Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 62/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
29.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 62/2020, avente ad oggetto: differenze retributive – lavoro domestico irregolare
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
Q), rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Valente, presso il cui studio legale sito in anta Maria del
[...]
Cedro alla Via Siciliani n. 1, è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._2 CP_2 C.F._3
),
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
(C.F. – P. Controparte_3 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato e LD EN e, con gli stessi procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell'
[...]
Controparte_4
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 16.01.2020, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dei coniugi e in qualità Controparte_1 CP_2
di collaboratrice domestica dal 1.08.2000 al 30.09.2019, presso la loro abitazione sita in Scalea alla via Modigliani n.
9. La ricorrente esponeva che il rapporto di lavoro si svolgeva secondo un orario prestabilito, articolato su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, con prestazione lavorativa dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, che di frequente si prolungava oltre l'orario concordato per esigenze familiari dei resistenti. Nell'ambito delle sue mansioni, la sig.ra provvedeva alla pulizia e al riordino dell'abitazione, al lavaggio e alla stiratura degli Pt_1
indumenti e della biancheria della casa, alla cura delle piante, alla preparazione dei pasti secondo le indicazioni dei datori di lavoro e all'effettuazione della spesa. Nell'ultimo periodo del rapporto, le erano stati altresì affidati compiti di assistenza alla persona, quali il controllo dell'assunzione dei farmaci prescritti e il monitoraggio dei parametri vitali dei resistenti.
A fronte di tali prestazioni, la lavoratrice percepiva una retribuzione mensile in contanti, pari a Euro
490,00 per i primi 17 mesi e successivamente elevata a Euro 800,00, senza mai ricevere busta paga.
Il rapporto, inoltre, non era mai stato formalizzato presso gli enti previdenziali e assistenziali, nonostante le ripetute rassicurazioni ricevute in tal senso.
La ricorrente, pertanto, chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, con inquadramento nella categoria 3 (non convivente) dal giorno 1.08.2000 al 28.02.2007 e nel livello B
(non convivente) dal 1.03.2007 al 30.09.2019, secondo il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, in ragione della nuova classificazione introdotta con il rinnovo del CCNL di categoria.
Conseguentemente, domandava la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive per l'importo di Euro 28.330,63 e del trattamento di fine rapporto quantificato in Euro 15.939,87, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva presso e INAIL per l'intero periodo CP_3
lavorativo, con risarcimento del danno derivante dall'omessa contribuzione. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, i resistenti non si sono costituiti, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25.11.2024 il GL onerava parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario relativamente alla domanda di regolarizzazione della CP_3
posizione contributiva della ricorrente.
Si costituiva l' in data 16.01.2025 chiedendo la condanna della parte datoriale al pagamento nei CP_3 confronti dell'Istituto di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale, con vittoria delle spese di lite.
Esperita l'istruttoria orale e documentale, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente occorre affrontare la questione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, posto che grava sulla parte che ne invochi la sussistenza l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi.
Come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 18943 del 5 luglio 2021, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività.
Tuttavia, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 1095 del 16 gennaio 2023), laddove non emerga espressamente la soggezione al potere direttivo datoriale, è possibile provare la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato anche attraverso una prova presuntiva che si avvalga di elementi di natura indiziaria. In particolare, assumono rilievo quali indici della subordinazione: la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale.
Come precisato dalla citata ordinanza n. 18943/2021, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. La medesima pronuncia ha inoltre ribadito che gli indici di subordinazione sono dati dalla retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze del datore di lavoro, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
§ 2.1 Passando alla specifica disciplina del lavoro domestico irregolare, va osservato che esso costituisce un illecito amministrativo la cui responsabilità ricade esclusivamente sul datore di lavoro.
Il prestatore che dichiari alle autorità competenti di aver svolto attività lavorativa in assenza di regolare contratto non incorre in alcuna conseguenza sanzionatoria, fatto salvo il caso in cui percepisca indebitamente sussidi o benefici incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa.
Sul piano probatorio, l'accertamento del rapporto di lavoro domestico irregolare non richiede elementi di particolare rigore formale. La giurisprudenza, infatti, considera sufficiente l'acquisizione di dichiarazioni testimoniali provenienti da soggetti che possano attestare lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Quanto alle tutele sostanziali, l'ordinamento riconosce al lavoratore domestico irregolare il diritto a percepire tutte le spettanze previste dalla legge, inclusi: gli stipendi relativi ai periodi lavorati di cui il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento;
le differenze retributive, qualora la retribuzione corrisposta risulti inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore;
l'indennità per ferie non godute e permessi non fruiti;
il trattamento di fine rapporto, computato nella misura di una mensilità per ciascun anno di servizio prestato.
Tale orientamento si pone in linea con i principi costituzionali di tutela del lavoro e della dignità del lavoratore, evitando che situazioni di irregolarità amministrativa possano tradursi in forme di sfruttamento della manodopera prive di ogni tutela giuridica.
§ 3. Calando queste coordinate nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato domestico è stata oggetto di approfondita istruttoria testimoniale, svoltasi all'udienza del 13.12.2023, nel corso della quale sono stati escussi due testi che hanno fornito dichiarazioni sostanzialmente concordanti.
In particolare, la teste ha dichiarato che la ricorrente "ha lavorato come colf per Testimone_1
circa 20 anni a Scalea in località Petrosa alle dipendenze della sig.ra e del sig. ". CP_2 Pt_2
Ha precisato inoltre che "io stessa qualche volta sono andata con lei a lavorare saltuariamente per aiuto nei lavori più pesanti e venivo pagata a ore, mentre so che la ricorrente era stipendiata e lavorava lì tutti i giorni dal lunedì al venerdì". Quanto all'orario di lavoro, la teste ha riferito che "la ricorrente mi diceva che lavorava dalle 09.00 alle 13.00 e poi aveva la pausa pranzo e riprendeva a lavorare dalle 15.00 alle 17.00". Ha aggiunto che "negli ultimi tempi mi diceva che lavorava di più, spesso fino a mezzanotte circa, perché entrambi
i signori si erano ammalati, e quindi li doveva assistere anche nella somministrazione dei farmaci".
Di particolare rilievo è la circostanza che la teste abbia confermato l'esercizio del potere direttivo da parte della datrice di lavoro, dichiarando che "era la sig.ra ad impartire le direttive" e CP_2
descrivendo dettagliatamente le mansioni svolte dalla ricorrente che "si occupava di tutta la gestione domestica: aveva la contabilità per fare la spesa, cucinava, faceva le pulizie, si occupava anche della Per_ cura della persona della figlia, che, se non erro, si chiamava , e non era del tutto autosufficiente
e curava anche il giardino".
Pienamente convergenti sono le dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha riferito di Testimone_2
aver lavorato "come collaboratrice domestica nella casa dei signori ". La teste ha CP_1
confermato che la ricorrente "lavorava lì da circa vent'anni, e l'orario di lavoro era tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e poi il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Ultimamente lavorava oltre tale orario e rientrava a casa a tarda sera".
Anche questa teste ha confermato l'esercizio del potere direttivo, dichiarando che "la signora impartiva le direttive sulle attività da svolgere, e quando è capitato che ci fossi anche io CP_1
le impartiva anche a me". Ha poi descritto le mansioni della ricorrente che "si occupava della gestione domestica, delle pulizie, della cucina, della biancheria".
Entrambe le testi hanno concordemente riferito che la ricorrente percepiva una retribuzione mensile di circa 7-800 euro e hanno riconosciuto i resistenti nella fotografia loro mostrata in udienza come i datori di lavoro della ricorrente.
L'attendibilità delle deposizioni testimoniali, oltre che dalla sostanziale concordanza delle dichiarazioni rese, risulta rafforzata dalla mancata costituzione in giudizio dei resistenti, i quali non hanno contestato né dedotto elementi di prova contrari a quanto emerso dall'istruttoria.
Le circostanze emerse dall'istruttoria, dunque, appaiono idonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato domestico, caratterizzato da tutti gli elementi tipici della subordinazione: continuità della prestazione per circa vent'anni, rispetto di un orario predeterminato, sottoposizione al potere direttivo della datrice di lavoro, inserimento nell'organizzazione familiare, percezione di una retribuzione fissa mensile.
Si deve pertanto ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato domestico intercorso tra la ricorrente e i resistenti per il periodo dedotto in ricorso.
§ 4. Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico, occorre ora determinare le conseguenze in termini di spettanze economiche. Dal ricorso emerge che la ricorrente ha lavorato ininterrottamente dal 01.08.2000 al 30.09.2019, con inquadramento nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico: categoria 3 (non convivente) dal 01.08.2000 al 28.02.2007 e livello B (non convivente) dal 01.03.2007 al 30.09.2019.
L'istruttoria ha confermato che la ricorrente percepiva una retribuzione mensile di circa 800 euro, come concordemente riferito da entrambe le testi. Tale importo risulta inferiore ai minimi retributivi previsti dal CCNL di settore per le rispettive categorie di inquadramento.
Quanto all'orario di lavoro, è emerso che la ricorrente prestava servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, con significative estensioni dell'orario nell'ultimo periodo per l'assistenza ai datori di lavoro ammalati, giungendo talvolta fino a mezzanotte.
Inoltre, come riferito da entrambe le testi, la ricorrente ha prestato attività lavorativa anche durante le festività per la preparazione di pranzi e cene con ospiti.
Alla luce di quanto emerso, spettano alla ricorrente:
- Le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito (800 euro mensili) e quanto previsto dal CCNL di settore per le rispettive categorie di inquadramento, quantificate in € 28.330,63 come da conteggio allegato al ricorso;
- Il trattamento di fine rapporto per l'intero periodo lavorativo (dal 01.08.2000 al 30.09.2019), quantificato in € 15.939,87;
Le somme sopra indicate, come quantificate nei conteggi allegati al ricorso che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dei resistenti rimasti contumaci, appaiono congrue e conformi ai parametri contrattuali applicabili ratione temporis.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con condanna dei resistenti al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 44.270,50, (di cui euro 15.939,87 a titolo di TFR) oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912; da ultimo, Cass. 12191/2020).
§ 5. Nel caso di specie, inoltre, parte ricorrente ha articolato apposita domanda di condanna del datore di lavoro alla corresponsione dei contributi non versati, e l' , litisconsorte necessario costituitosi CP_3
con memora del 16.01.2025 ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna del datore di lavoro al versamento in proprio favore di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale.
Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, i fatti come ricostruiti nel ricorso introduttivo risultano provati nel senso innanzi detto, e pertanto, i resistenti e Controparte_1 CP_2
vanno condannati al versamento dei contributi non corrisposti, sanzioni ed ulteriori accessori di legge, per la lavoratrice in ragione del rapporto di lavoro intercorso dal 01.08.2000 Parte_1
al 30.09.2019, con inquadramento nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico: categoria 3 (non convivente) dal 01.08.2000 al 28.02.2007 e livello B (non convivente) dal
01.03.2007 al 30.09.2019 ed osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
§ 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 26.001,00 – 52.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avvocato Arturo
Valente dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
Nei rapporti con l' vanno invece compensate le spese di lite fra tutte le parti, in ragione della CP_3
qualità delle stesse e della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente accerta e dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.08.2000 al 30.09.2019 con inquadramento nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico: categoria 3 (non convivente) dal 01.08.2000 al 28.02.2007 e livello B (non convivente) dal 01.03.2007 al 30.09.2019 ed osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
2) Condanna i resistenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 44.270,50, di cui euro 28.330,63 a titolo di differenze retributive ed Euro 15.939,87 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna i resistenti al pagamento in favore dell' dei contributi non corrisposti, sanzioni CP_3
ed ulteriori accessori di legge, per la lavoratrice in ragione del rapporto Persona_2
di lavoro intercorso come accertato;
4) Condanna i resistenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.629,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avvocato Arturo Valente, dichiaratosene anticipatario ex art 93
c.p.c..
5) nei rapporti con l' compensa integralmente le spese di lite fra le parti. CP_3
Si comunichi.
Paola, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso