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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/01/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48518 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Valentina Boroni Presidente dott.ssa Ilaria Gentile Giudice dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, CF/PI: in persona di , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella sua qualità di ADS, con gli avv.ti Giorgetta Scali e Vittorio Valori C.F._2
-attrice- contro
, C.F.: e , CF/PI: CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
con gli avv.ti Giovanni Leo e Silvia Lovisatti
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda, annullare il testamento olografo datato 07/04/2015 redatto dalla IG,ra , pubblicato dal Parte_3
Notaio in data 06/10/2020 per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi legali. In via istruttoria l'attrice C O N C L U D E insistendo nell' ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in atti e non ammesse, e cioè:
1. CTU grafica volta ad accertare l'inesistenza della capacità naturale della IG.ra al momento della stesura del testamento olografo in oggetto. Parte_3
2. rinnovazione della CTU medica per tutti i motivi esposti nell'istanza di rinnovo della CTU depositata
1 in data 15.09.2023, da effettuarsi mediante con un Collegio medico comprendente un medico specializzato in Geriatria;
3. in caso di ammissione delle prove orali di controparte, a cui la IG.ra Pt_4 si oppone per tutti i motivi già indicati nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 depositata in data 27.06.2022 ammettersi l'attrice alla prova contraria ivi indicata.
*
Per e CP_1 CP_2
In via preliminare:
➢ dichiarare la domanda di annullamento del testamento de quo inammissibile per mancanza di interesse ad agire. Nel merito:
➢ accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di annullamento del testamento impugnato per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare valido il testamento impugnato: In via istruttoria, solo occorrendo:
➢ ammettere i seguenti capitoli di prova, con i testi indicati: 1.Vero che negli anni della adolescenza viveva stabilmente in casa della nonna, IGnora CP_2
avendo lasciato quella della madre, signora Parte_3 Pt_4
Teste: domiciliato in via Vittor Pisani, 20 e residente in [...] Testimone_2
Pozzuoli 2;
2. Vero che nel mese di maggio 2015 ha incontrato Sua sorella, IGnora la quale Parte_3 la informò di avere disposto di tutti i suoi beni a favore dei nipoti, e come da Sua CP_2 CP_1 volontà ripetutamente manifestata. Si rammostra al teste il doc. 2bis di parte convenuta.
Teste: residente in [...]; Testimone_3
3. Vero che il 6 dicembre 2021 ho reso la dichiarazione di cui al doc. 2 delle parti convenute, che mi si rammostra, ricordando di avere incontrato mia sorella nel maggio 2015 e che in quell'occasione mi aveva riferito di voler nominare suoi eredi i nipoti e CP_2 CP_1
Teste: residente in [...]; Testimone_3
4. Vero che il documento 17 avvers., che si rammostra al teste, è stato da lei sottoscritto, su richiesta della IGnora senza conoscerne il contenuto; Pt_4
Teste: MB AS Lema, residente in [...]; 5. Vero che il documento 18 di parte attrice, che si rammostra al teste, è stato da Lei sottoscritto, su richiesta della IGnora senza conoscere il contenuto; Pt_4
Teste: MB AS Lema, residente in [...];
6. Vero che il documento 19 di parte attrice, che si rammostra al teste, è stato da Lei sottoscritto, su richiesta della IGnora senza conoscerne il contenuto; Pt_4
Teste: MB AS Lema, residente in [...];
7. Vero che il doc. 9 di parte convenuta, che si rammostra al teste è stato da Lei sottoscritto e redatto con l'aiuto materiale di un terzo, perché Lei non sa scrivere correttamente in lingua italiana;
si chiede altresì alla teste di confermare la corrispondenza al vero di quanto riportato nel testo di cui al doc. 10;
Teste: MB AS Lema, residente in [...];
➢ respingere le richieste istruttorie di controparte;
In ogni caso
Con vittoria nelle spese di lite ed onorari (anche di CTP e CTU).
§ § §
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 25 luglio 2020 è deceduta lasciando un testamento olografo datato 7 aprile Parte_3
2015, poi pubblicato dal Notaio in data 6 ottobre 2020, con il quale ha designato i nipoti Persona_1
e eredi universali ed ha lasciato alla figlia la quota di legittima CP_2 CP_1 Parte_5
con obbligo di restituzione delle eccedenze di quanto precedentemente donato.
A dire della figlia oggi attrice il testamento sarebbe “palesemente annullabile” in quanto la madre, ottantanovenne, lo avrebbe redatto “in stato di incapacità di intendere e di volere” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
A sostegno di tale assunto, l'attrice produce alcuni documenti che proverebbero l'esistenza di un deficit cognitivo tale da alterare la capacità di intendere e di volere al momento della stesura dell'atto mortis causa.
Ulteriore elemento comprovante detto status cognitivo sarebbe il decreto del Tribunale di Milano, risalente al 4 aprile 2016, in forza del quale il Giudice Tutelare sottopose la de cuius ad amministrazione di sostegno in quanto la sua situazione psicofisica limitava “in maniera significativa la capacità di prendersi cura della propria persona e del proprio patrimonio in modo autonomo” (cfr. doc.9 atto di citazione).
Inoltre, quali argomenti a dimostrazione dell'incapacità naturale della de cuius al momento del testamento, parte attrice valorizza alcuni aspetti della grafia di , definita Parte_3
“tremolante, destrutturata, disorganizzata”, nonché alcuni errori di scrittura come -per esempio-
l'utilizzo del termine “esquisivamente” al posto di esclusivamente (cfr. pag. 4 atto di citazione).
Infine, la scelta di alcuni termini giuridici particolarmente tecnici e specifici lascerebbero supporre che la sig.ra donna anziana con basso livello di istruzione, avrebbe scritto sotto dettatura oppure Pt_3
copiando da altro scritto.
Ebbene, versando la defunta madre in asserito stato di incapacità di intendere e di volere ed essendo l'unica erede legittima, ha proposto l'odierna citazione, chiedendo l'annullamento Parte_5
del testamento olografo.
Si sono costituiti e contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria. CP_1 CP_2
Preliminarmente i convenuti eccepiscono la carenza di interesse in capo all'attrice, non avendo la stessa specificato quale vantaggio otterrebbe dall'annullamento del testamento. A dire dei figli dell'attrice,
3 infatti, quest'ultima avrebbe già ampiamente ricevuto tramite donazioni la quota di asse ereditario a lei spettante in qualità di legittima.
Nel merito viene contestata l'asserita incapacità di testare della de cuius.
In particolare, i convenuti assumono che:
i) , al momento della redazione del testamento, sarebbe stata perfettamente in Parte_3
grado di testare ai sensi dell'articolo 591 c.p.c..
Al riguardo, i convenuti producono una relazione di parte (del dott. ) inerente alla Persona_2
valutazione cui si era volontariamente sottoposta nel mese di settembre 2015 Parte_3
(qualche mese dopo la stesura del testamento) “nella prospettiva di disporre per donazione a favore dei nipoti” (così a pag. 3 della comparsa di costituzione).
Nella relazione in esame si legge: “Da quanto sopra si deduce che la IG.ra Parte_3 si può considerare capace di intendere e di volere” (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e
[...]
risposta).
ii) Parte attrice non avrebbe sufficientemente provato che in quel momento la de cuius sarebbe stata incapace di intendere e di volere.
I sig.ri invero, contestano i documenti allegati da parte attrice, non considerandoli idonei a CP_1 dimostrare l'asserita incapacità di intendere e di volere della de cuius.
I convenuti eccepiscono altresì l'inconferenza della nomina dell'amministratore di sostegno della de cuius, in quanto disposta solo un anno dopo la stesura del testamento e, in ogni caso, in quanto nulla dice in merito alla capacità di testare.
I sig.ri eccepiscono infine l'infondatezza delle argomentazioni attoree sull'incapacità della de CP_1
cuius, deducendo che:
- la grafia “tremolante, destrutturata, disorganizzata” sarebbe semplicemente la conseguenza dell'artrosi e delle difficoltà motorie;
- l'utilizzo di termini giuridici nel testamento si spiegherebbe con la scelta, del tutto legittima, di farsi assistere da terzi nella redazione del testamento.
Di talché, assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il giudice ha disposto una CTU medica, volta ad accertare “le condizioni psico fisiche di nel periodo marzo - aprile 2015” Parte_3
e a valutare “se la stessa fosse capace di intendere e di volere alla data del 7.4.2015, specificando - in particolare - se fosse in grado di auto determinarsi e di comprendere le conseguenze dei propri atti”.
4 All'esito della CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.).
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni, a seguito della Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.
*
2. Sull'annullamento del testamento.
Parte attrice chiede l'annullamento del testamento olografo redatto da in data 7 Parte_3
aprile 2015, lamentando l'incapacità di intendere e di volere della de cuius.
Ebbene, al riguardo il Collegio preliminarmente osserva che “in tema di annullamento del testamento,
l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27351 del 23/12/2014, nonché Cass. ordinanza n. 3934/2018).
Nella specie, parte attrice lamenta l'incapacità di intendere e di volere di sulla Parte_3
scorta di alcune relazioni mediche di parte, nonché in considerazione di asserite anomalie riscontrate nella grafia e nei termini utilizzati nella scheda testamentaria.
Il Tribunale ha quindi disposto una CTU medica che, sulla scorta di articolate e condivisibili argomentazioni che hanno tenuto in considerazione anche le osservazioni dei CTP, ha così concluso: “Da quanto emerge dalla documentazione in atti, esaminate le certificazioni, le cartelle cliniche e sentite le dichiarazioni dei consulenti di parte, soprattutto sulla base delle valutazioni delle funzioni cognitive effettuate a partire dal 20/07/2015 si rileva che la signora presentasse un quadro Parte_3 di decadimento cognitivo di grado lieve-moderato (in particolare, deficit di memoria episodica, deficit di orientamento temporo-spaziale e rallentamento ideo-motorio). Trattandosi di patologia cronica ad inizio subdolo ad evoluzione tendenzialmente lenta ed ingravescente è assai verosimile che già ne soffrisse, possibilmente in forma lieve, nel periodo marzo-aprile 2015. Tuttavia per la limitatezza e la parzialità dei domini compromessi (memoria ed orientamento) si può affermare che la signora Pt_3
5 alla data del 07/04/2015 fosse capace di intendere e di volere e, in particolare, in grado di Pt_3 autodeterminarsi e di comprendere le conseguenze dei propri atti”.
Oltretutto, il CTU ha evidenziato l'assenza di riscontri di documentazione sanitaria riguardante la periziata risalenti al periodo marzo aprile 2015 (cfr. pag. 6 CTU).
Del resto “La valutazione dello stato di coscienza della periziata, più vicina al suddetto periodo, viene effettuato nel ricovero ospedaliero a Trento nel cui foglio di dimissione del 20/07/2015 la paziente è descritta “vigile, collaborante, orientata” mentre nella relazione infermieristica del 21/07/2015 risulta;
“orientata a tratti” (cfr. pag. 6 relazione CTU).
Il CTP di parte attrice ha contestato le conclusioni del CTU, deducendo in primo luogo che l'incapacità di intendere e di volere della de cuius si sarebbe manifestata già nel 2012, quando in alcuni atti sanitari il consenso ai trattamenti sarebbe stato firmato dalla figlia, odierna attrice.
In secondo luogo, il CTP attoreo lamenta l'“errore grossolano” in cui sarebbe incorso il dottor Per_3
geriatra presso l'Istituto Redaelli, per aver qualificato come lieve il deficit cognitivo della de
[...]
cuius. Il punteggio di 10,4/30 riportato nel test MMSE del 20 agosto 2015 (Mini-Mental State
Examination1), infatti, indicherebbe, in accordo con la letteratura scientifica, un deficit grave (cfr. osservazioni alla bozza di relazione di CTU sub doc. A istanza di parte attrice del 15.09.2023).
Ebbene, le deduzioni poc'anzi riportate sono state superate dal CTU, il quale, nella nota in risposta al
CTP di parte attrice, osserva innanzitutto che, se il personale sanitario nel 2012 avesse effettivamente considerato la de cuius incapace di intendere e di volere, non le avrebbe fatto firmare alcun consenso informato.
Il CTU, inoltre, così replica alle osservazioni del CTP attoreo, con particolare riferimento alla valutazione del geriatra dott. “Il CTP cade in evidente contraddizione affermando che “il geriatra dott. Per_3
unica figura adeguata alla valutazione delle autonomie e delle capacità cognitive degli Per_3 anziani”, poi incorra in un grossolano errore valutativo perché fa diagnosi di “deficit cognitivo lieve”
(la diagnosi più vicina in atti alla data del testamento). E' chiaro che il dott. che ha visitato la Per_3
paziente (a differenza di chi valuta solamente gli atti) si è attenuto per la diagnosi principalmente alla valutazione clinica, non prendendo in considerazione il test, ritenuto non attendibile, perché, a parere 1 Il punteggio totale viene usato per valutare il grado di compromissione cognitiva. Segnatamente: 27-30 punti: normale;
21-
26 punti: deficit cognitivo lieve;
11-20 punti: deficit cognitivo moderato
0-10 punti: deficit cognitivo grave.
6 del CTU, somministrato in un momento in cui la paziente, proveniente da un lungo ricovero e da una lunga sofferenza per i postumi fratturati, non aveva collaborato a sufficienza. Infatti nei manuali per la somministrazione del test è specificato: “E' importante che al momento del test il soggetto si trovi in stato di piena lucidità; in caso contrario è opportuno praticare l'esame in altra circostanza”. Non a caso nello stesso test somministrato il 15/10/2015 dalla neuropsicologa Dott.ssa la Persona_4
paziente ottiene un punteggio di 19,3/30 e il 16/11/2015 il punteggio di 17,4/30. Questo a riprova che la valutazione del Dott. fosse corretta. Inoltre è inverosimile che un deficit cognitivo in un Per_3 soggetto anziano possa migliorare nel tempo” (cfr. nota del CTU del 6 novembre 2023, pag. 3).
Dunque, riassumendo:
- il 20 agosto 2015 il punteggio era di 10,4/30 (deficit grave);
- il 15 ottobre 2015 il punteggio era di 19,3/30 (deficit moderato);
- il 16 novembre 2015 il punteggio era di 17,4/30 (deficit moderato).
Il CTU dunque ha confermato come correttamente il dott. non abbia preso in considerazione il Per_3
test del 20 agosto 2015, la cui inattendibilità è dimostrata dai test successivi che hanno concluso per un deficit moderato. Al riguardo, il CTU ha evidenziato che è inverosimile che il deficit della de cuius potesse migliorare nel tempo, da grave a moderato.
Sicché, sulla scorta dei predetti argomenti, il Collegio condivide le conclusioni peritali.
Deve dunque escludersi che la de cuius sia stata priva “in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (cfr.
Cass. sentenza n. 27351/2014 e ordinanza n. 3934/2018, cit).
Per l'effetto, possono ritenersi superate le anomalie contestate da parte attrice nella redazione della scheda testamentaria, proprio in quanto al momento della stesura del testamento la de cuius era capace di intendere e di volere.
Appaiono dunque inconferenti i rilievi mossi da parte attrice in riferimento al tremolio della grafia, all'utilizzo della parola “esquisivamente” al posto di esclusivamente, nonché ai termini giuridici particolarmente tecnici e specifici.
*
3. Conclusioni.
Accertata la capacità di intendere e di volere della de cuius, la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
7 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità media).
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti non può, invece, trovare accoglimento, in quanto le difese di parte avversaria sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale.
Da ultimo vanno riconosciute le spese di CTP in favore di parte convenuta, in conformità al seguente principio: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. sentenza n. 84/2013).
Ebbene, nella specie tali spese non appaiono né eccessive né superflue, in quanto del tutto congrue rispetto al valore della causa e necessarie per lo svolgimento delle difese strettamente tecniche che hanno interessato la fase istruttoria della controversia.
Tali spese ammontano ad € 4.880,00 per come documentate agli allegati lett. B e C di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di;
Parte_5
2) pone a carico di le spese della CTU;
Parte_5
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_5 CP_1 CP_2
che si liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, nonché €
4.880,00 a titolo di spese di CTP.
Così deciso in Milano il 14 gennaio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Valentina Boroni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marta Malvezzi.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Valentina Boroni Presidente dott.ssa Ilaria Gentile Giudice dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, CF/PI: in persona di , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella sua qualità di ADS, con gli avv.ti Giorgetta Scali e Vittorio Valori C.F._2
-attrice- contro
, C.F.: e , CF/PI: CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
con gli avv.ti Giovanni Leo e Silvia Lovisatti
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda, annullare il testamento olografo datato 07/04/2015 redatto dalla IG,ra , pubblicato dal Parte_3
Notaio in data 06/10/2020 per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi legali. In via istruttoria l'attrice C O N C L U D E insistendo nell' ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in atti e non ammesse, e cioè:
1. CTU grafica volta ad accertare l'inesistenza della capacità naturale della IG.ra al momento della stesura del testamento olografo in oggetto. Parte_3
2. rinnovazione della CTU medica per tutti i motivi esposti nell'istanza di rinnovo della CTU depositata
1 in data 15.09.2023, da effettuarsi mediante con un Collegio medico comprendente un medico specializzato in Geriatria;
3. in caso di ammissione delle prove orali di controparte, a cui la IG.ra Pt_4 si oppone per tutti i motivi già indicati nella memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 depositata in data 27.06.2022 ammettersi l'attrice alla prova contraria ivi indicata.
*
Per e CP_1 CP_2
In via preliminare:
➢ dichiarare la domanda di annullamento del testamento de quo inammissibile per mancanza di interesse ad agire. Nel merito:
➢ accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di annullamento del testamento impugnato per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare valido il testamento impugnato: In via istruttoria, solo occorrendo:
➢ ammettere i seguenti capitoli di prova, con i testi indicati: 1.Vero che negli anni della adolescenza viveva stabilmente in casa della nonna, IGnora CP_2
avendo lasciato quella della madre, signora Parte_3 Pt_4
Teste: domiciliato in via Vittor Pisani, 20 e residente in [...] Testimone_2
Pozzuoli 2;
2. Vero che nel mese di maggio 2015 ha incontrato Sua sorella, IGnora la quale Parte_3 la informò di avere disposto di tutti i suoi beni a favore dei nipoti, e come da Sua CP_2 CP_1 volontà ripetutamente manifestata. Si rammostra al teste il doc. 2bis di parte convenuta.
Teste: residente in [...]; Testimone_3
3. Vero che il 6 dicembre 2021 ho reso la dichiarazione di cui al doc. 2 delle parti convenute, che mi si rammostra, ricordando di avere incontrato mia sorella nel maggio 2015 e che in quell'occasione mi aveva riferito di voler nominare suoi eredi i nipoti e CP_2 CP_1
Teste: residente in [...]; Testimone_3
4. Vero che il documento 17 avvers., che si rammostra al teste, è stato da lei sottoscritto, su richiesta della IGnora senza conoscerne il contenuto; Pt_4
Teste: MB AS Lema, residente in [...]; 5. Vero che il documento 18 di parte attrice, che si rammostra al teste, è stato da Lei sottoscritto, su richiesta della IGnora senza conoscere il contenuto; Pt_4
Teste: MB AS Lema, residente in [...];
6. Vero che il documento 19 di parte attrice, che si rammostra al teste, è stato da Lei sottoscritto, su richiesta della IGnora senza conoscerne il contenuto; Pt_4
Teste: MB AS Lema, residente in [...];
7. Vero che il doc. 9 di parte convenuta, che si rammostra al teste è stato da Lei sottoscritto e redatto con l'aiuto materiale di un terzo, perché Lei non sa scrivere correttamente in lingua italiana;
si chiede altresì alla teste di confermare la corrispondenza al vero di quanto riportato nel testo di cui al doc. 10;
Teste: MB AS Lema, residente in [...];
➢ respingere le richieste istruttorie di controparte;
In ogni caso
Con vittoria nelle spese di lite ed onorari (anche di CTP e CTU).
§ § §
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 25 luglio 2020 è deceduta lasciando un testamento olografo datato 7 aprile Parte_3
2015, poi pubblicato dal Notaio in data 6 ottobre 2020, con il quale ha designato i nipoti Persona_1
e eredi universali ed ha lasciato alla figlia la quota di legittima CP_2 CP_1 Parte_5
con obbligo di restituzione delle eccedenze di quanto precedentemente donato.
A dire della figlia oggi attrice il testamento sarebbe “palesemente annullabile” in quanto la madre, ottantanovenne, lo avrebbe redatto “in stato di incapacità di intendere e di volere” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
A sostegno di tale assunto, l'attrice produce alcuni documenti che proverebbero l'esistenza di un deficit cognitivo tale da alterare la capacità di intendere e di volere al momento della stesura dell'atto mortis causa.
Ulteriore elemento comprovante detto status cognitivo sarebbe il decreto del Tribunale di Milano, risalente al 4 aprile 2016, in forza del quale il Giudice Tutelare sottopose la de cuius ad amministrazione di sostegno in quanto la sua situazione psicofisica limitava “in maniera significativa la capacità di prendersi cura della propria persona e del proprio patrimonio in modo autonomo” (cfr. doc.9 atto di citazione).
Inoltre, quali argomenti a dimostrazione dell'incapacità naturale della de cuius al momento del testamento, parte attrice valorizza alcuni aspetti della grafia di , definita Parte_3
“tremolante, destrutturata, disorganizzata”, nonché alcuni errori di scrittura come -per esempio-
l'utilizzo del termine “esquisivamente” al posto di esclusivamente (cfr. pag. 4 atto di citazione).
Infine, la scelta di alcuni termini giuridici particolarmente tecnici e specifici lascerebbero supporre che la sig.ra donna anziana con basso livello di istruzione, avrebbe scritto sotto dettatura oppure Pt_3
copiando da altro scritto.
Ebbene, versando la defunta madre in asserito stato di incapacità di intendere e di volere ed essendo l'unica erede legittima, ha proposto l'odierna citazione, chiedendo l'annullamento Parte_5
del testamento olografo.
Si sono costituiti e contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria. CP_1 CP_2
Preliminarmente i convenuti eccepiscono la carenza di interesse in capo all'attrice, non avendo la stessa specificato quale vantaggio otterrebbe dall'annullamento del testamento. A dire dei figli dell'attrice,
3 infatti, quest'ultima avrebbe già ampiamente ricevuto tramite donazioni la quota di asse ereditario a lei spettante in qualità di legittima.
Nel merito viene contestata l'asserita incapacità di testare della de cuius.
In particolare, i convenuti assumono che:
i) , al momento della redazione del testamento, sarebbe stata perfettamente in Parte_3
grado di testare ai sensi dell'articolo 591 c.p.c..
Al riguardo, i convenuti producono una relazione di parte (del dott. ) inerente alla Persona_2
valutazione cui si era volontariamente sottoposta nel mese di settembre 2015 Parte_3
(qualche mese dopo la stesura del testamento) “nella prospettiva di disporre per donazione a favore dei nipoti” (così a pag. 3 della comparsa di costituzione).
Nella relazione in esame si legge: “Da quanto sopra si deduce che la IG.ra Parte_3 si può considerare capace di intendere e di volere” (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione e
[...]
risposta).
ii) Parte attrice non avrebbe sufficientemente provato che in quel momento la de cuius sarebbe stata incapace di intendere e di volere.
I sig.ri invero, contestano i documenti allegati da parte attrice, non considerandoli idonei a CP_1 dimostrare l'asserita incapacità di intendere e di volere della de cuius.
I convenuti eccepiscono altresì l'inconferenza della nomina dell'amministratore di sostegno della de cuius, in quanto disposta solo un anno dopo la stesura del testamento e, in ogni caso, in quanto nulla dice in merito alla capacità di testare.
I sig.ri eccepiscono infine l'infondatezza delle argomentazioni attoree sull'incapacità della de CP_1
cuius, deducendo che:
- la grafia “tremolante, destrutturata, disorganizzata” sarebbe semplicemente la conseguenza dell'artrosi e delle difficoltà motorie;
- l'utilizzo di termini giuridici nel testamento si spiegherebbe con la scelta, del tutto legittima, di farsi assistere da terzi nella redazione del testamento.
Di talché, assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il giudice ha disposto una CTU medica, volta ad accertare “le condizioni psico fisiche di nel periodo marzo - aprile 2015” Parte_3
e a valutare “se la stessa fosse capace di intendere e di volere alla data del 7.4.2015, specificando - in particolare - se fosse in grado di auto determinarsi e di comprendere le conseguenze dei propri atti”.
4 All'esito della CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.).
Assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni, a seguito della Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.
*
2. Sull'annullamento del testamento.
Parte attrice chiede l'annullamento del testamento olografo redatto da in data 7 Parte_3
aprile 2015, lamentando l'incapacità di intendere e di volere della de cuius.
Ebbene, al riguardo il Collegio preliminarmente osserva che “in tema di annullamento del testamento,
l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27351 del 23/12/2014, nonché Cass. ordinanza n. 3934/2018).
Nella specie, parte attrice lamenta l'incapacità di intendere e di volere di sulla Parte_3
scorta di alcune relazioni mediche di parte, nonché in considerazione di asserite anomalie riscontrate nella grafia e nei termini utilizzati nella scheda testamentaria.
Il Tribunale ha quindi disposto una CTU medica che, sulla scorta di articolate e condivisibili argomentazioni che hanno tenuto in considerazione anche le osservazioni dei CTP, ha così concluso: “Da quanto emerge dalla documentazione in atti, esaminate le certificazioni, le cartelle cliniche e sentite le dichiarazioni dei consulenti di parte, soprattutto sulla base delle valutazioni delle funzioni cognitive effettuate a partire dal 20/07/2015 si rileva che la signora presentasse un quadro Parte_3 di decadimento cognitivo di grado lieve-moderato (in particolare, deficit di memoria episodica, deficit di orientamento temporo-spaziale e rallentamento ideo-motorio). Trattandosi di patologia cronica ad inizio subdolo ad evoluzione tendenzialmente lenta ed ingravescente è assai verosimile che già ne soffrisse, possibilmente in forma lieve, nel periodo marzo-aprile 2015. Tuttavia per la limitatezza e la parzialità dei domini compromessi (memoria ed orientamento) si può affermare che la signora Pt_3
5 alla data del 07/04/2015 fosse capace di intendere e di volere e, in particolare, in grado di Pt_3 autodeterminarsi e di comprendere le conseguenze dei propri atti”.
Oltretutto, il CTU ha evidenziato l'assenza di riscontri di documentazione sanitaria riguardante la periziata risalenti al periodo marzo aprile 2015 (cfr. pag. 6 CTU).
Del resto “La valutazione dello stato di coscienza della periziata, più vicina al suddetto periodo, viene effettuato nel ricovero ospedaliero a Trento nel cui foglio di dimissione del 20/07/2015 la paziente è descritta “vigile, collaborante, orientata” mentre nella relazione infermieristica del 21/07/2015 risulta;
“orientata a tratti” (cfr. pag. 6 relazione CTU).
Il CTP di parte attrice ha contestato le conclusioni del CTU, deducendo in primo luogo che l'incapacità di intendere e di volere della de cuius si sarebbe manifestata già nel 2012, quando in alcuni atti sanitari il consenso ai trattamenti sarebbe stato firmato dalla figlia, odierna attrice.
In secondo luogo, il CTP attoreo lamenta l'“errore grossolano” in cui sarebbe incorso il dottor Per_3
geriatra presso l'Istituto Redaelli, per aver qualificato come lieve il deficit cognitivo della de
[...]
cuius. Il punteggio di 10,4/30 riportato nel test MMSE del 20 agosto 2015 (Mini-Mental State
Examination1), infatti, indicherebbe, in accordo con la letteratura scientifica, un deficit grave (cfr. osservazioni alla bozza di relazione di CTU sub doc. A istanza di parte attrice del 15.09.2023).
Ebbene, le deduzioni poc'anzi riportate sono state superate dal CTU, il quale, nella nota in risposta al
CTP di parte attrice, osserva innanzitutto che, se il personale sanitario nel 2012 avesse effettivamente considerato la de cuius incapace di intendere e di volere, non le avrebbe fatto firmare alcun consenso informato.
Il CTU, inoltre, così replica alle osservazioni del CTP attoreo, con particolare riferimento alla valutazione del geriatra dott. “Il CTP cade in evidente contraddizione affermando che “il geriatra dott. Per_3
unica figura adeguata alla valutazione delle autonomie e delle capacità cognitive degli Per_3 anziani”, poi incorra in un grossolano errore valutativo perché fa diagnosi di “deficit cognitivo lieve”
(la diagnosi più vicina in atti alla data del testamento). E' chiaro che il dott. che ha visitato la Per_3
paziente (a differenza di chi valuta solamente gli atti) si è attenuto per la diagnosi principalmente alla valutazione clinica, non prendendo in considerazione il test, ritenuto non attendibile, perché, a parere 1 Il punteggio totale viene usato per valutare il grado di compromissione cognitiva. Segnatamente: 27-30 punti: normale;
21-
26 punti: deficit cognitivo lieve;
11-20 punti: deficit cognitivo moderato
0-10 punti: deficit cognitivo grave.
6 del CTU, somministrato in un momento in cui la paziente, proveniente da un lungo ricovero e da una lunga sofferenza per i postumi fratturati, non aveva collaborato a sufficienza. Infatti nei manuali per la somministrazione del test è specificato: “E' importante che al momento del test il soggetto si trovi in stato di piena lucidità; in caso contrario è opportuno praticare l'esame in altra circostanza”. Non a caso nello stesso test somministrato il 15/10/2015 dalla neuropsicologa Dott.ssa la Persona_4
paziente ottiene un punteggio di 19,3/30 e il 16/11/2015 il punteggio di 17,4/30. Questo a riprova che la valutazione del Dott. fosse corretta. Inoltre è inverosimile che un deficit cognitivo in un Per_3 soggetto anziano possa migliorare nel tempo” (cfr. nota del CTU del 6 novembre 2023, pag. 3).
Dunque, riassumendo:
- il 20 agosto 2015 il punteggio era di 10,4/30 (deficit grave);
- il 15 ottobre 2015 il punteggio era di 19,3/30 (deficit moderato);
- il 16 novembre 2015 il punteggio era di 17,4/30 (deficit moderato).
Il CTU dunque ha confermato come correttamente il dott. non abbia preso in considerazione il Per_3
test del 20 agosto 2015, la cui inattendibilità è dimostrata dai test successivi che hanno concluso per un deficit moderato. Al riguardo, il CTU ha evidenziato che è inverosimile che il deficit della de cuius potesse migliorare nel tempo, da grave a moderato.
Sicché, sulla scorta dei predetti argomenti, il Collegio condivide le conclusioni peritali.
Deve dunque escludersi che la de cuius sia stata priva “in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (cfr.
Cass. sentenza n. 27351/2014 e ordinanza n. 3934/2018, cit).
Per l'effetto, possono ritenersi superate le anomalie contestate da parte attrice nella redazione della scheda testamentaria, proprio in quanto al momento della stesura del testamento la de cuius era capace di intendere e di volere.
Appaiono dunque inconferenti i rilievi mossi da parte attrice in riferimento al tremolio della grafia, all'utilizzo della parola “esquisivamente” al posto di esclusivamente, nonché ai termini giuridici particolarmente tecnici e specifici.
*
3. Conclusioni.
Accertata la capacità di intendere e di volere della de cuius, la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
7 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità media).
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti non può, invece, trovare accoglimento, in quanto le difese di parte avversaria sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale.
Da ultimo vanno riconosciute le spese di CTP in favore di parte convenuta, in conformità al seguente principio: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass. sentenza n. 84/2013).
Ebbene, nella specie tali spese non appaiono né eccessive né superflue, in quanto del tutto congrue rispetto al valore della causa e necessarie per lo svolgimento delle difese strettamente tecniche che hanno interessato la fase istruttoria della controversia.
Tali spese ammontano ad € 4.880,00 per come documentate agli allegati lett. B e C di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di;
Parte_5
2) pone a carico di le spese della CTU;
Parte_5
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_5 CP_1 CP_2
che si liquidano in complessivi € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, nonché €
4.880,00 a titolo di spese di CTP.
Così deciso in Milano il 14 gennaio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Valentina Boroni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Marta Malvezzi.
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