TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott.ssa Silvia Vaghi Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 31598/2022 promossa da:
rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto Parte_1 Parte_2 di citazione, dagli avv.ti Salvatore Sanzo e Silvia Monti ed elettivamente domiciliati presso LCA
Studio Legale, in Milano, via della Moscova, n. 18
ATTORI
CONTRO
rappresentati e difesi, giusta procura allegata Controparte_1 Controparte_2 alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Marco Dalla Verità e Michele Petrella ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi p.e.c. dei medesimi avvocati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI:
1 “Voglia il Tribunale, previa eventuale fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, anche a carattere istruttorio, così giudicare: nel merito
➢ in via principale, previo accertamento della sussistenza dei gravi vizi e difetti (e quindi delle condizioni non ottimali) dell'immobile sito nel Comune di ZA in località Porto Cervo, via Cutter e censito nel NCEU del medesimo Comune al foglio 12, part. 1489 sub. 4 (la Villa H2O) alla data di efficacia della scissione parziale asimmetrica di (i.e. 28 dicembre 2021; Controparte_1 la Scissione), accertare e dichiarare che il sig. e ai sensi degli Controparte_2 Controparte_1 artt.
3.1 e 3.2 dell'accordo stipulato il 29 luglio 2021 tra la sig.ra Parte_2 Controparte_2 e (l'Accordo Quadro), sono solidalmente tenuti a manlevare e Parte_3 Controparte_1
a tenere indenne (già dei pregiudizi descritti in atti e correlati sia al Parte_1 Controparte_3 minor valore della partecipazione in IL SE s.à. sia alla minor redditività di Controparte_4 quest'ultima; per l'effetto, condannare in via solidale il sig. e a Controparte_2 Controparte_1 versare a un importo corrispondente ai pregiudizi patiti da quest'ultima, nella misura che Parte_1 verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2002;
➢ in subordine, previo accertamento della sussistenza dei gravi vizi e difetti (e quindi delle condizioni non ottimali) di Villa H2O alla data di efficacia della Scissione (i.e. 28 dicembre 2021), accertare e dichiarare che il sig. e ai sensi degli artt.
3.1 e 3.2 Controparte_2 Controparte_1 dell'Accordo Quadro, sono solidalmente tenuti a manlevare e a tenere indenne il sig. Parte_2 dei pregiudizi descritti in atti e correlati sia al minor valore della partecipazione detenuta dal sig. in sia alla minor redditività di quest'ultima; per l'effetto, condannare in Parte_2 Parte_1 via solidale il sig. e a versare al sig. un Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 importo corrispondente ai pregiudizi patiti da quest'ultimo, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2002;
➢ in ulteriore subordine, previo accertamento della sussistenza dei gravi vizi e difetti (e quindi delle condizioni non ottimali) di Villa H2O alla data di efficacia della Scissione (i.e. 28 dicembre 2021) e dell'inadempimento del sig. e di all'obbligazione di cui all'art. Controparte_2 Controparte_1 1.3.2.2 dell'Accordo Quadro, accertare e dichiarare che il sig. e Controparte_2 Controparte_1
ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., sono solidalmente responsabili per i pregiudizi cagionati al sig.
[...]
descritti in atti e correlati sia al minor valore della partecipazione detenuta dal sig. Parte_2 in sia alla minor redditività di quest'ultima; per l'effetto, condannare in Parte_2 Parte_1 via solidale il sig. e a risarcire al sig. un Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 importo corrispondente ai pregiudizi patiti da quest'ultimo, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2022; in via istruttoria
➢ ammettere i seguenti capitoli di prova per testi, così come articolati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ, § “2”. 1. “Vero che, il 12 ottobre 2021, il sig. ha avuto accesso a Villa H2O, sita ad Parte_2 ZA (località Porto Cervo), via Cutter, in presenza dell'avv. Nicola Maffioletti e dei sigg.ri
, e ?” Parte_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3
Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Milano, Parte_4 Controparte_5 via Andrea Appiani n. 12; (ii) il sig. , residente a [...]; Persona_1 (iii) il sig. residente a [...]; (iv) l'avv. Nicola Persona_2
Maffioletti, domiciliato presso LCA Studio Legale, Milano, via della Moscova n. 18;
2 2. “Vero che, il 12 ottobre 2021, in occasione del menzionato accesso a Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, in presenza dei sigg.ri Parte_2 Parte_4 Per_1
, e , Lei ha realizzato i filmati prodotti sub doc. n. 8 depositato
[...] Persona_2 Persona_3 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa (che si esibiscono al teste)?” Si indica come teste l'avv. Nicola Maffioletti, domiciliato presso LCA Studio Legale, via della Moscova n. 18; 3. “Vero che, il 12 ottobre 2021, in occasione del menzionato accesso a Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, in presenza dell'avv. Nicola Maffioletti e dei sigg.ri Parte_4
e il sig. ha chiesto al sig. , quale Persona_1 Persona_2 Parte_2 Persona_3 soggetto ivi presente per conto del sig. che l'immobile fosse ripristinato in Controparte_2
“condizioni di uso ottimali, comprensivo degli arredi e beni mobili” come previsto dall'art.
1.3.2.2 dell'Accordo Quadro sub doc. n. 3 (che si esibisce al teste) entro la data di efficacia della Scissione?” Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Milano, Parte_4 Controparte_5 via Andrea Appiani n. 12; (ii) il sig. , residente a [...]. Persona_1 4. “Vero che, durante la conversazione telefonica del 2 novembre 2021, ore 17:30, fra il dott. Per_4
e il dott. il dott. ha riferito al dott. che il sig.
[...] Parte_4 Persona_4 Parte_4 avrebbe ripristinato gli arredi di Villa H2O ed effettuato le necessarie opere di Controparte_2 ripristino e manutenzione prima della data di sottoscrizione dell'atto di Scissione o comunque prima della data di efficacia della Scissione previste per dicembre 2021?” Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Milano, Parte_4 Controparte_5 via Andrea Appiani n. 12; (ii) il dott. domiciliato presso I.M.A. s.p.a., Ozzano Persona_4 dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442. 5. “Vero che durante la conversazione telefonica del 14 dicembre 2021, ore 15:30, fra il dott. Per_4
e il dott. il dott. ha riferito al dott. che il sig.
[...] Parte_4 Persona_4 Parte_4 avrebbe ripristinato gli arredi di Villa H2O ed effettuato le necessarie opere di Controparte_2 ripristino e manutenzione prima della data di sottoscrizione dell'atto di Scissione o comunque prima della data di efficacia della Scissione previste per dicembre 2021?” Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Milano, Parte_4 Controparte_5 via Andrea Appiani n. 12 e (ii) il dott. domiciliato presso I.M.A. s.p.a., Ozzano Persona_4 dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442.
6. “Vero che, il 17 novembre 2023, il dott. quale consulente del sig. ha Per_5 Controparte_2 assicurato all'avv. che quest'ultimo avrebbe ripristinato gli arredi di Villa H2O prima CP_6 della data di sottoscrizione dell'atto di Scissione o comunque prima della data di efficacia della Scissione previste per dicembre 2021?” Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Bologna, via Per_5 Parte_5 Carlo Luigi Farini n. 11; (ii) l'avv. , domiciliato presso LCA Studio Legale, Milano, via CP_6 della Moscova n. 18.
7. “Vero che, fra il 12 ottobre 2021 e il 22 dicembre 2021, su incarico del sig. Lei ha Controparte_2 rimosso gli arredi da Villa H2O?” Si indica come teste il sig. residente a [...]. Persona_2
8. “Vero che le chiavi di Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, sono state consegnate il 22 dicembre 2021, dal sig. , per conto di al sig. Persona_3 Controparte_2
, per conto di presso Villa H2O?” Persona_1 Parte_1
Si indica come teste il sig. , residente a [...]. Persona_1
3 9. “Vero che il 22 dicembre 2021, alla consegna delle chiavi di Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, avvenuta presso Villa H2O, l'immobile era privo di arredi e con evidenti ammaloramenti, quali assi del pavimento divelte, infiltrazioni alle pareti e carta da parati scollata, come si evince dalle foto sub doc. n. 10 (che si esibiscono al teste)?” Si indica come teste il sig. , residente a [...]. Persona_1
10. “Vero che le fotografie sub doc. n. 10 che si esibiscono al teste sono state scattate il 22 dicembre 2021 dal sig. presso Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, Persona_1 in occasione della consegna delle chiavi dell'immobile?” Si indica come teste il sig. , residente a [...]. Persona_1
➢ disporre una consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ, § “3”, affinché il consulente tecnico nominato dal Giudice accerti lo stato dei luoghi di Villa H2O (anche sotto il profilo della regolarità catastale e urbanistica) e dei relativi arredi e impianti, così da verificare se si trovino “in condizioni di uso ottimali”, indicando le necessarie opere di ripristino e/o di manutenzione straordinaria;
➢ disporre una consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ, § “4.1”, affinché il consulente tecnico nominato dal Giudice determini (i) il valore di mercato di Villa H2O alla data di efficacia della Scissione;
(ii) il valore della partecipazione detenuta da in IL SE alla data di efficacia della Scissione;
(iii) il valore della Parte_1 partecipazione detenuta dal sig. in alla data di efficacia della Scissione. Parte_2 Parte_1
➢ disporre una consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ, § “4.2”, affinché il consulente tecnico nominato dal Giudice determini l'entità degli utili che, dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2023, nell'ipotesi in cui Villa H2O fosse stata locata a condizioni di mercato, sarebbero ragionevolmente derivati (i) a dalla Parte_1 partecipazione totalitaria detenuta in IL SE e (ii) al sig. dalla partecipazione Parte_2 detenuta in Parte_1 in ogni caso
➢ con condanna alle spese”.
PER I CONVENUTI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza anche istruttoria disattesa,
- nel merito, rigettare tutte le domande promosse dagli attori e Parte_2 Parte_1 siccome infondate in fatto e in diritto;
- in via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova e per mero scrupolo difensivo, ammettersi come dedotto al § 2.2 della seconda memoria ex art. 183, comma VI°, c.p.c. prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nella mattina del 12.10.2021 il sig. ebbe a inviare al dr. Persona_3 Parte_6
i messaggi SMS che le si rammostrano (doc. 9, convenuti);
2) Vero che ha utilizzato Villa H2O durante l'estate 2021 per le sue vacanze estive e Controparte_2 per la ricezione di propri ospiti;
3) Vero che presso Villa H2O vennero girate, proprio durante l'estate del 2021, varie scene di Per_6 film-documentario di;
[...] CP_7
4) Vero che in occasione di ciascun utilizzo estivo di Villa H2O e Controparte_2 Controparte_8 provvedevano alle opere di manutenzione della villa stessa successive e conseguenti alla chiusura invernale (tra cui levigatura legno teck esterno e ripresa intonaci);
4 5) Vero che in data 16.8.2018 indirizzava a la lettera di intenti che le CP_9 Controparte_8 si rammostra (doc. 20, convenuti);
6) Vero che il progetto di investimento immobiliare da parte di HE venne poi abbandonato per non avere l'investitrice individuato sufficienti immobili di prestigio in Sardegna pronti per l'acquisto; indicandosi a testi il dr. , residente in [...], IO (Bo) sui tutti i capitoli;
il Parte_6 sig. , residente in vicolo Regina Margherita n. 6, LU (Ss) sui capp. da 2 a 4; il sig. Tes_1 [...]
presso Immobiliare del Porto, Cond. Lo Smeraldo, 60, loc. Abbiadori, ZA (Ot), sui CP_10 capitoli 5-6. Con vittoria di compensi e spese, compreso il 15% ex art. 2, D.M. n° 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 agosto 2022, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
e al fine di ottenere la condanna in solido dei convenuti: i) in Controparte_1 Controparte_2 via principale, a manlevare ai sensi degli artt.
3.1 e 3.2 dell'accordo quadro inter partes, dei Parte_1
Co pregiudizi correlati al minor valore della partecipazione in IL SE s.à. ed alla minor redditività di quest'ultima; ii) in subordine, a manlevare ai sensi degli artt.
3.1 e 3.2 del Parte_2
medesimo accordo quadro, dei pregiudizi correlati sia al minor valore della partecipazione in Parte_1 sia alla minor redditività di quest'ultima; iii) in ulteriore subordine, a risarcire a
[...] Parte_2 ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., i pregiudizi correlati sia al minor valore della partecipazione in sia alla minor redditività di quest'ultima. Parte_1
A fondamento delle proprie pretese, deducevano quanto segue:
- i fratelli e erano soci di la quale, fra Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
l'altro, era titolare di una partecipazione sostanzialmente totalitaria in Cofiva S.A. che, a propria volta, CP_ era titolare del 100% del capitale della società IL SE s.à. (di seguito, “IL SE”);
- l'unico asset di IL SE era costituito da un immobile sito nel Comune di ZA in località Porto Cervo, via Cutter e censito nel NCEU del medesimo Comune al foglio 12, part. 1489 sub.
4 (di seguito, “Villa H2O” o l' “Immobile”: doc. 2 att.);
- il 29 luglio 2021 i due germani stipulavano un accordo quadro (di seguito, l'”Accordo Quadro”: doc. 3 att.) che prevedeva:
5 a) la scissione parziale asimmetrica di a favore di una società di nuova CP_1
costituzione partecipata pressoché interamente da la (oggi, Parte_2 Controparte_3
; Parte_1
b) l'attribuzione a di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di IL CP_3
SE, alla condizione che alla data di efficacia della scissione, Villa H2O avrebbe dovuto essere “in condizioni di uso ottimali, comprensiva degli arredi e beni mobili”;
c) la garanzia che e avrebbero manlevato o, Controparte_2 CP_1 Parte_2 se del caso, , da qualsiasi “Passività” derivante o correlata alla Scissione o, in generale, alle CP_3 obbligazioni previste dall'Accordo Quadro (art.
3.1 doc. 3 att.);
- in esito alla cessione della partecipazione in IL SE da Cofiva S.A. a (doc. CP_1
4 att.) e all'approvazione del progetto di scissione (di seguito, il “Progetto di Scissione” o solo il
“Progetto”: v. verbale di assemblea di , doc. 5 att.), il 22 dicembre 2021 veniva rogato CP_1
l'atto di scissione (doc. 6 ric.), depositato il 23 dicembre 2021 e iscritto al Registro delle Imprese il 28 dicembre 2021, data di decorrenza degli effetti civilistici;
- così veniva costituita a cui era stata attribuita la partecipazione in IL SE che, CP_3 sul presupposto che Villa H2O fosse nelle condizioni previste nell'Accordo Quadro, era stata valutata nel progetto di scissione € 11.000.000,00 (docc. 5 e 7 att.);
- già nell'ottobre 2021, aveva rilevato che Villa H2O si trovava in condizioni Parte_2
precarie, risultava priva della maggior parte degli arredi (doc. 8 ric.) e presentava carenze anche sotto il profilo urbanistico;
- in ragione dell'effettivo stato in cui versava l'Immobile, alla partecipazione in IL SE si sarebbe dovuto attribuire un valore di € 4.800.000,00, anziché di € 11.000.000,00 come indicato nel
Progetto di Scissione;
- sempre in virtù delle reali condizioni di Villa H2O, nel medio periodo non sarebbe risultato possibile trarre utili dalla menzionata partecipazione per l'impossibilità di locare l'immobile nello stato in cui si trovava.
* Nelle more dell'udienza di trattazione fissata per il 7 marzo 2023 e della costituzione in giudizio dei convenuti, con ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c., e chiedevano al G.I., previa Parte_1 Parte_2 fissazione dell'udienza di comparizione e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del
6 pedissequo decreto, di nominare in via d'urgenza un consulente tecnico d'ufficio al fine di: i) accertare lo stato dei luoghi di Villa H2O anche sotto il profilo della regolarità catastale e urbanistica e dei relativi arredi e impianti, così da verificare le condizioni “di uso ottimale” o meno;
ii) accertare il valore di Villa H2O alla data di efficacia della scissione, ossia al 28 dicembre 2021.
A fondamento dell'istanza di istruzione preventiva deducevano che:
- ai fini della delibazione delle domande proposte nell'atto di citazione era imprescindibile nominare un consulente tecnico che accertasse lo stato dei luoghi di Villa H2O, data la correlazione tra il valore dell'immobile e il valore della partecipazione totalitaria detenuta da in IL SE Parte_1
alla data di efficacia della Scissione;
- sussistevano esigenze di urgenza che rendevano necessario effettuare l'accertamento tecnico quanto prima in quanto “la mancata esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione e di ripristino
(correlata all'esigenza di mantenere inalterato lo stato dei luoghi per l'espletamento dell'accertamento tecnico), oltre a impedire ai ricorrenti di trarre godimento dal bene, rende concreto il rischio di irreversibile deterioramento o addirittura di perimento di Villa H2O, tanto più per la sua rilevante estensione: si tratta di un immobile di oltre 500 mq che si sviluppa su ben quattro livelli”.
* Disposto il contraddittorio con decreto del 25 ottobre 2022, con memoria del 24 novembre 2022 si costituivano in giudizio e istando per il rigetto della richiesta Controparte_1 Controparte_2
di istruzione in via preventiva.
A fondamento delle proprie difese deducevano quanto segue:
- l'istanza cautelare doveva ritenersi inammissibile poiché i resistenti, diversamente da quanto asserito dalle controparti, non avevano in alcun modo garantito il valore degli asset delle partecipazioni confluite in (allora a seguito della scissione;
Parte_1 Controparte_3
- analogamente, il dedotto minor valore dell'Immobile non poteva rientrare nelle passività contemplate nell'Accordo Quadro rispetto alle quali era stato assunto l'obbligo di manleva da parte dei resistenti;
- quanto specificato nell'art.
1.3.2.2 dell'Accordo Quadro in merito alle condizioni di uso ottimali di Villa H2O – lungi dal configurare un obbligo in capo ai resistenti in ordine al ripristino o alla ristrutturazione dell'immobile - costituiva un mero presupposto di fatto dell'Accordo medesimo: con tale condizione si riservava la possibilità di verificare le condizioni dell'immobile Parte_2
7 prima della scissione considerato che Villa H2O era rimasta a disposizione del fratello sino a CP_2
settembre 2021;
- il voto favorevole espresso da nell'assemblea straordinaria del 12.10.2021 di Parte_2
sul Progetto di Scissione, come pure il silenzio tenuto sino alla Scissione anche dopo CP_1 essere entrato nella disponibilità dell'immobile (fine settembre 2021), dovevano essere interpretati come riconoscimento del fatto che la villa si trovasse “in condizioni di uso ottimali” (diversamente opinando avrebbe dovuto o astenersi dalla Scissione ovvero far previamente valere i Parte_2
propri eventuali diritti al riguardo);
- in ogni caso, non esisteva un elenco di beni mobili o arredi allegato all'Accordo Quadro rispetto al quale effettuare un confronto né aveva preteso che venisse stilato un verbale di Parte_2
consegna di Villa H2O e dei beni ivi contenuti, con conseguente impossibilità di avere contezza dello stato dei luoghi al momento della Scissione;
- gli attori non avevano acquistato un immobile con le conseguenti azioni di garanzia, essendo al contrario oggetto immediato della Scissione la mera partecipazione societaria in IL SE in favore di (oggi ; Controparte_3 Parte_1
- gli attori medesimi avevano comunque mancato di allegare e dimostrare il requisito dell'urgenza per pericolo di dispersione della prova;
- l'impossibilità di godimento del bene o comunque di un suo sfruttamento economico al fine di mantenere inalterato lo stato dei luoghi sino a quando non venisse disposta una C.T.U. nel giudizio di merito era del tutto irrilevante ai fini dell'invocata prova preventiva;
- anche ad ammettere per assurdo che Villa H2O versasse nelle condizioni descritte dagli attori, non era possibile nemmeno ipotizzare un deterioramento irreversibile del bene, né tantomeno il suo perimento;
- la carenza del periculum in mora era dimostrata anche dal fatto che era entrato Parte_2
nella disponibilità di Villa H2O dalla fine del mese di settembre 2021, così attendendo ben undici mesi per promuovere il giudizio di merito e addirittura più di un anno prima di invocare l'istruttoria preventiva in via d'urgenza;
* Con ordinanza del 1° febbraio 2023 il Giudice rigettava l'istanza di consulenza tecnica preventiva per l'assenza del requisito del periculum in mora e, segnatamente, per l'assorbente ragione per la quale i
8 “ricorrenti (…) non hanno minimamente dedotto in modo specifico le ragioni dell'urgenza sottostanti la richiesta di istruzione preventiva, né con riguardo ai lamentati vizi ed ai necessari lavori di rispristino, né
con riferimento ad una concreta ed attuale minaccia di deterioramento irreversibile del bene o – a fortiori
– di un suo probabile perimento”.
* Con comparsa del 15 febbraio 2023 e si costituivano (anche) nel CP_1 Controparte_2
giudizio di merito instando per il rigetto delle avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto.
A fondamento delle proprie difese ed in aggiunta a quanto già rilevato nel cautelare in corso di causa di cui si è detto, deducevano quanto segue:
- la gestione di (doc. 1 conv.), non a torto definita “la “cassaforte” della famiglia CP_1
(pag. 3, atto di cit.), era sempre stata caratterizzata dalla massima trasparenza interna alla Pt_2
compagine sociale, che del resto era sempre stata composta dallo stretto nucleo familiare formato da e e dalla loro madre sig.ra (quale usufruttuaria di una CP_2 Parte_2 Parte_3
modesta percentuale azionaria), con conseguente piena condivisione delle strategie di investimento e consapevolezza tanto dell'andamento quanto della composizione patrimoniale di;
CP_1
- la ragione sottostante alla separazione dei rapporti economico-patrimoniali dei fratelli Pt_2 come indicato nelle stesse premesse dell' , risiedeva proprio nel fatto che da un certo Parte_7 momento in poi “non ha condiviso alcune scelte gestionali operate da ”, tanto Pt_2 CP_1 che “le differenti posizioni assunte da e in merito a dette scelte Parte_2 Controparte_2
gestionali hanno provocato alcune incomprensioni tra i due fratelli, che gli stessi intendono risolvere quanto prima” (cfr. doc. 3 att.);
- in tale quadro di aperto confronto familiare e imprenditoriale, erano dunque iniziate tra la fine dell'anno 2020 e i primi mesi del 2021 approfondite interlocuzioni fra i fratelli e i loro Pt_2
professionisti volte a negoziare la spartizione del patrimonio sociale di attribuendo - CP_1 ora all'uno ora all'altro - i vari asset che lo componevano;
- si era così giunti all'intendimento di procedere a una “scissione parziale asimmetrica di CP_1
a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione denominata (la
[...] Controparte_3
Beneficiaria), che sarà partecipata interamente e unicamente da (art.
1.3.2 Accordo Parte_2
Quadro, doc. 2 conv.), il tutto secondo una precisa ripartizione concordata tra le parti, così da attribuire
9 alla neocostituenda (ora , integralmente posseduta da Controparte_3 Parte_1 Parte_2
[...]
(i) “una partecipazione pari al 95% del capitale sociale di Boato Holding S.p.A.” (art. 1.3.2.1);
(ii) “una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di IL SE” (art. 1.3.2.2);
(iii) “il saldo di un conto corrente bancario […] di ammontare pari a Euro 76.600.000,00” (art. 1.3.2.3).
- nell'Accordo Quadro (come pure negli atti della Scissione) le parti non avevano garantito il valore degli asset di cui ai precedenti punti (i) e (ii), e ciò in quanto, effettuate le opportune valutazioni a mezzo dei rispettivi professionisti, i fratelli, e per quanto qui rileva , avevano ritenuto che Pt_2
l'assegnazione a dei predetti beni, unitamente all'attribuzione del saldo di conto Controparte_3
corrente bancario sub (iii), fosse integralmente satisfattiva dei diritti patrimoniali vantati da Parte_2
in seno alla scindenda e che su tale base si dovesse quindi procedere alla
[...] CP_1 redazione del Progetto di Scissione da parte dell'organo amministrativo di quest'ultima;
- a far parte integrante dell'Accordo Quadro veniva altresì stilata e allo stesso allegata una
“Closing Agenda” (art. 2.1), ossia un elenco di attività necessarie al completamento dell'operazione che le parti, per quanto di rispettiva pertinenza, si erano impegnate a porre in essere nel rispetto delle tempistiche ivi indicate;
- in esecuzione del programma così concordato, con delibera di assemblea straordinaria dei soci di in data 12.10.2021 (doc. 3 conv.) era stato approvato all'unanimità – e dunque col CP_1 voto favorevole anche del socio – il Progetto di Scissione redatto dall'organo Parte_2
amministrativo in data 1.10.2021 (doc. 4 conv.), con contestuale ed espressa rinuncia da parte degli stessi soci votanti alla “redazione della situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2501- quater cod. civ.” (cfr. pag. 9, doc. 3 conv.), adempimento in tutta evidenza ritenuto inutile stante la perfetta conoscenza – pregressa e comunque derivante dalle negoziazioni dei mesi precedenti – del patrimonio della società scindenda e dei valori di scissione;
- come concordato nell'Accordo Quadro, fra gli asset attribuiti a nel Progetto Controparte_3
di Scissione rientrava anche la partecipazione in IL SE, ivi valorizzata – con piena condivisione anche di stante il voto positivo manifestato in sede assembleare – in € 11.000.000; Parte_2
10 - trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 2503 e 2506- ter, comma V°, c.c., in data 22.12.2021 veniva quindi stipulato l'atto notarile di scissione di CP_1
(doc. 5 conv.);
[...]
- con lettera raccomandata in data 22.12.2021, ossia il giorno stesso di stipula dell'atto di scissione, ma materialmente spedita il giorno 24.12.2021 e pervenuta al sig. il Controparte_2
successivo 27.12.2021 (doc. 6 conv.), del tutto inopinatamente, muoveva Parte_2 contestazioni riguardanti entrambi i beni attribuiti a eccependo che gli stessi “non Controparte_3 sono conformi a quanto concordato nell'Accordo Quadro” e in particolare, per quanto qui rileva, pur non contestandone il valore (come invece avvenuto nel presente contenzioso), sostenendo che Villa
H2O necessitasse di “rilevanti interventi di riparazione” e che occorresse “ripristinare gli arredi interni ed esterni dell'immobile, che sono stati in buona parte asportati e/o sostituiti successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro senza che intervenisse un accordo in tal senso tra le parti”;
- ricevuta con stupore la missiva del fratello, la riscontrava con propria lettera in Controparte_2
data 18.1.2022 (doc. 7), rilevando che:
✓ avesse partecipato alla deliberazione unanime con cui era stato Parte_2 approvato il progetto di scissione di “proprio in forza di valutazioni CP_1 convenute e pienamente condivise (vedi, l'allegato C alla delibera) tra cui quelle inerenti ai valori di IL SE (cui appartiene l'immobile di ZA)”;
✓ lo stesso avesse preso disponibilità di Villa H2O a fine settembre 2021 Parte_2
e dunque prima di approvare - senza contestazioni di sorta – il progetto di scissione portato in assemblea il successivo 12.10.2021;
✓ Villa H2O non necessitava di alcun rilevante intervento di riparazione ed effettivamente era in ottime condizioni d'uso e comprensiva dei necessari arredi e mobili, non essendo peraltro mai stato dichiarato, né tantomeno convenuto nell'Accordo Quadro, che o chi per lui avrebbe dovuto procedere ad alcun intervento di Controparte_2
ripristino;
- per tutta risposta e la sua trascorsi otto mesi dalle Parte_2 Parte_1
contestazioni mosse con la propria lettera del 22.12.2021 e addirittura quasi un anno dopo rispetto alla presa di possesso di Villa H2O, introducevano il presente giudizio;
11 - risultava evidente la dubbia correttezza della condotta di il quale dapprima Parte_2
aveva negoziato i termini della scissione di e partecipato attivamente e senza CP_1
recriminazioni di sorta al relativo iter di approvazione ed esecuzione, salvo poi, il giorno stesso di perfezionamento dell'atto di scissione, e dunque con la sicurezza di aver ormai ricevuto ciò cui mirava, avanzare doglianze di natura chiaramente ritorsiva e connotate dall'unica finalità di ottenere più di quanto pattuito;
- l'assunzione dell'obbligo di manleva comportava che una parte (garante) tutelasse l'altra parte
(garantita o manlevata) dal rischio di un evento futuro ed incerto all'epoca della negoziazione, ovverosia non ancora accaduto o comunque non conosciuto o percepibile;
- viceversa, nella fattispecie le doglianze di parti attrici non potevano certamente rientrare nelle passività garantite trattandosi tutt'al più di un errore di valutazione del valore della partecipazione in
IL SE, sulla quale invece aveva manifestato il proprio pieno consenso al Parte_2
momento della scissione;
- invero, l'art. 3.1, nell'individuare l'ambito dell'obbligazione di garanzia assunta da CP_2
e da , utilizzava espressioni quali “Passività derivanti dalla Scissione” o
[...] CP_1 connesse “all'effettiva realizzazione della Scissione e del Closing e, più in generale, delle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro”, il che, com'era naturale che fosse, presupponeva che le eventuali passività che si fossero presentate attenevano ad eventi pregiudizievoli (per il manlevato) che conseguivano dalla Scissione e non ad essa preesistenti;
- viceversa, nella fattispecie la contestata “differenza tra il valore della partecipazione in IL
SE ipotizzato nel progetto di Scissione e il valore effettivo di tale partecipazione” non era certamente elemento derivante dalla Scissione né conseguente (a) alla gestione di fino CP_1 alla data di efficacia della Scissione, ovvero (b) all'effettiva realizzazione della Scissione e del Closing, trattandosi invece, e tutt'al più, (ammesso e non concesso che ne ricorrano gli estremi) di una errata valutazione, dalle parti pienamente condivisa;
- peraltro, non era nemmeno astrattamente prospettabile l'ipotesi, tra quelle espressamente contemplate nelle Passività della “insussistenza dell'attivo”, considerato che a (e cioè Controparte_3
a era stata attribuita la partecipazione societaria in IL SE s.a.r.l., la quale a sua Parte_1
volta era effettivamente proprietaria di Villa H2O;
12 - gli asset che quindi dovevano pervenire in proprietà a erano innegabilmente Parte_2 stati trasferiti all'esito della scissione;
- il disposto dell'art.
1.3.2.2 dell'Accordo Quadro, nella parte in cui prevedeva “(i) che alla data di efficacia della Scissione l'Immobile di ZA dovrà essere in condizioni di uso ottimali, comprensivo degli arredi e beni mobili”, costituiva una sorta di presupposto di fatto dell'Accordo
Quadro e della successiva Scissione di;
CP_1
- in sostanza, visto che Villa H2O sarebbe rimasta a disposizione del fratello sino a CP_2
settembre 2021, la clausola in questione era diretta a consentire a prima della Parte_2
Scissione, di verificarne lo stato d'uso che avrebbe dovuto essere ottimale (qualsiasi cosa con ciò si voglia intendere) e, in assenza di tali condizioni, di rifiutarsi di procedere all'approvazione del Progetto di Scissione;
- se dunque pur essendo entrato nella disponibilità della villa, aveva Parte_2 favorevolmente votato nell'assemblea straordinaria del 12.10.2021 di il Progetto, tale CP_1 condotta assumeva un implicito riconoscimento che villa H2O si trovasse effettivamente “in condizioni di uso ottimali”;
- ne discendeva che, eseguita la Scissione, nulla poteva più opporre parte attrice in merito alle condizioni del bene in questione.
* All'udienza del 19 settembre 2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie. In particolare, il difensore di parti convenute chiedeva prodursi il bilancio di depositato Parte_1
successivamente alla scadenza dei termini istruttori deducendo che la produzione era finalizzata ad evidenziare l'appostazione del valore della partecipata IL SE che era rimasto invariato;
il difensore di parti attrici si opponeva alla produzione ritenendola irrilevante.
Il Giudice, decidendo in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti, ritenendole irrilevanti, superflue o inammissibili, non le ammetteva e rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 maggio 2024.
A tale udienza, evaso il suddetto incombente, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Le domande svolte da parti attrici in via principale ed in via subordinata. Rigetto.
13 In via principale, parti attrici hanno chiesto di “accertare e dichiarare che il sig. e Controparte_2
ai sensi degli artt.
3.1 e 3.2 dell'accordo stipulato il 29 luglio 2021 tra Controparte_1
la sig.ra e (l'Accordo Parte_2 Controparte_2 Parte_3 Controparte_1
Quadro), sono solidalmente tenuti a manlevare e a tenere indenne (già Parte_1 Controparte_3
dei pregiudizi descritti in atti e correlati sia al minor valore della partecipazione in IL SE s.à.
[...] sia alla minor redditività di quest'ultima; per l'effetto, condannare in via solidale il sig. CP_4
e a versare a un importo corrispondente ai Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 pregiudizi patiti da quest'ultima, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2002”.
In via subordinata è stata formulata la stessa domanda con accertamento dell'obbligo di manleva e conseguente condanna in favore di (in luogo di;
talché l'identità del Parte_2 Parte_1
petitum e della causa petendi ne rende opportuna la trattazione congiunta.
Le domande sono infondate.
Muovendo dalla causa petendi, le clausole di cui agli artt.
3.1 e 3.2 dell'Accordo Quadro (cfr. doc. 3 att.), poste a supporto dell'invocata manleva, prevedono testualmente quanto segue:
“
3.1. In ragione della peculiare natura dei rapporti tra le Parti, della struttura del Gruppo nonché del fatto che la gestione della stessa Società, così come le strategie di investimento, siano sempre state poste in essere da (i) lo stesso (direttamente o per il tramite della Controparte_2 Controparte_2
Società), nonché (ii) per quanto attiene a eventuali Passività derivanti dalla Scissione, CP_1
manleveranno e terranno indenne, euro per euro, o, se del caso, la Beneficiaria, in Parte_2
relazione all'intero importo di ogni e qualsiasi Passività subita o sostenuta da o Parte_2
dalla Beneficiaria in conseguenza o in qualsiasi modo in relazione (a) alla gestione di CP_1
fino alla data di efficacia della Scissione, (b) all'effettiva realizzazione della Scissione e del
[...]
Closing e, più in generale, delle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro, restando espressamente escluso da questa previsione, in quanto oggetto di separata ed esauriente disciplina tra le Parti, quanto indicato al successivo punto 3.3.
3.2. Ai sensi del presente articolo 3, Passività significa ogni passività di qualsivoglia natura, spesa, debito e/o altro costo (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le tasse, le spese legali, le obbligazioni derivanti da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso terze parti), insussistenza dell'attivo, sopravvenienza passiva, pagamento di sanzioni di qualsivoglia natura
14 derivanti da norme di legge, perdita, danno o onere finanziario, con l'espressa esclusione di quanto indicato al successivo punto 3.3”.
Dal chiaro tenore letterale delle due sopra riportate clausole emerge come, per volontà delle parti contraenti, la garanzia di indennizzo assunta espressamente dagli odierni convenuti era limitata ad ogni costo o spesa generatisi nel corso della gestione di da parte di e CP_1 Controparte_2 manifestatisi solo a seguito della Scissione (“… Passività derivanti dalla Scissione … “), come del resto avviene usualmente con la previsione di obblighi di indennizzo assunti dal venditore per sopravvenienze passive, finalizzati, come è noto, a tenere indenne tipicamente l'acquirente di partecipazioni sociali dal rischio di dover sostenere dopo l'acquisto oneri relativi alla gestione ante cessione non previsti o non prevedibili al momento della cessione stessa sulla base dei bilanci o di situazioni patrimoniali ad un certa data e, in generale, sulla scorta di due diligence che per prassi viene svolta per determinare o valutare i presupposti di congruità del corrispettivo di cessione. Si tratta, cioè, di clausole volte a garantire che il valore delle partecipazioni vendute – che si cristallizza nel prezzo -, non sia diminuito da passività non dichiarate dal venditore / non rilevabili dalla contabilità da lui redatta, al momento dell'acquisto e manifestatesi successivamente.
Si deve tuttavia aggiungere che, a differenza che nella vendita di partecipazioni societarie assistite da garanzia di indennizzo - in cui tendenzialmente l'acquirente è estraneo alla compagine sociale ante acquisto -, nel caso della scissione in questione, i fratelli erano da sempre unici componenti Pt_2
(insieme alla madre usufruttuaria) della compagine della scissa , talché non vi sarebbe CP_1
stata ragione, in assenza di dissimmetrie informative – nel caso di specie nemmeno allegate -, per rimettere in discussione, dopo la Scissione, i ben noti valori dei beni indicati nel Progetto di Scissione.
E ciò è tanto vero che – come si avrà modo di ripetere più avanti, data la rilevanza dell'argomento – all'assemblea straordinaria del 12/10/2022 di approvazione del Progetto di Scissione, i soci all'unanimità rinunciavano alla redazione della situazione patrimoniale (in particolare) della società scindenda, pur prevista ex lege (art. 2501-quater c.c., art. 2506 ter c.c.). Tale rinuncia rispecchia la piena conoscenza in capo a tutti e due i soci dei valori attribuiti ai beni in considerazione e la Pt_2
loro accettazione e contraddice in modo evidente la volontà di contestarli.
Si deve aggiungere, al riguardo, che, mentre nella vendita – in cui lo scambio avviene tra partecipazioni e prezzo - è pacifica la natura commutativa del contratto, la scissione non è caratterizzata da consimile fenomeno, trattandosi invece di un fenomeno riorganizzativo / traslativo di un unico patrimonio (quello
15 della scissa), la cui valutazione deve e può ben più facilmente avvenire secondo criteri tendenzialmente omogenei, salve tutte le garanzie previste ex lege prima della stipula dell'atto.
Ciò posto, dalla stessa formulazione del petitum emerge che quanto lamentato da parti attrici non rientra nell'alveo delle “Passività derivanti dalla Scissione” disciplinate nell'Accordo Quadro.
In entrambe le domande in esame, infatti, l'oggetto della rivendicata manleva è espressamente riferito al “minor valore della partecipazione in IL SE s.à. (…) alla minor redditività di Controparte_4 quest'ultima”, rispetto alla valorizzazione contenuta nel progetto di Scissione (Euro 11.000.000,00).
In sintesi, lungi dal dedurre un costo o una spesa sopravvenuti alla Scissione, e Parte_1 Parte_2 si dolgono sostanzialmente di un'errata valutazione della partecipazione in IL SE quale
[...]
considerata in sede di Scissione - in tesi derivante dalle (presunte, comunque preesistenti e note: v. postea) condizioni non ottimali di Villa H2O, costituente l'asset principale di detta società - doglianza, questa, già di per sé neppure astrattamente sussumibile nell'ordinaria accezione di sopravvenienza passiva, né tantomeno in concreto nel disciplinato concetto di “Passività derivanti dalla Scissione”, o in una spesa o un costo conseguente “all'effettiva realizzazione della Scissione e del Closing”, né a fortiori nell'ipotesi di “insussistenza dell'attivo” - posto che non è in contestazione che IL SE avesse la proprietà di Villa H2O (quanto un asserito diverso valore dell'Immobile rispetto a quello indicato nel Progetto) -, “perdita” o “danno”, queste ultime da farsi rientrare sempre, per ovvi motivi di coerenza interpretativa, nelle “Passività derivanti dalla Scissione”.
Per le ragioni sopra esposte va pertanto esclusa, con riferimento alle domande attoree di cui si discute,
l'operatività delle clausole di indennizzo contenute nell'Accordo Quadro e, conseguentemente, vanno rigettate le domande di manleva svolte sia da sia da Parte_1 Parte_2
3. La domanda svolta da parti attrici in via gradata. Rigetto.
Parti attrici hanno chiesto infine in via gradata, previo accertamento “dell'inadempimento del sig.
e di all'obbligazione di cui all'art.
1.3.2.2 dell'Accordo Controparte_2 Controparte_1
Quadro, accertare e dichiarare che il sig. e ai sensi dell'art. Controparte_2 Controparte_1
1218 cod. civ., sono solidalmente responsabili per i pregiudizi cagionati al sig. Parte_2
descritti in atti e correlati sia al minor valore della partecipazione detenuta dal sig. Parte_2 in sia alla minor redditività di quest'ultima; per l'effetto, condannare in via solidale il sig. Parte_1
e a risarcire al sig. un importo Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
16 corrispondente ai pregiudizi patiti da quest'ultimo, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2022”.
Anche la domanda in oggetto è infondata.
La clausola invocata dagli attori va collocata correttamente nel contesto dell'Accordo Quadro e letta nel suo complesso: “1. Premesse e allegati, Oggetto e Struttura dell'Operazione […] 1.3 Le Parti hanno concordato che l'operazione (l'Operazione) sia composta dai seguenti elementi, la cui realizzazione deve essere considerata un adempimento unitario, costituito da più operazioni aventi carattere organico.
1.3.1. Dividendo straordinario […] 1.3.2 Scissione della Società […] in particolare, per effetto della Scissione il patrimonio della Beneficiaria sarà costituito da:
1.3.2.1. una partecipazione pari al 95 % del capitale sociale di Boato Holding S.p.a. […] 1.3.2. una partecipazione pari al 100 % del capitale sociale di IL SE, restando inteso (i) che alla data di efficacia della
Scissione l'Immobile di ZA dovrà essere in condizioni di uso ottimali, comprensivo degli arredi
e beni mobili e (ii) che l'Immobile di ZA resterà a disposizione in favore di Controparte_2 fino alla data del 30 settembre 2021”.
Il primo rilievo da fare per circoscrivere l'ambito di operatività e di efficacia delle previsioni contrattuali in commento e dal quale desumerne la ratio sottesa è inerente la loro collocazione sistematica, risultando esse inserite tra le clausole che individuano i beni integranti, “per effetto della
Scissione”, il patrimonio della Beneficiaria.
In secondo luogo va posta attenzione al termine temporale ivi espressamente e del tutto coerentemente previsto: le condizioni di “uso ottimale” della villa venivano pretese alla data di efficacia della
Scissione (28 dicembre 2021).
Ora, tali previsioni – ed in particolare l'apposizione del suddetto termine – conducono ragionevolmente a ritenere che la qualificata situazione dell'Immobile da consegnare anticipatamente rispetto alla conclusione dell'operazione – lungi dal costituire una garanzia o manleva post Scissione, stante l'anteriorità del termine medesimo - fosse una delle condizioni, un presupposto di fatto, per addivenire alla Scissione e la cui violazione avrebbe legittimato l'altra parte nel cui favore era prevista (rectius,
o la beneficiaria destinataria della partecipazione in IL SE) a sottrarsi Parte_2 all'impegno di portare avanti la Scissione, potendo così rifiutare di prestare il proprio consenso al riguardo.
17 La clausola in commento, in sostanza, era destinata ad avere una durata limitata nel tempo e ad esaurirsi con il buon fine dell'operazione in quanto volta a regolamentare fra le parti (unitamente alle altre) la fase prodromica alla realizzazione dell'operazione straordinaria, con la conseguenza che – una volta perfezionatasi la Scissione con il voto/consenso unanime dei soci di - CP_1
l'obbligazione de qua avrebbe dovuto ritenersi superata e priva di efficacia e la relativa valorizzazione sarebbe divenuta, come è del tutto fisiologico nell'ambito delle operazioni straordinarie, definitiva ed intangibile.
Diversamente opinando l'apposizione del termine in questione non avrebbe senso alcuno.
Peraltro, siffatta impostazione ermeneutica, già pianamente desumibile dal chiaro tenore letterale della clausola, risulta coerente con la previsione di cui al punto (ii) del medesimo art. 1.3.2.2, ove la disponibilità dell'Immobile da parte di veniva limitata sino al 30/09/2021 sì da Controparte_2 consentire al fratello di verificare le condizioni della villa e dunque il rispetto dell'impegno di Pt_2 cui al precedente punto (i) prima di procedere con l'approvazione del Progetto di Scissione nell'assemblea di e con tutte le altre formalità previste (sia dalla legge sia CP_1 pattiziamente) per la realizzazione dell'operazione di definitiva separazione dei patrimoni dei due fratelli imprenditori.
Orbene, acclarato che il termine di efficacia della Scissione è spirato al 28/12/2021 e che le parti, dopo la pacifica consegna dell'immobile a alla data del 12/10/2021 (cfr. lo scambio di Parte_2
messaggi whatsapp sub doc. 9 conv. e la data risultante dai filmati prodotti sub doc. 8 dagli attori), hanno entrambe dato piena e concorde esecuzione all'operazione senza contestazione di sorta, deve concludersi che la clausola contrattuale asseritamente violata in tesi attorea deve ritenersi superata avendo esaurito la propria efficacia.
E' appena il caso di ribadire che nell'assemblea straordinaria del 12/10/2021 di i soci CP_1 votanti all'unanimità, ivi compreso nell'approvare il Progetto, hanno espressamente Parte_2 rinunciato alla “redazione della situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ.” (cfr. pag. 9, doc. 3 conv.), adempimento in tutta evidenza ritenuto inutile stante la conoscenza
– pregressa e comunque derivante dalle negoziazioni dei mesi precedenti svolte con l'assistenza dei propri legali e advisor – del patrimonio della società scindenda e dei valori di Scissione.
In proposito appare anche significativa la deduzione svolta dalla difesa di parti convenute all'udienza del 19/09/2023 in ordine all'appostazione invariata del valore della partecipata IL SE (Euro
18 11.000.000,00) nell'ultimo bilancio di depositato nel registro delle imprese dopo la scadenza Parte_1 dei termini istruttori ed altrettanto emblematica la ragione dell'opposizione manifestata dalla difesa di parti attrici circa l'avversa richiesta di produzione del bilancio in questione in quanto definita
“irrilevante”.
Invero, la mancata contestazione della circostanza in esame, ovvero del valore della partecipata IL
SE in Euro 11.000.000,00 mantenuta nel bilancio di al 31.12.2022, risulta certamente Parte_1
indicativa della piena condivisione tra la parti dei valori di Scissione.
Stando così le cose, appare superfluo – poiché, irrilevante - ogni accertamento sul dedotto inadempimento all'obbligazione ivi contenuta, considerato che esso risulta all'evidenza incompatibile con l'avvenuta conclusione dell'operazione straordinaria disciplinata nell'Accordo Quadro.
Detto in altri termini, il consenso prestato da alla Scissione sia in sede assembleare Parte_2 per l'approvazione del relativo Progetto, sia per la sottoscrizione dell'atto pubblico del 22/12/2021, presuppone che l'obbligazione prevista all'art.
1.3.2.2 in suo favore sia stata adempiuta.
Del resto, se la villa – consegnata il 12/10/2021 – si fosse trovata in condizioni diverse da quelle stabilite nella clausola de qua, avrebbe senz'altro rifiutato di procedere con Parte_2
l'operazione straordinaria come appunto gli consentiva l'Accordo Quadro oppure preteso precisi ripristini.
Se invece non lo ha fatto delle due l'una: o l'obbligazione inerente le condizioni ottimali dell'immobile
è stata eseguita o ad essa parti attrici hanno inteso scientemente rinunciare valutando opportuno o conveniente procedere comunque alla separazione dei patrimoni, così tenendo di fatto una condotta incompatibile con la volontà di far valere l'inadempimento della controparte (1).
Peraltro, la clausola in esame diversamente interpretata si porrebbe in aperto contrasto con la regola di buona fede di cui all'art. 1366 c.c. Tale è invece la condotta tenuta da prima e dopo la Parte_2
stipula della Scissione – rectius, da un canto la presa in possesso della villa senza la redazione di un verbale dal quale risultassero le condizioni dell'Immobile e gli arredi presenti, il voto favorevole al
Progetto nell'assemblea straordinaria di con espressa rinuncia alla “redazione della CP_1
(1) Secondo costante orientamento della Suprema corte “La rinuncia ad un diritto, se pure non puo' essere presunta, puo' tuttavia desumersi da un comportamento concludente che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volonta' di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimita' se non per contraddittorieta' intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicita' (Cassazione civile sez. III, 13/01/2009, n. 460, Cass. 21 giugno 2005 n. 13322; Cass. 15 marzo 2004 n. 5240)”: cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 16061 del 2019.
19 situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ.” (cfr. pag. 9, doc. 3 conv.), il consenso all'atto pubblico di Scissione e, dall'altro, il successivo invio di una missiva di contestazione perdipiù recante la data del 22/12/2021, ovvero lo stesso giorno del predetto rogito (cfr. 6 conv.) – che si pone senza dubbio in violazione del canone di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c.
* Tanto rilevato in via assorbente, è solo per completezza espositiva che si osserva anche come la tesi degli attori in ordine alle condizioni non ottimali di villa H2O non è affatto comprovata dalla documentazione dagli stessi prodotta.
Ci si riferisce in particolare ai filmati versati in atti (sub doc. 8 att., allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa) e realizzati durante il primo accesso – avvenuto come detto in data 12/10/2021– i quali offrono viceversa una rappresentazione del bene tutt'altro che in condizioni fatiscenti.
Nel dettaglio, essi riproducono oggettive immagini di un immobile ben manutenuto ed in apparente ottimo stato di uso e conservazione, dotato di tre piscine ictu oculi funzionanti e di notevoli arredi in ogni piano ed in ogni stanza quali letti, materassi, cuscini, comodini, divani, tavoli, sedie, scrivanie, lampade, soprammobili, quadri, zona spa completa di ogni accessorio, ecc.
Peraltro, risulta di peculiare rilievo il fatto che il soggetto che esegue quelle riprese (presumibilmente per conto e nell'interesse di , nella descrizione dell'immobile – lungi dal rilevare Parte_2 quelle infiltrazioni denunciate nell'atto di citazione e che non vengono per nulla ritratte – segnala solo due problematiche ovvero: i) la rovina del teck della pavimentazione esterna;
ii) l'assenza di tende rullo e di mobilio da esterno.
Orbene, la prima segnalazione (rovina del teck esterno) è rimasta una pura affermazione labiale del dichiarante non essendo minimamente percepibile dalle immagini riprodotte;
la seconda (assenza di tende e di mobilio da esterno), questa sì visibile, deve comunque considerarsi del tutto irrilevante stante la pacifica mancanza di un elenco dettagliato di beni mobili o arredi allegato all'Accordo Quadro e di un verbale di consegna dell'immobile fra i quali effettuare un confronto, con conseguente impossibilità di poter pervenire ad un accertamento di fatto sulla completezza o meno dei beni che avrebbero dovuto essere lasciati in dotazione nella villa.
20 Infine, superfluo evidenziare come inconferente risulti l'attuale stato dell'immobile (circostanza che ha condotto il Giudice a rigettare la richiesta attorea di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in corso di istruttoria) e ciò: sia per la dirimente ragione per la quale la clausola sopra esaminata ne limitava la rilevanza alla data di efficacia della Scissione;
sia perché la causa è stata introdotta a molti mesi di distanza dalla consegna della villa a sia per la mancanza di inventario e Parte_2
verbale di consegna, cui già si è accennato;
sia tenuto conto della verosimile carenza di manutenzione della villa post consegna, desumibile anche in questo caso proprio dalla documentazione versata dagli attori e, segnatamente, dal verbale dei Vigili del Fuoco di Sassari dell'01/03/2023 (cfr. doc. 9 att.), nel quale come presumibile causa del sinistro oltre alle infiltrazioni d'acqua piovana si legge “incuria e manutenzione assente, protrattasi nel tempo” e all'esito della verifica dei contatori “mancanza di energia elettrica, assenza di gas per uso domestico”, utenze queste certamente attive sino a che l'Immobile era stato nella disponibilità di (cfr. il citati filmati sub doc. 8 att. e le Controparte_2
fatture sub docc. 10-18 conv.).
Per tutte le suesposte ragioni la domanda in oggetto deve ritenersi infondata e pertanto va rigettata.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di rigettare tutte le domande attoree svolte nei confronti di parti convenute.
4. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parti attrici evono essere condannate Parte_1 Parte_2
a pagare a parti convenute e le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare, che, trattandosi di causa di valore indeterminabile di particolare importanza (art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 e successive modifiche) con due assistiti, si liquidano in complessivi Euro 40.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
21 I) RIGETTA le domande tutte svolte da parti attrici e Parte_1 Parte_2
nei confronti di parti convenute e
[...] Controparte_1 CP_2
[...]
I) CONDANNA parti attrici e a pagare parti Parte_1 Parte_2
convenute e e spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2
giudizio che si liquidano, compresa la fase cautelare in corso di causa, in complessivi Euro
40.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Milano, 19 settembre 2024.
Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI
22
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
Dott.ssa Silvia Vaghi Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 31598/2022 promossa da:
rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto Parte_1 Parte_2 di citazione, dagli avv.ti Salvatore Sanzo e Silvia Monti ed elettivamente domiciliati presso LCA
Studio Legale, in Milano, via della Moscova, n. 18
ATTORI
CONTRO
rappresentati e difesi, giusta procura allegata Controparte_1 Controparte_2 alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Marco Dalla Verità e Michele Petrella ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi p.e.c. dei medesimi avvocati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI:
1 “Voglia il Tribunale, previa eventuale fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, anche a carattere istruttorio, così giudicare: nel merito
➢ in via principale, previo accertamento della sussistenza dei gravi vizi e difetti (e quindi delle condizioni non ottimali) dell'immobile sito nel Comune di ZA in località Porto Cervo, via Cutter e censito nel NCEU del medesimo Comune al foglio 12, part. 1489 sub. 4 (la Villa H2O) alla data di efficacia della scissione parziale asimmetrica di (i.e. 28 dicembre 2021; Controparte_1 la Scissione), accertare e dichiarare che il sig. e ai sensi degli Controparte_2 Controparte_1 artt.
3.1 e 3.2 dell'accordo stipulato il 29 luglio 2021 tra la sig.ra Parte_2 Controparte_2 e (l'Accordo Quadro), sono solidalmente tenuti a manlevare e Parte_3 Controparte_1
a tenere indenne (già dei pregiudizi descritti in atti e correlati sia al Parte_1 Controparte_3 minor valore della partecipazione in IL SE s.à. sia alla minor redditività di Controparte_4 quest'ultima; per l'effetto, condannare in via solidale il sig. e a Controparte_2 Controparte_1 versare a un importo corrispondente ai pregiudizi patiti da quest'ultima, nella misura che Parte_1 verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2002;
➢ in subordine, previo accertamento della sussistenza dei gravi vizi e difetti (e quindi delle condizioni non ottimali) di Villa H2O alla data di efficacia della Scissione (i.e. 28 dicembre 2021), accertare e dichiarare che il sig. e ai sensi degli artt.
3.1 e 3.2 Controparte_2 Controparte_1 dell'Accordo Quadro, sono solidalmente tenuti a manlevare e a tenere indenne il sig. Parte_2 dei pregiudizi descritti in atti e correlati sia al minor valore della partecipazione detenuta dal sig. in sia alla minor redditività di quest'ultima; per l'effetto, condannare in Parte_2 Parte_1 via solidale il sig. e a versare al sig. un Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 importo corrispondente ai pregiudizi patiti da quest'ultimo, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2002;
➢ in ulteriore subordine, previo accertamento della sussistenza dei gravi vizi e difetti (e quindi delle condizioni non ottimali) di Villa H2O alla data di efficacia della Scissione (i.e. 28 dicembre 2021) e dell'inadempimento del sig. e di all'obbligazione di cui all'art. Controparte_2 Controparte_1 1.3.2.2 dell'Accordo Quadro, accertare e dichiarare che il sig. e Controparte_2 Controparte_1
ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., sono solidalmente responsabili per i pregiudizi cagionati al sig.
[...]
descritti in atti e correlati sia al minor valore della partecipazione detenuta dal sig. Parte_2 in sia alla minor redditività di quest'ultima; per l'effetto, condannare in Parte_2 Parte_1 via solidale il sig. e a risarcire al sig. un Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 importo corrispondente ai pregiudizi patiti da quest'ultimo, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2022; in via istruttoria
➢ ammettere i seguenti capitoli di prova per testi, così come articolati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ, § “2”. 1. “Vero che, il 12 ottobre 2021, il sig. ha avuto accesso a Villa H2O, sita ad Parte_2 ZA (località Porto Cervo), via Cutter, in presenza dell'avv. Nicola Maffioletti e dei sigg.ri
, e ?” Parte_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3
Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Milano, Parte_4 Controparte_5 via Andrea Appiani n. 12; (ii) il sig. , residente a [...]; Persona_1 (iii) il sig. residente a [...]; (iv) l'avv. Nicola Persona_2
Maffioletti, domiciliato presso LCA Studio Legale, Milano, via della Moscova n. 18;
2 2. “Vero che, il 12 ottobre 2021, in occasione del menzionato accesso a Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, in presenza dei sigg.ri Parte_2 Parte_4 Per_1
, e , Lei ha realizzato i filmati prodotti sub doc. n. 8 depositato
[...] Persona_2 Persona_3 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa (che si esibiscono al teste)?” Si indica come teste l'avv. Nicola Maffioletti, domiciliato presso LCA Studio Legale, via della Moscova n. 18; 3. “Vero che, il 12 ottobre 2021, in occasione del menzionato accesso a Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, in presenza dell'avv. Nicola Maffioletti e dei sigg.ri Parte_4
e il sig. ha chiesto al sig. , quale Persona_1 Persona_2 Parte_2 Persona_3 soggetto ivi presente per conto del sig. che l'immobile fosse ripristinato in Controparte_2
“condizioni di uso ottimali, comprensivo degli arredi e beni mobili” come previsto dall'art.
1.3.2.2 dell'Accordo Quadro sub doc. n. 3 (che si esibisce al teste) entro la data di efficacia della Scissione?” Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Milano, Parte_4 Controparte_5 via Andrea Appiani n. 12; (ii) il sig. , residente a [...]. Persona_1 4. “Vero che, durante la conversazione telefonica del 2 novembre 2021, ore 17:30, fra il dott. Per_4
e il dott. il dott. ha riferito al dott. che il sig.
[...] Parte_4 Persona_4 Parte_4 avrebbe ripristinato gli arredi di Villa H2O ed effettuato le necessarie opere di Controparte_2 ripristino e manutenzione prima della data di sottoscrizione dell'atto di Scissione o comunque prima della data di efficacia della Scissione previste per dicembre 2021?” Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Milano, Parte_4 Controparte_5 via Andrea Appiani n. 12; (ii) il dott. domiciliato presso I.M.A. s.p.a., Ozzano Persona_4 dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442. 5. “Vero che durante la conversazione telefonica del 14 dicembre 2021, ore 15:30, fra il dott. Per_4
e il dott. il dott. ha riferito al dott. che il sig.
[...] Parte_4 Persona_4 Parte_4 avrebbe ripristinato gli arredi di Villa H2O ed effettuato le necessarie opere di Controparte_2 ripristino e manutenzione prima della data di sottoscrizione dell'atto di Scissione o comunque prima della data di efficacia della Scissione previste per dicembre 2021?” Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Milano, Parte_4 Controparte_5 via Andrea Appiani n. 12 e (ii) il dott. domiciliato presso I.M.A. s.p.a., Ozzano Persona_4 dell'Emilia (BO), Via Emilia 428/442.
6. “Vero che, il 17 novembre 2023, il dott. quale consulente del sig. ha Per_5 Controparte_2 assicurato all'avv. che quest'ultimo avrebbe ripristinato gli arredi di Villa H2O prima CP_6 della data di sottoscrizione dell'atto di Scissione o comunque prima della data di efficacia della Scissione previste per dicembre 2021?” Si indicano come testi: (i) il dott. domiciliato presso Bologna, via Per_5 Parte_5 Carlo Luigi Farini n. 11; (ii) l'avv. , domiciliato presso LCA Studio Legale, Milano, via CP_6 della Moscova n. 18.
7. “Vero che, fra il 12 ottobre 2021 e il 22 dicembre 2021, su incarico del sig. Lei ha Controparte_2 rimosso gli arredi da Villa H2O?” Si indica come teste il sig. residente a [...]. Persona_2
8. “Vero che le chiavi di Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, sono state consegnate il 22 dicembre 2021, dal sig. , per conto di al sig. Persona_3 Controparte_2
, per conto di presso Villa H2O?” Persona_1 Parte_1
Si indica come teste il sig. , residente a [...]. Persona_1
3 9. “Vero che il 22 dicembre 2021, alla consegna delle chiavi di Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, avvenuta presso Villa H2O, l'immobile era privo di arredi e con evidenti ammaloramenti, quali assi del pavimento divelte, infiltrazioni alle pareti e carta da parati scollata, come si evince dalle foto sub doc. n. 10 (che si esibiscono al teste)?” Si indica come teste il sig. , residente a [...]. Persona_1
10. “Vero che le fotografie sub doc. n. 10 che si esibiscono al teste sono state scattate il 22 dicembre 2021 dal sig. presso Villa H2O, sita ad ZA (località Porto Cervo), via Cutter, Persona_1 in occasione della consegna delle chiavi dell'immobile?” Si indica come teste il sig. , residente a [...]. Persona_1
➢ disporre una consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ, § “3”, affinché il consulente tecnico nominato dal Giudice accerti lo stato dei luoghi di Villa H2O (anche sotto il profilo della regolarità catastale e urbanistica) e dei relativi arredi e impianti, così da verificare se si trovino “in condizioni di uso ottimali”, indicando le necessarie opere di ripristino e/o di manutenzione straordinaria;
➢ disporre una consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ, § “4.1”, affinché il consulente tecnico nominato dal Giudice determini (i) il valore di mercato di Villa H2O alla data di efficacia della Scissione;
(ii) il valore della partecipazione detenuta da in IL SE alla data di efficacia della Scissione;
(iii) il valore della Parte_1 partecipazione detenuta dal sig. in alla data di efficacia della Scissione. Parte_2 Parte_1
➢ disporre una consulenza tecnica d'ufficio, così come articolata nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ, § “4.2”, affinché il consulente tecnico nominato dal Giudice determini l'entità degli utili che, dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2023, nell'ipotesi in cui Villa H2O fosse stata locata a condizioni di mercato, sarebbero ragionevolmente derivati (i) a dalla Parte_1 partecipazione totalitaria detenuta in IL SE e (ii) al sig. dalla partecipazione Parte_2 detenuta in Parte_1 in ogni caso
➢ con condanna alle spese”.
PER I CONVENUTI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza anche istruttoria disattesa,
- nel merito, rigettare tutte le domande promosse dagli attori e Parte_2 Parte_1 siccome infondate in fatto e in diritto;
- in via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova e per mero scrupolo difensivo, ammettersi come dedotto al § 2.2 della seconda memoria ex art. 183, comma VI°, c.p.c. prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nella mattina del 12.10.2021 il sig. ebbe a inviare al dr. Persona_3 Parte_6
i messaggi SMS che le si rammostrano (doc. 9, convenuti);
2) Vero che ha utilizzato Villa H2O durante l'estate 2021 per le sue vacanze estive e Controparte_2 per la ricezione di propri ospiti;
3) Vero che presso Villa H2O vennero girate, proprio durante l'estate del 2021, varie scene di Per_6 film-documentario di;
[...] CP_7
4) Vero che in occasione di ciascun utilizzo estivo di Villa H2O e Controparte_2 Controparte_8 provvedevano alle opere di manutenzione della villa stessa successive e conseguenti alla chiusura invernale (tra cui levigatura legno teck esterno e ripresa intonaci);
4 5) Vero che in data 16.8.2018 indirizzava a la lettera di intenti che le CP_9 Controparte_8 si rammostra (doc. 20, convenuti);
6) Vero che il progetto di investimento immobiliare da parte di HE venne poi abbandonato per non avere l'investitrice individuato sufficienti immobili di prestigio in Sardegna pronti per l'acquisto; indicandosi a testi il dr. , residente in [...], IO (Bo) sui tutti i capitoli;
il Parte_6 sig. , residente in vicolo Regina Margherita n. 6, LU (Ss) sui capp. da 2 a 4; il sig. Tes_1 [...]
presso Immobiliare del Porto, Cond. Lo Smeraldo, 60, loc. Abbiadori, ZA (Ot), sui CP_10 capitoli 5-6. Con vittoria di compensi e spese, compreso il 15% ex art. 2, D.M. n° 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 agosto 2022, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
e al fine di ottenere la condanna in solido dei convenuti: i) in Controparte_1 Controparte_2 via principale, a manlevare ai sensi degli artt.
3.1 e 3.2 dell'accordo quadro inter partes, dei Parte_1
Co pregiudizi correlati al minor valore della partecipazione in IL SE s.à. ed alla minor redditività di quest'ultima; ii) in subordine, a manlevare ai sensi degli artt.
3.1 e 3.2 del Parte_2
medesimo accordo quadro, dei pregiudizi correlati sia al minor valore della partecipazione in Parte_1 sia alla minor redditività di quest'ultima; iii) in ulteriore subordine, a risarcire a
[...] Parte_2 ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., i pregiudizi correlati sia al minor valore della partecipazione in sia alla minor redditività di quest'ultima. Parte_1
A fondamento delle proprie pretese, deducevano quanto segue:
- i fratelli e erano soci di la quale, fra Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
l'altro, era titolare di una partecipazione sostanzialmente totalitaria in Cofiva S.A. che, a propria volta, CP_ era titolare del 100% del capitale della società IL SE s.à. (di seguito, “IL SE”);
- l'unico asset di IL SE era costituito da un immobile sito nel Comune di ZA in località Porto Cervo, via Cutter e censito nel NCEU del medesimo Comune al foglio 12, part. 1489 sub.
4 (di seguito, “Villa H2O” o l' “Immobile”: doc. 2 att.);
- il 29 luglio 2021 i due germani stipulavano un accordo quadro (di seguito, l'”Accordo Quadro”: doc. 3 att.) che prevedeva:
5 a) la scissione parziale asimmetrica di a favore di una società di nuova CP_1
costituzione partecipata pressoché interamente da la (oggi, Parte_2 Controparte_3
; Parte_1
b) l'attribuzione a di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di IL CP_3
SE, alla condizione che alla data di efficacia della scissione, Villa H2O avrebbe dovuto essere “in condizioni di uso ottimali, comprensiva degli arredi e beni mobili”;
c) la garanzia che e avrebbero manlevato o, Controparte_2 CP_1 Parte_2 se del caso, , da qualsiasi “Passività” derivante o correlata alla Scissione o, in generale, alle CP_3 obbligazioni previste dall'Accordo Quadro (art.
3.1 doc. 3 att.);
- in esito alla cessione della partecipazione in IL SE da Cofiva S.A. a (doc. CP_1
4 att.) e all'approvazione del progetto di scissione (di seguito, il “Progetto di Scissione” o solo il
“Progetto”: v. verbale di assemblea di , doc. 5 att.), il 22 dicembre 2021 veniva rogato CP_1
l'atto di scissione (doc. 6 ric.), depositato il 23 dicembre 2021 e iscritto al Registro delle Imprese il 28 dicembre 2021, data di decorrenza degli effetti civilistici;
- così veniva costituita a cui era stata attribuita la partecipazione in IL SE che, CP_3 sul presupposto che Villa H2O fosse nelle condizioni previste nell'Accordo Quadro, era stata valutata nel progetto di scissione € 11.000.000,00 (docc. 5 e 7 att.);
- già nell'ottobre 2021, aveva rilevato che Villa H2O si trovava in condizioni Parte_2
precarie, risultava priva della maggior parte degli arredi (doc. 8 ric.) e presentava carenze anche sotto il profilo urbanistico;
- in ragione dell'effettivo stato in cui versava l'Immobile, alla partecipazione in IL SE si sarebbe dovuto attribuire un valore di € 4.800.000,00, anziché di € 11.000.000,00 come indicato nel
Progetto di Scissione;
- sempre in virtù delle reali condizioni di Villa H2O, nel medio periodo non sarebbe risultato possibile trarre utili dalla menzionata partecipazione per l'impossibilità di locare l'immobile nello stato in cui si trovava.
* Nelle more dell'udienza di trattazione fissata per il 7 marzo 2023 e della costituzione in giudizio dei convenuti, con ricorso ex artt. 696 e 699 c.p.c., e chiedevano al G.I., previa Parte_1 Parte_2 fissazione dell'udienza di comparizione e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del
6 pedissequo decreto, di nominare in via d'urgenza un consulente tecnico d'ufficio al fine di: i) accertare lo stato dei luoghi di Villa H2O anche sotto il profilo della regolarità catastale e urbanistica e dei relativi arredi e impianti, così da verificare le condizioni “di uso ottimale” o meno;
ii) accertare il valore di Villa H2O alla data di efficacia della scissione, ossia al 28 dicembre 2021.
A fondamento dell'istanza di istruzione preventiva deducevano che:
- ai fini della delibazione delle domande proposte nell'atto di citazione era imprescindibile nominare un consulente tecnico che accertasse lo stato dei luoghi di Villa H2O, data la correlazione tra il valore dell'immobile e il valore della partecipazione totalitaria detenuta da in IL SE Parte_1
alla data di efficacia della Scissione;
- sussistevano esigenze di urgenza che rendevano necessario effettuare l'accertamento tecnico quanto prima in quanto “la mancata esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione e di ripristino
(correlata all'esigenza di mantenere inalterato lo stato dei luoghi per l'espletamento dell'accertamento tecnico), oltre a impedire ai ricorrenti di trarre godimento dal bene, rende concreto il rischio di irreversibile deterioramento o addirittura di perimento di Villa H2O, tanto più per la sua rilevante estensione: si tratta di un immobile di oltre 500 mq che si sviluppa su ben quattro livelli”.
* Disposto il contraddittorio con decreto del 25 ottobre 2022, con memoria del 24 novembre 2022 si costituivano in giudizio e istando per il rigetto della richiesta Controparte_1 Controparte_2
di istruzione in via preventiva.
A fondamento delle proprie difese deducevano quanto segue:
- l'istanza cautelare doveva ritenersi inammissibile poiché i resistenti, diversamente da quanto asserito dalle controparti, non avevano in alcun modo garantito il valore degli asset delle partecipazioni confluite in (allora a seguito della scissione;
Parte_1 Controparte_3
- analogamente, il dedotto minor valore dell'Immobile non poteva rientrare nelle passività contemplate nell'Accordo Quadro rispetto alle quali era stato assunto l'obbligo di manleva da parte dei resistenti;
- quanto specificato nell'art.
1.3.2.2 dell'Accordo Quadro in merito alle condizioni di uso ottimali di Villa H2O – lungi dal configurare un obbligo in capo ai resistenti in ordine al ripristino o alla ristrutturazione dell'immobile - costituiva un mero presupposto di fatto dell'Accordo medesimo: con tale condizione si riservava la possibilità di verificare le condizioni dell'immobile Parte_2
7 prima della scissione considerato che Villa H2O era rimasta a disposizione del fratello sino a CP_2
settembre 2021;
- il voto favorevole espresso da nell'assemblea straordinaria del 12.10.2021 di Parte_2
sul Progetto di Scissione, come pure il silenzio tenuto sino alla Scissione anche dopo CP_1 essere entrato nella disponibilità dell'immobile (fine settembre 2021), dovevano essere interpretati come riconoscimento del fatto che la villa si trovasse “in condizioni di uso ottimali” (diversamente opinando avrebbe dovuto o astenersi dalla Scissione ovvero far previamente valere i Parte_2
propri eventuali diritti al riguardo);
- in ogni caso, non esisteva un elenco di beni mobili o arredi allegato all'Accordo Quadro rispetto al quale effettuare un confronto né aveva preteso che venisse stilato un verbale di Parte_2
consegna di Villa H2O e dei beni ivi contenuti, con conseguente impossibilità di avere contezza dello stato dei luoghi al momento della Scissione;
- gli attori non avevano acquistato un immobile con le conseguenti azioni di garanzia, essendo al contrario oggetto immediato della Scissione la mera partecipazione societaria in IL SE in favore di (oggi ; Controparte_3 Parte_1
- gli attori medesimi avevano comunque mancato di allegare e dimostrare il requisito dell'urgenza per pericolo di dispersione della prova;
- l'impossibilità di godimento del bene o comunque di un suo sfruttamento economico al fine di mantenere inalterato lo stato dei luoghi sino a quando non venisse disposta una C.T.U. nel giudizio di merito era del tutto irrilevante ai fini dell'invocata prova preventiva;
- anche ad ammettere per assurdo che Villa H2O versasse nelle condizioni descritte dagli attori, non era possibile nemmeno ipotizzare un deterioramento irreversibile del bene, né tantomeno il suo perimento;
- la carenza del periculum in mora era dimostrata anche dal fatto che era entrato Parte_2
nella disponibilità di Villa H2O dalla fine del mese di settembre 2021, così attendendo ben undici mesi per promuovere il giudizio di merito e addirittura più di un anno prima di invocare l'istruttoria preventiva in via d'urgenza;
* Con ordinanza del 1° febbraio 2023 il Giudice rigettava l'istanza di consulenza tecnica preventiva per l'assenza del requisito del periculum in mora e, segnatamente, per l'assorbente ragione per la quale i
8 “ricorrenti (…) non hanno minimamente dedotto in modo specifico le ragioni dell'urgenza sottostanti la richiesta di istruzione preventiva, né con riguardo ai lamentati vizi ed ai necessari lavori di rispristino, né
con riferimento ad una concreta ed attuale minaccia di deterioramento irreversibile del bene o – a fortiori
– di un suo probabile perimento”.
* Con comparsa del 15 febbraio 2023 e si costituivano (anche) nel CP_1 Controparte_2
giudizio di merito instando per il rigetto delle avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto.
A fondamento delle proprie difese ed in aggiunta a quanto già rilevato nel cautelare in corso di causa di cui si è detto, deducevano quanto segue:
- la gestione di (doc. 1 conv.), non a torto definita “la “cassaforte” della famiglia CP_1
(pag. 3, atto di cit.), era sempre stata caratterizzata dalla massima trasparenza interna alla Pt_2
compagine sociale, che del resto era sempre stata composta dallo stretto nucleo familiare formato da e e dalla loro madre sig.ra (quale usufruttuaria di una CP_2 Parte_2 Parte_3
modesta percentuale azionaria), con conseguente piena condivisione delle strategie di investimento e consapevolezza tanto dell'andamento quanto della composizione patrimoniale di;
CP_1
- la ragione sottostante alla separazione dei rapporti economico-patrimoniali dei fratelli Pt_2 come indicato nelle stesse premesse dell' , risiedeva proprio nel fatto che da un certo Parte_7 momento in poi “non ha condiviso alcune scelte gestionali operate da ”, tanto Pt_2 CP_1 che “le differenti posizioni assunte da e in merito a dette scelte Parte_2 Controparte_2
gestionali hanno provocato alcune incomprensioni tra i due fratelli, che gli stessi intendono risolvere quanto prima” (cfr. doc. 3 att.);
- in tale quadro di aperto confronto familiare e imprenditoriale, erano dunque iniziate tra la fine dell'anno 2020 e i primi mesi del 2021 approfondite interlocuzioni fra i fratelli e i loro Pt_2
professionisti volte a negoziare la spartizione del patrimonio sociale di attribuendo - CP_1 ora all'uno ora all'altro - i vari asset che lo componevano;
- si era così giunti all'intendimento di procedere a una “scissione parziale asimmetrica di CP_1
a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione denominata (la
[...] Controparte_3
Beneficiaria), che sarà partecipata interamente e unicamente da (art.
1.3.2 Accordo Parte_2
Quadro, doc. 2 conv.), il tutto secondo una precisa ripartizione concordata tra le parti, così da attribuire
9 alla neocostituenda (ora , integralmente posseduta da Controparte_3 Parte_1 Parte_2
[...]
(i) “una partecipazione pari al 95% del capitale sociale di Boato Holding S.p.A.” (art. 1.3.2.1);
(ii) “una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di IL SE” (art. 1.3.2.2);
(iii) “il saldo di un conto corrente bancario […] di ammontare pari a Euro 76.600.000,00” (art. 1.3.2.3).
- nell'Accordo Quadro (come pure negli atti della Scissione) le parti non avevano garantito il valore degli asset di cui ai precedenti punti (i) e (ii), e ciò in quanto, effettuate le opportune valutazioni a mezzo dei rispettivi professionisti, i fratelli, e per quanto qui rileva , avevano ritenuto che Pt_2
l'assegnazione a dei predetti beni, unitamente all'attribuzione del saldo di conto Controparte_3
corrente bancario sub (iii), fosse integralmente satisfattiva dei diritti patrimoniali vantati da Parte_2
in seno alla scindenda e che su tale base si dovesse quindi procedere alla
[...] CP_1 redazione del Progetto di Scissione da parte dell'organo amministrativo di quest'ultima;
- a far parte integrante dell'Accordo Quadro veniva altresì stilata e allo stesso allegata una
“Closing Agenda” (art. 2.1), ossia un elenco di attività necessarie al completamento dell'operazione che le parti, per quanto di rispettiva pertinenza, si erano impegnate a porre in essere nel rispetto delle tempistiche ivi indicate;
- in esecuzione del programma così concordato, con delibera di assemblea straordinaria dei soci di in data 12.10.2021 (doc. 3 conv.) era stato approvato all'unanimità – e dunque col CP_1 voto favorevole anche del socio – il Progetto di Scissione redatto dall'organo Parte_2
amministrativo in data 1.10.2021 (doc. 4 conv.), con contestuale ed espressa rinuncia da parte degli stessi soci votanti alla “redazione della situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2501- quater cod. civ.” (cfr. pag. 9, doc. 3 conv.), adempimento in tutta evidenza ritenuto inutile stante la perfetta conoscenza – pregressa e comunque derivante dalle negoziazioni dei mesi precedenti – del patrimonio della società scindenda e dei valori di scissione;
- come concordato nell'Accordo Quadro, fra gli asset attribuiti a nel Progetto Controparte_3
di Scissione rientrava anche la partecipazione in IL SE, ivi valorizzata – con piena condivisione anche di stante il voto positivo manifestato in sede assembleare – in € 11.000.000; Parte_2
10 - trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 2503 e 2506- ter, comma V°, c.c., in data 22.12.2021 veniva quindi stipulato l'atto notarile di scissione di CP_1
(doc. 5 conv.);
[...]
- con lettera raccomandata in data 22.12.2021, ossia il giorno stesso di stipula dell'atto di scissione, ma materialmente spedita il giorno 24.12.2021 e pervenuta al sig. il Controparte_2
successivo 27.12.2021 (doc. 6 conv.), del tutto inopinatamente, muoveva Parte_2 contestazioni riguardanti entrambi i beni attribuiti a eccependo che gli stessi “non Controparte_3 sono conformi a quanto concordato nell'Accordo Quadro” e in particolare, per quanto qui rileva, pur non contestandone il valore (come invece avvenuto nel presente contenzioso), sostenendo che Villa
H2O necessitasse di “rilevanti interventi di riparazione” e che occorresse “ripristinare gli arredi interni ed esterni dell'immobile, che sono stati in buona parte asportati e/o sostituiti successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro senza che intervenisse un accordo in tal senso tra le parti”;
- ricevuta con stupore la missiva del fratello, la riscontrava con propria lettera in Controparte_2
data 18.1.2022 (doc. 7), rilevando che:
✓ avesse partecipato alla deliberazione unanime con cui era stato Parte_2 approvato il progetto di scissione di “proprio in forza di valutazioni CP_1 convenute e pienamente condivise (vedi, l'allegato C alla delibera) tra cui quelle inerenti ai valori di IL SE (cui appartiene l'immobile di ZA)”;
✓ lo stesso avesse preso disponibilità di Villa H2O a fine settembre 2021 Parte_2
e dunque prima di approvare - senza contestazioni di sorta – il progetto di scissione portato in assemblea il successivo 12.10.2021;
✓ Villa H2O non necessitava di alcun rilevante intervento di riparazione ed effettivamente era in ottime condizioni d'uso e comprensiva dei necessari arredi e mobili, non essendo peraltro mai stato dichiarato, né tantomeno convenuto nell'Accordo Quadro, che o chi per lui avrebbe dovuto procedere ad alcun intervento di Controparte_2
ripristino;
- per tutta risposta e la sua trascorsi otto mesi dalle Parte_2 Parte_1
contestazioni mosse con la propria lettera del 22.12.2021 e addirittura quasi un anno dopo rispetto alla presa di possesso di Villa H2O, introducevano il presente giudizio;
11 - risultava evidente la dubbia correttezza della condotta di il quale dapprima Parte_2
aveva negoziato i termini della scissione di e partecipato attivamente e senza CP_1
recriminazioni di sorta al relativo iter di approvazione ed esecuzione, salvo poi, il giorno stesso di perfezionamento dell'atto di scissione, e dunque con la sicurezza di aver ormai ricevuto ciò cui mirava, avanzare doglianze di natura chiaramente ritorsiva e connotate dall'unica finalità di ottenere più di quanto pattuito;
- l'assunzione dell'obbligo di manleva comportava che una parte (garante) tutelasse l'altra parte
(garantita o manlevata) dal rischio di un evento futuro ed incerto all'epoca della negoziazione, ovverosia non ancora accaduto o comunque non conosciuto o percepibile;
- viceversa, nella fattispecie le doglianze di parti attrici non potevano certamente rientrare nelle passività garantite trattandosi tutt'al più di un errore di valutazione del valore della partecipazione in
IL SE, sulla quale invece aveva manifestato il proprio pieno consenso al Parte_2
momento della scissione;
- invero, l'art. 3.1, nell'individuare l'ambito dell'obbligazione di garanzia assunta da CP_2
e da , utilizzava espressioni quali “Passività derivanti dalla Scissione” o
[...] CP_1 connesse “all'effettiva realizzazione della Scissione e del Closing e, più in generale, delle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro”, il che, com'era naturale che fosse, presupponeva che le eventuali passività che si fossero presentate attenevano ad eventi pregiudizievoli (per il manlevato) che conseguivano dalla Scissione e non ad essa preesistenti;
- viceversa, nella fattispecie la contestata “differenza tra il valore della partecipazione in IL
SE ipotizzato nel progetto di Scissione e il valore effettivo di tale partecipazione” non era certamente elemento derivante dalla Scissione né conseguente (a) alla gestione di fino CP_1 alla data di efficacia della Scissione, ovvero (b) all'effettiva realizzazione della Scissione e del Closing, trattandosi invece, e tutt'al più, (ammesso e non concesso che ne ricorrano gli estremi) di una errata valutazione, dalle parti pienamente condivisa;
- peraltro, non era nemmeno astrattamente prospettabile l'ipotesi, tra quelle espressamente contemplate nelle Passività della “insussistenza dell'attivo”, considerato che a (e cioè Controparte_3
a era stata attribuita la partecipazione societaria in IL SE s.a.r.l., la quale a sua Parte_1
volta era effettivamente proprietaria di Villa H2O;
12 - gli asset che quindi dovevano pervenire in proprietà a erano innegabilmente Parte_2 stati trasferiti all'esito della scissione;
- il disposto dell'art.
1.3.2.2 dell'Accordo Quadro, nella parte in cui prevedeva “(i) che alla data di efficacia della Scissione l'Immobile di ZA dovrà essere in condizioni di uso ottimali, comprensivo degli arredi e beni mobili”, costituiva una sorta di presupposto di fatto dell'Accordo
Quadro e della successiva Scissione di;
CP_1
- in sostanza, visto che Villa H2O sarebbe rimasta a disposizione del fratello sino a CP_2
settembre 2021, la clausola in questione era diretta a consentire a prima della Parte_2
Scissione, di verificarne lo stato d'uso che avrebbe dovuto essere ottimale (qualsiasi cosa con ciò si voglia intendere) e, in assenza di tali condizioni, di rifiutarsi di procedere all'approvazione del Progetto di Scissione;
- se dunque pur essendo entrato nella disponibilità della villa, aveva Parte_2 favorevolmente votato nell'assemblea straordinaria del 12.10.2021 di il Progetto, tale CP_1 condotta assumeva un implicito riconoscimento che villa H2O si trovasse effettivamente “in condizioni di uso ottimali”;
- ne discendeva che, eseguita la Scissione, nulla poteva più opporre parte attrice in merito alle condizioni del bene in questione.
* All'udienza del 19 settembre 2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie. In particolare, il difensore di parti convenute chiedeva prodursi il bilancio di depositato Parte_1
successivamente alla scadenza dei termini istruttori deducendo che la produzione era finalizzata ad evidenziare l'appostazione del valore della partecipata IL SE che era rimasto invariato;
il difensore di parti attrici si opponeva alla produzione ritenendola irrilevante.
Il Giudice, decidendo in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti, ritenendole irrilevanti, superflue o inammissibili, non le ammetteva e rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 maggio 2024.
A tale udienza, evaso il suddetto incombente, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Le domande svolte da parti attrici in via principale ed in via subordinata. Rigetto.
13 In via principale, parti attrici hanno chiesto di “accertare e dichiarare che il sig. e Controparte_2
ai sensi degli artt.
3.1 e 3.2 dell'accordo stipulato il 29 luglio 2021 tra Controparte_1
la sig.ra e (l'Accordo Parte_2 Controparte_2 Parte_3 Controparte_1
Quadro), sono solidalmente tenuti a manlevare e a tenere indenne (già Parte_1 Controparte_3
dei pregiudizi descritti in atti e correlati sia al minor valore della partecipazione in IL SE s.à.
[...] sia alla minor redditività di quest'ultima; per l'effetto, condannare in via solidale il sig. CP_4
e a versare a un importo corrispondente ai Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 pregiudizi patiti da quest'ultima, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2002”.
In via subordinata è stata formulata la stessa domanda con accertamento dell'obbligo di manleva e conseguente condanna in favore di (in luogo di;
talché l'identità del Parte_2 Parte_1
petitum e della causa petendi ne rende opportuna la trattazione congiunta.
Le domande sono infondate.
Muovendo dalla causa petendi, le clausole di cui agli artt.
3.1 e 3.2 dell'Accordo Quadro (cfr. doc. 3 att.), poste a supporto dell'invocata manleva, prevedono testualmente quanto segue:
“
3.1. In ragione della peculiare natura dei rapporti tra le Parti, della struttura del Gruppo nonché del fatto che la gestione della stessa Società, così come le strategie di investimento, siano sempre state poste in essere da (i) lo stesso (direttamente o per il tramite della Controparte_2 Controparte_2
Società), nonché (ii) per quanto attiene a eventuali Passività derivanti dalla Scissione, CP_1
manleveranno e terranno indenne, euro per euro, o, se del caso, la Beneficiaria, in Parte_2
relazione all'intero importo di ogni e qualsiasi Passività subita o sostenuta da o Parte_2
dalla Beneficiaria in conseguenza o in qualsiasi modo in relazione (a) alla gestione di CP_1
fino alla data di efficacia della Scissione, (b) all'effettiva realizzazione della Scissione e del
[...]
Closing e, più in generale, delle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro, restando espressamente escluso da questa previsione, in quanto oggetto di separata ed esauriente disciplina tra le Parti, quanto indicato al successivo punto 3.3.
3.2. Ai sensi del presente articolo 3, Passività significa ogni passività di qualsivoglia natura, spesa, debito e/o altro costo (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le tasse, le spese legali, le obbligazioni derivanti da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso terze parti), insussistenza dell'attivo, sopravvenienza passiva, pagamento di sanzioni di qualsivoglia natura
14 derivanti da norme di legge, perdita, danno o onere finanziario, con l'espressa esclusione di quanto indicato al successivo punto 3.3”.
Dal chiaro tenore letterale delle due sopra riportate clausole emerge come, per volontà delle parti contraenti, la garanzia di indennizzo assunta espressamente dagli odierni convenuti era limitata ad ogni costo o spesa generatisi nel corso della gestione di da parte di e CP_1 Controparte_2 manifestatisi solo a seguito della Scissione (“… Passività derivanti dalla Scissione … “), come del resto avviene usualmente con la previsione di obblighi di indennizzo assunti dal venditore per sopravvenienze passive, finalizzati, come è noto, a tenere indenne tipicamente l'acquirente di partecipazioni sociali dal rischio di dover sostenere dopo l'acquisto oneri relativi alla gestione ante cessione non previsti o non prevedibili al momento della cessione stessa sulla base dei bilanci o di situazioni patrimoniali ad un certa data e, in generale, sulla scorta di due diligence che per prassi viene svolta per determinare o valutare i presupposti di congruità del corrispettivo di cessione. Si tratta, cioè, di clausole volte a garantire che il valore delle partecipazioni vendute – che si cristallizza nel prezzo -, non sia diminuito da passività non dichiarate dal venditore / non rilevabili dalla contabilità da lui redatta, al momento dell'acquisto e manifestatesi successivamente.
Si deve tuttavia aggiungere che, a differenza che nella vendita di partecipazioni societarie assistite da garanzia di indennizzo - in cui tendenzialmente l'acquirente è estraneo alla compagine sociale ante acquisto -, nel caso della scissione in questione, i fratelli erano da sempre unici componenti Pt_2
(insieme alla madre usufruttuaria) della compagine della scissa , talché non vi sarebbe CP_1
stata ragione, in assenza di dissimmetrie informative – nel caso di specie nemmeno allegate -, per rimettere in discussione, dopo la Scissione, i ben noti valori dei beni indicati nel Progetto di Scissione.
E ciò è tanto vero che – come si avrà modo di ripetere più avanti, data la rilevanza dell'argomento – all'assemblea straordinaria del 12/10/2022 di approvazione del Progetto di Scissione, i soci all'unanimità rinunciavano alla redazione della situazione patrimoniale (in particolare) della società scindenda, pur prevista ex lege (art. 2501-quater c.c., art. 2506 ter c.c.). Tale rinuncia rispecchia la piena conoscenza in capo a tutti e due i soci dei valori attribuiti ai beni in considerazione e la Pt_2
loro accettazione e contraddice in modo evidente la volontà di contestarli.
Si deve aggiungere, al riguardo, che, mentre nella vendita – in cui lo scambio avviene tra partecipazioni e prezzo - è pacifica la natura commutativa del contratto, la scissione non è caratterizzata da consimile fenomeno, trattandosi invece di un fenomeno riorganizzativo / traslativo di un unico patrimonio (quello
15 della scissa), la cui valutazione deve e può ben più facilmente avvenire secondo criteri tendenzialmente omogenei, salve tutte le garanzie previste ex lege prima della stipula dell'atto.
Ciò posto, dalla stessa formulazione del petitum emerge che quanto lamentato da parti attrici non rientra nell'alveo delle “Passività derivanti dalla Scissione” disciplinate nell'Accordo Quadro.
In entrambe le domande in esame, infatti, l'oggetto della rivendicata manleva è espressamente riferito al “minor valore della partecipazione in IL SE s.à. (…) alla minor redditività di Controparte_4 quest'ultima”, rispetto alla valorizzazione contenuta nel progetto di Scissione (Euro 11.000.000,00).
In sintesi, lungi dal dedurre un costo o una spesa sopravvenuti alla Scissione, e Parte_1 Parte_2 si dolgono sostanzialmente di un'errata valutazione della partecipazione in IL SE quale
[...]
considerata in sede di Scissione - in tesi derivante dalle (presunte, comunque preesistenti e note: v. postea) condizioni non ottimali di Villa H2O, costituente l'asset principale di detta società - doglianza, questa, già di per sé neppure astrattamente sussumibile nell'ordinaria accezione di sopravvenienza passiva, né tantomeno in concreto nel disciplinato concetto di “Passività derivanti dalla Scissione”, o in una spesa o un costo conseguente “all'effettiva realizzazione della Scissione e del Closing”, né a fortiori nell'ipotesi di “insussistenza dell'attivo” - posto che non è in contestazione che IL SE avesse la proprietà di Villa H2O (quanto un asserito diverso valore dell'Immobile rispetto a quello indicato nel Progetto) -, “perdita” o “danno”, queste ultime da farsi rientrare sempre, per ovvi motivi di coerenza interpretativa, nelle “Passività derivanti dalla Scissione”.
Per le ragioni sopra esposte va pertanto esclusa, con riferimento alle domande attoree di cui si discute,
l'operatività delle clausole di indennizzo contenute nell'Accordo Quadro e, conseguentemente, vanno rigettate le domande di manleva svolte sia da sia da Parte_1 Parte_2
3. La domanda svolta da parti attrici in via gradata. Rigetto.
Parti attrici hanno chiesto infine in via gradata, previo accertamento “dell'inadempimento del sig.
e di all'obbligazione di cui all'art.
1.3.2.2 dell'Accordo Controparte_2 Controparte_1
Quadro, accertare e dichiarare che il sig. e ai sensi dell'art. Controparte_2 Controparte_1
1218 cod. civ., sono solidalmente responsabili per i pregiudizi cagionati al sig. Parte_2
descritti in atti e correlati sia al minor valore della partecipazione detenuta dal sig. Parte_2 in sia alla minor redditività di quest'ultima; per l'effetto, condannare in via solidale il sig. Parte_1
e a risarcire al sig. un importo Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
16 corrispondente ai pregiudizi patiti da quest'ultimo, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi ex d.lgs. 231/2022”.
Anche la domanda in oggetto è infondata.
La clausola invocata dagli attori va collocata correttamente nel contesto dell'Accordo Quadro e letta nel suo complesso: “1. Premesse e allegati, Oggetto e Struttura dell'Operazione […] 1.3 Le Parti hanno concordato che l'operazione (l'Operazione) sia composta dai seguenti elementi, la cui realizzazione deve essere considerata un adempimento unitario, costituito da più operazioni aventi carattere organico.
1.3.1. Dividendo straordinario […] 1.3.2 Scissione della Società […] in particolare, per effetto della Scissione il patrimonio della Beneficiaria sarà costituito da:
1.3.2.1. una partecipazione pari al 95 % del capitale sociale di Boato Holding S.p.a. […] 1.3.2. una partecipazione pari al 100 % del capitale sociale di IL SE, restando inteso (i) che alla data di efficacia della
Scissione l'Immobile di ZA dovrà essere in condizioni di uso ottimali, comprensivo degli arredi
e beni mobili e (ii) che l'Immobile di ZA resterà a disposizione in favore di Controparte_2 fino alla data del 30 settembre 2021”.
Il primo rilievo da fare per circoscrivere l'ambito di operatività e di efficacia delle previsioni contrattuali in commento e dal quale desumerne la ratio sottesa è inerente la loro collocazione sistematica, risultando esse inserite tra le clausole che individuano i beni integranti, “per effetto della
Scissione”, il patrimonio della Beneficiaria.
In secondo luogo va posta attenzione al termine temporale ivi espressamente e del tutto coerentemente previsto: le condizioni di “uso ottimale” della villa venivano pretese alla data di efficacia della
Scissione (28 dicembre 2021).
Ora, tali previsioni – ed in particolare l'apposizione del suddetto termine – conducono ragionevolmente a ritenere che la qualificata situazione dell'Immobile da consegnare anticipatamente rispetto alla conclusione dell'operazione – lungi dal costituire una garanzia o manleva post Scissione, stante l'anteriorità del termine medesimo - fosse una delle condizioni, un presupposto di fatto, per addivenire alla Scissione e la cui violazione avrebbe legittimato l'altra parte nel cui favore era prevista (rectius,
o la beneficiaria destinataria della partecipazione in IL SE) a sottrarsi Parte_2 all'impegno di portare avanti la Scissione, potendo così rifiutare di prestare il proprio consenso al riguardo.
17 La clausola in commento, in sostanza, era destinata ad avere una durata limitata nel tempo e ad esaurirsi con il buon fine dell'operazione in quanto volta a regolamentare fra le parti (unitamente alle altre) la fase prodromica alla realizzazione dell'operazione straordinaria, con la conseguenza che – una volta perfezionatasi la Scissione con il voto/consenso unanime dei soci di - CP_1
l'obbligazione de qua avrebbe dovuto ritenersi superata e priva di efficacia e la relativa valorizzazione sarebbe divenuta, come è del tutto fisiologico nell'ambito delle operazioni straordinarie, definitiva ed intangibile.
Diversamente opinando l'apposizione del termine in questione non avrebbe senso alcuno.
Peraltro, siffatta impostazione ermeneutica, già pianamente desumibile dal chiaro tenore letterale della clausola, risulta coerente con la previsione di cui al punto (ii) del medesimo art. 1.3.2.2, ove la disponibilità dell'Immobile da parte di veniva limitata sino al 30/09/2021 sì da Controparte_2 consentire al fratello di verificare le condizioni della villa e dunque il rispetto dell'impegno di Pt_2 cui al precedente punto (i) prima di procedere con l'approvazione del Progetto di Scissione nell'assemblea di e con tutte le altre formalità previste (sia dalla legge sia CP_1 pattiziamente) per la realizzazione dell'operazione di definitiva separazione dei patrimoni dei due fratelli imprenditori.
Orbene, acclarato che il termine di efficacia della Scissione è spirato al 28/12/2021 e che le parti, dopo la pacifica consegna dell'immobile a alla data del 12/10/2021 (cfr. lo scambio di Parte_2
messaggi whatsapp sub doc. 9 conv. e la data risultante dai filmati prodotti sub doc. 8 dagli attori), hanno entrambe dato piena e concorde esecuzione all'operazione senza contestazione di sorta, deve concludersi che la clausola contrattuale asseritamente violata in tesi attorea deve ritenersi superata avendo esaurito la propria efficacia.
E' appena il caso di ribadire che nell'assemblea straordinaria del 12/10/2021 di i soci CP_1 votanti all'unanimità, ivi compreso nell'approvare il Progetto, hanno espressamente Parte_2 rinunciato alla “redazione della situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ.” (cfr. pag. 9, doc. 3 conv.), adempimento in tutta evidenza ritenuto inutile stante la conoscenza
– pregressa e comunque derivante dalle negoziazioni dei mesi precedenti svolte con l'assistenza dei propri legali e advisor – del patrimonio della società scindenda e dei valori di Scissione.
In proposito appare anche significativa la deduzione svolta dalla difesa di parti convenute all'udienza del 19/09/2023 in ordine all'appostazione invariata del valore della partecipata IL SE (Euro
18 11.000.000,00) nell'ultimo bilancio di depositato nel registro delle imprese dopo la scadenza Parte_1 dei termini istruttori ed altrettanto emblematica la ragione dell'opposizione manifestata dalla difesa di parti attrici circa l'avversa richiesta di produzione del bilancio in questione in quanto definita
“irrilevante”.
Invero, la mancata contestazione della circostanza in esame, ovvero del valore della partecipata IL
SE in Euro 11.000.000,00 mantenuta nel bilancio di al 31.12.2022, risulta certamente Parte_1
indicativa della piena condivisione tra la parti dei valori di Scissione.
Stando così le cose, appare superfluo – poiché, irrilevante - ogni accertamento sul dedotto inadempimento all'obbligazione ivi contenuta, considerato che esso risulta all'evidenza incompatibile con l'avvenuta conclusione dell'operazione straordinaria disciplinata nell'Accordo Quadro.
Detto in altri termini, il consenso prestato da alla Scissione sia in sede assembleare Parte_2 per l'approvazione del relativo Progetto, sia per la sottoscrizione dell'atto pubblico del 22/12/2021, presuppone che l'obbligazione prevista all'art.
1.3.2.2 in suo favore sia stata adempiuta.
Del resto, se la villa – consegnata il 12/10/2021 – si fosse trovata in condizioni diverse da quelle stabilite nella clausola de qua, avrebbe senz'altro rifiutato di procedere con Parte_2
l'operazione straordinaria come appunto gli consentiva l'Accordo Quadro oppure preteso precisi ripristini.
Se invece non lo ha fatto delle due l'una: o l'obbligazione inerente le condizioni ottimali dell'immobile
è stata eseguita o ad essa parti attrici hanno inteso scientemente rinunciare valutando opportuno o conveniente procedere comunque alla separazione dei patrimoni, così tenendo di fatto una condotta incompatibile con la volontà di far valere l'inadempimento della controparte (1).
Peraltro, la clausola in esame diversamente interpretata si porrebbe in aperto contrasto con la regola di buona fede di cui all'art. 1366 c.c. Tale è invece la condotta tenuta da prima e dopo la Parte_2
stipula della Scissione – rectius, da un canto la presa in possesso della villa senza la redazione di un verbale dal quale risultassero le condizioni dell'Immobile e gli arredi presenti, il voto favorevole al
Progetto nell'assemblea straordinaria di con espressa rinuncia alla “redazione della CP_1
(1) Secondo costante orientamento della Suprema corte “La rinuncia ad un diritto, se pure non puo' essere presunta, puo' tuttavia desumersi da un comportamento concludente che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volonta' di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimita' se non per contraddittorieta' intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicita' (Cassazione civile sez. III, 13/01/2009, n. 460, Cass. 21 giugno 2005 n. 13322; Cass. 15 marzo 2004 n. 5240)”: cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 16061 del 2019.
19 situazione patrimoniale della società ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ.” (cfr. pag. 9, doc. 3 conv.), il consenso all'atto pubblico di Scissione e, dall'altro, il successivo invio di una missiva di contestazione perdipiù recante la data del 22/12/2021, ovvero lo stesso giorno del predetto rogito (cfr. 6 conv.) – che si pone senza dubbio in violazione del canone di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c.
* Tanto rilevato in via assorbente, è solo per completezza espositiva che si osserva anche come la tesi degli attori in ordine alle condizioni non ottimali di villa H2O non è affatto comprovata dalla documentazione dagli stessi prodotta.
Ci si riferisce in particolare ai filmati versati in atti (sub doc. 8 att., allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa) e realizzati durante il primo accesso – avvenuto come detto in data 12/10/2021– i quali offrono viceversa una rappresentazione del bene tutt'altro che in condizioni fatiscenti.
Nel dettaglio, essi riproducono oggettive immagini di un immobile ben manutenuto ed in apparente ottimo stato di uso e conservazione, dotato di tre piscine ictu oculi funzionanti e di notevoli arredi in ogni piano ed in ogni stanza quali letti, materassi, cuscini, comodini, divani, tavoli, sedie, scrivanie, lampade, soprammobili, quadri, zona spa completa di ogni accessorio, ecc.
Peraltro, risulta di peculiare rilievo il fatto che il soggetto che esegue quelle riprese (presumibilmente per conto e nell'interesse di , nella descrizione dell'immobile – lungi dal rilevare Parte_2 quelle infiltrazioni denunciate nell'atto di citazione e che non vengono per nulla ritratte – segnala solo due problematiche ovvero: i) la rovina del teck della pavimentazione esterna;
ii) l'assenza di tende rullo e di mobilio da esterno.
Orbene, la prima segnalazione (rovina del teck esterno) è rimasta una pura affermazione labiale del dichiarante non essendo minimamente percepibile dalle immagini riprodotte;
la seconda (assenza di tende e di mobilio da esterno), questa sì visibile, deve comunque considerarsi del tutto irrilevante stante la pacifica mancanza di un elenco dettagliato di beni mobili o arredi allegato all'Accordo Quadro e di un verbale di consegna dell'immobile fra i quali effettuare un confronto, con conseguente impossibilità di poter pervenire ad un accertamento di fatto sulla completezza o meno dei beni che avrebbero dovuto essere lasciati in dotazione nella villa.
20 Infine, superfluo evidenziare come inconferente risulti l'attuale stato dell'immobile (circostanza che ha condotto il Giudice a rigettare la richiesta attorea di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in corso di istruttoria) e ciò: sia per la dirimente ragione per la quale la clausola sopra esaminata ne limitava la rilevanza alla data di efficacia della Scissione;
sia perché la causa è stata introdotta a molti mesi di distanza dalla consegna della villa a sia per la mancanza di inventario e Parte_2
verbale di consegna, cui già si è accennato;
sia tenuto conto della verosimile carenza di manutenzione della villa post consegna, desumibile anche in questo caso proprio dalla documentazione versata dagli attori e, segnatamente, dal verbale dei Vigili del Fuoco di Sassari dell'01/03/2023 (cfr. doc. 9 att.), nel quale come presumibile causa del sinistro oltre alle infiltrazioni d'acqua piovana si legge “incuria e manutenzione assente, protrattasi nel tempo” e all'esito della verifica dei contatori “mancanza di energia elettrica, assenza di gas per uso domestico”, utenze queste certamente attive sino a che l'Immobile era stato nella disponibilità di (cfr. il citati filmati sub doc. 8 att. e le Controparte_2
fatture sub docc. 10-18 conv.).
Per tutte le suesposte ragioni la domanda in oggetto deve ritenersi infondata e pertanto va rigettata.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di rigettare tutte le domande attoree svolte nei confronti di parti convenute.
4. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parti attrici evono essere condannate Parte_1 Parte_2
a pagare a parti convenute e le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare, che, trattandosi di causa di valore indeterminabile di particolare importanza (art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 e successive modifiche) con due assistiti, si liquidano in complessivi Euro 40.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
21 I) RIGETTA le domande tutte svolte da parti attrici e Parte_1 Parte_2
nei confronti di parti convenute e
[...] Controparte_1 CP_2
[...]
I) CONDANNA parti attrici e a pagare parti Parte_1 Parte_2
convenute e e spese di lite del presente Controparte_1 Controparte_2
giudizio che si liquidano, compresa la fase cautelare in corso di causa, in complessivi Euro
40.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Milano, 19 settembre 2024.
Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI
22