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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/09/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata in data 9.9.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell''art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1840/2024 r.g.
tra
con il patrocinio dell'avv. Sonia Franzese e l'avv. Raffaella Parte_1
Cugnetto ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dott. Lorenzo Raponi
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25.3.2024, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 e al pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.2.2022, per un importo di euro 15.980,53, dovuti in virtù di decreto di omologa rg n. 19/2023 emesso il 20.9.2022 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando di aver provveduto al pagamento, CP_2 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note autorizzate per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 25.3.2024 e soltanto in data 22.5.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha notificato il decreto di omologa in data 21.9.2023, correttamente presso la sede provinciale, e che con comunicazione del 25.9.2023 (doc. CP_ 6) l' aveva già comunicato, senza necessità di trasmettere il modello AP70, la liquidazione della prestazione ed il calcolo dei ratei arretrati da corrispondere pari ad euro 15.980,53.
La domanda era quindi fondata al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1840/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 9.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata in data 9.9.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell''art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1840/2024 r.g.
tra
con il patrocinio dell'avv. Sonia Franzese e l'avv. Raffaella Parte_1
Cugnetto ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dott. Lorenzo Raponi
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25.3.2024, la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 e al pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.2.2022, per un importo di euro 15.980,53, dovuti in virtù di decreto di omologa rg n. 19/2023 emesso il 20.9.2022 dal Tribunale di Tivoli.
Si è costituito in giudizio l' resistente, rappresentando di aver provveduto al pagamento, CP_2 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note autorizzate per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 25.3.2024 e soltanto in data 22.5.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che la ricorrente ha notificato il decreto di omologa in data 21.9.2023, correttamente presso la sede provinciale, e che con comunicazione del 25.9.2023 (doc. CP_ 6) l' aveva già comunicato, senza necessità di trasmettere il modello AP70, la liquidazione della prestazione ed il calcolo dei ratei arretrati da corrispondere pari ad euro 15.980,53.
La domanda era quindi fondata al momento della sua proposizione.
Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1840/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 9.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni