TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1240/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1240/2023 promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Ciampino (RM), via Carlo Pirzio Biroli n. 78, ed elettivamente domiciliato in Roma, via
Verbania n. 4, presso lo studio del difensore Avv. Ruggero Capati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Lettere ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_1
risposta;
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede, “per i motivi di cui in narrativa - a parziale modifica di quanto stabilito nelle
Sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del successivo Decreto - voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in via principale, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta
l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento Parte_1
del figlio Sig. , con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, Parte_2
oppure, in via subordinata, ridurre, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
[...]
quale contributo al mantenimento del figlio Sig. ”; Pt_1 Parte_2 La resistente chiede “Voglia l'illustrissimo Signor Giudice, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare ogni pretesa attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite, anche in ragione della pretestuosità del ricorso”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 20.06.2023, , esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in l'Aquila, in data 03.12.1994, con la Sig.ra e che da tale Controparte_1 matrimonio il 01.01.1997 nasceva a L'Aquila il figlio;
Parte_2
2. Affermava che le odierne controparti processuali ottenevano omologa della separazione consensuale con procedimento R.G. n. 510/14 (come da copia dell'omologa di separazione allegato sub n.1 al fascicolo di parte ricorrente), nonché dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giuste Sentenze del Tribunale di L'Aquila
n. 839/15, pubblicata il 20.10.2015 e n. 983/16, pubblicata il 12.12.2016 (procedimento
R.G. n. 988/2015 – documenti allegati nn. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente) e che, successivamente, interveniva il Decreto del Tribunale di L'Aquila di modifica dei provvedimenti assunti in sede di divorzio n. 614/2021 (procedimento R.G. n. 96/2021 – documento allegato n. 4 fascicolo di parte ricorrente). A seguito dei suddetti provvedimenti veniva stabilita la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del Sig. in favore del figlio pari a complessivi € 300,00 mensili, Parte_1 T_
oltre il rimborso pari al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
3. Esponeva ancora il ricorrente che il figlio , già laureato al termine di un corso di T_
studi triennale, alla data del ricorso aveva presumibilmente completato il ciclo universitario di studi, conseguendo la laurea di tipo “specialistico”, con conseguente concreta possibilità di reperire occupazione lavorativa, tale da renderlo autosufficiente e non bisognoso di ricevere il mantenimento dai propri genitori, mentre, di converso, il medesimo ricorrente subiva un drastico ridimensionamento del suo reddito e delle sue possibilità economiche, a seguito delle conseguenze sulla sua professione (musicista -
“violinista”) della pandemia di “COVID”; talmente gravi da portarlo a subire un procedimento di sfratto e due relative sentenze di condanna (dell'anno 2022), in relazione a canoni di locazione non pagati, nonché altre iniziative esecutive ulteriormente restrittive dello stipendio mensile;
4. Pertanto, il reddito e le possibilità economiche del ricorrente erano state recentemente e drasticamente ridotte, con conseguente impossibilità e/o grave difficoltà a corrispondere l'assegno di mantenimento, ragion per cui – in modifica delle condizioni previste dai provvedimenti citati – chiedeva la revoca ovvero, in via subordinata, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio;
5. Con comparsa depositata in data 12.01.2024 si costituiva in giudizio la resistente contestando la domanda proposta dal ricorrente. Esponeva Controparte_1
che aveva protratto gli studi ultra-liceali con profitto;
in particolare Parte_2
ottenendo una laurea triennale ed una magistrale, frequentando una scuola di specializzazione con un titolo in via di conseguimento. Nell'ambito degli studi universitari il dott. T_
aveva svolto, inoltre, numerosi tirocini e stage formativi. In altre parole, a detta
[...]
della resistente, ad oggi, pur persistendo l'impegno a conseguire un'adeguata e completa formazione, il figlio maggiorenne non avrebbe ancora reali possibilità lavorative, se non per sporadiche occasioni di poco conto, motivo per cui lo stesso non poteva ancora essere privato del contributo di mantenimento dei genitori, come stabilito nelle sentenze emesse dal
Tribunale di L'Aquila;
6. Esponeva ancora la resistente a) che le vicissitudini giudiziarie vissute dall'ex coniuge, esitate in azioni esecutive, non erano certo da imputare alle difficoltà causate dai provvedimenti restrittivi conseguiti alla pandemia COVID, oltretutto cessata da diverso tempo, ma solo ad una cattiva gestione del proprio patrimonio da parte del ricorrente, b) che la situazione reddituale del medesimo era comunque migliorata rispetto a quella indicata in sede di divorzio, a differenza della propria, rimasta invariata, con in più l'onere di provvedere integralmente alle spese per il figlio, al netto dell'assegno di mantenimento versato, dato che il non aveva più contribuito alle spese straordinarie, come quelle inerenti le tasse T_
universitarie e la permanenza a Roma per gli studi;
7. La causa veniva scandita dal deposito di memorie da parte di entrambe le parti, con le quali veniva prodotta ulteriore documentazione, a sostegno dei propri assunti. Il ricorrente chiedeva l'ammissione di prova per testi, mentre la resistente chiedeva disporsi accertamento tributario nei confronti del sig. , nonché l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi della Sig.ra T_
, attuale coniuge del ricorrente;
Persona_1
8. Con ordinanza del 23.05.2024 il Presidente istruttore rigettava le richieste istruttorie delle parti, non concedendo in via provvisoria ed urgente la richiesta riduzione dell'assegno mensile di mantenimento a carico di , rinviando la causa all'udienza di Parte_1
discussione del 18.09.2024, nella quale la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
9. La domanda del ricorrente va respinta, dovendosi in esito alla valutazione collegiale rammentare come per costante giurisprudenza, anche il genitore disoccupato resti obbligato a mantenere i figli, tanto che perfino la perdita del lavoro da parte del genitore non integra necessariamente incapacità di adempiere agli obblighi economici (Cassazione sent. n. 39411/17 del 24.08.17). Orbene, ciò premesso, posto che l'onere di provare l'inerzia del figlio nella prospettiva della riduzione o della revoca dell'assegno è a carico del genitore istante, il collegio osserva come il ricorrente non versi in una condizione di non occupazione avendo soltanto allegato temporanee difficoltà, connesse peraltro ad un contesto specifico e molto particolare, quale è stato quello delle disposizioni limitative imposte dalla pandemia negli scorsi anni, che tuttavia non sono più attuali;
ferma quindi la permanenza dell'obbligazione in favore del figlio . che non per quei motivi può valutarsi venuta meno - resta da verificare se al ragazzo possa allo stato essere addebitata inerzia o negligenza nella ricerca di una occupazione. Al riguardo, il collegio deve confermare quanto già osservato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, sottolineando come non sussistano i presupposti per concedere la richiesta diminuzione dell'assegno, in quanto appare riscontrabile l'impegno attuale e fattivo del ragazzo, il quale ha oggi 27 anni, nella ricerca di miglioramento delle proprie competenze e della propria specializzazione in archeologia, che lo ha portato anche a conseguire qualche modestissima entrata (circa €
2000, come ammesso dalla madre).
10. Anche il profilo delle difficoltà economiche del padre, come si diceva, non appare valutabile nel senso prospettato in questa sede, posto che le stesse non sono insorte oggi, ma in passato (tanto da essere esitate in azioni esecutive) e non appaiono collegabili – come prospettato - a contrazioni non imputabili delle opportunità lavorative, ma piuttosto all'insorgenza di situazioni debitorie le cui cause sono controverse tra le parti e che, in questa fase, non possono essere apprezzate in danno degli obblighi familiari verso il figlio;
quanto all'imputabilità della contrazione dei redditi del ricorrente (in quanto violinista, attività che ben consente lo svolgimento anche di private lezioni) all'emergenza pandemica, la stessa – ove sussistente – avrebbe giustificato la domanda negli anni in cui era insorta e non certamente oggi, quando è ormai cessata da ben 3 anni e le possibilità di esibizioni e concerti sono tornate normali ormai da tempo. Il ricorrente produce le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dell'importo medio lordo di circa
39.000,00 €, tuttavia la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 è di € 60.000,00 lorde;
lo stipendio è falcidiato da oltre 900 € di trattenute al mese non fiscali, verosimilmente derivanti dai pignoramenti presso terzi e i conti correnti mostrano saldo passivo, ma tali profili problematici, attenuati dalla circostanza che il ricorrente ha ricomposto un nuovo con la nuova coniuge, che esplica attività di insegnante presso il Conservatorio. Dal canto suo la resistente ha prodotto un'autocertificazione attestando redditi lordi dal 2020 al
2022 di importo tra le 40.000,00 € e 44.000,00 € nonché modelli 730 che attestano reddito intorno ai 38mila € anche per gli altri anni;
ella inoltre detiene, pacificamente, la proprietà di una porzione di fabbricato appartenente alla famiglia di origine sita in L'Aquila, un conto corrente con giacenza di circa 56.000,00 €; dalla documentazione prodotta risulta come tutte le spese per l'università del figlio siano state sostenute da lei.
11. Dall'insieme delle circostanze esposte si conferma la necessità di confermare il contributo del padre al figlio, che negli anni ha continuato a impegnarsi sia nello studio che nella ricerca di un'occupazione confacente alle sue attitudini e agli studi, come corretto fare alla sua età, ed ha anche subìto due interventi di cross linking corneale, il primo nel 2016 ed il secondo nel 2022, un'operazione agli occhi che ha comportato una lunga convalescenza che, nel 2016, ha comportato fastidi ingenti per almeno 6 mesi della vita del ragazzo, con controlli successivi periodici;
nel 2022 ha comportato una degenza per i primi due mesi e poi con controlli periodici che perdurano tutt'oggi.
12. Il ragazzo del resto ha solo 28 anni, e va confermato come il suo percorso di studi denoti un impegno adeguato nella ricerca di un'adeguata formazione professionalizzante ed a voler costruire un futuro lavorativo conseguente ai propri studi, come evidenziato dalla difesa della resistente.
13. La domanda va quindi respinta.
14. Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide: respinge la domanda;
condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2780,00 oltre IVA. CPA e rimborso forfettario delle spese generali come da tariffa forense.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1240/2023 promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Ciampino (RM), via Carlo Pirzio Biroli n. 78, ed elettivamente domiciliato in Roma, via
Verbania n. 4, presso lo studio del difensore Avv. Ruggero Capati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Lettere ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_1
risposta;
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente chiede, “per i motivi di cui in narrativa - a parziale modifica di quanto stabilito nelle
Sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del successivo Decreto - voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, in via principale, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta
l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento Parte_1
del figlio Sig. , con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, Parte_2
oppure, in via subordinata, ridurre, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
[...]
quale contributo al mantenimento del figlio Sig. ”; Pt_1 Parte_2 La resistente chiede “Voglia l'illustrissimo Signor Giudice, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare ogni pretesa attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite, anche in ragione della pretestuosità del ricorso”
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 20.06.2023, , esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in l'Aquila, in data 03.12.1994, con la Sig.ra e che da tale Controparte_1 matrimonio il 01.01.1997 nasceva a L'Aquila il figlio;
Parte_2
2. Affermava che le odierne controparti processuali ottenevano omologa della separazione consensuale con procedimento R.G. n. 510/14 (come da copia dell'omologa di separazione allegato sub n.1 al fascicolo di parte ricorrente), nonché dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giuste Sentenze del Tribunale di L'Aquila
n. 839/15, pubblicata il 20.10.2015 e n. 983/16, pubblicata il 12.12.2016 (procedimento
R.G. n. 988/2015 – documenti allegati nn. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente) e che, successivamente, interveniva il Decreto del Tribunale di L'Aquila di modifica dei provvedimenti assunti in sede di divorzio n. 614/2021 (procedimento R.G. n. 96/2021 – documento allegato n. 4 fascicolo di parte ricorrente). A seguito dei suddetti provvedimenti veniva stabilita la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del Sig. in favore del figlio pari a complessivi € 300,00 mensili, Parte_1 T_
oltre il rimborso pari al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
3. Esponeva ancora il ricorrente che il figlio , già laureato al termine di un corso di T_
studi triennale, alla data del ricorso aveva presumibilmente completato il ciclo universitario di studi, conseguendo la laurea di tipo “specialistico”, con conseguente concreta possibilità di reperire occupazione lavorativa, tale da renderlo autosufficiente e non bisognoso di ricevere il mantenimento dai propri genitori, mentre, di converso, il medesimo ricorrente subiva un drastico ridimensionamento del suo reddito e delle sue possibilità economiche, a seguito delle conseguenze sulla sua professione (musicista -
“violinista”) della pandemia di “COVID”; talmente gravi da portarlo a subire un procedimento di sfratto e due relative sentenze di condanna (dell'anno 2022), in relazione a canoni di locazione non pagati, nonché altre iniziative esecutive ulteriormente restrittive dello stipendio mensile;
4. Pertanto, il reddito e le possibilità economiche del ricorrente erano state recentemente e drasticamente ridotte, con conseguente impossibilità e/o grave difficoltà a corrispondere l'assegno di mantenimento, ragion per cui – in modifica delle condizioni previste dai provvedimenti citati – chiedeva la revoca ovvero, in via subordinata, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio;
5. Con comparsa depositata in data 12.01.2024 si costituiva in giudizio la resistente contestando la domanda proposta dal ricorrente. Esponeva Controparte_1
che aveva protratto gli studi ultra-liceali con profitto;
in particolare Parte_2
ottenendo una laurea triennale ed una magistrale, frequentando una scuola di specializzazione con un titolo in via di conseguimento. Nell'ambito degli studi universitari il dott. T_
aveva svolto, inoltre, numerosi tirocini e stage formativi. In altre parole, a detta
[...]
della resistente, ad oggi, pur persistendo l'impegno a conseguire un'adeguata e completa formazione, il figlio maggiorenne non avrebbe ancora reali possibilità lavorative, se non per sporadiche occasioni di poco conto, motivo per cui lo stesso non poteva ancora essere privato del contributo di mantenimento dei genitori, come stabilito nelle sentenze emesse dal
Tribunale di L'Aquila;
6. Esponeva ancora la resistente a) che le vicissitudini giudiziarie vissute dall'ex coniuge, esitate in azioni esecutive, non erano certo da imputare alle difficoltà causate dai provvedimenti restrittivi conseguiti alla pandemia COVID, oltretutto cessata da diverso tempo, ma solo ad una cattiva gestione del proprio patrimonio da parte del ricorrente, b) che la situazione reddituale del medesimo era comunque migliorata rispetto a quella indicata in sede di divorzio, a differenza della propria, rimasta invariata, con in più l'onere di provvedere integralmente alle spese per il figlio, al netto dell'assegno di mantenimento versato, dato che il non aveva più contribuito alle spese straordinarie, come quelle inerenti le tasse T_
universitarie e la permanenza a Roma per gli studi;
7. La causa veniva scandita dal deposito di memorie da parte di entrambe le parti, con le quali veniva prodotta ulteriore documentazione, a sostegno dei propri assunti. Il ricorrente chiedeva l'ammissione di prova per testi, mentre la resistente chiedeva disporsi accertamento tributario nei confronti del sig. , nonché l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi della Sig.ra T_
, attuale coniuge del ricorrente;
Persona_1
8. Con ordinanza del 23.05.2024 il Presidente istruttore rigettava le richieste istruttorie delle parti, non concedendo in via provvisoria ed urgente la richiesta riduzione dell'assegno mensile di mantenimento a carico di , rinviando la causa all'udienza di Parte_1
discussione del 18.09.2024, nella quale la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
9. La domanda del ricorrente va respinta, dovendosi in esito alla valutazione collegiale rammentare come per costante giurisprudenza, anche il genitore disoccupato resti obbligato a mantenere i figli, tanto che perfino la perdita del lavoro da parte del genitore non integra necessariamente incapacità di adempiere agli obblighi economici (Cassazione sent. n. 39411/17 del 24.08.17). Orbene, ciò premesso, posto che l'onere di provare l'inerzia del figlio nella prospettiva della riduzione o della revoca dell'assegno è a carico del genitore istante, il collegio osserva come il ricorrente non versi in una condizione di non occupazione avendo soltanto allegato temporanee difficoltà, connesse peraltro ad un contesto specifico e molto particolare, quale è stato quello delle disposizioni limitative imposte dalla pandemia negli scorsi anni, che tuttavia non sono più attuali;
ferma quindi la permanenza dell'obbligazione in favore del figlio . che non per quei motivi può valutarsi venuta meno - resta da verificare se al ragazzo possa allo stato essere addebitata inerzia o negligenza nella ricerca di una occupazione. Al riguardo, il collegio deve confermare quanto già osservato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, sottolineando come non sussistano i presupposti per concedere la richiesta diminuzione dell'assegno, in quanto appare riscontrabile l'impegno attuale e fattivo del ragazzo, il quale ha oggi 27 anni, nella ricerca di miglioramento delle proprie competenze e della propria specializzazione in archeologia, che lo ha portato anche a conseguire qualche modestissima entrata (circa €
2000, come ammesso dalla madre).
10. Anche il profilo delle difficoltà economiche del padre, come si diceva, non appare valutabile nel senso prospettato in questa sede, posto che le stesse non sono insorte oggi, ma in passato (tanto da essere esitate in azioni esecutive) e non appaiono collegabili – come prospettato - a contrazioni non imputabili delle opportunità lavorative, ma piuttosto all'insorgenza di situazioni debitorie le cui cause sono controverse tra le parti e che, in questa fase, non possono essere apprezzate in danno degli obblighi familiari verso il figlio;
quanto all'imputabilità della contrazione dei redditi del ricorrente (in quanto violinista, attività che ben consente lo svolgimento anche di private lezioni) all'emergenza pandemica, la stessa – ove sussistente – avrebbe giustificato la domanda negli anni in cui era insorta e non certamente oggi, quando è ormai cessata da ben 3 anni e le possibilità di esibizioni e concerti sono tornate normali ormai da tempo. Il ricorrente produce le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dell'importo medio lordo di circa
39.000,00 €, tuttavia la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 è di € 60.000,00 lorde;
lo stipendio è falcidiato da oltre 900 € di trattenute al mese non fiscali, verosimilmente derivanti dai pignoramenti presso terzi e i conti correnti mostrano saldo passivo, ma tali profili problematici, attenuati dalla circostanza che il ricorrente ha ricomposto un nuovo con la nuova coniuge, che esplica attività di insegnante presso il Conservatorio. Dal canto suo la resistente ha prodotto un'autocertificazione attestando redditi lordi dal 2020 al
2022 di importo tra le 40.000,00 € e 44.000,00 € nonché modelli 730 che attestano reddito intorno ai 38mila € anche per gli altri anni;
ella inoltre detiene, pacificamente, la proprietà di una porzione di fabbricato appartenente alla famiglia di origine sita in L'Aquila, un conto corrente con giacenza di circa 56.000,00 €; dalla documentazione prodotta risulta come tutte le spese per l'università del figlio siano state sostenute da lei.
11. Dall'insieme delle circostanze esposte si conferma la necessità di confermare il contributo del padre al figlio, che negli anni ha continuato a impegnarsi sia nello studio che nella ricerca di un'occupazione confacente alle sue attitudini e agli studi, come corretto fare alla sua età, ed ha anche subìto due interventi di cross linking corneale, il primo nel 2016 ed il secondo nel 2022, un'operazione agli occhi che ha comportato una lunga convalescenza che, nel 2016, ha comportato fastidi ingenti per almeno 6 mesi della vita del ragazzo, con controlli successivi periodici;
nel 2022 ha comportato una degenza per i primi due mesi e poi con controlli periodici che perdurano tutt'oggi.
12. Il ragazzo del resto ha solo 28 anni, e va confermato come il suo percorso di studi denoti un impegno adeguato nella ricerca di un'adeguata formazione professionalizzante ed a voler costruire un futuro lavorativo conseguente ai propri studi, come evidenziato dalla difesa della resistente.
13. La domanda va quindi respinta.
14. Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide: respinge la domanda;
condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 2780,00 oltre IVA. CPA e rimborso forfettario delle spese generali come da tariffa forense.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli