui era esposto nel corso dell'attività; nello specifico, viene posto l'accento sulle continue esalazioni di fumi e vapori non solo provenienti dalle lavorazioni svolte, ma anche da quelle del personale adibito ad altre mansioni con cui si trovava a stretto contatto in un ambiente ristretto e privo di sufficiente aerazione, in sostanziale assenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
14 26. Rispetto a quanto evidenziato e motivato dal CTU, costituisce dissenso diagnostico la tesi sostenuta dalla parte convenuta in ordine all'efficienza causale esclusiva dell'abitudine tabagica e della tubercolosi, peraltro in un paziente con concomitante BCPO la cui eziologia professionale va ritenuta provata per le ragioni sopra indicate.
27. Ulteriormente sul punto si osserva che già con RX del torace nel 2012 e nel 2018 si era prima certificato un'accentuazione della trama interstiziale peribronocovasale e poi un ispessimento interstiziale diffuso, circostanze che portano ad escludere un'efficienza causale esclusiva della tubercolosi, il cui primo riferimento medico è invece contenuto solo nella RX torace del 27 febbraio 2020.
28. Sicché, le conclusioni raggiunte dal consulente, sulla base di criteri della scienza medico- legale scevri da vizi argomentativi e logici, nonché delle risultanze testimoniali, devono essere senz'altro condivise e fatte proprie dal giudicante.
29. L'ausiliare ha, difatti, espresso il proprio convincimento tenendo in considerazione tutta la documentazione medica disponibile agli atti, la storia lavorativa del ricorrente e l'ambiente di lavoro, esprimendo fondata opinione diagnostica.
30. Ne consegue che l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente un CP_1
indennizzo commisurato al danno biologico riscontrato dal CTU (10%), come conseguenza della interstiziopatia polmonare e della BPCO contratte nello svolgimento dell'attività lavorativa.
31. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
32. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara affetto, in relazione alle Parte_1
patologie di cui in motivazione, da malattia professionale con conseguenti postumi invalidanti permanenti nella misura del 10%;
− condanna l a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura CP_1
percentuale di danno biologico di cui sopra (10%), oltre interessi legali;
− condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da
15 distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 12/11/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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