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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Enrico Capanna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2481/2023 tra le parti:
RICORRENTE cf CP_1 C.F._1
- difesa: avv. FORESTIERI CLAUDIO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf contumace CP_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: “In conclusione chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, compiute tutte le attività previste dalla legge anche d'ufficio e senza ritardo ai sensi dell'art. 473 bis n°15 ss c.p.c.
e ridotti, comunque, i termini previsti dalla legge, previa comparizione delle parti, DISPONGA nelle more dell'espletamento dell'accertamento peritale, in via provvisoria ed urgente, Per_ Per_ l'affidamento esclusivo dei minori , e alla madre e, solo dopo l'espletamento di Per_3 una consulenza tecnica psicologica, disciplinare il diritto di visita del padre, presso la dimora indicata dalla madre, alla presenza di persona di sua fiducia;
disporre altresì, in via provvisoria ed urgente, in considerazione che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, di porre a carico del padre che svolge attività di imbianchino, un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie secondo elenco e modalità previste dal Protocollo in essere presso il
Tribunale di Prato. Si chiede altresì all'Ill.mo Tribunale adito di autorizzare l'iscrizione dei figli minori alla scuola pubblica più vicina alla dimora della ricorrente.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 4.12.2024.”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Tribunale CP_1 chiedendo di disporre in via d'urgenza l'affidamento esclusivo dei figli minori, , Per_1 nato il [...], nata il [...], , nato il [...] dall'unione con Per_2 Per_3
CP_2
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto (1) che il coniuge fin dall'inizio della loro relazione sentimentale, aveva atteggiamenti minacciosi ed aggressivi nei confronti della stessa a causa della sua forte gelosia;
(2) che tali episodi si sono verificati sempre alla presenza dei figli minori e dei nonni paterni con loro conviventi;
(3) che a seguito di tali comportamenti la ricorrente ha sporto più volte denuncia-querela; (4) che alla luce di tale situazione appare urgente porre una regolamentazione a tutela degli interessi dei minori soggetti ai continui episodi di violenza perpetrati nei confronti della ricorrente.
Ha chiesto, pertanto, che il Tribunale disponesse l'affidamento esclusivo dei figli minori nonché la previsione dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei medesimi versando alla madre la somma di euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo così CP_2 contumace.
Pagina 2 di 7 Sentita la ricorrente all'udienza del 17.1.2024, esaminati i documenti richiesti all'esito dell'udienza medesima, con ordinanza dell'8.2.2024 il giudice delegato ha disposto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, nulla sul diritto di visita, atteso che il convenuto è stato raggiunto da un'ordinanza cautelare che ha disposto l'allontanamento del medesimo dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla ricorrente e ai figli minori, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando alla madre la somma di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, il giudice delegato ha chiesto informazioni circa i redditi del convenuto ai sensi dell'art. 213 c.p.c. e ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere indagine psico-sociale sul nucleo familiare.
Con ordinanza del 3.7.2024 il giudice delegato ha disposto la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento dei minori alla madre in via esclusiva rafforzata, atteso il totale disinteresse per i figli da parte del padre e ha fissato l'udienza del 26.11.2024 per la rimessione della causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Qualificazione giuridica del ricorso – Dall'audizione della ricorrente è emerso che la stessa ed il convenuto sono stati sposati fino al 2014, anno in cui hanno ottenuto, consensualmente, sentenza di divorzio in Albania (come documentato in atti).
Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di aver avuto un riavvicinamento con l'ex coniuge, mai formalizzato, riavvicinamento sfociato in nuova convivenza a seguito della quale è nato l'ultimo figlio della coppia, , in data 27.2.2021. Alla luce di tale Per_3 quadro il Collegio ritiene che tale ricorso debba essere qualificato quale ricorso volto ad ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio per quanto attiene all'ultimo figlio della coppia. Per quanto riguarda gli altri figli della coppia nella sentenza di divorzio si legge che i medesimi sono affidati genericamente alla madre. Pertanto, tale ricorso sarà volto ad ottenere la modifica di detti provvedimenti.
Declaratoria di contumacia – Deve essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Affidamento, collocamento e diritto di visita della prole – Sulla base della riforma legislativa del 2006 è nota la regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori. Tuttavia, l'art. 337 quater c.c. prevede, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad uno soltanto dei genitori se l'affidamento congiunto risulti contrario all'interesse del minore.
Pagina 3 di 7 Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per un affidamento condiviso. Il padre, difatti, sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p.c. ai danni della madre e dei figli, per violenza assistita, non ha mai dimostrato alcun interesse nei confronti dei figli, non costituendosi nel presente giudizio né versando alcun mantenimento disposto in loro favore.
Anche dalle relazioni del Servizio Sociale è emerso che il padre, dopo un colloquio conoscitivo, non si è presentato all'appuntamento fissato e nonostante vari tentativi di contatti con il medesimo, quest'ultimo non ha mai dato risposta.
Al contrario, la madre è risultata accudente, attenta e amorevole nei confronti dei figli.
Di fronte a tale quadro familiare dovrà, pertanto, essere confermato l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, autorizzandola altresì ad assumere, in autonomia, anche le decisioni di maggior interesse relative ai figli ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., senza necessità di sentire il figlio più grande della coppia, ultradodicenne, essendo l'audizione manifestamente superflua.
Si segnala, infine, che con relazione del 22.11.2024 i Servizi Sociali incaricati hanno dato atto che la madre si è trasferita in Sicilia dal fratello e la sorella, ha iscritto i minori a scuola ed ha preso una casa in locazione.
Quanto al diritto di visita e al regime di frequentazione padre/figli, alla luce delle motivazioni di cui sopra, allo stato, si ritiene che non vi siano i presupposti per disporlo, alla luce del totale disinteresse da parte del padre. Qualora il convenuto volesse riavvicinarsi ai figli, gli incontri dovranno tenersi in forma protetta, alla presenza di un educatore e in luogo neutro, con organizzazione e supervisione dei
Servizi Sociali competenti per territorio.
Mantenimento della prole – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Ebbene, dalle informazioni assunte ai sensi dell'art. 213 c.p.c. è emerso che il convenuto non ha rapporti di lavoro dipendente ma nell'anno 2022 ha percepito un reddito di
Pagina 4 di 7 euro 30.600,00 circa annui. Pertanto, il contributo fissato a suo carico per i figli, da parte del giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, deve essere confermato, ritenendolo congruo e adeguato alle risorse economiche del medesimo, tenuto conto, altresì, che è la madre che si occupa di ogni aspetto gestorio ed organizzativo della vita dei figli.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi).
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di CP_3
2. AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre, autorizzando la stessa ad assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli medesimi;
3. DISPONE che, qualora il padre vorrà vedere i figli, dovrà rivolgersi al Servizio
Sociale territorialmente competente, in base alla residenza dei figli, il quale organizzerà incontri protetti secondo le modalità che riterrà più opportune;
4. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
600,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5. PONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post
Pagina 5 di 7 universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
5. AN parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 27/12/2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
Pagina 6 di 7 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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