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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
r.g.4436/2022 (cui è riunito il procedimento r.g. 4834/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4436/2022 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ROSSELLA Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
C.F. Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICA Controparte_5 C.F._2 MARIO ENRICO BARNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICA MARIO C.F._3 DANIELE IF (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Bianca Pierangeli C.F._4
C.F. CP_6 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRELLI Controparte_7 C.F._6
EMANUELA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'oggetto del giudizio è relativo all'accertamento negativo della qualità di creditore ipotecario poziore in capo di DA IF, creditore prelazionario intervenuto nella procedura esecutiva r.g.e n. 128/1998 e in ordine alla cui posizione il G.E, con provvedimento del 20.01.2022, ha revocato l'asta al fine di consentirgli l'assegnazione dei beni staggiti previo conguaglio (cfr. poi ordinanza del 29.03.2022, opposta da DA IF nel giudizio riunito). L'attore, così come i convenuti nel presente giudizio, eccezion fatta chiaramente per DA IF, hanno domandato la revoca del provvedimento del G.E., sul presupposto che l'intervenuto IF non sia creditore ipotecario. L'opposizione è infondata. L'attore sostiene che DA IF non possa qualificarsi come creditore ipotecario poziore in ragione della circostanza che, al momento dell'erogazione del mutuo fondiario con garanzia sugli immobili pignorati, sarebbero stati estinti tutti i vincoli pregiudizievoli esistenti sui predetti beni, come desumibile dall'atto pubblico di erogazione e quietanza di cui all'allegato n. 8 dell'atto di citazione (cfr. doc. all. 8 “l'ipoteca in favore della Sezione, pubblicata il 23/3/1988 ai nn. 1.129/179, presso la conservatoria dei registri immobiliari di Velletri risulterà prima in grado e senza altre concorrenti per effetto della cancellazione dell'iscrizione n. 411 del 30/10/1985 (atto Per_1 dell'8/10/85 in favore della b. coop. pio x per £ 45.000.000 estinguibile in 5 anni dal 20/11/1985 al 20/10/1990); dell'iscrizione n. 739 del 23/12/1986 in favore della per £ 139.440.000 Parte_2 estinguibile in 4 anni a partire dal 20/2/1987 al 20/12/1990; dell'iscrizione n. 125 del 9/2/1987 in rettifica alla precedente per variare la denominazione in Ciò a seguito della Parte_3 odierna estinzione anticipata dei mutui a fronte dei quali le stesse furono accese”). L'assunto non è condivisibile. E' pacifico, oltre che provato in via documentale, che DA IF sia giratario di cambiali ipotecarie trasferite dalla girante poi divenuta . In forza di Parte_4 Parte_5 tali cambiali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2831 c.c. era stata iscritta ipoteca sugli immobili staggiti (cfr. iscrizione n. 739 del 23.12.1986 poi rettificata nell' iscrizione n. 125 del 9.02.1987 per effetto della variazione della denominazione del creditore . Parte_5 Non risulta, viceversa, che sia intervenuta prima della rinnovazione dell'ipoteca la cancellazione dell'ipoteca concessa a garanzia del titolo all'ordine ai sensi dell'art. 2887 c.c. . Dall'attenta analisi dell'atto di erogazione si evince che l'ipoteca iscritta a favore del Banco di Sicilia
“risulterà prima in grado” e che “fino alla data di pubblicazione di detta ipoteca non risulta pubblicata alcuna formalità relativa all'immobile ipotecato in favore della sezione mutuante che possa recare pregiudizio alla capacità e validità della costituita garanzia ad eccezione di quelle precedentemente menzionate”, tra cui le formalità nn. 739 del 1986 e nr. 125/1987. Né consegue che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca non risultassero in realtà cancellate le iscrizioni pregiudizievoli già menzionate. Né può ipotizzarsi l'efficacia fidefaciente circa l'attestazione in ordine all'intervenuta estinzione dell'obbligazioni come indicata nell'atto di erogazione, in quanto non si evince che tale estinzione – diversamente da quanto argomenta l'attore, sia avvenuta alla presenza del Notaio. Alla presenza del pubblico ufficiale risultavano presenti il procuratore generale della Filiale del Banco di Sicilia, nonché e e non i creditori ipotecari di cui alle iscrizioni Controparte_8 Parte_6 pregiudizievoli già riferite, quali unici soggetti legittimati a rilasciare quietanza a fronte della prospettata estinzione delle obbligazioni. Inconferente è poi il richiamo all'art. 2835 c.c. che riguarda l'iscrizione ipotecaria in forza di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, mentre nella fattispecie viene in rilievo l'ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine ai sensi dell'art. 2831 c.c. . Peraltro, l'invocata fattispecie attiene all'iscrizione dell'ipoteca (mai contestata, oltre che desumibile dai titoli), e non anche alla rinnovazione dell'ipoteca già iscritta. Deve poi evidenziarsi che il DA IF, in forza delle cambiali ipotecarie abbia conseguito l'ulteriore titolo esecutivo costituito dall'emissione del decreto ingiuntivo n. N. 501/1999 del 21/12/1999, munito di esecutorietà in data 28/03/2000 e non opposto.
Egli è poi intervenuto con atto del 7.05.2001, senza che venisse spiegata tempestiva opposizione in ordine all'ammissibilità dell'intervento.
Non è quindi sostenibile, dagli atti di causa, negare la qualità di creditore ipotecario di DA
IF. Anche le deduzioni in ordine all'inefficacia del titolo per difetto della disciplina prevista in termini di rinnovo dell'ipoteca (cfr. art. 2851 c.c.), devono dichiararsi inammissibili in quanto tardivamente proposte ai sensi degli artt. 615 co. II c.p.c. e 617 c.p.c. .
L'ordinanza opposta dalla è quindi corretta. Parte_1
L'ordinanza del 29.03.2022, opposta dallo IF è ugualmente corretta sotto il profilo della necessità di rideterminare gli interessi, risultando incontestato che l'ipoteca in rinnovazione sia coperta da un numero di cambiali pari ad Euro 72.000,00. Gli interessi andranno pertanto ricalcolati ai sensi dell'art 2855 co. II e III c.c. .
Conclusivamente l'analisi degli atti di causa, non consente di negare in capo al sig. DA IF la qualità di creditore ipotecario poziore. Inoltre, manifestamente tardiva ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c., è la domanda di accertamento della nullità del mutuo fondiario concesso dal Banco di Sicilia e proposta da DA IF nell'atto di costituzione del giudizio riunito.
Entrambe le opposizioni vanno rigettate, mentre le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, devono compensarsi integralmente tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta da DA IF e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza resa dal G.E. in data 29.03.2022.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Velletri, lì 31/03/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4436/2022 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ROSSELLA Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3
C.F. Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICA Controparte_5 C.F._2 MARIO ENRICO BARNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICA MARIO C.F._3 DANIELE IF (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Bianca Pierangeli C.F._4
C.F. CP_6 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRELLI Controparte_7 C.F._6
EMANUELA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.03.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'oggetto del giudizio è relativo all'accertamento negativo della qualità di creditore ipotecario poziore in capo di DA IF, creditore prelazionario intervenuto nella procedura esecutiva r.g.e n. 128/1998 e in ordine alla cui posizione il G.E, con provvedimento del 20.01.2022, ha revocato l'asta al fine di consentirgli l'assegnazione dei beni staggiti previo conguaglio (cfr. poi ordinanza del 29.03.2022, opposta da DA IF nel giudizio riunito). L'attore, così come i convenuti nel presente giudizio, eccezion fatta chiaramente per DA IF, hanno domandato la revoca del provvedimento del G.E., sul presupposto che l'intervenuto IF non sia creditore ipotecario. L'opposizione è infondata. L'attore sostiene che DA IF non possa qualificarsi come creditore ipotecario poziore in ragione della circostanza che, al momento dell'erogazione del mutuo fondiario con garanzia sugli immobili pignorati, sarebbero stati estinti tutti i vincoli pregiudizievoli esistenti sui predetti beni, come desumibile dall'atto pubblico di erogazione e quietanza di cui all'allegato n. 8 dell'atto di citazione (cfr. doc. all. 8 “l'ipoteca in favore della Sezione, pubblicata il 23/3/1988 ai nn. 1.129/179, presso la conservatoria dei registri immobiliari di Velletri risulterà prima in grado e senza altre concorrenti per effetto della cancellazione dell'iscrizione n. 411 del 30/10/1985 (atto Per_1 dell'8/10/85 in favore della b. coop. pio x per £ 45.000.000 estinguibile in 5 anni dal 20/11/1985 al 20/10/1990); dell'iscrizione n. 739 del 23/12/1986 in favore della per £ 139.440.000 Parte_2 estinguibile in 4 anni a partire dal 20/2/1987 al 20/12/1990; dell'iscrizione n. 125 del 9/2/1987 in rettifica alla precedente per variare la denominazione in Ciò a seguito della Parte_3 odierna estinzione anticipata dei mutui a fronte dei quali le stesse furono accese”). L'assunto non è condivisibile. E' pacifico, oltre che provato in via documentale, che DA IF sia giratario di cambiali ipotecarie trasferite dalla girante poi divenuta . In forza di Parte_4 Parte_5 tali cambiali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2831 c.c. era stata iscritta ipoteca sugli immobili staggiti (cfr. iscrizione n. 739 del 23.12.1986 poi rettificata nell' iscrizione n. 125 del 9.02.1987 per effetto della variazione della denominazione del creditore . Parte_5 Non risulta, viceversa, che sia intervenuta prima della rinnovazione dell'ipoteca la cancellazione dell'ipoteca concessa a garanzia del titolo all'ordine ai sensi dell'art. 2887 c.c. . Dall'attenta analisi dell'atto di erogazione si evince che l'ipoteca iscritta a favore del Banco di Sicilia
“risulterà prima in grado” e che “fino alla data di pubblicazione di detta ipoteca non risulta pubblicata alcuna formalità relativa all'immobile ipotecato in favore della sezione mutuante che possa recare pregiudizio alla capacità e validità della costituita garanzia ad eccezione di quelle precedentemente menzionate”, tra cui le formalità nn. 739 del 1986 e nr. 125/1987. Né consegue che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca non risultassero in realtà cancellate le iscrizioni pregiudizievoli già menzionate. Né può ipotizzarsi l'efficacia fidefaciente circa l'attestazione in ordine all'intervenuta estinzione dell'obbligazioni come indicata nell'atto di erogazione, in quanto non si evince che tale estinzione – diversamente da quanto argomenta l'attore, sia avvenuta alla presenza del Notaio. Alla presenza del pubblico ufficiale risultavano presenti il procuratore generale della Filiale del Banco di Sicilia, nonché e e non i creditori ipotecari di cui alle iscrizioni Controparte_8 Parte_6 pregiudizievoli già riferite, quali unici soggetti legittimati a rilasciare quietanza a fronte della prospettata estinzione delle obbligazioni. Inconferente è poi il richiamo all'art. 2835 c.c. che riguarda l'iscrizione ipotecaria in forza di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, mentre nella fattispecie viene in rilievo l'ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine ai sensi dell'art. 2831 c.c. . Peraltro, l'invocata fattispecie attiene all'iscrizione dell'ipoteca (mai contestata, oltre che desumibile dai titoli), e non anche alla rinnovazione dell'ipoteca già iscritta. Deve poi evidenziarsi che il DA IF, in forza delle cambiali ipotecarie abbia conseguito l'ulteriore titolo esecutivo costituito dall'emissione del decreto ingiuntivo n. N. 501/1999 del 21/12/1999, munito di esecutorietà in data 28/03/2000 e non opposto.
Egli è poi intervenuto con atto del 7.05.2001, senza che venisse spiegata tempestiva opposizione in ordine all'ammissibilità dell'intervento.
Non è quindi sostenibile, dagli atti di causa, negare la qualità di creditore ipotecario di DA
IF. Anche le deduzioni in ordine all'inefficacia del titolo per difetto della disciplina prevista in termini di rinnovo dell'ipoteca (cfr. art. 2851 c.c.), devono dichiararsi inammissibili in quanto tardivamente proposte ai sensi degli artt. 615 co. II c.p.c. e 617 c.p.c. .
L'ordinanza opposta dalla è quindi corretta. Parte_1
L'ordinanza del 29.03.2022, opposta dallo IF è ugualmente corretta sotto il profilo della necessità di rideterminare gli interessi, risultando incontestato che l'ipoteca in rinnovazione sia coperta da un numero di cambiali pari ad Euro 72.000,00. Gli interessi andranno pertanto ricalcolati ai sensi dell'art 2855 co. II e III c.c. .
Conclusivamente l'analisi degli atti di causa, non consente di negare in capo al sig. DA IF la qualità di creditore ipotecario poziore. Inoltre, manifestamente tardiva ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c., è la domanda di accertamento della nullità del mutuo fondiario concesso dal Banco di Sicilia e proposta da DA IF nell'atto di costituzione del giudizio riunito.
Entrambe le opposizioni vanno rigettate, mentre le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, devono compensarsi integralmente tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta da DA IF e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza resa dal G.E. in data 29.03.2022.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Velletri, lì 31/03/2025
Il Giudice
Angelo Baffa