Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro iscritta al n. 821/2019
R.G., promossa da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, (tutti rappr. e dif. dall'avv. P. Roccasalva)
contro
Parte_8 Parte_9
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. A Testa), avente ad oggetto: CP_1
pensione; rilevato che i ricorrenti, premesso di avere ottenuto l'indennità di cui all'art. 1 comma
179 e seguenti della legge n. 232/2016 con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione delle rispettive domande, affermano di avere diritto all'indennità medesima con decorrenza dalla data di compimento, per ciascuno di essi, del 63° anno di età, chiedendo dunque che l'adito giudice del lavoro voglia accertare il loro diritto “a percepire l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, L. n. 232/16 (APE Sociale) a far data dal riconoscimento dei requisiti di accesso certificati dall'Istituto …”, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle somme conseguentemente dovute;
l' chiede disattendersi il ricorso;
CP_1
“il citato art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 dispone: “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni,
è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma
6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.”; il successivo comma 186 dispone: “ Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno
2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di
462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie”;
l'art. 7 del regolamento di attuazione contenuto nel D.P.C.M. n. 88/17 prevede: “(omissis) 2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'APE sociale e' corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. (omissis)”; parte ricorrente sostiene che la disposizione di cui al richiamato comma 186 ricolleghi il potere di differire la decorrenza dell'indennità soltanto all'eventuale scostamento tra il numero di domande presentate e la disponibilità finanziaria;
una siffatta interpretazione in alcun modo interferisce con la validità del criterio di decorrenza della prestazione previsto dal regolamento di attuazione, ben potendo correttamente sostenersi che il suddetto comma 186 contempli la possibilità di differire la decorrenza ad una data successiva a quella del 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
non può infine sostenersi che il comma 3 del regolamento di attuazione contempli una ingiustificata disparità di trattamento con le situazioni disciplinate dal comma 2 del regolamento stesso, trattandosi di disciplina derogatoria espressamente applicabile soltanto in fase di prima applicazione del D.P.C.M. n. 88/2017, e dunque con riferimento a situazioni diverse, ragionevolmente implicanti una differente regolamentazione”; il ricorso dev'essere, in conclusione, rigettato;
le spese processuali, in considerazione della complessità delle questioni esaminate e della mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità, vanno compensate;
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ragusa, 28 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)